Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:72
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
25 aprile 2007
Causa F‑71/06
[OSCURATO:PERSONA]Caponi
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2004 – Disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto – Art. 26 dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Caponi chiede l’annullamento del suo rapporto
di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 25, 43 e 90, n. 2)
2.
Funzionari – Scrutinio – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza
del personale
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Scrutinio – Rapporto di evoluzione della carriera – Abbassamento della valutazione rispetto alla valutazione
precedente
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 43)
4.
Funzionari – Scrutinio – Rispetto dei diritti della difesa
(Statuto dei funzionari, artt. 26, primo e secondo comma, e 43)
5.
Funzionari – Scrutinio – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre non soltanto che essa
sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del
suo contenuto. Pertanto, la comunicazione, trasmessa per via elettronica al funzionario scrutinato, che la decisione che rende
definitivo il suo rapporto informativo è stata adottata e che essa è accessibile nel sistema informatico dell’istituzione
non basta, da sola, a far decorrere il termine di reclamo.
Il fatto che il funzionario sia presente sul luogo di lavoro non permette, in mancanza di un documento che attesti il ricevimento
o l’apertura, nella posta elettronica, del messaggio in questione, di dedurre con sufficiente certezza – e non equivale quindi
alla prova – che l’interessato abbia potuto effettivamente prendere conoscenza della decisione controversa.
(v. punti 29-31 e 34)
Riferimento:
Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1027, punto 10)
Tribunale di primo grado: 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/[OSCURATO:PERSONA] (Racc PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 22); 23 novembre
2005, causa T‑507/04, Bravo-Villasante/[OSCURATO:PERSONA] (Racc PI pagg. I‑A‑361 e II‑1609, punto 29), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punto 121)
2.
Risulta dall’art. 6, n. 3, lett. c), delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla
[OSCURATO:PERSONA], che, anche per i funzionari che non sono comandati a tempo pieno, le attività di rappresentanza del personale
devono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione, con la consultazione previa del gruppo ad hoc e, in caso
di appello, con quella del comitato paritetico di valutazione.
Scopo della consultazione del gruppo ad hoc è quello di fornire al valutatore le informazioni necessarie alla valutazione
delle mansioni svolte dal funzionario valutato in qualità di rappresentante del personale, dato che tali mansioni sono considerate
parte delle prestazioni che un siffatto funzionario è tenuto a fornire nella sua istituzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 6,
n. 3, lett. c), delle dette disposizioni generali di esecuzione, il valutatore deve consultare il gruppo ad hoc prima di redigere
il primo progetto di rapporto di evoluzione della carriera.
Ne consegue che il valutatore è tenuto a prendere in considerazione il parere del gruppo ad hoc nella redazione del rapporto
di evoluzione della carriera di un funzionario che svolge attività di rappresentanza del personale. Tuttavia, egli non è tenuto
a seguire tale parere. Se non lo segue, egli deve spiegare i motivi che lo hanno indotto a discostarsene. Infatti, il mero
fatto di allegare il parere al rapporto di evoluzione della carriera non basta, al riguardo, a considerare soddisfatto l’obbligo
di motivazione di cui trattasi.
Qualora un’irregolarità commessa dal valutatore sia stata rettificata dal vidimatore nella fase della revisione, il rapporto
di evoluzione della carriera definitivo non è viziato da illegittimità.
(v. punti 43‑46 e 48)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 5 novembre 2003, causa T‑326/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1317, punti 53‑55
e 61); 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 90)
3.
La motivazione di un rapporto di evoluzione della carriera non può essere considerata come viziata da incoerenza grave e manifesta
al punto di impedire al ricorrente di valutarne la fondatezza con cognizione di causa e al giudice di sindacare la regolarità
del detto rapporto, in un caso in cui la sintesi e le valutazioni non siano pienamente coerenti, ma in cui, alla luce di tutti
i commenti del valutatore, il funzionario sia stato in grado di cogliere il motivo dell’abbassamento delle valutazioni e del
punteggio globale rispetto al precedente rapporto di evoluzione della carriera.
(v. punti 64‑66)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2377, punto 47)
4.
Il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa non può essere interpretato, nell’ambito della valutazione
del personale delle Comunità europee, nel senso di imporre un obbligo di previo avvertimento prima dell’avvio del procedimento
che sfocia in tale valutazione. Su tale constatazione non incide l’art. 26, commi primo e secondo, dello Statuto, in quanto
esso subordina l’opponibilità ad un funzionario di tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il
suo comportamento alla loro comunicazione all’interessato prima del loro inserimento nel suo fascicolo personale. Infatti,
le disposizioni corrispondenti, il cui scopo è quello di garantire il rispetto dei diritti della difesa del funzionario, riguardano
i documenti già esistenti. Esse ostano a che, nel corso del procedimento di valutazione, siffatti documenti siano presi in
considerazione contro il funzionario scrutinato se non gli sono stati comunicati prima dell’inserimento nel suo fascicolo
personale. Tali disposizioni non impongono la stesura preventiva di documenti che formalizzino ogni allegazione di fatti addebitati
all’interessato.
Quindi, il valutatore non viola il principio del rispetto dei diritti della difesa né l’art. 26 dello Statuto prendendo in
considerazione, nel suo rapporto informativo, elementi di fatto sfavorevoli al funzionario scrutinato, senza che alcun documento
menzioni tali elementi nel suo fascicolo personale.
(v. punti 71‑74)
Riferimento:
Corte: 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10915, punti 39, 40 e 41, e giurisprudenza citata)
5.
Nell’ambito del sistema di valutazione del personale istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale gli obiettivi fissati dal
valutatore d’accordo con il funzionario scrutinato costituiscono la base di riferimento per la valutazione del rendimento,
il valutatore può legittimamente tener conto del rifiuto del funzionario di effettuare taluni compiti necessari al raggiungimento
di uno di tali obiettivi, anche se detti compiti non figurano nella descrizione delle mansioni del funzionario secondo il
rapporto di evoluzione della carriera, qualora il funzionario non abbia contestato, com’era suo diritto, la fissazione di
tali obiettivi presso il vidimatore, e qualora l’obiettivo in questione corrisponda a compiti normalmente affidati ai funzionari
dello stesso grado del ricorrente.
(v. punti 77‑79)