Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 15531/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16373-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1.69/2020 depositata il 12/03/2020, nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALESSANDRO -[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rigettare il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso RG 238/15, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rosa VALENTINO, con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2007, evocavg, dinanzi al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, la Regione [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al terreno di sua proprietà a causa dei lavori di realizzazione e di potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - [OSCURATO:PERSONA]; precisava, altresì, di essere proprietaria del fondo situato nel Comune di Caulonia, località Vasi, indicato alla partita n. 1409 del mappale 117, particella 40 di ha 0.00.44, nonché particella 150 di Ha 91.50 e particella 157 di Ha 0.42.60, coltivato ad agrumeto e che i lavori di scavo e di realizzazione di un manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice avevano provocato danni per euro 10.040,00 all'impianto irriguo e alle colture in atto.

Instaurato il 'contraddittorio, nella resistenza della Regione che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione, il giudice adito, con sentenza n. 1015 del 2014, dichiarava la propria incompetenza (rectius: giurisdizione) in favore del giudice amministrativo per essere l'azione risarci"toria connessa alla condotta della p.a. essendo stati i lavori lamentati dall'attrice conseguenza di provvedimenti di urgenza Ric. 2021 n. 16373 sez.

SU - ud. 07-12-2021 -2- per i quali il giudice naturale era il g.a. perché atti espressione di un potere pubblico.

Riassunta tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo per la [OSCURATO:PERSONA] dalla Valentino, questo con ordinanza n. 169 del 2020, pubblicata il 12.03.2020, resa all'esito della prima udienza del 20 febbraio 2020, contestava la propria giurisdizione affermando che doveva essere considerata con riguardo al petitum sostanziale e nella specie andava individuato nel diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti non dalla perdita della proprietà o dal diminuito valore dell'immobile quale conseguenza dell'occupazione illegittima, ma dalle modalità di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ovvero dall'illeceità del comportamento attuativo di un atto amministrativo legittimo ed efficace, vertendo la domanda esclusivamente sul diritto del proprietario di immobile ad essere risarcito per i danni e i disagi derivanti dalle modalità di esecuzione dei lavori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo sull'assunto che nel caso di specie la Valentino pur lamentando i danni derivanti dall'esecuzione della rete fognaria, il presupposto della domanda era costituito dall'assenza di un atto amministrativo, con conseguente illegittimità ad inizio dell'opera. [OSCURATO:PERSONA] Nell'originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza Ric. 2021 n. 16373 sez.

SU - ud. 07-12-2021 -3- della realizzazione dell'opera pubblica, consistente nella realizzazione e nel potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - [OSCURATO:PERSONA], rassegnando, in particolare, che l'immobile di sua proprietà, costituito da terreno coltivato ad agrumeto, con sistema irriguo delle colture, aveva riportato lesioni in corrispondenza degli scavi e della realizzazione di manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice.

Orbene seppure la originaria attrice abbia dedotto l'assenza di un atto amministrativo, non è revocabile in dubbio che l'oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell'opera pubblica, e, in particolare, delle escavazioni e dai manufatti in cemento, che avevano arrecato danni alle colture determinati dalla rottura del sistema idrico e dal dissesto di alberi a causa dello scavo profondo quattro metri e della posa in opera dei materiali da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez.

Un. 3 febbraio 2016 n.2052; Cass. Sez.

Un. 25 febbraio 2016 n.3732; Cass. Sez.

Un. 21 settembre 2017 n.21975; Cass. Sez.

Un. 12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez.

Un. 11 novembre 2019 n.29088; Cass. Sez.

Un.18 febbraio 2021 n. 4372) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione Ric. 2021 n. 16373 sez.

SU - ud. 07-12-2021 -4- spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere).

Dalla lettura dell'atto introduttivo, come già detto, non risulta che l'attrice abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l'illegittimità.

Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sulla domanda, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti, previo annullamento della sentenza n. 1015 del 2014 del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Per le medesime ragioni non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 7 dicembre 2021.

NOWA O 6N CANCELLE Il P es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16373-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1.69/2020 depositata il 12/03/2020, nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALESSANDRO -[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rigettare il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso RG 238/15, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rosa VALENTINO, con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2007, evocavg, dinanzi al Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, la Regione [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti al terreno di sua proprietà a causa dei lavori di realizzazione e di potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - [OSCURATO:PERSONA]; precisava, altresì, di essere proprietaria del fondo situato nel Comune di Caulonia, località Vasi, indicato alla partita n. 1409 del mappale 117, particella 40 di ha 0.00.44, nonché particella 150 di Ha 91.50 e particella 157 di Ha 0.42.60, coltivato ad agrumeto e che i lavori di scavo e di realizzazione di un manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice avevano provocato danni per euro 10.040,00 all'impianto irriguo e alle colture in atto. Instaurato il 'contraddittorio, nella resistenza della Regione che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione, il giudice adito, con sentenza n. 1015 del 2014, dichiarava la propria incompetenza (rectius: giurisdizione) in favore del giudice amministrativo per essere l'azione risarci"toria connessa alla condotta della p.a. essendo stati i lavori lamentati dall'attrice conseguenza di provvedimenti di urgenza Ric. 2021 n. 16373 sez. SU - ud. 07-12-2021 -2- per i quali il giudice naturale era il g.a. perché atti espressione di un potere pubblico. Riassunta tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo per la [OSCURATO:PERSONA] dalla Valentino, questo con ordinanza n. 169 del 2020, pubblicata il 12.03.2020, resa all'esito della prima udienza del 20 febbraio 2020, contestava la propria giurisdizione affermando che doveva essere considerata con riguardo al petitum sostanziale e nella specie andava individuato nel diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti non dalla perdita della proprietà o dal diminuito valore dell'immobile quale conseguenza dell'occupazione illegittima, ma dalle modalità di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ovvero dall'illeceità del comportamento attuativo di un atto amministrativo legittimo ed efficace, vertendo la domanda esclusivamente sul diritto del proprietario di immobile ad essere risarcito per i danni e i disagi derivanti dalle modalità di esecuzione dei lavori, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo sull'assunto che nel caso di specie la Valentino pur lamentando i danni derivanti dall'esecuzione della rete fognaria, il presupposto della domanda era costituito dall'assenza di un atto amministrativo, con conseguente illegittimità ad inizio dell'opera. [OSCURATO:PERSONA] Nell'originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza Ric. 2021 n. 16373 sez. SU - ud. 07-12-2021 -3- della realizzazione dell'opera pubblica, consistente nella realizzazione e nel potenziamento della rete fognaria commissionati dalla convenuta nel tratto Caulonia - [OSCURATO:PERSONA], rassegnando, in particolare, che l'immobile di sua proprietà, costituito da terreno coltivato ad agrumeto, con sistema irriguo delle colture, aveva riportato lesioni in corrispondenza degli scavi e della realizzazione di manufatto in cemento eseguiti dalla ditta appaltatrice. Orbene seppure la originaria attrice abbia dedotto l'assenza di un atto amministrativo, non è revocabile in dubbio che l'oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell'opera pubblica, e, in particolare, delle escavazioni e dai manufatti in cemento, che avevano arrecato danni alle colture determinati dalla rottura del sistema idrico e dal dissesto di alberi a causa dello scavo profondo quattro metri e della posa in opera dei materiali da parte dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2016 n.2052; Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016 n.3732; Cass. Sez. Un. 21 settembre 2017 n.21975; Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2019 n.29088; Cass. Sez. Un.18 febbraio 2021 n. 4372) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall'illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell'opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione Ric. 2021 n. 16373 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere). Dalla lettura dell'atto introduttivo, come già detto, non risulta che l'attrice abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l'illegittimità. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Sulla domanda, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti, previo annullamento della sentenza n. 1015 del 2014 del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Per le medesime ragioni non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del giudice ordinario e cassa la sentenza del Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 7 dicembre 2021. NOWA O 6N CANCELLE Il P es
Sentenza Cassazione n. 15531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris