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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2014

ECLI:EU:C:2014:2439
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CC0293

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate l’11 dicembre 2014 ( 1 ) Cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P [OSCURATO:PERSONA], Inc. e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea e altri «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Pratiche concordate — Mercato europeo della banana — Unità economica fra società controllante e controllata — Volontarietà della risposta a semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] — Riduzione dell’ammenda per la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di impugnazione — Restrizione della concorrenza per oggetto — Infrazione unica e continuata» Indice I – Introduzione II – Fatti A – I rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] B – Il procedimento amministrativo e la decisione controversa III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti A – Conclusioni nella causa C‑293/13 P B – Conclusioni nella causa C‑294/13 P C – Riunione delle cause e udienza IV – Analisi delle impugnazioni A – Questioni preliminari sull’ammissibilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento

1. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare comparsa di risposta

2. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare impugnazioni incidentali

3. Conclusione intermedia B – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P

1. Primo, terzo e quarto motivo: assenza di unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onere della prova, presunzione di innocenza

a) Primo motivo: criteri che consentono di ritenere sussistente un’unità economica

i) Ricevibilità ii) Fondatezza – Sull’influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] (secondo capo del primo motivo) – Sull’asserita inosservanza delle istruzioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (primo capo del primo motivo)

b) Terzo e quarto motivo di impugnazione: onere della prova e presunzione di innocenza

i) Terzo motivo: onere della prova ii) Quarto motivo: presunzione di innocenza iii) Conclusione intermedia

2. Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni mezzi di prova

a) Sulle singole censure di snaturamento

i) Sulla censura dello snaturamento dell’accordo di associazione – Sui diritti di veto dell’accomandante – Sui diritti di veto dell’accomandatario – Sulla nomina e la sostituzione degli amministratori – Sul meccanismo di arbitrato ii) Sulla censura dello snaturamento di taluni altri documenti – Sull’«equilibrio dei poteri» – Sulle dichiarazioni di altri importatori in relazione alla formazione dei prezzi – Su una lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno – Su una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale – Sul mancato consolidamento dei risultati finanziari iii) Conclusione intermedia

b) Sull’obbligo del Tribunale di valutare le prove in maniera esaustiva

3. Quinto motivo di impugnazione: infrazione unica e continuata C – Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P

1. Primo motivo di impugnazione: sussistenza di una pratica concordata

a) Sulla censura attinente alla motivazione contraddittoria della sentenza

b) Sulla censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova

c) Sulla censura attinente alla mancanza di uno scambio di informazioni proiettato verso il futuro

d) Conclusione intermedia

2. Secondo motivo di impugnazione: la restrizione della concorrenza per oggetto

a) I criteri giuridici rilevanti

b) L’applicazione dei criteri giuridici rilevanti al singolo caso concreto – Sulla natura dello scambio di informazioni e sul suo oggetto – Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni

c) Conclusione intermedia

3. Sintesi concernente l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P D – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P

1. Primo motivo di impugnazione: sulla risposta alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] quale fondamento per una riduzione dell’ammenda

2. Secondo motivo di impugnazione: unità economica quale presupposto per l’estensione alla società controllante delle circostanze attenuanti di cui beneficia la controllata

a) Ricevibilità

b) Fondatezza

3. Sintesi concernente l’impugnazione principale nella causa C‑294/13 P E – Sulle due impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P: portata della tutela dall’autoincriminazione V – Rideterminazione dell’ammenda VI – Sulle spese VII – Conclusione I – Introduzione

1. L’impugnazione in esame fornisce alla Corte l’occasione di esprimersi in ordine a due questioni che rivestono un’importanza cruciale per la futura prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] europea quale autorità garante della concorrenza.

2. Da un lato, occorre precisare le condizioni giuridiche in presenza delle quali una società controllante può essere chiamata a rispondere in via solidale per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla propria controllata, qualora non si tratti di una controllata al 100% o quasi.

3. Dall’altro, occorre chiarire se, ai fini del calcolo dell’ammenda, debba ritenersi sussistere una circostanza attenuante ogniqualvolta un’impresa risponda debitamente, nel procedimento amministrativo, alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero solo qualora l’impresa fornisca informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] di propria iniziativa, ossia non solo volontariamente , bensì anche spontaneamente .

4. La causa verte, inoltre, su talune questioni specifiche concernenti le nozioni, impiegate nel diritto europeo della concorrenza, di pratiche concordate, di restrizioni della concorrenza per oggetto, nonché di infrazione unica e continuata.

5. Tali questioni vengono sollevate nel contesto di un «cartello delle banane», i cui membri si sono resi colpevoli di pratiche concordate anticoncorrenziali in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea.

Con decisione del 15 ottobre 2008 ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA] europea infliggeva ammende dell’ordine di milioni di euro a vari partecipanti all’intesa per violazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE).

A seguito di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 14 marzo 2013 (causa T‑587/08) ( 3 ), riduceva in misura significativa l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sembra che tale sentenza di primo grado non abbia incontrato soddisfazione generale, venendo ora attaccata dalle parti più svariate del procedimento, in parte con impugnazioni dirette e in parte con impugnazioni incidentali, sulle quali la Corte è chiamata a statuire congiuntamente in questa sede.

6. Il procedimento in esame nelle cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P è strettamente connesso al procedimento di impugnazione nella causa C‑286/13 P, relativamente alla quale presento parimenti in data odierna le mie conclusioni.

Le questioni di diritto ivi sollevate riguardano tuttavia – ad eccezione della problematica relativa alla restrizione della concorrenza per oggetto – problemi giuridici completamente diversi da quelli che devono essere risolti nella specie.

II – Fatti A – I rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]

7. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) è uno dei leader mondiali nella produzione, nel commercio e nella distribuzione, a struttura verticalmente integrata, di frutta e verdura fresca e tagliata fresca, nonché uno dei principali produttori e distributori di frutta e verdura preparata, di succhi, di bevande, di snack e dessert d’Europa, degli [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Africa.

Tale gruppo commercializza i propri prodotti, in particolare le banane, in tutto il mondo sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA].

8. [OSCURATO:PERSONA] & Co.

KG ( 5 ) era, all’epoca dei fatti, una società in accomandita di diritto tedesco, specializzata nella commercializzazione di banane, di ananas e di altra frutta esotica nell’Europa del Nord.

Dal 24 giugno 1994 al 31 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] deteneva indirettamente, quale accomandante, una partecipazione dell’80% nella [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria controllata al 100%, la Westeuropa-Amerika-Linie GmbH, acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1994 tramite la propria controllata [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ).

Sino al 31 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] era il distributore esclusivo per l’Europa del Nord delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA].

B – Il procedimento amministrativo e la decisione controversa

9. Il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] verteva su una pratica concordata fra più imprese operanti nel mercato delle banane (in prosieguo: le «imprese interessate») – fra cui la [OSCURATO:PERSONA] e, tramite la [OSCURATO:PERSONA], anche la [OSCURATO:PERSONA] – consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane nell’Europa del Nord negli anni 2000, 2001 e 2002.

10. Stando agli accertamenti del Tribunale, le banane vengono, in genere, trasportate verdi via mare dai porti dell’America latina verso l’Europa del Nord, dove pervengono perlopiù con cadenza settimanale.

11. Le banane vengono consegnate ai loro acquirenti europei direttamente allo stato verde oppure come banane gialle, dopo circa sette giorni di maturazione.

La maturazione può essere effettuata direttamente dall’importatore o a suo nome, oppure essere, invece, organizzata dall’acquirente stesso.

I clienti sono generalmente maturatori o catene di commercio al dettaglio.

12. La formazione dei prezzi per tali banane nel corso del periodo rilevante nell’Europa del Nord avveniva in cicli settimanali, sulla base di prezzi di riferimento per banane verdi.

Il prezzo di riferimento per le banane gialle veniva normalmente calcolato a partire dal prezzo di riferimento per le banane verdi, maggiorato di un canone di maturazione.

I prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori (denominati «prezzi reali» o «prezzi di transazione») risultavano poi da negoziazioni che si svolgevano su base settimanale, in genere il giovedì pomeriggio o il venerdì, oppure da contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite.

13. Fra le imprese interessate avevano luogo, da un lato, comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali esse discutevano dei fattori rilevanti per la fissazione settimanale dei prezzi di riferimento oppure dibattevano o rivelavano le tendenze seguite dai prezzi o davano indicazioni sui probabili prezzi di riferimento per le settimane seguenti.

Tali contatti avevano luogo prima che le imprese interessate stabilissero i loro prezzi di riferimento, generalmente il mercoledì, e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento.

I menzionati contatti bilaterali erano diretti a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì.

14. Dall’altro, le imprese interessate, dopo aver stabilito i loro prezzi di riferimento il giovedì mattina, si comunicavano bilateralmente tali prezzi.

Tale scambio di informazioni permetteva alle medesime di controllare le rispettive decisioni di tariffazione sulla scorta delle comunicazioni di pretariffazione svoltesi in precedenza, e rafforzava i loro vincoli di cooperazione.

15. Detti prezzi di riferimento servivano quantomeno come segnali, tendenze e/o indicazioni dirette al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane.

Inoltre, in talune operazioni, i prezzi erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento in forza di formule pattuite contrattualmente.

16. Le informazioni scambiate con i rispettivi concorrenti venivano inevitabilmente prese in considerazione dalle imprese interessate all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come ammesso espressamente dalla Chiquita e dalla Dole.

17. L’8 aprile 2005, la Chiquita, fondandosi sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 7 ), presentava presso la [OSCURATO:PERSONA] una domanda di trattamento favorevole.

Dopo aver proceduto ad ispezioni presso varie imprese, inter alia nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e avere inviato varie domande di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA], il 20 luglio 2007, inviava una comunicazione degli addebiti a numerose imprese operanti sul mercato delle banane.

Nel successivo corso del procedimento amministrativo, alle imprese interessate veniva concesso l’accesso agli atti, e venivano sentite dal 4 al 6 febbraio 2008.

Il 15 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, infine, la decisione controversa.

18. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che varie imprese, fra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane, avevano violato l’articolo 81 CE.

Sotto il profilo territoriale, tale infrazione riguardava il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, il Lussemburgo, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria e la Svezia ( 8 ). [OSCURATO:PERSONA] rilevava che il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato all’infrazione andava dal 1 o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 ( 9 ).

19. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le pratiche concordate hanno avuto un’incidenza apprezzabile sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, considerato che il mercato transfrontaliero della banana nell’Europa del Nord era contraddistinto da un volume commerciale consistente e gli accordi collusivi riguardavano una parte importante della Comunità.

20. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in conclusione, che le comunicazioni di pretariffazione, svoltesi tra la Dole e la Chiquita e tra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA], erano idonee ad influire sui prezzi praticati dagli operatori del mercato, erano relative alla fissazione dei prezzi e costituivano una pratica concordata intesa a restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

21. [OSCURATO:PERSONA] qualificava tutti gli accordi collusivi descritti nella decisione impugnata come un’infrazione unica e continuata, volta a restringere la concorrenza in seno alla Comunità ai sensi dell’articolo 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] riteneva la Chiquita e la Dole responsabili dell’infrazione nella sua globalità, mentre considerava la [OSCURATO:PERSONA] responsabile solo per la parte di infrazione alla quale aveva partecipato, ossia per la parte relativa allo scambio anticoncorrenziale con la Dole.

22. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] infliggeva ammende a varie imprese interessate, in ragione della loro partecipazione all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] condannava in solido la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’ammenda pari a EUR 14,7 milioni ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] riteneva determinante, ai fini della sussistenza di tale responsabilità solidale, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai propri soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] gestiva i propri affari, esercitando di fatto un’influenza di tal genere durante il periodo dell’infrazione, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva determinare il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo e costituiva un’unità economica con la [OSCURATO:PERSONA].

23. Una serie di destinatari della decisione controversa adivano in primo grado il Tribunale con ricorsi di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso il 31 dicembre 2008, con il sostegno della [OSCURATO:PERSONA] in veste di interveniente.

Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] veniva parzialmente accolto dal Tribunale che, con sentenza del 14 marzo 2013, riduceva a EUR 8,82 milioni l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al resto, il Tribunale respingeva il ricorso condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle proprie spese, nonché ai tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata a sopportare le proprie spese e la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare un quarto delle proprie.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

24. Varie parti hanno proposto impugnazione ovvero impugnazione incidentale avverso la sentenza del Tribunale: nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione con atto del 24 maggio 2013, e la [OSCURATO:PERSONA] impugnazione incidentale con atto del 7 agosto 2013; nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione con atto del 27 maggio 2013, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto impugnazione incidentale, rispettivamente con atto del 1 o agosto 2013 e del 7 agosto 2013.

A – Conclusioni nella causa C‑293/13 P

25. Con la propria impugnazione nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA], in veste di ricorrente, chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza emessa dal Tribunale il 14 marzo 2013 nella causa T‑587/08; — annullare la decisione controversa nella parte riguardante la ricorrente, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione.

26. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la ricorrente alle spese.

27. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte riguardante la responsabilità della società controllante; — accogliere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla questione dell’infrazione unica e continuata; — annullare la sentenza impugnata e annullare in toto la decisione controversa; — in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa conferma la decisione controversa con riferimento alla questione dell’infrazione unica e continuata, nonché ridurre corrispondentemente l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], inoltre, — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione.

28. Con la propria impugnazione incidentale proposta nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata; — annullare la decisione controversa, nonché — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione.

29. Nella propria risposta all’impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] aderisce sostanzialmente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ), mentre la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale con condanna alle spese.

B – Conclusioni nella causa C‑294/13 P

30. Con la propria impugnazione nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA], in veste di ricorrente, chiede che la Corte voglia: — annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata; — pronunciare una sentenza definitiva fissando l’importo dell’ammenda a carico della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a EUR 9800000; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere la totalità delle spese dell’impugnazione e le spese del procedimento dinanzi al Tribunale nella somma che la Corte di giustizia giudichi adeguata.

31. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da parte sua, che la Corte voglia: — respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

32. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, chiede che la Corte voglia: — respingere integralmente l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione.

33. Nell’impugnazione incidentale proposta nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa accerta che la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi della protezione dall’autoincriminazione; — ridurre l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] alla luce della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alle domande di informazioni, ha cooperato al di là dei propri obblighi verso la [OSCURATO:PERSONA]; — annullare la decisione controversa, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione.

34. Nella propria risposta a tale impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, nel caso di accoglimento dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]: — annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui viene ivi affermato, al punto 839, che il diritto al silenzio non si applica a semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]; — rinviare la causa al Tribunale affinché questo verifichi se le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano carattere autoincriminante e se, per tale motivo, dovesse essere accordata alla [OSCURATO:PERSONA] ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

35. [OSCURATO:PERSONA] presenta le medesime conclusioni anche con l’impugnazione incidentale nella causa C‑294/13 P.

36. [OSCURATO:PERSONA] conclude, da parte sua, per il rigetto di entrambe le impugnazioni incidentali con condanna alle spese.

C – Riunione delle cause e udienza

37. Con ordinanza del 22 luglio 2014, il presidente della Seconda Sezione della Corte ha deciso di riunire i procedimenti C‑293/13 P e C‑294/13 P ai fini della fase orale e della sentenza.

L’udienza dinanzi alla Corte ha avuto luogo il 9 ottobre 2014.

IV – Analisi delle impugnazioni A – Questioni preliminari sull’ammissibilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento

38. Prima di esaminare in dettaglio i motivi dedotti dalle diverse parti del procedimento nelle loro impugnazioni principali e incidentali, occorre chiarire se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ai due giudizi di impugnazione nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P sia ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato dubbi al riguardo.

39. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere esaminata alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], quale destinataria della decisione controversa, non ha rispettato il temine impartito per la presentazione di un proprio ricorso di annullamento avverso tale decisione ( 12 ).

La decisione controversa ha pertanto acquisito forza di giudicato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ).

40. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto partecipare al procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale solo in quanto quest’ultimo l’ha ammessa a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene siano legittimi seri dubbi in ordine alla correttezza di tale modo di procedere, la legittimità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non è oggetto, in quanto tale, del presente giudizio di impugnazione.

41. In forza del suo status di interveniente nel procedimento di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al presente giudizio di impugnazione, sia nella causa C‑293/13 P sia nella causa C‑294/13 P, rispettivamente con comparsa di risposta e, inoltre, con un’impugnazione incidentale.

Questi due tipi di partecipazione al procedimento devono essere accuratamente tenuti distinti l’uno dall’altro.

1. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare comparsa di risposta

42. Ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione.

43. In linea di principio, anche gli intervenienti in primo grado come la [OSCURATO:PERSONA] possono pertanto partecipare al procedimento di impugnazione tramite una comparsa di risposta, sempreché abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione proposta da un’altra parte nel procedimento.

44. L’interesse alla partecipazione al procedimento di impugnazione non coincide necessariamente con l’interesse che dev’essere dimostrato per essere ammessi ad intervenire nel procedimento di primo grado (articolo 40, paragrafo 2, dello Statuto della Corte).

Di conseguenza, non sussiste alcun automatismo fra l’ammissione ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale e la possibilità di partecipare al giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte.

Piuttosto, l’interesse alla partecipazione a ciascuno di questi procedimenti dev’essere sempre valutato alla luce del rispettivo oggetto del procedimento.

Mentre la decisione controversa e la sua legittimità costituiscono l’oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte verte sulla sentenza impugnata e sulla sua conferma o il suo annullamento per motivi di diritto.

45. Secondo costante giurisprudenza in materia di interesse ad agire, l’interesse alla partecipazione al procedimento di impugnazione dovrebbe essere ritenuto sussistente ogniqualvolta tale procedimento, con il suo esito, possa procurare un beneficio alla parte che depositi la comparsa di risposta ( 14 ).

Tale vantaggio non deve necessariamente rivestire natura giuridica.

Anche un interesse economico o morale può, a seconda della situazione, giustificare la partecipazione al procedimento di impugnazione.

46. Nel caso in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sembra supporre la [OSCURATO:PERSONA], ha manifestamente un interesse circa l’esito dei due procedimenti di impugnazione nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. In entrambe le cause, infatti, all’accoglimento ovvero al rigetto delle impugnazioni principali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] (C‑293/13 P) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (C‑294/13 P), nonché dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] (C‑293/13 P) sono collegate conseguenze giuridiche ed economiche significative per la [OSCURATO:PERSONA].

47. È pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] non può più mettere in discussione, in linea di principio, la propria partecipazione all’infrazione né il proprio obbligo al pagamento di un’ammenda, poiché essa stessa non ha impugnato tempestivamente la decisione controversa e quest’ultima ha dunque acquistato forza di giudicato nei suoi confronti.

Tutte le domande e gli argomenti contenuti nelle comparse di risposta, nonché nelle osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA], intesi ad ottenere l’annullamento della decisione controversa in quanto tale, sono pertanto irricevibili.

48. Tuttavia, a seconda di come la Corte deciderà nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] sarà tenuta a versare da sola oppure in solido con la [OSCURATO:PERSONA] l’ammenda fissata, fermo restando che, nel loro rapporto interno, in caso di responsabilità solidale, essa potrà agire in regresso in tutto o in parte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

E a seconda di come la Corte deciderà nella causa C‑294/13 P, l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] risponde in via solidale sarà più o meno elevato.

Una presa di posizione in relazione a tutte le questioni di diritto a ciò connesse rientra pertanto nell’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] e giustifica il suo intervento dinanzi alla Corte.

49. In tal misura, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura, a presentare comparsa di risposta in entrambe le cause e a partecipare in tal modo – seppur limitatamente ai punti menzionati al paragrafo 48 – al procedimento di impugnazione.

2. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare impugnazioni incidentali

50. Diverso è il caso delle due impugnazioni incidentali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P.

51. È pur vero che, ai sensi dell’articolo 172 in combinato disposto con l’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, anche la presentazione di un’impugnazione incidentale esige che la parte proponente l’impugnazione incidentale fosse parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale e abbia un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione».

52. Ma v’è tuttavia di più: ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, una parte interveniente non privilegiata di primo grado può proporre impugnazione soltanto qualora, inoltre, la decisione del Tribunale la «concerna direttamente».

Tale disposizione dello Statuto, che è ancorata nel diritto primario e che prevale pertanto sul regolamento di procedura, verrebbe svuotata di contenuto qualora ci si limitasse a conferirle il medesimo contenuto del requisito dell’«interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione», in ogni caso già applicabile in forza dell’articolo 172 del regolamento di procedura.

53. In altre parole, la parte interveniente non privilegiata di primo grado, qualora intenda essa stessa proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, deve dunque soddisfare un requisito di ricevibilità supplementare ( 15 ).

Tale rigorosità si spiega con la posizione processuale del ricorrente, il quale, con i motivi e gli argomenti di diritto da esso dedotti, può, in definitiva, contribuire alla determinazione dell’oggetto della controversia dinanzi alla Corte.

Una possibilità del genere manca alle altre parti del procedimento, le quali si limitano a rispondere ad un’impugnazione già presentata.

54. Analogamente, anche la parte interveniente non privilegiata di primo grado, la quale intenda presentare un’ impugnazione incidentale , dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata del Tribunale.

Infatti, da un lato, il regolamento di procedura non contiene alcun elemento che faccia emergere che i requisiti di ricevibilità siano meno rigorosi in maniera specifica per l’impugnazione incidentale, e, dall’altro, l’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, si applica indistintamente a tutti i tipi di impugnazioni, siano esse principali o incidentali.

55. È vero che l’impugnazione incidentale è accessoria rispetto all’impugnazione principale ( 16 ); essa consente tuttavia alla parte che l’ha proposta, in maniera estremamente simile alla parte che ha proposto l’impugnazione principale, di contribuire alla determinazione dell’oggetto della controversia dinnanzi alla Corte tramite motivi e argomenti di diritto propri, tanto più che gli argomenti fatti valere nella sua impugnazione incidentale devono essere distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella sua comparsa di risposta (articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte).

Pertanto, anche per l’impugnazione incidentale è giustificata l’«incidenza diretta» quale requisito supplementare di ricevibilità, il quale eccede il mero requisito di un interesse all’esito del procedimento (articolo 172 in combinato disposto con l’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte).

56. Si pone tuttavia la questione del significato concreto di tale requisito di ricevibilità.

57. La sentenza impugnata concerne direttamente , ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, la parte che propone l’impugnazione principale ovvero incidentale qualora tale sentenza comporti un mutamento sfavorevole della sua situazione giuridica oppure dei suoi interessi economici o morali.

Tale sentenza deve dunque arrecargli un pregiudizio sostanziale .

58. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], tale ipotesi non ricorre nella specie.

59. La sentenza impugnata ha comportato una riduzione significativa dell’ammenda al cui pagamento la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate in solido.

Ciò non ha arrecato un pregiudizio alla [OSCURATO:PERSONA], ma, piuttosto, l’ha favorita.

60. È pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] è e continua ad essere danneggiata dall’accertamento della sua partecipazione ad una violazione dell’articolo 81 CE e dalla condanna al pagamento di un’ammenda, pur se nettamente inferiore.

Tale danno, tuttavia, non risulta direttamente , per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata, bensì dalla decisione controversa.

61. Per contro, l’oggetto della controversia di cui al presente procedimento è costituito unicamente dalla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione.

Con il ricorso di annullamento depositato presso il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a chiedere l’annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione controversa, per la parte ad essa (ossia la [OSCURATO:PERSONA]) relativa ( 17 ).

Di conseguenza, anche la sentenza impugnata si occupa unicamente della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

In tale sentenza, il Tribunale esamina il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] tutt’al più nella misura in cui esso venga in rilievo ai fini della valutazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

62. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto contestare dinanzi al Tribunale la propria responsabilità per l’infrazione, essa, quale destinataria della decisione controversa – diversamente dalle parti intervenienti nei casi finora decisi dalla Corte con riferimento a tale problematica ( 18 ) – sarebbe stata senza dubbio legittimata a presentare essa stessa un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (articolo 263, paragrafo 4, prima alternativa, TFUE).

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa tempestivamente del proprio diritto di ricorso, cosicché la decisione controversa ha acquisito forza di giudicato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] non può eludere tale forza di giudicato – come menzionato in precedenza ( 19 ) – tramite la proposizione di impugnazioni incidentali nei procedimenti giudiziari avviati da altri destinatari della decisione controversa concernenti la loro rispettiva responsabilità.

63. La possibilità di partecipare al procedimento di primo grado offerta alla parte interveniente non privilegiata, come anche il suo diritto di attaccare la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale con una propria impugnazione, non possono essere sfruttati abusivamente per compensare il fatto che tale parte, avendone la facoltà, ha omesso di presentare un proprio ricorso di annullamento.

Il gravame dell’impugnazione incidentale non è a disposizione degli approfittatori.

64. Il caso in oggetto offre alla Corte una rara occasione di fornire chiarimenti in relazione a questa sottigliezza procedurale, i quali non dovrebbero restare senza incidenza per le future cause in materia di concorrenza e, più in generale, per il procedimento di impugnazione.

65. Atteso, dunque, che la sentenza impugnata non riguarda direttamente in senso procedurale la [OSCURATO:PERSONA], le sue due impugnazioni incidentali proposte nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P non soddisfano i requisiti di ricevibilità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte.

Esse sono irricevibili.

3. Conclusione intermedia

66. In conclusione, pertanto, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento è ammissibile solo nella misura in cui essa risponde alle impugnazioni nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P, al fine di tutelare i propri interessi legittimi con riferimento alla sua responsabilità solidale con la [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], in quanto non direttamente interessata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, non è legittimata a far valere motivi propri tramite impugnazioni incidentali avverso la sentenza impugnata, i quali eccedano l’oggetto della controversia delle due impugnazioni principali nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. B – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P

67. L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P, fondata su ben cinque motivi, è sostanzialmente dedicata ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

È opportuno esaminare i singoli motivi di impugnazione in una sequenza leggermente modificata.

1. Primo, terzo e quarto motivo: assenza di unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onere della prova, presunzione di innocenza

68. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere erroneamente ritenuto sussistente la sua responsabilità solidale per le violazioni del diritto antitrust poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale censura viene sollevata anzitutto nell’ambito del primo motivo, quale violazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( 20 ).

Alla medesima problematica sono inoltre dedicati anche il terzo e il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P; essi considerano, tuttavia, la tematica della corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica dell’onere della prova (terzo motivo) e della presunzione di innocenza – principio in dubio pro reo – (quarto motivo).

Alla luce delle sovrapposizioni di contenuto fra tali motivi, li esaminerò congiuntamente nei rilievi che seguono.

a) Primo motivo: criteri che consentono di ritenere sussistente un’unità economica

69. Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente un’unità economica fra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si basa fondamentalmente su una serie di argomenti che sono collegati ai fatti concreti della specie e che fanno sostanzialmente riferimento alla struttura della [OSCURATO:PERSONA] quale società in accomandita di diritto tedesco, all’accordo di distribuzione concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], alle discussioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché alla politica tariffaria della [OSCURATO:PERSONA].

i) Ricevibilità

70. Sia la [OSCURATO:PERSONA] sia, curiosamente, la [OSCURATO:PERSONA] contestano tale argomento e ritengono che esso rimetta inammissibilmente in discussione la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale.

71. Effettivamente, questo primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] si muove in una zona di confine estremamente sottile fra questioni attinenti alla valutazione dei fatti e delle prove, da un lato, e problemi concernenti la qualificazione giuridica dei fatti, dall’altro.

Mentre la Corte, quale giudice dell’impugnazione, non è competente per la valutazione dei fatti e delle prove – con l’eccezione di un’eventuale censura di snaturamento –, la qualificazione giuridica dei fatti è soggetta al suo sindacato nell’ambito del procedimento di impugnazione ( 21 ).

La Corte è senz’altro chiamata a verificare se il Tribunale, nell’esaminare la legittimità della decisione controversa, abbia applicato criteri giuridici corretti, e se abbia tratto conseguenze corrette sotto il profilo giuridico dai fatti accertati ( 22 ).

72. Il primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è pertanto ricevibile solo nella misura in cui esso contesta al Tribunale il travisamento dei criteri giuridici applicabili nel diritto europeo della concorrenza per dimostrare un’unità economica fra due o più società.

Nell’ambito dell’esame dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], la Corte dovrebbe peraltro resistere alla tentazione di sostituire la propria valutazione dei fatti o dei mezzi di prova alla valutazione del Tribunale, la quale non rientrerebbe nella sua competenza.

Se la Corte non vuole che il procedimento di impugnazione degeneri in un procedimento di appello, essa deve attenersi rigorosamente ai fatti accertati dal Tribunale. ii) Fondatezza

73. Secondo costante giurisprudenza, la violazione delle regole di concorrenza da parte di una controllata può essere imputata alla società controllante segnatamente qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche ( 23 ).

74. In altre parole, la società controllante può dunque essere ritenuta corresponsabile per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla sua controllata, qualora quest’ultima, al momento dell’infrazione, fosse soggetta all’influenza determinante della sua controllante ( 24 ).

Al riguardo, poco rileva che la società controllante abbia esercitato tale influenza sulla controllata da sola oppure insieme ad altre società.

75. È vero che, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], non si può parlare di un classico rapporto controllante/controllata, bensì, piuttosto, di una partnership fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W. ( 25 ).

Tuttavia, i summenzionati criteri sono agevolmente trasponibili anche ad un caso di partnership di tal genere.

Tutte le parti nel procedimento erano concordi sul punto, e anche il Tribunale è correttamente partito da tale premessa ( 26 ).

76. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non deteneva il 100% né quasi il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], nella specie, l’esercizio di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere presunto, fino a prova contraria ( 27 ), bensì doveva essere dimostrato positivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ).

77. Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver esaminato in maniera approfondita il materiale probatorio, parte dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sia riuscita a fornire tale prova ( 29 ).

A tal riguardo, il Tribunale si fonda su un combinato di diverse circostanze che caratterizzano il caso in esame, e segnatamente — i legami fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W. sotto forma di una società in accomandita di diritto tedesco; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] pur avendo assunto il ruolo di semplice socio accomandante, deteneva tuttavia l’80% delle quote societarie e disponeva di determinati diritti di veto; — l’accordo di distribuzione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che ha portato, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] a divenire il fornitore esclusivo di banane della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio, diveniva la distributrice in esclusiva delle banane della [OSCURATO:PERSONA] nell’Europa del Nord; — il flusso di informazioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] in maniera regolare e dettagliata in merito alla sua gestione quotidiana degli affari, nonché — le discussioni relative alla tariffazione e alla fornitura della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sono scambiate informazioni in maniera intensa e talvolta anche controversa sulla commercializzazione e la tariffazione delle banane da parte della [OSCURATO:PERSONA].

78. Come menzionato in precedenza, risulterebbe in eclatante contrasto con la ratio di un procedimento di impugnazione se la Corte riesaminasse adesso tutto il materiale probatorio e sostituisse la propria valutazione di tale materiale a quella del Tribunale.

In sede di impugnazione è consentito unicamente verificare se il Tribunale, muovendo dagli accertamenti di fatto compiuti nella sentenza impugnata, abbia applicato i criteri corretti sotto il profilo giuridico .

79. Occorre sottolineare che l’esistenza di un’unità economica può essere dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale unità ( 30 ).

Si tratta, pertanto, di prendere in considerazione il complesso di tutte le circostanze rilevanti del singolo caso concreto e le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto, senza focalizzarsi in maniera selettiva – come tenta di fare la [OSCURATO:PERSONA] – su alcune soltanto di tali circostanze.

80. Poiché, inoltre, ogni caso presenta le sue peculiarità, non potrà risultare determinante neanche la questione se nella giurisprudenza della Corte o del Tribunale ricorrano precedenti le cui circostanze siano identiche o simili a quelle del caso in esame.

81. Ciò premesso, esaminerò nel prosieguo le due censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], con le quali essa, da un lato, nega l’esercizio di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, intende mettere in ogni caso in discussione l’efficacia di una siffatta influenza. – Sull’influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] (secondo capo del primo motivo)

82. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] nega di avere esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le circostanze dalle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con l’approvazione del Tribunale, che nella specie aveva avuto luogo un’influenza determinante, non soddisfacevano i requisiti giuridici imposti alla corresponsabilità di una società per le infrazioni al diritto antitrust poste in essere da un’altra società. [OSCURATO:PERSONA] contesta al riguardo al Tribunale un’«interpretazione erronea del criterio della responsabilità della società controllante».

83. Gli argomenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda tale censura sono sostanzialmente riconducibili a due problematiche: da una parte, la questione se per la [OSCURATO:PERSONA] fosse possibile esercitare un’influenza determinante e, dall’altra, la questione se una siffatta influenza sia stata effettivamente esercitata.

84. Per quanto attiene, anzitutto, alle possibilità dell’esercizio di un’influenza determinante , la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella partnership con la famiglia W., che aveva assunto la forma giuridica di una società in accomandita di diritto tedesco, essa si era limitata ad assumere il ruolo dell’accomandante, che la stessa è stata esclusa dalla gestione della società e che le sue prerogative codecisorie erano peraltro ridotte.

A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] cita il codice di commercio tedesco e l’accordo di associazione applicabile alla [OSCURATO:PERSONA].

85. Sotto il profilo giuridico, occorre osservare che la questione se una società possa determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato o se, invece, sia esposta all’influenza determinante di un’altra società, non dev’essere risolta unicamente sulla scorta del diritto societario pertinente (disposizioni di legge, ma anche accordi contenuti nei contratti di associazione).

È pur vero che occorre senz’altro prendere in considerazione le competenze degli organi e dei soci.

In ultima analisi, tuttavia, sono determinanti le realtà economiche.

Il diritto della concorrenza, infatti, non è improntato su formalità, bensì sull’effettiva condotta delle imprese ( 31 ).

86. È vero che la posizione societaria di un’accomandante che sia esclusa dalla gestione della società non è sufficiente, di per sé, a fondare la presunzione che possa essere esercitata un’influenza determinante.

Non può tuttavia escludersi che vengano ad aggiungersi ulteriori circostanze di natura economica, organizzativa e giuridica, le quali conferiscano persino ad una mera accomandante un potere tale che essa può de facto esercitare un’influenza determinante sulla società di cui trattasi.

87. È esattamente quanto il Tribunale ha accertato nel caso in esame.

88. In primo luogo, il Tribunale ha fatto riferimento ai diritti di veto della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla struttura societaria della [OSCURATO:PERSONA].

È pur vero che tali diritti di veto non fondavano de jure, di per sé, un controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA].

Non è tuttavia escluso che essi, collegati ad altre circostanze, abbiano comportato de facto un controllo esclusivo ( 32 ).

In ogni caso, essi possono essere considerati la base per un controllo congiunto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W., il che, secondo la giurisprudenza più recente, può già risultare sufficiente per imputare la responsabilità in forza del diritto antitrust ( 33 ).

89. Del resto, non è giuridicamente necessario che diritti di veto di tal genere si riferiscano a misure legate alla gestione societaria quotidiana o concretamente al comportamento della società sul mercato; piuttosto, è sufficiente che tali diritti di veto conferiscano in maniera generale al socio di cui trattasi un’influenza determinante sulla politica commerciale della società nella sua portata più ampia ( 34 ).

90. I diritti di veto della [OSCURATO:PERSONA] attenevano, inter alia, secondo quanto accertato dal Tribunale, ad importanti decisioni adottate dall’assemblea dei soci in materia di bilanci, piani di investimento e di dotazione di personale ( 35 ).

Diritti di veto di tal genere attribuiscono normalmente ad un socio un’influenza di fatto considerevole sulla politica societaria, pur non consentendogli, da un punto di vista meramente giuridico, di partecipare alle decisioni concernenti la gestione quotidiana degli affari.

91. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di accomandante, deteneva l’80% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ne ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse economico significativo ad esercitare un’influenza sulla [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ).

92. In terzo luogo, il Tribunale ha richiamato l’accordo di distribuzione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva portato in pratica la [OSCURATO:PERSONA] a divenire la fornitrice esclusiva di banane della [OSCURATO:PERSONA], e a fare di quest’ultima, in cambio, la distributrice esclusiva di banane della [OSCURATO:PERSONA] nell’Europa del Nord ( 37 ).

93. Un rapporto di esclusiva di tal genere, soprattutto se accompagnato dallo status di azionista di gran lunga di maggioranza del distributore di cui trattasi, può risultare, di regola, senz’altro idoneo a generare una situazione di dipendenza economica ed organizzativa e a consentire l’esercizio di un’influenza determinante sulla politica societaria.

94. La questione dell’effettiva sussistenza, nel caso in esame, di una dipendenza di tal genere fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], riveste natura meramente fattuale, e la sua valutazione incombe, pertanto, unicamente al Tribunale.

In ogni caso, nulla ostava, sotto il profilo giuridico, alla tesi del Tribunale secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del complesso dei propri legami economici e societari con la [OSCURATO:PERSONA], accertati nel procedimento di primo grado, era in condizioni, nonostante la sua posizione di accomandante, di esercitare un’influenza determinante su tale società.

95. Tuttavia, resta in ultima analisi irrilevante la questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse, sotto il profilo giuridico, di possibilità sufficienti per esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], e se la [OSCURATO:PERSONA] aveva de iure il controllo esclusivo sulla [OSCURATO:PERSONA] o se, invece, doveva spartirsi tale controllo con la famiglia W., fintantoché è semplicemente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato de facto un’influenza determinante ( 38 ).

96. Orbene, per quanto attiene a tale effettivo esercizio di un’influenza determinante , la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato dal Tribunale, si faceva informare in maniera continuata e dettagliata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gestione quotidiana degli affari della medesima sul mercato delle banane; tali informazioni eccedevano ampiamente i limiti corrispondenti ai diritti della [OSCURATO:PERSONA] in base all’accordo di associazione, nonché all’accordo di distribuzione ( 39 ).

Ma soprattutto, stando agli accertamenti del Tribunale ( 40 ), la [OSCURATO:PERSONA], in varie situazioni, ha impartito esplicitamente e direttamente istruzioni in relazione alla commercializzazione e alla tariffazione delle banane vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ).

97. Il Tribunale disponeva pertanto di vari elementi probatori, sulla base dei quali poteva desumere, senza incorrere in errori di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica societaria della [OSCURATO:PERSONA], immischiandosi persino in maniera diretta nel comportamento sul mercato della medesima.

Al riguardo, il Tribunale poteva considerare l’esistenza di istruzioni concrete della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commercializzazione delle sue banane e alla tariffazione ad essa connessa quale indizio particolarmente evidente della sussistenza di un’influenza determinante di tale società sulla [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ).

98. È senz’altro vero che le prove avrebbero potuto eventualmente essere anche interpretate in maniera diversa da come ha fatto il Tribunale.

Non spetta tuttavia alla Corte, quale giudice dell’impugnazione, sostituire le proprie valutazioni a quelle sovrane e giuridicamente ineccepibili del Tribunale. – Sull’asserita inosservanza delle istruzioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (primo capo del primo motivo)

99. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la sua influenza sulla [OSCURATO:PERSONA] sia stata efficace. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA], nella pratica, non ha seguito tutte le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] e che è persino stata coinvolta in controversie giuridiche – giudiziarie ed extragiudiziali – con la medesima.

In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto muovere dal presupposto dell’esistenza di un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] né avrebbe potuto ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA].

100. Come rilevato in precedenza, si può ritenere sussistente un’unità economica fra due società solo qualora l’una non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dall’altra ( 43 ).

101. Tale criterio non può tuttavia essere frainteso nel senso che una delle società debba osservare senza eccezioni tutte le istruzioni dell’altra, e che fra le stesse non possa sussistere alcuna divergenza di opinioni; piuttosto, dette istruzioni devono essere osservate soltanto essenzialmente .

Né tantomeno una delle società deve soffocare sul nascere qualsiasi obiezione mossa dall’altra nei confronti della sua influenza né ogni contestazione giuridica della medesima, al fine di dimostrare la propria influenza e, pertanto, l’unità economica.

102. Persino nelle strutture di gruppo classiche, le divergenze interne di opinioni non sono rare.

Avviene talvolta che istruzioni delle società controllanti nei confronti delle loro controllate al 100% o quasi al 100% non vengano osservate o, addirittura, che istruzioni estremamente importanti vengano disattese.

È pratica corrente che, nell’ambito di programmi di messa in conformità, le società controllanti impartiscano a tutte le loro controllate cosiddette istruzioni di messa in conformità, con le quali esse esortano tali controllate a non adottare pratiche commerciali anticoncorrenziali.

L’eventuale inosservanza di tali istruzioni di messa in conformità – la cui importanza è incontestabile per il commercio, ma anche per il diritto della concorrenza – non vieta affatto, secondo la giurisprudenza, l’imputazione ad una società della responsabilità per infrazioni al diritto antitrust commesse dall’altra ( 44 ).

103. Di conseguenza, nel caso in esame, nulla impediva al Tribunale, sotto il profilo giuridico, di ritenere sussistente un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non osservasse tutte le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] e si fosse opposta giuridicamente alla [OSCURATO:PERSONA] in merito ad alcuni punti.

104. Tuttavia, non si può più parlare di un’influenza determinante e di un’unità economica qualora sussistano indizi seri nel senso che l’inosservanza delle istruzioni di una delle società da parte dell’altra costituisse la regola sino al punto di adottare un comportamento autonomo sul mercato.

105. Il Tribunale ha pertanto giustamente esaminato, nel caso in oggetto, il materiale probatorio a sua disposizione per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse seguito, in maniera generale , le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], e avesse tenuto un comportamento autonomo sul mercato ( 45 ).

In tale contesto, ha esaminato in maniera particolarmente dettagliata l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], orientandosi al livello dei prezzi della Dole, avrebbe seguito una politica tariffaria diversa da quella auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe attuato il nuovo concetto di marketing della [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultima intendeva asseritamente piazzare le proprie banane in un segmento di mercato di alta qualità, al fine di praticare prezzi vicini a quelli della Chiquita.

106. Circostanze del genere, se dimostrate, costituirebbero effettivamente un indizio serio che depone contro l’esercizio (efficace) di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, contro l’esistenza di un’unita economica fra le due società.

107. In tal senso, nelle sue osservazioni scritte e orali formulate nel presente procedimento di impugnazione, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque costantemente cercato di dare l’impressione che l’asserita inosservanza delle sue istruzioni in materia di prezzi e del suo nuovo concetto di marketing da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dell’infrazione, compreso fra il 2000 e il 2002, fosse un fatto accertato.

108. Tuttavia, qualora si consideri non solo il punto citato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 46 ), bensì l’intero passo della sentenza impugnata dedicato a tale tematica ( 47 ), emerge che il Tribunale non ha affatto ritenuto dimostrate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Ad esempio, il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce «la prova di una chiara manifestazione delle sue aspettative nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]» ( 48 ).

Inoltre, il Tribunale rileva che le dichiarazioni di altri importatori, sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] tentava di fondarsi, contraddicevano in realtà le sue stesse affermazioni ( 49 ).

109. Stando a tali accertamenti di fatto del Tribunale, i quali – fatto salvo un eventuale snaturamento ( 50 ) – sono gli unici rilevanti ai fini dell’esame del primo motivo, le osservazioni formulate dalla ricorrente in relazione ad un’asserita politica tariffaria autonoma della [OSCURATO:PERSONA] e all’inosservanza del nuovo concetto di marketing della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] costituivano pertanto mere affermazioni ( 51 ) che, per il Tribunale, alla luce di altri mezzi di prova, non si sono affatto rivelate convincenti.

110. Ciò considerato, al Tribunale non può essere contestata, sotto tale profilo, una qualificazione giuridica inesatta dei fatti.

Alla luce degli accertamenti di fatto operati nel procedimento di primo grado, il Tribunale non era in alcun modo tenuto, sotto il profilo giuridico, a muovere dal presupposto dell’assenza di un’unità economica.

b) Terzo e quarto motivo di impugnazione: onere della prova e presunzione di innocenza

111. Con il terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un’inversione dell’onere della prova, mentre il quarto motivo è fondato sulla presunzione di innocenza (principio in dubio pro reo).

Questi due motivi hanno in comune l’affermazione che le prove esaminate nel presente procedimento giudiziario non consentono di ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA], cosicché non si può partire dal presupposto di una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla [OSCURATO:PERSONA].

112. Mi sembra che tale argomento, schermandosi dietro censure di diritto, miri a indurre la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, il che fuoriesce dalla sua competenza nel procedimento di impugnazione.

Questi due motivi dovrebbero pertanto essere dichiarati irricevibili ( 52 ).

113. Solo per ragioni di completezza, aggiungo che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non convince neanche nel merito.

i) Terzo motivo: onere della prova

114. Nell’ambito del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, avendo ritenuto che determinate prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonee a dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto in maniera giuridicamente erronea ad un’inversione dell’onere della prova.

115. Si tratta, in particolare, dei diritti di veto in seno alla società [OSCURATO:PERSONA] ( 53 ), della formazione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ), della posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] in una controversia dinanzi ad un giudice nazionale ( 55 ) e del mancato consolidamento dei risultati della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ).

116. È vero che il Tribunale non ha riconosciuto alcun valore probatorio all’argomento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.

Tuttavia, diversamente da quanto pensa la [OSCURATO:PERSONA], ciò non configura un’inversione dell’onere della prova.

Piuttosto, il Tribunale parte del tutto correttamente dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sopporta l’onere della prova in relazione alla corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’infrazione ( 57 ).

117. Sulla base di tale ripartizione dell’onere della prova, il Tribunale ha esaminato l’efficacia probatoria di tutte le prove che gli sono state sottoposte.

Esso è pervenuto alla conclusione, da un lato, che sussistessero prove sufficienti di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che l’argomento contrario della [OSCURATO:PERSONA] non fosse idoneo a confutare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA].

Tale modus procedendi non è censurabile sotto il profilo giuridico ( 58 ).

Esso non comporta alcuna inversione dell’onere della prova, bensì si basa sul normale meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione, che viene anteposto alla questione dell’onere della prova obiettivo ( 59 ). ii) Quarto motivo: presunzione di innocenza

118. Nell’ambito del quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale, muovendo dal presupposto di una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza di una situazione indiziaria dubbia, è incorso in una violazione della presunzione di innocenza (principio in dubio pro reo) ( 60 ).

119. La risposta a questo quarto motivo di impugnazione non può essere diversa, sotto il profilo sostanziale, da quella data al primo motivo.

Come ho avuto modo di esporre in precedenza ( 61 ), il Tribunale, senza commettere errori di diritto, ha potuto desumere, dal complesso del materiale probatorio a sua disposizione, che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava, nel periodo dell’infrazione, un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], e che entrambe formavano pertanto, all’epoca, un’unità economica.

120. In presenza di prove sufficienti ai fini dell’accertamento della corresponsabilità, non si può parlare di una violazione della presunzione di innocenza. iii) Conclusione intermedia

121. Di conseguenza, il terzo motivo, al pari del quarto, è destituito di fondamento.

2. Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni mezzi di prova

122. Poiché il primo motivo di impugnazione, come esposto supra, è inoperante, al pari del terzo e del quarto, esaminerò nel prosieguo il secondo, che viene fatto valere solo in subordine.

Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver snaturato sotto molteplici aspetti taluni mezzi di prova che sono, a loro volta, tutti connessi alle possibilità di influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA].

a) Sulle singole censure di snaturamento

123. Secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento di uno snaturamento di fatti o prove è subordinato a rigorosi requisiti.

Tale snaturamento sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 62 ).

Preciso subito che nessuna delle censure di snaturamento sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] soddisfa neanche lontanamente tali elevati requisiti.

124. Al pari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nutro anch’io l’impressione che la [OSCURATO:PERSONA] sia semplicemente insoddisfatta della valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, e intenda adesso suggerire alla Corte una lettura alternativa del materiale probatorio, la quale non è, tuttavia, affatto necessaria.

i) Sulla censura dello snaturamento dell’accordo di associazione

125. [OSCURATO:PERSONA] solleva, anzitutto, una serie di censure di snaturamento in relazione all’accordo di associazione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si è data la forma giuridica di una società in accomandita di diritto tedesco. – Sui diritti di veto dell’accomandante

126. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] richiama l’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, il quale prevede che gli accomandatari devono chiedere il previo consenso scritto di tutti i soci per un certo numero di atti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia snaturato tale clausola allorché ha ritenuto, al punto 101 della sentenza impugnata, che «senza il consenso del socio accomandante, non [fosse] possibile adottare un insieme di atti importanti, aventi necessariamente un impatto, anche indiretto, sulla gestione della [OSCURATO:PERSONA]».

127. Tale censura è infondata.

128. Gli atti che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, esigevano il consenso di tutti i soci, erano costituiti dall’acquisto e dalla vendita di tutti i beni immobili e di qualsiasi quota del capitale o altra partecipazione in altre imprese, dagli investimenti superiori a 100000 marchi tedeschi (DEM), dai prestiti ai dipendenti di importo superiore a DEM 10000, dai prestiti a favore della [OSCURATO:PERSONA] non rientranti nell’ordinaria amministrazione, dall’emissione di garanzie da parte di quest’ultima società, dai compensi di ogni genere spettanti al socio amministratore e da qualsiasi accordo concluso dal socio amministratore o dai soci amministratori che istituiva obbligazioni periodiche di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per un importo mensile superiore a DEM 10000, ad eccezione dei contratti di lavoro, almeno quando questi ultimi prevedevano una retribuzione annua inferiore a DEM 60000.

129. È certamente sostenibile – e in ogni caso non manifestamente errato –, considerare tali operazioni «un insieme di atti importanti» e assumere che il relativo diritto di veto della [OSCURATO:PERSONA] aveva «necessariamente un impatto, anche indiretto, sulla gestione della [OSCURATO:PERSONA]» ( 63 ).

Diversamente da quanto supposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel menzionato passo della sentenza non viene fatta alcuna menzione degli effetti esplicati specificamente sul comportamento sul mercato della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la giurisprudenza, l’accertamento di tali effetti non sarebbe del resto stato neanche necessario ( 64 ). – Sui diritti di veto dell’accomandatario

130. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] censura il punto 114 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale afferma che «non emerge dalle clausole dell’accordo di associazione» che «l’accomandatario detenesse (…) un diritto di veto su “tutte” le decisioni della società». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al contrario, che non esista alcuna decisione che essa avrebbe potuto imporre alla società contro il veto dell’accomandatario.

131. Le contestate affermazioni del Tribunale devono essere esaminate in relazione ai punti immediatamente precedenti della sentenza impugnata e costituiscono la risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA] concernente l’articolo 9, paragrafo 2, secondo periodo, dell’accordo di associazione ( 65 ).

Tale clausola riguarda unicamente determinate decisioni dell’ assemblea dei soci , definite all’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo accordo.

Solo per le decisioni ivi menzionate era prescritta imperativamente, secondo detta clausola, l’approvazione dell’accomandatario.

132. Ciò premesso, la conclusione del Tribunale secondo la quale dalle clausole dell’accordo di associazione non emerge un diritto di veto dell’accomandatario «su “tutte” le decisioni della società» è senz’altro sostenibile e non può in ogni caso essere considerata manifestamente errata.

133. A titolo integrativo, occorre ricordare che un eventuale snaturamento delle prove comporta l’annullamento della sentenza impugnata solo se esso può aver inciso sul suo dispositivo ( 66 ).

In tale contesto, si deve precisare che persino un diritto generale di veto dell’accomandatario «su “tutte” le decisioni della società» non fornirebbe di per sé alcuna indicazione sulle possibilità di influenza, giuridiche e di fatto, che l’accomandante aveva, da parte sua, all’interno della società. [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcuna affermazione che avrebbe costretto il Tribunale a concludere nel senso che l’accomandatario potesse agire ad libitum da solo nella società, anche contro la volontà dell’accomandante.

134. La corresponsabilità dell’accomandante per le infrazioni al diritto antitrust della società non presuppone comunque necessariamente – come menzionato in precedenza – che l’accomandante abbia esercitato il controllo esclusivo; piuttosto, anche una situazione di controllo congiunto unitamente all’accomandatario o agli accomandatari può comportare un’imputazione della responsabilità in forza del diritto antitrust ( 67 ). – Sulla nomina e la sostituzione degli amministratori

135. In terzo luogo, la ricorrente contesta il punto 117 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non deteneva i poteri necessari per nominare, sostituire o anche opporre il proprio veto alla nomina degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il rigetto del proprio argomento da parte del Tribunale configuri uno «snaturamento delle prove».

136. Occorre osservare, al riguardo, che il ricorrente che alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale è tenuto ad di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento ( 68 ).

137. Indicazioni di tal genere difettano del tutto nel caso in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di citare un atto concreto del fascicolo e di esporre in maniera circostanziata in qual misura il Tribunale avrebbe snaturato tale atto.

Questo capo del secondo motivo è pertanto irricevibile.

138. Per il resto, si può soltanto presumere che la [OSCURATO:PERSONA] intenda uno snaturamento dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo di associazione; a tale disposizione si riferisce, infatti, il passo della sentenza contestato.

Tuttavia, tale clausola dell’accordo riproduce ad litteram quanto riportato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata e, segnatamente, che la modifica dell’accordo di associazione esigeva l’unanimità dei soci.

139. Poiché la posizione del socio personalmente responsabile quale amministratore era espressamente sancita all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, essa poteva essere fondata o modificata solo tramite una modifica di tale accordo, e quindi non senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale essa non disponeva neanche di un diritto di veto in relazione alla nomina o alla sostituzione degli amministratori, non è corretto, in ogni caso in questi termini generali.

140. Non si può pertanto parlare di uno snaturamento delle prove.

Piuttosto, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] tenti qui di indurre semplicemente la Corte, con il pretesto di una censura di snaturamento, a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, il che, nel procedimento di impugnazione, è inammissibile ( 69 ). – Sul meccanismo di arbitrato

141. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione, il quale prevedeva, al fine di risolvere situazioni di stallo nell’assemblea dei soci, l’istituzione di un consiglio di arbitrato ( 70 ).

142. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] censura le due affermazioni seguenti del Tribunale, contenute al punto 116 della sentenza impugnata: — da un lato, il Tribunale ritiene in tale passo che «l’asserzione relativa ad un’adozione delle decisioni a maggioranza semplice in seno al suddetto consiglio, e quindi di decisioni necessariamente favorevoli alla (…) famiglia [W.], non [sia] supportata da prove»; — dall’altro, il Tribunale ivi afferma che «in ogni caso la portata del vantaggio in parola dev’essere relativizzata alla luce delle competenze specifiche dell’assemblea dei soci».

143. Nessuna di queste due affermazioni del Tribunale mi sembra, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione, manifestamente errata.

Al contrario: — in relazione alla prima affermazione, occorre osservare che l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione non contiene alcuna indicazione sulle regole di maggioranza applicabili all’adozione delle decisioni del consiglio arbitrale.

È possibile che il requisito della maggioranza semplice per l’adozione delle decisioni fosse desumibile da altre clausole dell’accordo di associazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia censurato, nella specie, il loro snaturamento.

Del resto, l’affermazione del Tribunale si riferisce alle maggioranze con le quali le decisioni del consiglio arbitrale sono state effettivamente adottate .

È pacifico che una mera clausola contenuta nell’accordo di associazione non può fornire di per sé alcuna informazione sulla sua applicazione pratica nella vita della società; — per quanto attiene alla seconda affermazione, da essa si evince unicamente che il Tribunale ha valutato e relativizzato l’importanza dei vantaggi risultanti per la famiglia W. dal meccanismo di arbitrato nel contesto generale dell’accordo di associazione.

Non è dato vedere, e la ricorrente non deduce alcun argomento al riguardo, in qual misura una siffatta valutazione del contesto generale nel quale si collocano le prove sarebbe stata manifestamente errata.

144. Aggiungo che la mera esistenza di un meccanismo di arbitrato sotto forma di un consiglio arbitrale non supporta affatto l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale «la famiglia [W.] decideva, in definitiva, da sola come dovevano essere condotti gli affari della [OSCURATO:PERSONA]».

Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] afferma correttamente che la famiglia W. disponeva di tre voti su sei in tale consiglio arbitrale, essa non aveva dunque appunto la maggioranza, neanche semplice. ii) Sulla censura dello snaturamento di taluni altri documenti

145. A prescindere dall’accordo di associazione, il Tribunale ha snaturato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche il significato di taluni altri documenti che si trovano nel fascicolo del procedimento.

Esaminerò brevemente nel prosieguo tali documenti. – Sull’«equilibrio dei poteri»

146. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta un «manifesto snaturamento» delle sue stesse dichiarazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ( 71 ), in cui essa aveva parlato di un «equilibrio dei poteri» tra accomandanti e accomandatari.

Secondo la ricorrente, il Tribunale, al punto 118 della sentenza impugnata, a torto ha dedotto dalle sue dichiarazioni relative all’«equilibrio dei poteri» che la famiglia W. e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un controllo congiunto sulla [OSCURATO:PERSONA] e, a torto, lo ha considerato un indizio della capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA].

147. Si deve assumere uno snaturamento da parte del Tribunale degli argomenti fatti valere dalle parti in primo grado – conformemente alla giurisprudenza elaborata in relazione allo snaturamento di fatti e mezzi di prova – quando tali argomenti sono stati dal Tribunale evidentemente fraintesi o riprodotti travisandone il significato ( 72 ).

148. Una situazione del genere non ricorre nel caso in oggetto.

È vero che il Tribunale, al punto 118 della sentenza impugnata, ha ripreso la nozione dell’«equilibrio dei poteri» coniata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sotto il profilo del contenuto, tuttavia, esso non ha affatto riprodotto, in detto passo della sentenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto, il Tribunale ha rinviato alle sue stesse osservazioni, immediatamente precedenti, formulate in relazione a determinate clausole dell’accordo di associazione ( 73 ), e ne ha desunto la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. – Sulle dichiarazioni di altri importatori in relazione alla formazione dei prezzi

149. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver ritenuto, ai punti da 211 a 215 della sentenza impugnata, sulla base delle risposte di altri importatori (la Chiquita e la Dole) a domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], che l’allineamento dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a quelli della Dole fosse anche «all’altezza di quelli attesi dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Così facendo, il Tribunale ha snaturato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di tali importatori.

150. Tale censura poggia su una lettura della sentenza impugnata che la fraintende o addirittura ne travisa il significato.

In detto passo della sentenza, infatti, non viene mai rilevato o anche solo accennato il fatto che l’allineamento dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a quelli della Dole era anche «all’altezza di quelli attesi dalla [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] attribuisce dunque al Tribunale un’affermazione che questi non ha affatto effettuato in tale forma, e la collega con la pesante censura dello snaturamento delle prove.

151. In realtà, in detto passo della sentenza, il Tribunale esamina le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] che indicavano che la [OSCURATO:PERSONA] era completamente autonoma, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa voleva ottenere prezzi di riferimento vicini a quelli della Chiquita e che le relative aspettative della [OSCURATO:PERSONA] erano state manifestate chiaramente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ).

Il Tribunale perviene in tal sede unicamente alla conclusione intermedia che le dichiarazioni della Chiquita e della Dole citate dalla [OSCURATO:PERSONA] contraddicono le sue stesse asserzioni ( 75 ).

Nei controversi punti da 211 a 215 della sentenza impugnata, il Tribunale non trae una conclusione definitiva in relazione all’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA].

152. Occorre inoltre osservare che le dichiarazioni di cui trattasi della Chiquita e della Dole non erano assolutamente così univoche come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, esse erano senz’altro suscettibili di interpretazione.

Ciò vale, in particolare, per la dichiarazione della Dole, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non era «rimasta soddisfatta dei risultati di marketing della [OSCURATO:PERSONA]» e «ha interrotto, a quanto pare, i suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] per applicare la propria strategia di marketing aggressiva» ( 76 ).

153. Anzitutto, da tali dichiarazioni – come già accennato in precedenza ( 77 ) – non si evince in maniera chiara se la Dole non fosse soddisfatta della [OSCURATO:PERSONA] solo sotto il profilo finanziario oppure anche in relazione alla strategia di marketing.

Né tantomeno si può desumere da detto materiale probatorio, poi, se e quando gli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati incaricati di attuare questa nuova strategia di marketing della [OSCURATO:PERSONA].

Infine, non risulta neanche se tale strategia di marketing fosse all’epoca effettivamente fallita a causa dell’opposizione degli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] o, invece, semplicemente, essa non potesse essere imposta sul mercato, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dal materiale probatorio che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe snaturato, non risulta in maniera univoca neanche il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha in generale sviluppato la propria «strategia di marketing aggressiva» tentando, poi, di metterla in pratica: se ancora durante il periodo dell’infrazione, negli anni dal 2000 al 2002, oppure solo nel 2003, ossia dopo la cessazione dell’infrazione.

154. Se gli elementi di prova fanno apparire giustificabili valutazioni diverse, e il Tribunale ha optato per una di esse, allo stesso non può seriamente essere addebitato lo snaturamento delle prove.

È questo il caso dei mezzi di prova menzionati ai punti da 211 a 215 della sentenza impugnata. – Su una lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno

155. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce uno snaturamento delle prove in relazione alla lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno, risalente al 1997.

Mentre il Tribunale, al punto 236 della sentenza impugnata, darebbe l’impressione che tale lettera sia stata inviata per conto di uno dei soci della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata in realtà la società stessa a dare l’incarico di inviare la lettera.

156. Al riguardo, occorre osservare, in limine, che il Tribunale, in tale punto della sentenza impugnata, non esamina affatto l’origine di detta lettera, bensì svolge unicamente considerazioni di ordine generale in relazione alla questione se la circostanza che uno dei soci si rivolga ad un consulente legale consenta di trarre conclusioni in relazione al controllo dell’altro socio sulla società.

La censura di snaturamento della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra pertanto piuttosto forzata.

157. Inoltre, una lettura più attenta di detta lettera mostra chiaramente che essa – contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] – è redatta in maniera senz’altro ambigua e dalla stessa non emerge affatto in maniera chiara in nome e per conto di chi essa formula affermazioni in relazione a determinati oggetti.

È vero che dall’introduzione emerge che la lettera emette un parere per la società ( 78 ).

Le ulteriori affermazioni vengono tuttavia effettuate, perlomeno in parte, anche in nome del sig.

W. e, in parte, persino in maniera esplicita, congiuntamente in nome del sig.

W. e della società ( 79 ).

158. Si tratta dunque, di nuovo, di un elemento probatorio che offre ampio spazio a diverse interpretazioni.

In tali circostanze, al Tribunale non può essere contestato uno snaturamento allorché esso parla, al punto 236 della sentenza impugnata, del fatto che «un socio si rivolga ad un consulente legale per conoscere i propri diritti e per difendersi da un soggetto, di cui ha il sospetto che non osservi tali diritti».

159. A titolo integrativo, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto precisato in qual misura l’asserito snaturamento del significato di detta lettera avrebbe influito sulla sentenza del Tribunale.

Un eventuale snaturamento può tuttavia comportare l’annullamento della sentenza impugnata solo se esso può avere avuto ripercussioni sul suo dispositivo ( 80 ).

Nella specie, non sussiste alcun indizio concreto che deponga in tal senso. – Su una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale

160. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, con riferimento ai punti 237 e 238 della sentenza impugnata, che il Tribunale abbia snaturato il valore probatorio di una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale.

In tale memoria, la [OSCURATO:PERSONA] replica ad un ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in cui si afferma che l’intero valore aggiunto economico della [OSCURATO:PERSONA], ossia gli acquisti, il marketing e la logistica, sarebbe stato esclusivamente imputabile agli accomandatari e che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] all’interno della società era limitato ad una partecipazione finanziaria.

161. Il Tribunale ha osservato al riguardo – in maniera del tutto fondata – che il ricorso era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e non dalla [OSCURATO:PERSONA], che si inseriva nel contesto di una risoluzione dell’accordo di distribuzione e che l’instaurazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento giurisdizionale relativo al valore economico dell’impresa, non esclude l’esercizio di un’influenza determinante nella persona della [OSCURATO:PERSONA] ( 81 ).

162. Non vedo come il Tribunale, con tali affermazioni, abbia potuto snaturare detta memoria.

Il Tribunale si è limitato a collocare la memoria nel suo contesto procedurale ed economico e a trarne conclusioni del tutto plausibili – e in nessun caso manifestamente errate – quanto alla sua efficacia probatoria nel presente procedimento antitrust. – Sul mancato consolidamento dei risultati finanziari

163. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione al punto 259 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha erroneamente considerato «del tutto irrilevant[e]» il mancato consolidamento dei risultati della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa in tale affermazione uno snaturamento delle prove.

164. Quest’argomentazione è errata.

Beninteso, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere che il Tribunale abbia tratto conclusioni errate in diritto dalla circostanza dell’omesso consolidamento, non tenendo conto della giurisprudenza elaborata al riguardo.

Un siffatto comportamento non ha tuttavia nulla a che vedere con uno snaturamento delle prove. iii) Conclusione intermedia

165. In sintesi, si deve pertanto rilevare che nessuna delle singole censure di snaturamento delle prove sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolta, neanche parzialmente.

b) Sull’obbligo del Tribunale di valutare le prove in maniera esaustiva

166. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, nell’ambito di questo secondo motivo di impugnazione, che il Tribunale ha omesso di valutare in maniera esaustiva le prove in suo possesso.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, avendo esaminato ciascun elemento di prova singolarmente, senza valutare invece se il materiale probatorio deponesse nel suo complesso contro la possibilità di ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] oppure – in subordine – se le relative prove non fossero chiare (non liquet), ha snaturato gli elementi probatori.

167. Anche tale censura mi sembra poggiare su una lettura estremamente selettiva della sentenza impugnata.

Uno sguardo al punto 266 di tale sentenza è sufficiente per rilevare che il Tribunale ha ritenuto che le prove documentali fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonee, «singolarmente o collettivamente considerate», a mettere in discussione l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della violazione del diritto antitrust commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non ha pertanto omesso affatto di procedere ad una valutazione complessiva del materiale probatorio.

168. In realtà, dunque, anche la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] – benché qualificata come censura attinente allo snaturamento – si rivela piuttosto una censura attinente alla qualificazione giuridicamente erronea dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia tratto dal materiale probatorio a sua disposizione, considerato nel suo complesso, conclusioni erronee in diritto con riferimento all’esistenza di un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, quest’ultima censura sollevata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione si sovrappone al primo motivo di impugnazione e deve pertanto essere respinta per i motivi già illustrati ( 82 ) in tale contesto.

3. Quinto motivo di impugnazione: infrazione unica e continuata

169. Con il quinto ed ultimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa, in quanto in essa viene rilevata un’infrazione unica e continuata fra la Dole, la Chiquita e la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sebbene sia certo che la [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza di uno scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita.

170. [OSCURATO:PERSONA] contesta adesso al Tribunale di aver valutato unicamente come circostanza attenuante, in maniera giuridicamente erronea, la mancata conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dello scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita, travisando in tal modo la pertinente giurisprudenza della Corte.

171. Mi sembra che tale motivo si fondi su una lettura inesatta della sentenza impugnata, come anche della giurisprudenza della Corte.

172. La nozione di infrazione unica e continuata consente di imputare a tutte le partecipanti all’intesa i comportamenti di ogni altra partecipante – alla stessa stregua dei coautori –, benché esse non abbiano partecipato attivamente ad ogni singolo elemento costitutivo dell’intesa globale medesima ( 83 ).

173. Presupposto di detta imputazione è, notoriamente, la prova che l’impresa interessata fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne i rischi ( 84 ).

174. In altre parole, è possibile una reciproca imputazione delle condotte qualora ciascuna partecipante all’intesa fosse al corrente o dovesse essere al corrente del fatto di essersi inserita, con la propria azione, in un’intesa globale e di aver contribuito con il proprio comportamento a realizzare gli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti congiuntamente da tutte le partecipanti ( 85 ).

175. Per contro, se non è dimostrato che una partecipante all’intesa era al corrente di determinati aspetti di un’infrazione unica e continuata, o che avrebbe dovuto esserlo, essa non può essere ritenuta responsabile di tali aspetti ( 86 ).

176. È evidente che la circostanza che una partecipante all’intesa non fosse o non dovesse essere al corrente di tutti gli aspetti non incide sull’ esistenza oggettiva dell’infrazione unica e continuata.

A maggior ragione, tale circostanza non può portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte e per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile ( 87 ).

Le differenze sono, infatti, di natura esclusivamente quantitativa e non incidono sul fatto che l’impresa di cui trattasi ha violato l’articolo 81 CE, anche qualora non possano esserle imputate tutte le componenti dell’infrazione unica e continuata ( 88 ).

177. In definitiva, dunque, la portata e il peso di ciascuna implicazione in rapporto all’intesa globale devono essere presi in considerazione singolarmente per ciascun partecipante all’intesa nell’ambito della determinazione dell’ammenda ( 89 ).

178. Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato tali regole senza incorrere in errori di diritto.

179. Il Tribunale ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente dello scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita né avrebbe dovuto esserlo.

Del tutto correttamente il Tribunale non si è servito di tale circostanza per mettere in discussione l’esistenza di un’infrazione unica e continuata in quanto tale.

Piuttosto, la sentenza impugnata si è giustamente concentrata unicamente sulle conseguenze giuridiche per la [OSCURATO:PERSONA], e ha rilevato che alla [OSCURATO:PERSONA] – a differenza della Dole e della Chiquita – non poteva essere imputata la responsabilità dell’infrazione nel suo complesso, e che pertanto doveva esserle inflitta un’ammenda inferiore ( 90 ).

180. È vero che stupisce un po’ che il Tribunale, in tale contesto – probabilmente in conformità della scelta di parole della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa – parli di «circostanze attenuanti» per la [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, è infatti semplicemente l’implicazione minore della [OSCURATO:PERSONA] che giustifica una sanzione inferiore.

Esattamente da ciò prende le mosse, in definitiva, anche il Tribunale, allorché afferma che l’importo di base dell’ammenda applicato alla [OSCURATO:PERSONA] era inferiore in quanto essa non era al corrente delle comunicazioni di pretariffazione tra la Chiquita e la Dole ovvero non avrebbe potuto ragionevolmente prevederle.

181. Ciò premesso, il quinto motivo dev’essere respinto.

C – Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P

182. L’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P è, come esposto supra ( 91 ), irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte.

In relazione alla sua fondatezza, prendo pertanto posizione nel prosieguo solo in subordine.

1. Primo motivo di impugnazione: sussistenza di una pratica concordata

183. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, con la propria impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P, gli accertamenti effettuati dal Tribunale in relazione alla sussistenza di una pratica concordata fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si potrebbe parlare di una pratica concordata fra queste due imprese, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un ruolo meramente emulativo, essendosi sempre orientata in maniera unilaterale ai prezzi di riferimento della Dole.

184. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] solleva, complessivamente, tre censure avverso la sentenza impugnata, che esaminerò in prosieguo separatamente.

a) Sulla censura attinente alla motivazione contraddittoria della sentenza

185. Sotto un primo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza impugnata sia motivata in maniera contraddittoria, in quanto, da un lato, al punto 580, il Tribunale nega l’esistenza di segni di un suo comportamento emulativo e dall’altro, al punto 847, ritiene possibile proprio tale comportamento emulativo.

186. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che, come tale, può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione ( 92 ).

187. Nel caso in oggetto, il Tribunale rileva, nell’ultimo periodo del punto 580 della sentenza impugnata, che una determinata dichiarazione della Chiquita – ivi illustrata in dettaglio – resa nel procedimento amministrativo non è sufficiente a fondare l’asserzione secondo la quale la «[OSCURATO:PERSONA] aspettava ogni settimana di conoscere il prezzo della Dole prima di fissare il proprio prezzo di riferimento allo stesso livello».

188. Per contro, il Tribunale, al punto 847 della sentenza impugnata, afferma che la medesima dichiarazione fornita dalla Chiquita «poteva anche indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla politica tariffaria della Dole».

189. Anche se fra questi due punti della sentenza impugnata sussiste, prima facie, una certa conflittualità, da un esame circostanziato emerge che essi non sono intrinsecamente contraddittori.

In entrambi i passi della sentenza, infatti, il Tribunale – pur se ogni volta in un contesto completamente diverso – esamina l’efficacia probatoria di una stessa dichiarazione della Chiquita formulata nel procedimento amministrativo.

E in entrambi i casi il Tribunale muove, in definitiva, dal presupposto che tale dichiarazione abbia un valore probatorio intrinseco relativamente modesto.

190. Proprio a causa del suo valore probatorio modesto, il Tribunale non ha attribuito nel complesso alla dichiarazione di cui trattasi della Chiquita un particolare valore probatorio in relazione all’esistenza o meno di una pratica concordata fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA]: in tal senso, il Tribunale, da un lato, ai punti 580 e 581 della sentenza impugnata, ha escluso che la dichiarazione della Chiquita costituisse una prova a discarico atta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla Dole.

Né tantomeno, tuttavia, dall’altro lato, il Tribunale, ai punti da 847 a 853 della sentenza impugnata, è partito dal presupposto che detta dichiarazione fungesse da prova a carico in relazione al carattere anticoncorrenziale dei contatti bilaterali fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole.

191. Non è pertanto dato ravvisare una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte.

192. In ogni caso, si deve rilevare, in generale, che il Tribunale è tenuto a motivare non tanto la sua analisi dei singoli mezzi di prova quanto piuttosto la sua sentenza .

Anche qualora si volesse ritenere – contrariamente alle considerazioni da me effettuate in precedenza – che la formulazione dei punti 580 e 847 della sentenza impugnata non è del tutto coerente, la decisione vera e propria resa dal Tribunale sul ricorso pendente dinanzi al medesimo è tuttavia chiara e scevra da contraddizioni, e segnatamente nel senso che ricorre una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale e che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha preso parte ( 93 ).

193. Di conseguenza, la censura attinente al difetto di motivazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta.

b) Sulla censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova

194. Sotto un secondo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento di taluni mezzi di prova.

L’accertamento contenuto al punto 580 della sentenza impugnata, secondo il quale la dichiarazione della Chiquita non sarebbe sufficiente a dimostrare un mero comportamento emulativo della [OSCURATO:PERSONA], snaturerebbe una situazione probatoria chiara.

È questo che la [OSCURATO:PERSONA] intende desumere dal combinato con il punto 847 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale – come menzionato in precedenza – afferma che detta dichiarazione della Chiquita «poteva anche indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla politica tariffaria della Dole».

195. Come rilevato supra, il riconoscimento di uno snaturamento di fatti o prove è collegato a requisiti rigorosi.

Un siffatto snaturamento sussiste solo quando, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 94 ).

Per contro, non sussiste uno snaturamento quando gli elementi di fatto e di prova fanno apparire plausibili valutazioni diverse, e il Tribunale ha optato per una di esse.

196. Ciò è quanto ricorre nel caso in esame.

Dalla dichiarazione de qua formulata dalla Chiquita nel procedimento amministrativo non era dato desumere in maniera chiara se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a riprendere unilateralmente, adottando un comportamento emulativo, i prezzi di riferimento della Dole, o se fosse invece coinvolta insieme alla Dole in una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale.

Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che la dichiarazione della Chiquita non poteva suffragare l’asserzione relativa al comportamento emulativo ( 95 ).

Tale conclusione era ben sostenibile, alla luce del modesto valore probatorio di quella dichiarazione sul rapporto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole; in nessun caso tale conclusione del Tribunale era manifestamente inesatta .

197. La censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova è pertanto infondata.

c) Sulla censura attinente alla mancanza di uno scambio di informazioni proiettato verso il futuro

198. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel caso in esame, non è mai stato accertato uno scambio di informazioni fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA] in merito al loro proprio comportamento futuro sul mercato.

Anche per questo motivo – in tal senso la [OSCURATO:PERSONA] – non si può ritenere sussistente una pratica concordata anticoncorrenziale fra le due imprese.

199. Al riguardo, occorre rammentare che la valutazione dei fatti e delle prove incombe unicamente al Tribunale, e che la Corte, quale giudice dell’impugnazione, non è al riguardo competente, fatta salva un’eventuale censura di snaturamento ( 96 ).

L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] equivale ad indurre la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, e deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

200. A mero titolo di completezza, sottolineo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in diversi passi della sentenza impugnata è stato invero constatato uno scambio di informazioni fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA] in ordine al loro futuro comportamento sul mercato ( 97 ).

201. Del resto, è parimenti irrilevante se solo un’impresa informi unilateralmente i propri concorrenti in merito al comportamento che intende adottare sul mercato oppure se tutte le imprese coinvolte si scambino informazioni in ordine alle rispettive considerazioni e intenzioni.

Infatti, basta una sola impresa che esce allo scoperto e fornisce ai suoi concorrenti informazioni riservate concernenti la propria politica commerciale futura per ridurre per tutti i soggetti coinvolti l’incertezza sul futuro funzionamento del mercato e per generare il pericolo di una diminuzione della concorrenza e di un comportamento collusivo fra tali soggetti ( 98 ).

202. Non è pertanto necessario pronunciarsi sulla questione se la Dole e la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle loro comunicazioni di pretariffazione, si siano scambiate informazioni in ordine al loro rispettivo comportamento futuro sul mercato, o se solo la Dole abbia fornito unilateralmente informazioni di tal genere alla [OSCURATO:PERSONA], senza reciprocità da parte di quest’ultima.

Ciò non inciderebbe sulla sussistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE).

d) Conclusione intermedia 203. Nel complesso, il primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P è infondato.

2. Secondo motivo di impugnazione: la restrizione della concorrenza per oggetto

204. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, con la propria impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P, di aver erroneamente ritenuto sussistente una restrizione della concorrenza per oggetto.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato «ad affermare» che le comunicazioni di pretariffazione erano già per la loro stessa natura nocive per la concorrenza, e ha omesso di esaminare la loro concreta idoneità a limitare la concorrenza nello specifico contesto giuridico ed economico. 205.

Prima facie, si potrebbe ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], con questo argomento, intenda inammissibilmente indurre la Corte a sostituire, quale giudice dell’impugnazione, le proprie valutazioni a quelle dei fatti e delle prove operata dal Tribunale.

In realtà, la Corte è tuttavia chiamata a verificare, nella specie, se il Tribunale, nel valutare gli elementi di fatto e di prova, si sia attenuto a criteri e parametri corretti.

Si tratta, pertanto, di una questione di diritto che può essere esaminata dalla Corte quale giudice dell’impugnazione ( 99 ) e che riveste particolare interesse alla luce della sentenza CB/[OSCURATO:PERSONA] ( 100 ), emessa recentemente.

206. Anticipo che, nella specie, il Tribunale ha esaminato in maniera estremamente approfondita i dati di mercato e gli argomenti fatti valere al riguardo, spiegando in maniera estremamente plausibile perché lo scambio di informazioni fra le imprese interessate dev’essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

Sotto tale profilo, il caso in oggetto si distingue in maniera fondamentale dalla summenzionata causa CB/[OSCURATO:PERSONA].

a) I criteri giuridici rilevanti

207. Nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE (adesso articolo 101 TFUE), il carattere anticoncorrenziale di un comportamento di imprese può risultare non solo dai suoi effetti, bensì anche dal suo obiettivo.

Ciò vale in egual misura per accordi, decisioni e per pratiche concordate ( 101 ).

208. Non ogni scambio di informazioni fra concorrenti mira necessariamente ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE ( 102 ).

209. La questione se un siffatto scambio di informazioni riveli, per la sua stessa natura, un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità per essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dev’essere valutata con riferimento al suo oggetto, agli scopi perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si inserisce tale scambio ( 103 ).

Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni e dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione ( 104 ).

Le intenzioni delle parti possono parimenti essere prese in considerazione, anche se non rappresentano un elemento necessario ( 105 ).

210. Qualora, sulla scorta dei summenzionati criteri, si evinca che uno scambio di informazioni fra concorrenti può essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza – ossia, in altre parole, che esso presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza –, i suoi effetti concreti sulla concorrenza non devono essere esaminati né presi in considerazione ( 106 ).

In tal caso, è unicamente necessario che lo scambio di informazioni sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ( 107 ).

211. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, si deve presumere, salvo prova contraria che spetta alle imprese interessate fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato ( 108 ).

b) L’applicazione dei criteri giuridici rilevanti al singolo caso concreto

212. Contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non ravviso alcun elemento che deponga nel senso che il Tribunale abbia potuto applicare in maniera erronea ovvero esaminato in maniera eccessivamente superficiale, nel caso in oggetto, i criteri giuridici illustrati supra.

213. In via del tutto generale, la [OSCURATO:PERSONA] mi sembra confondere i requisiti attinenti all’accertamento di un obiettivo anticoncorrenziale e di un effetto anticoncorrenziale, allorché – come già in primo grado – afferma che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione «l’impatto economico del comportamento addebitato sul mercato della banana in Europa».

Infatti, ciò è necessario, nell’ambito dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) non ai fini della valutazione dell’obiettivo di un comportamento, bensì unicamente ai fini della valutazione del suo o dei suoi effetti ( 109 ). – Sulla natura dello scambio di informazioni e sul suo oggetto

214. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che uno scambio di informazioni sui prezzi di riferimento non può, per sua natura, essere considerato anticoncorrenziale.

215. Al riguardo, occorre osservare che uno scambio di informazioni è caratterizzato da un obiettivo anticoncorrenziale non solo se esso riguarda direttamente i prezzi praticati dalle imprese interessate sul mercato.

Come già deciso dalla Corte, infatti, l’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) tutela la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale ( 110 ).

Conseguentemente, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto fra quest’ultima e i prezzi al dettaglio ( 111 ).

Né tantomeno deve sussistere un nesso diretto fra le informazioni scambiate e i prezzi all’ingrosso.

Per ritenere sussistente un obiettivo anticoncorrenziale è sufficiente, piuttosto, che fra i concorrenti vengano scambiate informazioni su fattori rilevanti per la loro rispettiva politica dei prezzi oppure – più in generale – per il loro comportamento sul mercato ( 112 ).

216. Ciò è esattamente quanto si è verificato nella specie.

217. Stando agli accertamenti estremamente dettagliati del Tribunale, nei confronti dei quali la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcuna censura di snaturamento, nel caso in esame hanno avuto luogo fra le imprese interessate comunicazioni bilaterali di pretariffazione, nell’ambito delle quali sono stati dibattuti i rispettivi prezzi di riferimento e determinate tendenze di prezzo ( 113 ).

L’affermazione assolutamente non suffragata della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale lo scambio di informazioni avrebbe avuto ad oggetto unicamente le condizioni generali che governavano il mercato, e non invece sulle previsioni individuali in materia di prezzi delle imprese interessate, non corrisponde ai fatti accertati dal Tribunale e, in assenza di una censura di snaturamento, è pertanto irrilevante nel presente giudizio di impugnazione.

218. Sempre stando agli accertamenti del Tribunale, peraltro riconducibili in gran parte a dichiarazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA], i prezzi di riferimento erano rilevanti per il mercato di cui trattasi ( 114 ).

In particolare, da detti prezzi di riferimento degli importatori di banane erano ricavabili, nel caso in esame, quantomeno segnali, tendenze e/o indicazioni per il mercato sull’evoluzione prevista dei prezzi della banana; inoltre, in talune transazioni, i prezzi erano direttamente connessi, in forza di formule di tariffazione pattuite contrattualmente, ai prezzi di riferimento ( 115 ).

219. Aggiungo che, sotto il profilo imprenditoriale, non avrebbe molto senso fissare prezzi di riferimento e scambiare informazioni sul loro sviluppo con i concorrenti, qualora i propri prezzi di riferimento e le informazioni ottenute sui prezzi di riferimento dei concorrenti non debbano incidere sul futuro comportamento sul mercato delle rispettive imprese e sui prezzi da esse effettivamente praticati.

220. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso – dopo avere discusso ampiamente i concreti dati di mercato e gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] – che lo scambio di informazioni praticato fra le imprese interessate era caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale ( 116 ).

221. Uno scambio di informazioni di tal genere fra concorrenti su fattori rilevanti per i prezzi contraddice, infatti, in maniera eclatante l’esigenza di autonomia che caratterizza il comportamento sul mercato delle imprese in un sistema di concorrenza efficace ( 117 ).

Esso fa pertanto trasparire già di per sé – senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni – un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza e può essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza ( 118 ).

222. È sotto tale profilo che il caso in oggetto si distingue in maniera sostanziale dalla causa Asnef-Equifax ( 119 ), la quale verteva sul sistema spagnolo di scambio di informazioni sul credito.

Infatti, uno scambio di informazioni sulla solvibilità dei debitori, come nel caso Asnef-Equifax, serve principalmente a migliorare il funzionamento del mercato e a creare le stesse condizioni di concorrenza per tutti i fornitori di credito, senza che un operatore del mercato comunichi in un qualsivoglia modo ai suoi concorrenti, tramite tale scambio, le condizioni che egli intende riservare alla sua clientela.

Uno scambio di informazioni come quello controverso nella specie, avente essenzialmente ad oggetto i fattori relativi ai prezzi di riferimento indicativi e alle tendenze di prezzo, produce esattamente l’effetto contrario: mediante tale scambio, le imprese interessate rivelano ai loro rispettivi concorrenti – perlomeno in parte – il comportamento che esse intendono adottare sul mercato e informazioni sensibili in relazione alle loro previsioni in materia di prezzi.

Ciò è manifestamente idoneo ad eliminare le incertezze quanto al comportamento che le imprese interessate intendono adottare e fa sorgere condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali di tale mercato.

223. Ciò premesso, la critica della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura e all’oggetto dello scambio di informazioni dev’essere respinta. – Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni

224. Un’ulteriore obiezione della [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni con la Dole. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le comunicazioni bilaterali di pretariffazione hanno avuto luogo «solo» circa 20‑25 volte all’anno, mentre i prezzi di riferimento venivano fissati settimanalmente.

Inoltre, «solo raramente» si sarebbe parlato del «possibile sviluppo dei prezzi di riferimento in generale».

225. Anche se mi sembra difficilmente contestabile che uno scambio di informazioni che abbia luogo dalle 20 alle 25 volte l’anno presenti una regolarità e una frequenza impressionanti, il presente procedimento di impugnazione, il quale verte unicamente su questioni di diritto, ben difficilmente potrebbe costituire il contesto adatto per giochi di cifre, i quali sfocerebbero, in definitiva, in una nuova valutazione dei fatti.

226. Non coglie nel segno, in tale contesto, neanche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale ogni settimana venivano effettivamente fissati prezzi di riferimento, ma non ogni settimana aveva luogo uno scambio di informazioni su fattori rilevanti per i prezzi.

Infatti, anche qualora fosse corretta l’affermazione secondo la quale il ritmo della fissazione di prezzi di riferimento e il ritmo dello scambio di informazioni non erano perfettamente sincronizzati, ciò non rimette in discussione la sussistenza di uno scambio di informazioni avente un obiettivo anticoncorrenziale.

227. Diversamente a quanto sembra infatti supporre la Dole, la constatazione di uno scambio di informazioni caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di uno scambio frequente o regolare – o persino settimanale – di informazioni fra le imprese interessate.

Già un unico scambio di informazioni può costituire, secondo la giurisprudenza, la base per l’accertamento di un’infrazione e l’applicazione di un’ammenda, qualora le imprese interessate, dopo tale scambio di informazioni, abbiano continuato ad operare sul mercato ( 120 ).

228. La critica mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del preteso carente accertamento, da parte del Tribunale, in merito alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni con la Dole è pertanto inoperante.

c) Conclusione intermedia

229. Per tutte le suesposte ragioni, dunque, l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a confutare la qualificazione giuridica dello scambio di informazioni controverso effettuata dal Tribunale quale pratica concordata avente scopo anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’articolo 81 CE.

Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P non può essere accolto.

3. Sintesi concernente l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P

230. Poiché nessuno dei motivi di impugnazione dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto, la sua impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P dev’essere respinta.

D – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P

231. Anche la [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente insoddisfatta della sentenza impugnata.

La sua impugnazione nella causa C‑294/13 P verte sulla questione dell’individuazione dei requisiti in presenza dei quali sia giuridicamente necessario prendere in considerazione, quale circostanza attenuante in sede di calcolo dell’ammontare dell’ammenda, la cooperazione di un’impresa con la [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento amministrativo.

1. Primo motivo di impugnazione: sulla risposta alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] quale fondamento per una riduzione dell’ammenda

232. Con il suo primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura i punti da 840 a 853 della sentenza impugnata.

In questo passo della sentenza, il Tribunale, fondandosi, inter alia, sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ritiene necessaria una riduzione dell’ammenda inflitta in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quale riconoscimento per le informazioni fornite volontariamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo ( 121 ). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale approccio sia giuridicamente errato e afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente ottemperato all’obbligo, ad essa incombente, di rispondere a richieste di informazioni. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] replicano che un siffatto obbligo non esisteva, e che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] erano state rese volontariamente.

233. Mi sembra che una parte dell’aspra disputa fra le parti nell’ambito di questo primo motivo sia dovuta ad una certa confusione terminologica intorno alle nozioni di carattere volontario , di cooperazione e della tutela a fronte del diritto di non incriminarsi in relazione al rilascio di informazioni nel procedimento amministrativo.

Tale confusione terminologica inizia, in parte, già nella sentenza impugnata, e prosegue ora con l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA].

234. È anzitutto chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a chiedere ad imprese e ad associazioni di imprese il rilascio di tutte le informazioni necessarie al fine di chiarire una presunta infrazione al diritto antitrust.

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere, a sua discrezione, tramite una semplice domanda di informazioni oppure tramite una decisione formale (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003).

235. Solo il rilascio di informazioni richieste tramite una decisione formale riveste carattere obbligatorio, mentre la risposta a semplici domande di informazioni è volontaria ( 122 ).

Tale constatazione trova conferma alla luce delle sanzioni inflitte in caso di mancato rilascio di informazioni: esse sono previste unicamente per le informazioni richieste tramite decisione formale, e non invece per semplici domande di informazioni ( 123 ); solo il rilascio di informazioni inesatte o fuorvianti è passibile di ammenda in entrambi in casi ( 124 ).

In tal modo, il regolamento n. 1/2003 assicura il delicato equilibrio fra efficienza nelle indagini della [OSCURATO:PERSONA] e adeguata tutela per le imprese e le associazioni di imprese di cui trattasi.

236. È assolutamente pacifico che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata obbligata al rilascio di informazioni tramite decisione formale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, bensì vi è stata unicamente invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] in maniera informale, tramite una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento ( 125 ).

Diversamente da quanto sembra ritenere la [OSCURATO:PERSONA], è pertanto certo che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda di informazioni, non ha adempiuto, nel procedimento amministrativo, ad un qualsivoglia obbligo giuridico, bensì che tutte le informazioni da essa fornite erano volontarie .

237. Peraltro, in nessun modo, da tale carattere volontario, consegue necessariamente ed automaticamente l’applicabilità, nel caso in esame, della comunicazione sulla cooperazione.

238. Infatti, anche muovendo dal presupposto che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dal Tribunale, non solo rivestissero carattere volontario, bensì avessero inoltre particolare rilevanza per il procedimento amministrativo ( 126 ) e consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare più agevolmente la sussistenza di un’infrazione ( 127 ), tutto ciò non fornisce ancora alcuna indicazione sulla questione della sussistenza o meno di un vero e proprio atto di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], per il quale la [OSCURATO:PERSONA], secondo la comunicazione sulla cooperazione, avrebbe dovuto essere ricompensata con una riduzione della sua ammenda.

239. Piuttosto, occorre ricordare che la riduzione di un’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati una prova di un’effettiva cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA].

In altre parole, dunque, il comportamento dell’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo deve attestare un vero spirito di cooperazione ( 128 ).

240. Sarebbe erroneo parlare di un tale spirito di cooperazione ogniqualvolta un’impresa risponda debitamente a tutte le domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, rispondendo meramente a concrete domande della [OSCURATO:PERSONA], anche se poste sotto forma di semplici domande di informazioni, e quindi non vincolanti sotto il profilo giuridico, l’impresa si limita a fare quello che ci si aspetta comunque dalla medesima nel procedimento di impugnazione, e che corrisponde al normale comportamento di una parte ragionevole del procedimento ( 129 ).

241. La circostanza che un’impresa non faccia ostruzionismo nel procedimento amministrativo non merita alcuna ricompensa.

In tal modo, infatti, l’impresa si limita ad evitare l’applicazione di circostanze aggravanti, le quali potrebbero eventualmente giustificare l’aumento dell’ammenda che deve esserle inflitta ( 130 ).

L’assenza di siffatte circostanze aggravanti non significa affatto che ricorrono circostanze attenuanti.

Chi vuole beneficiare di queste ultime deve fare di più che non tenere un comportamento normale ragionevolmente attendibile da qualsiasi parte nel procedimento, scoprendo le proprie carte integralmente di propria iniziativa.

242. Come sottolineato inoltre giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], non è affatto conforme all’obiettivo e alla ratio del regime del trattamento favorevole, quale sancito nella comunicazione sulla cooperazione, far beneficiare a priori tutti i partecipanti all’intesa di una riduzione dell’ammenda, non appena essi abbiano fornito alla [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di quest’ultima, materiale probatorio o informazioni altrimenti utili in relazione all’accertamento di un’infrazione.

243. In caso contrario, l’applicazione del regime del trattamento favorevole, il quale, secondo la giurisprudenza, deve espressamente restare un’eccezione ( 131 ), diverrebbe esattamente la regola, e le riduzioni dell’ammenda che devono essere accordate aumenterebbero in maniera inflazionistica.

244. Qualora un’impresa potesse ricorrere ai vantaggi della riduzione dell’ammenda anche laddove essa si astenga dal comunicare informazioni e mezzi di prova fino ad una concreta domanda di informazioni in tal senso da parte della [OSCURATO:PERSONA], verrebbe inoltre sensibilmente ridotto l’effetto incentivante del regime del trattamento favorevole.

Ad un’impresa converrebbe allora, sotto il profilo della tattica processuale e soprattutto economico, adottare un comportamento di attesa e persino passivo, invece di rientrare immediatamente nella legalità e fornire di propria iniziativa alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sui fatti e mezzi di prova nella maniera più ampia e rapida possibile.

Ciò renderebbe un cattivo servizio all’efficace attuazione delle regole europee di concorrenza, la quale costituisce uno degli obiettivi fondamentali dei Trattati ( 132 ).

245. Anche un paragone con gli orientamenti del 2006, che esigono una cooperazione attiva con la [OSCURATO:PERSONA], mostra che un comportamento di mera attesa e passivo non deve procurare ad un’impresa, nel procedimento amministrativo, circostanze attenuanti ( 133 ).

Non sussistono elementi che depongano nel senso che i requisiti attinenti alla qualità della cooperazione di imprese con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di applicazione di un regime del trattamento favorevole, quale sancito nella comunicazione sulla cooperazione, debbano essere meno rigorosi che nell’ambito di applicazione delle norme generali sul calcolo delle ammende, quali formulate negli orientamenti del 2006.

246. Ciò premesso, una riduzione dell’ammenda, nei termini previsti nella comunicazione sulla cooperazione, è giustificata solo qualora un’impresa fornisca informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] senza esservi stata invitata.

In altre parole, la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere non solo volontaria, ma anche spontanea ( 134 ).

247. Di conseguenza, il Tribunale, nel ritenere, ai punti da 840 a 853 della sentenza impugnata, che già la risposta volontaria a semplici domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 giustifichi una riduzione dell’ammenda ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è incorso in un errore di diritto.

248. La circostanza che, nel caso in esame, non regnasse esattamente uno spirito di cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], si evince, del resto, non solo dall’assenza di informazioni fornite spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA], bensì anche dall’accertamento del Tribunale secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una persistente posizione di diniego di qualsiasi infrazione nel corso del procedimento amministrativo ( 135 ).

Ciascuno di questi due singoli aspetti – l’assenza di spontanee informazioni, da un lato, e la persistente negazione dell’infrazione, dall’altro – esclude categoricamente l’applicazione dei punti da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

249. Si deve riconoscere che la mera circostanza che il Tribunale, per motivare la riduzione da esso applicata dell’ammenda per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], si sia fondato su un’interpretazione giuridicamente erronea della comunicazione sulla cooperazione, non comporta necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata ( 136 ).

Occorre, infatti, rammentare che tale comunicazione si limita ad attestare la prassi amministrativa all’epoca in vigore della [OSCURATO:PERSONA] quale autorità garante della concorrenza, con la cui pubblicazione la [OSCURATO:PERSONA] si è autovincolata, senza che la comunicazione abbia in tal modo acquisito natura di norma giuridica ( 137 ).

Nulla impedisce al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003) di fissare altri parametri e, se del caso, concedere riduzioni più generose ( 138 ).

250. La Corte limita il controllo dell’esercizio di tale competenza da parte del Tribunale, quale prevista dall’articolo 261 TFUE, agli errori manifesti ( 139 ).

Errori di tal genere devono essere ritenuti sussistenti, in primo luogo, quando il Tribunale ha travisato l’ampiezza delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE ( 140 ); in secondo luogo, quando non ha esaminato in maniera minuziosa tutti gli aspetti rilevanti ( 141 ) e, in terzo luogo, quando ha applicato criteri giuridici erronei ( 142 ), non da ultimo alla luce dei principi della parità di trattamento ( 143 ) e di proporzionalità ( 144 ).

251. Il caso in esame rientra nella seconda di queste categorie: il Tribunale non ha esaminato in maniera minuziosa, nell’esercizio della sua competenza ai sensi dell’articolo 261 TFUE, tutti gli aspetti rilevanti.

Da un lato, esso, come già osservato, ha travisato la differenza fra mera cooperazione volontaria e cooperazione spontanea ( 145 ).

Dall’altro, lo stesso non ha esaminato le conseguenze negative che una prassi consolidata del giudice dell’Unione di riduzione delle ammende in caso di cooperazione volontaria, ma non spontanea, può avere sul funzionamento del regime del trattamento favorevole e – in generale – sull’efficace attuazione delle regole di concorrenza ( 146 ).

252. Ne consegue che il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolto.

2. Secondo motivo di impugnazione: unità economica quale presupposto per l’estensione alla società controllante delle circostanze attenuanti di cui beneficia la controllata

253. [OSCURATO:PERSONA] deduce il secondo motivo di impugnazione solo in subordine, per il caso in cui il primo motivo non venga accolto.

Sebbene suggerisca supra di accogliere il primo motivo ( 147 ), mi dedicherò brevemente di seguito, per ragioni di completezza, anche al secondo.

254. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un errore di diritto e un difetto di motivazione, per aver consentito anche alla [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della riduzione dell’ammenda accordata alla [OSCURATO:PERSONA] per la sua cooperazione nel procedimento amministrativo, senza verificare se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero ancora parte di una stessa impresa.

a) Ricevibilità

255. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo sia irricevibile, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] mai affermato, né nella decisione controversa né nel procedimento di primo grado, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere giudicate separatamente per quanto riguarda l’importo dell’ammenda.

256. Tale eccezione dev’essere accolta.

257. È vero che la mancanza di osservazioni, nella decisione controversa, sulla questione che riveste interesse nel caso in esame, non può andare a detrimento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stessa, infatti, in tale decisione, si è limitata a procedere a riduzioni di ammende relative ad eventi risalenti al periodo dal 2000 al 2002.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] considerava ancora la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], per tale periodo di tempo, quale unica impresa, il problema oggetto di discussione nella specie, relativo alla diversità dell’ammontare delle ammende per l’una e per l’altra società, non si poneva.

258. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto far valere il suo argomento al più tardi nel procedimento di primo grado.

In tal sede, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto una riduzione dell’ammenda a titolo di ricompensa per la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo.

Nella risposta a tale motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] era libera di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non costituivano più un’impresa unica dopo il 2002 e, in particolare, nel corso del procedimento amministrativo, e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pertanto essere ricompensata per un’eventuale cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA].

259. Ciò premesso, si può difficilmente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] deduca, nel caso in esame, un motivo di impugnazione direttamente risultante dalla sentenza impugnata stessa e che debba essere pertanto necessariamente ricevibile ( 148 ).

Ciò vale a fortiori in quanto il Tribunale, secondo consolidata giurisprudenza ( 149 ), non era in particolare tenuto, nell’esercizio della propria giurisdizione anche di merito (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003) ad esaminare nuovamente d’ufficio l’intera pratica e ad affrontare problemi come quello tematizzato nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA].

260. Consentire ora alla [OSCURATO:PERSONA] di sollevare tale problema per la prima volta nella fase del procedimento di impugnazione, si risolverebbe nel consentirle di sottoporre, in definitiva, alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Ciò è irricevibile nel giudizio di impugnazione ( 150 ).

b) Fondatezza

261. Per il caso in cui la Corte dovesse tuttavia ritenere ricevibile il secondo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], aggiungo, a titolo integrativo, che la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata nel merito.

262. Come ha statuito recentemente la Corte, la riduzione di un’ammenda, con la quale viene ricompensata la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo di un partecipante all’intesa, non può essere estesa ad una società che, per una parte o per tutta la durata dell’infrazione, aveva fatto parte dell’entità economica costituita da un’impresa, ma che ne era uscita quando tale impresa ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] ( 151 ).

263. Diversamente da quanto sembrano ritenere la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità solidale della società controllante per le infrazioni al diritto antitrust commesse da una controllata soggetta alla sua influenza determinante, non è riducibile ad un rapporto meramente accessorio, come, ad esempio, nel caso della fideiussione.

È vero che la Corte ha qualificato, al riguardo, la responsabilità della società controllante come «derivata ed accessoria», nella misura in cui si tratta dell’esistenza di un’infrazione e della sua durata ( 152 ).

A prescindere da tale rilievo, non esiste tuttavia, nel diritto dell’Unione, un principio generale secondo cui la società controllante non potrebbe mai essere condannata al pagamento di un’ammenda superiore a quella inflitta alla controllata ( 153 ).

3. Sintesi concernente l’impugnazione principale nella causa C‑294/13 P

264. In conclusione, l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P è dunque fondata in forza del primo motivo e comporta l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata (articolo 61, paragrafo 1, primo periodo, dello Statuto della Corte).

Ciò premesso, non occorre statuire più sul secondo motivo, il quale, pur contenendo affermazioni corrette nel merito, non soddisfa tuttavia i requisiti attinenti alla ricevibilità.

E – Sulle due impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P: portata della tutela dall’autoincriminazione

265. Le impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P sono dirette avverso il punto 839 della sentenza impugnata e sollevano entrambe il medesimo problema giuridico: il Tribunale, non avendo esaminato la questione se le domande di informazioni rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] fossero conformi alla tutela dall’autoincriminazione (nemo tenetur se ipsum accusare) ( 154 ), sarebbe incorso in un errore di diritto.

266. Tale censura viene sollevata da entrambe le ricorrenti nelle impugnazioni incidentali solo per il caso in cui la Corte dovesse seguire la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’impugnazione principale, e ritenere sussistente un obbligo giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a semplici domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

267. Come ho affermato in precedenza ( 155 ), è vero che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo non era sufficiente per essere valutato come circostanza attenuante e per giustificare una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

Tuttavia, a prescindere da tale rilievo, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle semplici richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano volontarie ; in assenza di una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 la [OSCURATO:PERSONA] non , era obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni richieste.

Per lo stesso motivo, le semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee, a priori, a obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad autoincriminarsi ( 156 ).

268. Di conseguenza, entrambe le impugnazioni incidentali nella causa C‑294/13 P sono prive di oggetto e su di esse non occorre statuire.

V – Rideterminazione dell’ammenda

269. Dalle suesposte considerazioni si evince che solo l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P può essere accolta.

L’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, da me suggerito sulla base di tale impugnazione ( 157 ), comporta la necessità di rideterminare l’importo dell’ammenda inflitta in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa.

270. Le parti hanno avuto, al riguardo, l’occasione, sia nel procedimento di primo grado sia nel presente procedimento di impugnazione, di scambiare i loro punti di vista in relazione a tutti i punti rilevanti.

Neanche la situazione di fatto necessita di ulteriori chiarimenti.

Lo stato degli atti consente, pertanto, di decidere sulla controversia (articolo 61, paragrafo 1, secondo periodo, dello Statuto della Corte).

271. Nell’ambito del suo diritto di avocazione, la Corte gode di una competenza estesa al merito, prevista all’articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

La Corte può quindi procedere alla rideterminazione dell’ammenda in piena autonomia ( 158 ).

272. Per correggere l’errore di diritto accertato nella sentenza impugnata, occorre rivedere la riduzione del 10% dell’ammenda accordata dal Tribunale per la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo ( 159 ).

273. Sarebbe inoltre ipotizzabile procedere ad un aumento dell’ammenda a causa del persistente diniego dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo ( 160 ).

In linea di principio, la competenza giurisdizionale anche di merito offre anche tale possibilità ( 161 ) e, in particolare, non sussiste un divieto di reformatio in peius né nel procedimento di primo grado né nel procedimento di impugnazione; per quanto riguarda l’ammontare dell’ammenda, i giudici dell’Unione non sono neppure vincolati alle conclusioni delle parti, fintantoché essi restano nell’ambito dell’oggetto della controversia definito nel ricorso di annullamento e nella o nelle impugnazioni.

274. Cionondimeno, suggerirei, nel presente procedimento, di non prendere in considerazione un aumento.

Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha negato in maniera persistente l’infrazione, essa ha comunque sempre risposto debitamente a tutte le domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Il mero diniego dell’illegittimità del comportamento addebitato ad un’impresa, consentito a ciascuna parte nel procedimento alla luce della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, non giustifica un inasprimento particolare della sanzione che dev’essere inflitta.

275. All’udienza dinanzi alla Corte, anche le parti nel procedimento, con le quali sono stati dibattuti tutti i summenzionati aspetti, si sono espresse unanimemente in tal senso.

In particolare, la Corte si è pronunciata contro la possibilità di considerare già il diniego dell’infrazione in sé quale circostanza aggravante.

276. A prescindere dalle questioni appena discusse, concernenti l’adeguata valutazione del comportamento di imprese nel procedimento amministrativo, non ravviso, nel caso in esame, alcun indizio che riveli un errore di calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], il suo carattere sproporzionato o semplicemente la sua inadeguatezza.

277. Tenuto conto nuovamente di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, un’ammenda pari a EUR 9,8 milioni appare adeguata ai fatti ed alla responsabilità accertati; la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] viene mantenuta.

VI – Sulle spese

278. Quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese (articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

279. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti nelle loro rispettive conclusioni – a prescindere dalla forma da esse assunta di impugnazioni autonome, impugnazioni incidentali o di risposta alle impugnazioni di altre parti – esse sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P, nonché anche tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le cause, e segnatamente queste ultime in solido ( 162 ).

VII – Conclusione

280. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑587/08, EU:T:2013:129 ) è annullato. 2) L’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea il 15 ottobre 2008 all’articolo 2, lettera c) della decisione C(2008) 5955 definitivo viene fissato in EUR 9800000. 3) L’impugnazione e l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P sono respinte. 4) Non occorre statuire sulle due impugnazioni incidentali nella causa C‑294/13 P. 5) [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. Tali società sopporteranno, inoltre, in solido tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in entrambe le cause. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Decisione C(2008) 5955 definitivo della [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.188 – Banane, sintesi in GU 2009, C 189, pag. 12 ); in prosieguo: la «decisione controversa». ( 3

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑587/08,

EU:T:2013:129 ); in prosieguo: la «sentenza impugnata» o la «sentenza del Tribunale». ( 4 ) In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». ( 5 ) In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». ( 6 ) Qui di seguito, per motivi di semplicità, parlerò di [OSCURATO:PERSONA], anche quando si intende una delle menzionate controllate. ( 7 ) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). ( 8 ) Articolo 1 della decisione controversa. ( 9 ) Articolo 1, lettere g) e h), della decisione controversa. ( 10 ) Articolo 2, lettera c), della decisione controversa. ( 11 ) Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione controversa solo nella parte riguardante la ricorrente. ( 12 ) Il ricorso di annullamento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato manifestamente irricevibile in via definitiva dal Tribunale per tardività (v. ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑2/09, EU:T:2009:478 , e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑73/10 P, EU:C:2010:684 ). ( 13 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407 , punti da 52 a 57).

A riguardo, il caso in oggetto si distingue in maniera fondamentale dalla causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29 ), nella quale sia la società controllante sia la controllata avevano ciascuna presentato ricorsi di annullamento separati avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 14 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑19/93 P, EU:C:1995:339 , punto 13); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑550/07 P, EU:C:2010:512 , punto 23), nonché Francia/[OSCURATO:PERSONA] of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853 , punto 43). ( 15 ) V., nello stesso senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524 , punto 55). ( 16 )

V. articolo 183 del regolamento di procedura della Corte. ( 17 ) Punto 46 della sentenza impugnata. ( 18 ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524 , punti da 55 a 58), e [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534 , punti da 51 a 53). ( 19 )

V. supra, paragrafo

47. ( 20 ) Regolamento (CE) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211 , punto 49); Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑337/09 P, EU:C:2012:471 , punto 55), nonché Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punto 74). ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52 , punto 40); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392 , punto 117); Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (C‑109/10 P, EU:C:2011:686 , punto 51), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , punto 59). ( 23 ) Fondamentali, a tal proposito, le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (48/69, EU:C:1972:70 , punti da 132 a 135); Geigy/[OSCURATO:PERSONA] (52/69, EU:C:1972:73 , punto 44), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (6/72, EU:C:1973:22 , punto 15); in tempi recenti v., ex multis, le sentenze ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775 , punto 39 in combinato disposto con il punto 49); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punto 58); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punto 43), nonché Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257 , punto 30). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 60 e 61); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P, EU:C:2011:620 , punti 56, 63 e 95); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , in particolare punti 40 e 41), nonché Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257 , punti 32 e 33). ( 25 ) Punto 72 della sentenza impugnata, nonché punti 382 e 383 della decisione controversa. ( 26 ) V., in particolare, punti da 50 a 56, nonché punti 87 e 88 della sentenza impugnata. ( 27 ) Sulla presunzione relativa dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante, v., ad es., la giurisprudenza citata alla nota

24. ( 28 )

V. al riguardo, in particolare, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punti 102, 104 e 105); analogamente, seppure in un altro contesto, la sentenza AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787 , punti 46 e segg.). ( 29 ) Punto 276 della sentenza impugnata. ( 30

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/08 P,

EU:C:2010:389 , punto 65). ( 31 ) V., al riguardo, la recente sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , in particolare punti da 66 a 68), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2012:763 , paragrafi 71 e 72). ( 32 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punti da 102 a 105), e sentenza Sasol e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑541/08, EU:T:2014:628 , punti 53 e 54). ( 33

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑179/12 P,

EU:C:2013:605 ); EI du Pont de Nemours/[OSCURATO:PERSONA] (C‑172/12 P, EU:C:2013:601 ), nonché sentenza Avebe/[OSCURATO:PERSONA] (T‑314/01, EU:T:2006:266 ). ( 34 ) V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 73 e 74), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2009:262 , paragrafi da 89 a 93) e, inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 112). ( 35 ) Punto 99 della sentenza impugnata e punto 387 della decisione controversa. ( 36 ) Punti 122, 125 e 130 della sentenza impugnata, nonché punti 387 e 404 della decisione controversa. ( 37 ) Punto 135 della sentenza impugnata e punto 383 della decisione controversa. ( 38 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11 , paragrafi 144, 145 e 154). ( 39 ) Punti da 156 a 158 della sentenza impugnata, nonché punti 388 e 393 della decisione controversa. ( 40 ) Punti 204, 220 e, a titolo integrativo, punti 171, 175, 176 e 185 della sentenza impugnata, nonché punti 389 e 390 della decisione controversa. ( 41 ) La questione se tali istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] siano state seguite in misura sufficiente e siano pertanto risultate «efficaci», è oggetto di un capo distinto del primo motivo, al quale mi dedicherò nel prosieguo (v. infra, paragrafi da 99 a 110). ( 42 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:262 , paragrafo 89). ( 43 )

V. di nuovo, al riguardo, la giurisprudenza citata supra alla nota

23. ( 44 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 144). ( 45 ) Punto 208 della sentenza impugnata. ( 46 ) [OSCURATO:PERSONA] rinvia più volte al punto 208 della sentenza impugnata. ( 47 ) V., in particolare, punti da 208 a 215 della sentenza impugnata. ( 48 ) Punto 210 della sentenza impugnata. ( 49 ) Punto 211 della sentenza impugnata. ( 50 ) Sulla censura dello snaturamento di mezzi di prova sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], v. le mie osservazioni nell’ambito del secondo motivo, ai paragrafi da 122 a 165 infra. ( 51 ) Malgrado una mia esplicita richiesta in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di indicare, nell’udienza dinanzi alla Corte, il passaggio, nella sentenza impugnata, in cui si dovrebbe trovare un accertamento di fatto che avvalori la sua affermazione né i mezzi di prova che il Tribunale avrebbe al riguardo ignorato. ( 52

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P,

EU:C:2010:346 , punto 23); Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punti 75 e 76), nonché FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 31). ( 53 ) Punto 113 della sentenza impugnata. ( 54 ) Punto 208 della sentenza impugnata. ( 55 ) Punti 237 e 238 della sentenza impugnata. ( 56 ) Punti 259 e 260 della sentenza impugnata. ( 57 ) Punti 104 e 221 della sentenza impugnata. ( 58 )

V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/08 P, EU:C:2010:389 , punto 80). ( 59 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 79 e 132), nonché, nel settore disciplinato dall’articolo 86 del Trattato CEE, sentenza Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326 , punto 25).

Sul meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione nei contesti più diversi, v. inoltre le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/04 P, EU:C:2005:751 , paragrafo 73); T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 89); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:262 , paragrafo 74), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11 , paragrafo 170). ( 60 ) [OSCURATO:PERSONA] richiama, in tale contesto, l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, e l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. ( 61 ) V., al riguardo, paragrafi da 82 a 110 supra. ( 62 ) [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32 , punto 37); Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (C‑260/05 P, EU:C:2007:700 , punto 37), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 17). ( 63 ) Punto 101 della sentenza impugnata (il corsivo è mio). ( 64 )

V. di nuovo, al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 73 e 74), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2009:262 , paragrafi da 89 a 93) e, inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 112). ( 65 )

V. punti da 111 a 114 della sentenza impugnata. ( 66 ) [OSCURATO:PERSONA] P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356 , punti da 67 a 69); Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75 , punti da 70 a 72), e [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 112). ( 67 ) V., al riguardo, paragrafo 88 supra. ( 68 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 50 e 159); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 16), nonché Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368 , punto 152). ( 69

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P,

EU:C:2010:346 , punto 23); Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punti 75 e 76), nonché FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 31). ( 70 ) La modalità di funzionamento di tale meccanismo di arbitrato è sintetizzata al punto 115 della sentenza impugnata. ( 71 ) Si tratta, in concreto, del punto 63 dell’atto di ricorso di primo grado. ( 72 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nelle cause Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (C‑110/10 P, EU:C:2011:257 , paragrafi 126 e 131), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:21 , paragrafo 134). ( 73 )

V. le parole introduttive del punto 118 della sentenza impugnata: «Dalle suesposte considerazioni risulta che l’accordo di associazione riflette (…)». ( 74 )

V. punti 209 e 210 della sentenza impugnata. ( 75 ) Punto 211 della sentenza impugnata. ( 76 ) Punto 214 della sentenza impugnata. ( 77 )

V. paragrafi da 107 a 109 supra. ( 78 ) Il capoverso introduttivo della lettera così recita: «We were retained by Interfrucht as legal counsel (…) Interfrucht wishes to stress the following (…)»; «Interfrucht» viene impiegata come abbreviazione della denominazione sociale della [OSCURATO:PERSONA]. ( 79 )

V. formulazioni come «Mr. [W.] instructed us», «Mr. [W.] never consented», «Mr. [W.] further wishes to remind you», nonché «Mr. [W.] and Interfrucht» ovvero «he and Interfrucht». ( 80 ) [OSCURATO:PERSONA] P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356 , punti da 67 a 69); Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75 , punti da 70 a 72), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 112). ( 81 ) Punto 238 della sentenza impugnata. ( 82 )

V. di nuovo supra, paragrafi da 82 a

110. ( 83 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 34). ( 84

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P,

EU:C:1999:356 , punti 83, 87 e 203); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 83), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punti 43 e 44); analogamente anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punto 143), dove si parla del «fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita», il che comporterebbe una «complicità» e una «modalità passiva di partecipazione all’infrazione». ( 85 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 36); nello stesso senso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 87). ( 86 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 44). ( 87 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 45). ( 88 ) V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 33). ( 89

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P,

EU:C:1999:356 , punto 90); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 86), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 45). ( 90 ) Punti 646 e 649 della sentenza impugnata; v. anche punti 258 e 476 della decisione controversa. ( 91 )

V. supra, paragrafi da 50 a

65. ( 92 ) [OSCURATO:PERSONA] FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476 , punto 90); Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (C‑47/07 P, EU:C:2008:726 , punto 76), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑380/09 P, EU:C:2012:137 , punto 41); nello stesso senso già la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punti 190 e 202). ( 93 ) V., in particolare, punti da 583 a 585 e 788 della sentenza impugnata. ( 94 ) [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32 , punto 37); Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (C‑260/05 P, EU:C:2007:700 , punto 37), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 17). ( 95 ) Punti 850 e 851 della sentenza impugnata. ( 96

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑19/95 P,

EU:C:1996:331 , punti 39 e 40), e sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/07 P, EU:C:2009:459 , punto 103), nonché Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 84); analogamente la sentenza MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201 , punto 60). ( 97 ) V., in particolare, punti da 583 a 585, nonché punto 362 della sentenza impugnata. ( 98 )

V. le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 54). ( 99 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 125); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392 , punto 117), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , punto 59). ( 100 ) C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 . ( 101 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 24). ( 102 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 37). ( 103 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 27); nello stesso senso sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 37) e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 53). ( 104 ) [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 36), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 53). ( 105 ) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 27); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 37), nonché CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 54). ( 106 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 29 e 30); v., nello stesso senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631 , punto 135); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 34), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punti da 49 a 52 e 57 in fine). ( 107 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 31 e 43); v., nello stesso senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 38). ( 108

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P,

EU:C:1999:356 , punti 121 e 126); Hüls/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/92 P, EU:C:1999:358 , punti 162 e 167), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 51), nonché le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 75). ( 109 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 29 e 30); v., nello stesso senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631 , punto 135); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 34), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punti da 49 a 52 e 57 in fine). ( 110 ) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 38), e GlaxoSmithKline Services/[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610 , punto 63). ( 111 ) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti da 36 a 39). ( 112 ) V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174 , punto 173); Deere/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/95 P, EU:C:1998:256 , punto 86), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 32). ( 113 ) V., in particolare, punti da 17 a 20, da 583 a 585 e 788 della sentenza impugnata, nonché punti da 51 a 57 della decisione controversa. ( 114 ) Punti da 450 a 562 della sentenza impugnata; v., inoltre, punti da 850 a 852 di tale sentenza, in cui viene fatto riferimento alle dichiarazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA]. ( 115 ) Punti 21, 553 e 583 della sentenza impugnata, nonché punto 115 della decisione controversa. ( 116 ) V., in particolare, punto 585 della sentenza impugnata. ( 117 ) Sull’esigenza di autonomia v., ex multis, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174 , punto 173); Deere/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/95 P, EU:C:1998:256 , punti 86 e 87), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 32 e 33). ( 118 )

V. di nuovo, in relazione a tali criteri, la recente sentenza CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , in particolare punti 50 e 57). ( 119 ) Sentenza Asnef-Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734 ). ( 120 ) Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 58 e 59); v. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 121), e Hüls/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/92 P, EU:C:1999:358 , punto 162); v., a titolo integrativo, le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafi da 97 a 107). ( 121 ) V., in particolare, punto 853 della sentenza impugnata. ( 122 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582 , punto 279). ( 123 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1/2003. ( 124 ) Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1/2003. ( 125 ) Punto 838 della sentenza impugnata e punto 46 della decisione controversa. ( 126 ) Punto 852 della sentenza impugnata. ( 127 ) Punto 855 della sentenza impugnata. ( 128 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 395 e 396), e Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 48). ( 129 ) V., in tal senso, anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑668/11 P, EU:C:2013:614 , punto 78), ove peraltro – a mio avviso erroneamente – si rimanda all’ obbligo giuridico di rispondere a semplici domande di informazioni ritenuto sussistente in primo grado (v. sentenza Agroexpansión/[OSCURATO:PERSONA], T‑38/05, EU:T:2011:585 , punto 268). ( 130 ) In relazione a tale circostanza aggravante v. punto 28, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). ( 131 ) V., in tal senso, sentenza Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 49), sebbene riferita all’immunità o alla non imposizione di un’ammenda. ( 132 ) Sull’importanza delle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (C‑126/97, EU:C:1999:269 , punto 36) nonché – riferita alla situazione giuridica successiva all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – sentenze TeliaSonera Sverige (C‑52/09, EU:C:2011:83 , punto 20), e [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740 , punto 60).

La necessità di un’attuazione efficace degli articoli 81 CE e 82 CE (divenuti articoli 101 TFUE e 102 TFUE) è stata sottolineata recentemente, ad esempio, nelle sentenze X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359 , punti da 33 a 35); VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739 , punto 59); Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389 , punto 19), e Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 46). ( 133 ) Punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. ( 134 ) Solo ad abundantiam, menziono che informazioni fornite spontaneamente possono figurare anche nella risposta ad una domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui esse eccedano l’oggetto delle questioni ivi sollevate ovvero dei documenti ivi richiesti. ( 135 ) Punto 855 della sentenza impugnata. ( 136 ) V., in tal senso, sentenze Lestelle/[OSCURATO:PERSONA] (C‑30/91 P, EU:C:1992:252 , punto 28); FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476 , punto 187), e MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201 , punto 170). ( 137 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti da 209 a 211); KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑272/09 P, EU:C:2011:810 , punto 100), e Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punto 60). ( 138 ) La sentenza ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA] (C‑65/02 P e C‑73/02 P, EU:C:2005:454 , punti 51 e 54) può essere intesa nel senso che la diminuzione di un’ammenda possa essere presa in considerazione già allorché l’impresa di cui trattasi si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue censure.

Peraltro, occorre sottolineare che la Corte ha preso posizione unicamente sull’interpretazione di un antecedente normativo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non, invece, su cosa sembra adeguato nell’ambito dell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE. ( 139 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 365). ( 140 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/04 P, EU:C:2005:751 , paragrafo 137), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:248 , paragrafo 190); nello stesso senso sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punti 155 e 156), e Kone e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑510/11 P, EU:C:2013:696 , punti 40 e 42). ( 141

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑185/95 P,

EU:C:1998:608 , punto 128); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 244 e 303), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500 , punto 125). ( 142

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑185/95 P,

EU:C:1998:608 , punto 128); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 244 e 303), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500 , punto 125). ( 143

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑280/98 P,

EU:C:2000:627 , punti 63 e 68), e Sarrió/[OSCURATO:PERSONA] (C‑291/98 P, EU:C:2000:631 , punti 97 e 99). ( 144 ) [OSCURATO:PERSONA] E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA] (C‑89/11 P, EU:C:2012:738 , punto 126), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punto 165). ( 145 )

V. supra, paragrafi da 237 a 241 e

246. ( 146 )

V. supra, paragrafi da 242 a

245. ( 147 )

V. supra, paragrafo

252. ( 148 ) V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA] & Distribution e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256 , punti da 100 a 102), e FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 48). ( 149

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑386/10 P,

EU:C:2011:815 , punto 66); Kone e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑510/11 P, EU:C:2013:696 , punto 32), nonché Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 55). ( 150 ) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punto 165); Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541 , punto 126), e Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 99). ( 151 ) Sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 85); v., nello stesso senso, sentenza FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 85). ( 152 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29 , punti 38 e 39). ( 153 ) Sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 107). ( 154

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (374/87,

EU:C:1989:387 , punti da 28 a 35); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti da 62 a 65), e [OSCURATO:PERSONA]/SGL Carbon (C‑301/04 P, EU:C:2006:432 , punti da 40 a 49). ( 155 ) V., al riguardo, le considerazioni da me svolte in relazione al primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P (paragrafi da 232 a 252 delle presenti conclusioni). ( 156 ) V., in tal senso, sentenze Dalmine/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/04 P, EU:C:2007:53 , punti 34 e 35), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576 , punti 271 e 272). ( 157 )

V. supra, paragrafo

264. ( 158 ) V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 218), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 79). ( 159 ) Punto 856 della sentenza impugnata. ( 160 ) Punto 855 della sentenza impugnata. ( 161

) [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑3/06 P,

EU:C:2007:88 , punto 61). ( 162 ) V., in tal senso, sentenza D e Svezia/Consiglio (C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304 , punto 65); anche in quel caso D e il Regno di Svezia avevano presentato due impugnazioni separate e sono state condannate in solido a sopportare le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CC0293 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate l’11 dicembre 2014 ( 1 ) Cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P [OSCURATO:PERSONA], Inc. e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea e altri «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Pratiche concordate — Mercato europeo della banana — Unità economica fra società controllante e controllata — Volontarietà della risposta a semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] — Riduzione dell’ammenda per la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di impugnazione — Restrizione della concorrenza per oggetto — Infrazione unica e continuata» Indice I – Introduzione II – Fatti A – I rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] B – Il procedimento amministrativo e la decisione controversa III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti A – Conclusioni nella causa C‑293/13 P B – Conclusioni nella causa C‑294/13 P C – Riunione delle cause e udienza IV – Analisi delle impugnazioni A – Questioni preliminari sull’ammissibilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento 1. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare comparsa di risposta 2. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare impugnazioni incidentali 3. Conclusione intermedia B – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P 1. Primo, terzo e quarto motivo: assenza di unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onere della prova, presunzione di innocenza a) Primo motivo: criteri che consentono di ritenere sussistente un’unità economica i) Ricevibilità ii) Fondatezza – Sull’influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] (secondo capo del primo motivo) – Sull’asserita inosservanza delle istruzioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (primo capo del primo motivo) b) Terzo e quarto motivo di impugnazione: onere della prova e presunzione di innocenza i) Terzo motivo: onere della prova ii) Quarto motivo: presunzione di innocenza iii) Conclusione intermedia 2. Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni mezzi di prova a) Sulle singole censure di snaturamento i) Sulla censura dello snaturamento dell’accordo di associazione – Sui diritti di veto dell’accomandante – Sui diritti di veto dell’accomandatario – Sulla nomina e la sostituzione degli amministratori – Sul meccanismo di arbitrato ii) Sulla censura dello snaturamento di taluni altri documenti – Sull’«equilibrio dei poteri» – Sulle dichiarazioni di altri importatori in relazione alla formazione dei prezzi – Su una lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno – Su una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale – Sul mancato consolidamento dei risultati finanziari iii) Conclusione intermedia b) Sull’obbligo del Tribunale di valutare le prove in maniera esaustiva 3. Quinto motivo di impugnazione: infrazione unica e continuata C – Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P 1. Primo motivo di impugnazione: sussistenza di una pratica concordata a) Sulla censura attinente alla motivazione contraddittoria della sentenza b) Sulla censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova c) Sulla censura attinente alla mancanza di uno scambio di informazioni proiettato verso il futuro d) Conclusione intermedia 2. Secondo motivo di impugnazione: la restrizione della concorrenza per oggetto a) I criteri giuridici rilevanti b) L’applicazione dei criteri giuridici rilevanti al singolo caso concreto – Sulla natura dello scambio di informazioni e sul suo oggetto – Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni c) Conclusione intermedia 3. Sintesi concernente l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P D – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P 1. Primo motivo di impugnazione: sulla risposta alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] quale fondamento per una riduzione dell’ammenda 2. Secondo motivo di impugnazione: unità economica quale presupposto per l’estensione alla società controllante delle circostanze attenuanti di cui beneficia la controllata a) Ricevibilità b) Fondatezza 3. Sintesi concernente l’impugnazione principale nella causa C‑294/13 P E – Sulle due impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P: portata della tutela dall’autoincriminazione V – Rideterminazione dell’ammenda VI – Sulle spese VII – Conclusione I – Introduzione 1. L’impugnazione in esame fornisce alla Corte l’occasione di esprimersi in ordine a due questioni che rivestono un’importanza cruciale per la futura prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] europea quale autorità garante della concorrenza. 2. Da un lato, occorre precisare le condizioni giuridiche in presenza delle quali una società controllante può essere chiamata a rispondere in via solidale per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla propria controllata, qualora non si tratti di una controllata al 100% o quasi. 3. Dall’altro, occorre chiarire se, ai fini del calcolo dell’ammenda, debba ritenersi sussistere una circostanza attenuante ogniqualvolta un’impresa risponda debitamente, nel procedimento amministrativo, alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero solo qualora l’impresa fornisca informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] di propria iniziativa, ossia non solo volontariamente , bensì anche spontaneamente . 4. La causa verte, inoltre, su talune questioni specifiche concernenti le nozioni, impiegate nel diritto europeo della concorrenza, di pratiche concordate, di restrizioni della concorrenza per oggetto, nonché di infrazione unica e continuata. 5. Tali questioni vengono sollevate nel contesto di un «cartello delle banane», i cui membri si sono resi colpevoli di pratiche concordate anticoncorrenziali in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea. Con decisione del 15 ottobre 2008 ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA] europea infliggeva ammende dell’ordine di milioni di euro a vari partecipanti all’intesa per violazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE). A seguito di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 14 marzo 2013 (causa T‑587/08) ( 3 ), riduceva in misura significativa l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sembra che tale sentenza di primo grado non abbia incontrato soddisfazione generale, venendo ora attaccata dalle parti più svariate del procedimento, in parte con impugnazioni dirette e in parte con impugnazioni incidentali, sulle quali la Corte è chiamata a statuire congiuntamente in questa sede. 6. Il procedimento in esame nelle cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P è strettamente connesso al procedimento di impugnazione nella causa C‑286/13 P, relativamente alla quale presento parimenti in data odierna le mie conclusioni. Le questioni di diritto ivi sollevate riguardano tuttavia – ad eccezione della problematica relativa alla restrizione della concorrenza per oggetto – problemi giuridici completamente diversi da quelli che devono essere risolti nella specie. II – Fatti A – I rapporti giuridici fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] 7. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ) è uno dei leader mondiali nella produzione, nel commercio e nella distribuzione, a struttura verticalmente integrata, di frutta e verdura fresca e tagliata fresca, nonché uno dei principali produttori e distributori di frutta e verdura preparata, di succhi, di bevande, di snack e dessert d’Europa, degli [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dell’Africa. Tale gruppo commercializza i propri prodotti, in particolare le banane, in tutto il mondo sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG ( 5 ) era, all’epoca dei fatti, una società in accomandita di diritto tedesco, specializzata nella commercializzazione di banane, di ananas e di altra frutta esotica nell’Europa del Nord. Dal 24 giugno 1994 al 31 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] deteneva indirettamente, quale accomandante, una partecipazione dell’80% nella [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria controllata al 100%, la Westeuropa-Amerika-Linie GmbH, acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1994 tramite la propria controllata [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ). Sino al 31 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] era il distributore esclusivo per l’Europa del Nord delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA]. B – Il procedimento amministrativo e la decisione controversa 9. Il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] verteva su una pratica concordata fra più imprese operanti nel mercato delle banane (in prosieguo: le «imprese interessate») – fra cui la [OSCURATO:PERSONA] e, tramite la [OSCURATO:PERSONA], anche la [OSCURATO:PERSONA] – consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane nell’Europa del Nord negli anni 2000, 2001 e 2002. 10. Stando agli accertamenti del Tribunale, le banane vengono, in genere, trasportate verdi via mare dai porti dell’America latina verso l’Europa del Nord, dove pervengono perlopiù con cadenza settimanale. 11. Le banane vengono consegnate ai loro acquirenti europei direttamente allo stato verde oppure come banane gialle, dopo circa sette giorni di maturazione. La maturazione può essere effettuata direttamente dall’importatore o a suo nome, oppure essere, invece, organizzata dall’acquirente stesso. I clienti sono generalmente maturatori o catene di commercio al dettaglio. 12. La formazione dei prezzi per tali banane nel corso del periodo rilevante nell’Europa del Nord avveniva in cicli settimanali, sulla base di prezzi di riferimento per banane verdi. Il prezzo di riferimento per le banane gialle veniva normalmente calcolato a partire dal prezzo di riferimento per le banane verdi, maggiorato di un canone di maturazione. I prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori (denominati «prezzi reali» o «prezzi di transazione») risultavano poi da negoziazioni che si svolgevano su base settimanale, in genere il giovedì pomeriggio o il venerdì, oppure da contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite. 13. Fra le imprese interessate avevano luogo, da un lato, comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali esse discutevano dei fattori rilevanti per la fissazione settimanale dei prezzi di riferimento oppure dibattevano o rivelavano le tendenze seguite dai prezzi o davano indicazioni sui probabili prezzi di riferimento per le settimane seguenti. Tali contatti avevano luogo prima che le imprese interessate stabilissero i loro prezzi di riferimento, generalmente il mercoledì, e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento. I menzionati contatti bilaterali erano diretti a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì. 14. Dall’altro, le imprese interessate, dopo aver stabilito i loro prezzi di riferimento il giovedì mattina, si comunicavano bilateralmente tali prezzi. Tale scambio di informazioni permetteva alle medesime di controllare le rispettive decisioni di tariffazione sulla scorta delle comunicazioni di pretariffazione svoltesi in precedenza, e rafforzava i loro vincoli di cooperazione. 15. Detti prezzi di riferimento servivano quantomeno come segnali, tendenze e/o indicazioni dirette al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane. Inoltre, in talune operazioni, i prezzi erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento in forza di formule pattuite contrattualmente. 16. Le informazioni scambiate con i rispettivi concorrenti venivano inevitabilmente prese in considerazione dalle imprese interessate all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come ammesso espressamente dalla Chiquita e dalla Dole. 17. L’8 aprile 2005, la Chiquita, fondandosi sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 7 ), presentava presso la [OSCURATO:PERSONA] una domanda di trattamento favorevole. Dopo aver proceduto ad ispezioni presso varie imprese, inter alia nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e avere inviato varie domande di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA], il 20 luglio 2007, inviava una comunicazione degli addebiti a numerose imprese operanti sul mercato delle banane. Nel successivo corso del procedimento amministrativo, alle imprese interessate veniva concesso l’accesso agli atti, e venivano sentite dal 4 al 6 febbraio 2008. Il 15 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] adottava, infine, la decisione controversa. 18. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che varie imprese, fra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane, avevano violato l’articolo 81 CE. Sotto il profilo territoriale, tale infrazione riguardava il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, il Lussemburgo, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria e la Svezia ( 8 ). [OSCURATO:PERSONA] rilevava che il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato all’infrazione andava dal 1 o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 ( 9 ). 19. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le pratiche concordate hanno avuto un’incidenza apprezzabile sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, considerato che il mercato transfrontaliero della banana nell’Europa del Nord era contraddistinto da un volume commerciale consistente e gli accordi collusivi riguardavano una parte importante della Comunità. 20. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in conclusione, che le comunicazioni di pretariffazione, svoltesi tra la Dole e la Chiquita e tra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA], erano idonee ad influire sui prezzi praticati dagli operatori del mercato, erano relative alla fissazione dei prezzi e costituivano una pratica concordata intesa a restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE. 21. [OSCURATO:PERSONA] qualificava tutti gli accordi collusivi descritti nella decisione impugnata come un’infrazione unica e continuata, volta a restringere la concorrenza in seno alla Comunità ai sensi dell’articolo 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] riteneva la Chiquita e la Dole responsabili dell’infrazione nella sua globalità, mentre considerava la [OSCURATO:PERSONA] responsabile solo per la parte di infrazione alla quale aveva partecipato, ossia per la parte relativa allo scambio anticoncorrenziale con la Dole. 22. Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] infliggeva ammende a varie imprese interessate, in ragione della loro partecipazione all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] condannava in solido la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un’ammenda pari a EUR 14,7 milioni ( 10 ). [OSCURATO:PERSONA] riteneva determinante, ai fini della sussistenza di tale responsabilità solidale, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai propri soci accomandatari della [OSCURATO:PERSONA], avesse avuto la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle modalità con cui la [OSCURATO:PERSONA] gestiva i propri affari, esercitando di fatto un’influenza di tal genere durante il periodo dell’infrazione, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva determinare il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo e costituiva un’unità economica con la [OSCURATO:PERSONA]. 23. Una serie di destinatari della decisione controversa adivano in primo grado il Tribunale con ricorsi di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso il 31 dicembre 2008, con il sostegno della [OSCURATO:PERSONA] in veste di interveniente. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] veniva parzialmente accolto dal Tribunale che, con sentenza del 14 marzo 2013, riduceva a EUR 8,82 milioni l’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al resto, il Tribunale respingeva il ricorso condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle proprie spese, nonché ai tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata a sopportare le proprie spese e la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare un quarto delle proprie. III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 24. Varie parti hanno proposto impugnazione ovvero impugnazione incidentale avverso la sentenza del Tribunale: nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione con atto del 24 maggio 2013, e la [OSCURATO:PERSONA] impugnazione incidentale con atto del 7 agosto 2013; nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione con atto del 27 maggio 2013, e la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto impugnazione incidentale, rispettivamente con atto del 1 o agosto 2013 e del 7 agosto 2013. A – Conclusioni nella causa C‑293/13 P 25. Con la propria impugnazione nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA], in veste di ricorrente, chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza emessa dal Tribunale il 14 marzo 2013 nella causa T‑587/08; — annullare la decisione controversa nella parte riguardante la ricorrente, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. 26. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la ricorrente alle spese. 27. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte riguardante la responsabilità della società controllante; — accogliere l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla questione dell’infrazione unica e continuata; — annullare la sentenza impugnata e annullare in toto la decisione controversa; — in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa conferma la decisione controversa con riferimento alla questione dell’infrazione unica e continuata, nonché ridurre corrispondentemente l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], inoltre, — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. 28. Con la propria impugnazione incidentale proposta nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata; — annullare la decisione controversa, nonché — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. 29. Nella propria risposta all’impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] aderisce sostanzialmente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ( 11 ), mentre la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale con condanna alle spese. B – Conclusioni nella causa C‑294/13 P 30. Con la propria impugnazione nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA], in veste di ricorrente, chiede che la Corte voglia: — annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata; — pronunciare una sentenza definitiva fissando l’importo dell’ammenda a carico della [OSCURATO:PERSONA] in misura pari a EUR 9800000; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere la totalità delle spese dell’impugnazione e le spese del procedimento dinanzi al Tribunale nella somma che la Corte di giustizia giudichi adeguata. 31. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da parte sua, che la Corte voglia: — respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 32. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, chiede che la Corte voglia: — respingere integralmente l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. 33. Nell’impugnazione incidentale proposta nella causa C‑294/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui essa accerta che la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi della protezione dall’autoincriminazione; — ridurre l’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] alla luce della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alle domande di informazioni, ha cooperato al di là dei propri obblighi verso la [OSCURATO:PERSONA]; — annullare la decisione controversa, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sostenere le spese del procedimento di primo grado e del giudizio di impugnazione. 34. Nella propria risposta a tale impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, nel caso di accoglimento dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]: — annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui viene ivi affermato, al punto 839, che il diritto al silenzio non si applica a semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]; — rinviare la causa al Tribunale affinché questo verifichi se le informazioni richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano carattere autoincriminante e se, per tale motivo, dovesse essere accordata alla [OSCURATO:PERSONA] ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 35. [OSCURATO:PERSONA] presenta le medesime conclusioni anche con l’impugnazione incidentale nella causa C‑294/13 P. 36. [OSCURATO:PERSONA] conclude, da parte sua, per il rigetto di entrambe le impugnazioni incidentali con condanna alle spese. C – Riunione delle cause e udienza 37. Con ordinanza del 22 luglio 2014, il presidente della Seconda Sezione della Corte ha deciso di riunire i procedimenti C‑293/13 P e C‑294/13 P ai fini della fase orale e della sentenza. L’udienza dinanzi alla Corte ha avuto luogo il 9 ottobre 2014. IV – Analisi delle impugnazioni A – Questioni preliminari sull’ammissibilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento 38. Prima di esaminare in dettaglio i motivi dedotti dalle diverse parti del procedimento nelle loro impugnazioni principali e incidentali, occorre chiarire se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ai due giudizi di impugnazione nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P sia ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato dubbi al riguardo. 39. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere esaminata alla luce del fatto che la [OSCURATO:PERSONA], quale destinataria della decisione controversa, non ha rispettato il temine impartito per la presentazione di un proprio ricorso di annullamento avverso tale decisione ( 12 ). La decisione controversa ha pertanto acquisito forza di giudicato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ). 40. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto partecipare al procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale solo in quanto quest’ultimo l’ha ammessa a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene siano legittimi seri dubbi in ordine alla correttezza di tale modo di procedere, la legittimità dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non è oggetto, in quanto tale, del presente giudizio di impugnazione. 41. In forza del suo status di interveniente nel procedimento di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al presente giudizio di impugnazione, sia nella causa C‑293/13 P sia nella causa C‑294/13 P, rispettivamente con comparsa di risposta e, inoltre, con un’impugnazione incidentale. Questi due tipi di partecipazione al procedimento devono essere accuratamente tenuti distinti l’uno dall’altro. 1. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare comparsa di risposta 42. Ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. 43. In linea di principio, anche gli intervenienti in primo grado come la [OSCURATO:PERSONA] possono pertanto partecipare al procedimento di impugnazione tramite una comparsa di risposta, sempreché abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione proposta da un’altra parte nel procedimento. 44. L’interesse alla partecipazione al procedimento di impugnazione non coincide necessariamente con l’interesse che dev’essere dimostrato per essere ammessi ad intervenire nel procedimento di primo grado (articolo 40, paragrafo 2, dello Statuto della Corte). Di conseguenza, non sussiste alcun automatismo fra l’ammissione ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale e la possibilità di partecipare al giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte. Piuttosto, l’interesse alla partecipazione a ciascuno di questi procedimenti dev’essere sempre valutato alla luce del rispettivo oggetto del procedimento. Mentre la decisione controversa e la sua legittimità costituiscono l’oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte verte sulla sentenza impugnata e sulla sua conferma o il suo annullamento per motivi di diritto. 45. Secondo costante giurisprudenza in materia di interesse ad agire, l’interesse alla partecipazione al procedimento di impugnazione dovrebbe essere ritenuto sussistente ogniqualvolta tale procedimento, con il suo esito, possa procurare un beneficio alla parte che depositi la comparsa di risposta ( 14 ). Tale vantaggio non deve necessariamente rivestire natura giuridica. Anche un interesse economico o morale può, a seconda della situazione, giustificare la partecipazione al procedimento di impugnazione. 46. Nel caso in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sembra supporre la [OSCURATO:PERSONA], ha manifestamente un interesse circa l’esito dei due procedimenti di impugnazione nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. In entrambe le cause, infatti, all’accoglimento ovvero al rigetto delle impugnazioni principali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] (C‑293/13 P) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (C‑294/13 P), nonché dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] (C‑293/13 P) sono collegate conseguenze giuridiche ed economiche significative per la [OSCURATO:PERSONA]. 47. È pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] non può più mettere in discussione, in linea di principio, la propria partecipazione all’infrazione né il proprio obbligo al pagamento di un’ammenda, poiché essa stessa non ha impugnato tempestivamente la decisione controversa e quest’ultima ha dunque acquistato forza di giudicato nei suoi confronti. Tutte le domande e gli argomenti contenuti nelle comparse di risposta, nonché nelle osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA], intesi ad ottenere l’annullamento della decisione controversa in quanto tale, sono pertanto irricevibili. 48. Tuttavia, a seconda di come la Corte deciderà nella causa C‑293/13 P, la [OSCURATO:PERSONA] sarà tenuta a versare da sola oppure in solido con la [OSCURATO:PERSONA] l’ammenda fissata, fermo restando che, nel loro rapporto interno, in caso di responsabilità solidale, essa potrà agire in regresso in tutto o in parte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. E a seconda di come la Corte deciderà nella causa C‑294/13 P, l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] risponde in via solidale sarà più o meno elevato. Una presa di posizione in relazione a tutte le questioni di diritto a ciò connesse rientra pertanto nell’interesse legittimo della [OSCURATO:PERSONA] e giustifica il suo intervento dinanzi alla Corte. 49. In tal misura, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura, a presentare comparsa di risposta in entrambe le cause e a partecipare in tal modo – seppur limitatamente ai punti menzionati al paragrafo 48 – al procedimento di impugnazione. 2. La legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a presentare impugnazioni incidentali 50. Diverso è il caso delle due impugnazioni incidentali presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. 51. È pur vero che, ai sensi dell’articolo 172 in combinato disposto con l’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, anche la presentazione di un’impugnazione incidentale esige che la parte proponente l’impugnazione incidentale fosse parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale e abbia un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione». 52. Ma v’è tuttavia di più: ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, una parte interveniente non privilegiata di primo grado può proporre impugnazione soltanto qualora, inoltre, la decisione del Tribunale la «concerna direttamente». Tale disposizione dello Statuto, che è ancorata nel diritto primario e che prevale pertanto sul regolamento di procedura, verrebbe svuotata di contenuto qualora ci si limitasse a conferirle il medesimo contenuto del requisito dell’«interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione», in ogni caso già applicabile in forza dell’articolo 172 del regolamento di procedura. 53. In altre parole, la parte interveniente non privilegiata di primo grado, qualora intenda essa stessa proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, deve dunque soddisfare un requisito di ricevibilità supplementare ( 15 ). Tale rigorosità si spiega con la posizione processuale del ricorrente, il quale, con i motivi e gli argomenti di diritto da esso dedotti, può, in definitiva, contribuire alla determinazione dell’oggetto della controversia dinanzi alla Corte. Una possibilità del genere manca alle altre parti del procedimento, le quali si limitano a rispondere ad un’impugnazione già presentata. 54. Analogamente, anche la parte interveniente non privilegiata di primo grado, la quale intenda presentare un’ impugnazione incidentale , dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata del Tribunale. Infatti, da un lato, il regolamento di procedura non contiene alcun elemento che faccia emergere che i requisiti di ricevibilità siano meno rigorosi in maniera specifica per l’impugnazione incidentale, e, dall’altro, l’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, si applica indistintamente a tutti i tipi di impugnazioni, siano esse principali o incidentali. 55. È vero che l’impugnazione incidentale è accessoria rispetto all’impugnazione principale ( 16 ); essa consente tuttavia alla parte che l’ha proposta, in maniera estremamente simile alla parte che ha proposto l’impugnazione principale, di contribuire alla determinazione dell’oggetto della controversia dinnanzi alla Corte tramite motivi e argomenti di diritto propri, tanto più che gli argomenti fatti valere nella sua impugnazione incidentale devono essere distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella sua comparsa di risposta (articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte). Pertanto, anche per l’impugnazione incidentale è giustificata l’«incidenza diretta» quale requisito supplementare di ricevibilità, il quale eccede il mero requisito di un interesse all’esito del procedimento (articolo 172 in combinato disposto con l’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte). 56. Si pone tuttavia la questione del significato concreto di tale requisito di ricevibilità. 57. La sentenza impugnata concerne direttamente , ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, la parte che propone l’impugnazione principale ovvero incidentale qualora tale sentenza comporti un mutamento sfavorevole della sua situazione giuridica oppure dei suoi interessi economici o morali. Tale sentenza deve dunque arrecargli un pregiudizio sostanziale . 58. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], tale ipotesi non ricorre nella specie. 59. La sentenza impugnata ha comportato una riduzione significativa dell’ammenda al cui pagamento la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state condannate in solido. Ciò non ha arrecato un pregiudizio alla [OSCURATO:PERSONA], ma, piuttosto, l’ha favorita. 60. È pur vero che la [OSCURATO:PERSONA] è e continua ad essere danneggiata dall’accertamento della sua partecipazione ad una violazione dell’articolo 81 CE e dalla condanna al pagamento di un’ammenda, pur se nettamente inferiore. Tale danno, tuttavia, non risulta direttamente , per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata, bensì dalla decisione controversa. 61. Per contro, l’oggetto della controversia di cui al presente procedimento è costituito unicamente dalla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione. Con il ricorso di annullamento depositato presso il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a chiedere l’annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione controversa, per la parte ad essa (ossia la [OSCURATO:PERSONA]) relativa ( 17 ). Di conseguenza, anche la sentenza impugnata si occupa unicamente della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. In tale sentenza, il Tribunale esamina il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] tutt’al più nella misura in cui esso venga in rilievo ai fini della valutazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. 62. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto contestare dinanzi al Tribunale la propria responsabilità per l’infrazione, essa, quale destinataria della decisione controversa – diversamente dalle parti intervenienti nei casi finora decisi dalla Corte con riferimento a tale problematica ( 18 ) – sarebbe stata senza dubbio legittimata a presentare essa stessa un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale (articolo 263, paragrafo 4, prima alternativa, TFUE). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalsa tempestivamente del proprio diritto di ricorso, cosicché la decisione controversa ha acquisito forza di giudicato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] non può eludere tale forza di giudicato – come menzionato in precedenza ( 19 ) – tramite la proposizione di impugnazioni incidentali nei procedimenti giudiziari avviati da altri destinatari della decisione controversa concernenti la loro rispettiva responsabilità. 63. La possibilità di partecipare al procedimento di primo grado offerta alla parte interveniente non privilegiata, come anche il suo diritto di attaccare la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale con una propria impugnazione, non possono essere sfruttati abusivamente per compensare il fatto che tale parte, avendone la facoltà, ha omesso di presentare un proprio ricorso di annullamento. Il gravame dell’impugnazione incidentale non è a disposizione degli approfittatori. 64. Il caso in oggetto offre alla Corte una rara occasione di fornire chiarimenti in relazione a questa sottigliezza procedurale, i quali non dovrebbero restare senza incidenza per le future cause in materia di concorrenza e, più in generale, per il procedimento di impugnazione. 65. Atteso, dunque, che la sentenza impugnata non riguarda direttamente in senso procedurale la [OSCURATO:PERSONA], le sue due impugnazioni incidentali proposte nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P non soddisfano i requisiti di ricevibilità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte. Esse sono irricevibili. 3. Conclusione intermedia 66. In conclusione, pertanto, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento è ammissibile solo nella misura in cui essa risponde alle impugnazioni nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P, al fine di tutelare i propri interessi legittimi con riferimento alla sua responsabilità solidale con la [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA], in quanto non direttamente interessata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte, non è legittimata a far valere motivi propri tramite impugnazioni incidentali avverso la sentenza impugnata, i quali eccedano l’oggetto della controversia delle due impugnazioni principali nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. B – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P 67. L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P, fondata su ben cinque motivi, è sostanzialmente dedicata ai rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. È opportuno esaminare i singoli motivi di impugnazione in una sequenza leggermente modificata. 1. Primo, terzo e quarto motivo: assenza di unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], onere della prova, presunzione di innocenza 68. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere erroneamente ritenuto sussistente la sua responsabilità solidale per le violazioni del diritto antitrust poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale censura viene sollevata anzitutto nell’ambito del primo motivo, quale violazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( 20 ). Alla medesima problematica sono inoltre dedicati anche il terzo e il quarto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P; essi considerano, tuttavia, la tematica della corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nell’ottica dell’onere della prova (terzo motivo) e della presunzione di innocenza – principio in dubio pro reo – (quarto motivo). Alla luce delle sovrapposizioni di contenuto fra tali motivi, li esaminerò congiuntamente nei rilievi che seguono. a) Primo motivo: criteri che consentono di ritenere sussistente un’unità economica 69. Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente un’unità economica fra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si basa fondamentalmente su una serie di argomenti che sono collegati ai fatti concreti della specie e che fanno sostanzialmente riferimento alla struttura della [OSCURATO:PERSONA] quale società in accomandita di diritto tedesco, all’accordo di distribuzione concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], alle discussioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché alla politica tariffaria della [OSCURATO:PERSONA]. i) Ricevibilità 70. Sia la [OSCURATO:PERSONA] sia, curiosamente, la [OSCURATO:PERSONA] contestano tale argomento e ritengono che esso rimetta inammissibilmente in discussione la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale. 71. Effettivamente, questo primo motivo della [OSCURATO:PERSONA] si muove in una zona di confine estremamente sottile fra questioni attinenti alla valutazione dei fatti e delle prove, da un lato, e problemi concernenti la qualificazione giuridica dei fatti, dall’altro. Mentre la Corte, quale giudice dell’impugnazione, non è competente per la valutazione dei fatti e delle prove – con l’eccezione di un’eventuale censura di snaturamento –, la qualificazione giuridica dei fatti è soggetta al suo sindacato nell’ambito del procedimento di impugnazione ( 21 ). La Corte è senz’altro chiamata a verificare se il Tribunale, nell’esaminare la legittimità della decisione controversa, abbia applicato criteri giuridici corretti, e se abbia tratto conseguenze corrette sotto il profilo giuridico dai fatti accertati ( 22 ). 72. Il primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] è pertanto ricevibile solo nella misura in cui esso contesta al Tribunale il travisamento dei criteri giuridici applicabili nel diritto europeo della concorrenza per dimostrare un’unità economica fra due o più società. Nell’ambito dell’esame dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], la Corte dovrebbe peraltro resistere alla tentazione di sostituire la propria valutazione dei fatti o dei mezzi di prova alla valutazione del Tribunale, la quale non rientrerebbe nella sua competenza. Se la Corte non vuole che il procedimento di impugnazione degeneri in un procedimento di appello, essa deve attenersi rigorosamente ai fatti accertati dal Tribunale. ii) Fondatezza 73. Secondo costante giurisprudenza, la violazione delle regole di concorrenza da parte di una controllata può essere imputata alla società controllante segnatamente qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche ( 23 ). 74. In altre parole, la società controllante può dunque essere ritenuta corresponsabile per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla sua controllata, qualora quest’ultima, al momento dell’infrazione, fosse soggetta all’influenza determinante della sua controllante ( 24 ). Al riguardo, poco rileva che la società controllante abbia esercitato tale influenza sulla controllata da sola oppure insieme ad altre società. 75. È vero che, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], non si può parlare di un classico rapporto controllante/controllata, bensì, piuttosto, di una partnership fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W. ( 25 ). Tuttavia, i summenzionati criteri sono agevolmente trasponibili anche ad un caso di partnership di tal genere. Tutte le parti nel procedimento erano concordi sul punto, e anche il Tribunale è correttamente partito da tale premessa ( 26 ). 76. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non deteneva il 100% né quasi il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], nella specie, l’esercizio di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere presunto, fino a prova contraria ( 27 ), bensì doveva essere dimostrato positivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ). 77. Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver esaminato in maniera approfondita il materiale probatorio, parte dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sia riuscita a fornire tale prova ( 29 ). A tal riguardo, il Tribunale si fonda su un combinato di diverse circostanze che caratterizzano il caso in esame, e segnatamente — i legami fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W. sotto forma di una società in accomandita di diritto tedesco; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] pur avendo assunto il ruolo di semplice socio accomandante, deteneva tuttavia l’80% delle quote societarie e disponeva di determinati diritti di veto; — l’accordo di distribuzione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che ha portato, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] a divenire il fornitore esclusivo di banane della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio, diveniva la distributrice in esclusiva delle banane della [OSCURATO:PERSONA] nell’Europa del Nord; — il flusso di informazioni fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] in maniera regolare e dettagliata in merito alla sua gestione quotidiana degli affari, nonché — le discussioni relative alla tariffazione e alla fornitura della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sono scambiate informazioni in maniera intensa e talvolta anche controversa sulla commercializzazione e la tariffazione delle banane da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 78. Come menzionato in precedenza, risulterebbe in eclatante contrasto con la ratio di un procedimento di impugnazione se la Corte riesaminasse adesso tutto il materiale probatorio e sostituisse la propria valutazione di tale materiale a quella del Tribunale. In sede di impugnazione è consentito unicamente verificare se il Tribunale, muovendo dagli accertamenti di fatto compiuti nella sentenza impugnata, abbia applicato i criteri corretti sotto il profilo giuridico . 79. Occorre sottolineare che l’esistenza di un’unità economica può essere dedotta da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale unità ( 30 ). Si tratta, pertanto, di prendere in considerazione il complesso di tutte le circostanze rilevanti del singolo caso concreto e le conseguenze che il Tribunale ne ha tratto, senza focalizzarsi in maniera selettiva – come tenta di fare la [OSCURATO:PERSONA] – su alcune soltanto di tali circostanze. 80. Poiché, inoltre, ogni caso presenta le sue peculiarità, non potrà risultare determinante neanche la questione se nella giurisprudenza della Corte o del Tribunale ricorrano precedenti le cui circostanze siano identiche o simili a quelle del caso in esame. 81. Ciò premesso, esaminerò nel prosieguo le due censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA], con le quali essa, da un lato, nega l’esercizio di un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, intende mettere in ogni caso in discussione l’efficacia di una siffatta influenza. – Sull’influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] (secondo capo del primo motivo) 82. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] nega di avere esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le circostanze dalle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con l’approvazione del Tribunale, che nella specie aveva avuto luogo un’influenza determinante, non soddisfacevano i requisiti giuridici imposti alla corresponsabilità di una società per le infrazioni al diritto antitrust poste in essere da un’altra società. [OSCURATO:PERSONA] contesta al riguardo al Tribunale un’«interpretazione erronea del criterio della responsabilità della società controllante». 83. Gli argomenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda tale censura sono sostanzialmente riconducibili a due problematiche: da una parte, la questione se per la [OSCURATO:PERSONA] fosse possibile esercitare un’influenza determinante e, dall’altra, la questione se una siffatta influenza sia stata effettivamente esercitata. 84. Per quanto attiene, anzitutto, alle possibilità dell’esercizio di un’influenza determinante , la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella partnership con la famiglia W., che aveva assunto la forma giuridica di una società in accomandita di diritto tedesco, essa si era limitata ad assumere il ruolo dell’accomandante, che la stessa è stata esclusa dalla gestione della società e che le sue prerogative codecisorie erano peraltro ridotte. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] cita il codice di commercio tedesco e l’accordo di associazione applicabile alla [OSCURATO:PERSONA]. 85. Sotto il profilo giuridico, occorre osservare che la questione se una società possa determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato o se, invece, sia esposta all’influenza determinante di un’altra società, non dev’essere risolta unicamente sulla scorta del diritto societario pertinente (disposizioni di legge, ma anche accordi contenuti nei contratti di associazione). È pur vero che occorre senz’altro prendere in considerazione le competenze degli organi e dei soci. In ultima analisi, tuttavia, sono determinanti le realtà economiche. Il diritto della concorrenza, infatti, non è improntato su formalità, bensì sull’effettiva condotta delle imprese ( 31 ). 86. È vero che la posizione societaria di un’accomandante che sia esclusa dalla gestione della società non è sufficiente, di per sé, a fondare la presunzione che possa essere esercitata un’influenza determinante. Non può tuttavia escludersi che vengano ad aggiungersi ulteriori circostanze di natura economica, organizzativa e giuridica, le quali conferiscano persino ad una mera accomandante un potere tale che essa può de facto esercitare un’influenza determinante sulla società di cui trattasi. 87. È esattamente quanto il Tribunale ha accertato nel caso in esame. 88. In primo luogo, il Tribunale ha fatto riferimento ai diritti di veto della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla struttura societaria della [OSCURATO:PERSONA]. È pur vero che tali diritti di veto non fondavano de jure, di per sé, un controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA]. Non è tuttavia escluso che essi, collegati ad altre circostanze, abbiano comportato de facto un controllo esclusivo ( 32 ). In ogni caso, essi possono essere considerati la base per un controllo congiunto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia W., il che, secondo la giurisprudenza più recente, può già risultare sufficiente per imputare la responsabilità in forza del diritto antitrust ( 33 ). 89. Del resto, non è giuridicamente necessario che diritti di veto di tal genere si riferiscano a misure legate alla gestione societaria quotidiana o concretamente al comportamento della società sul mercato; piuttosto, è sufficiente che tali diritti di veto conferiscano in maniera generale al socio di cui trattasi un’influenza determinante sulla politica commerciale della società nella sua portata più ampia ( 34 ). 90. I diritti di veto della [OSCURATO:PERSONA] attenevano, inter alia, secondo quanto accertato dal Tribunale, ad importanti decisioni adottate dall’assemblea dei soci in materia di bilanci, piani di investimento e di dotazione di personale ( 35 ). Diritti di veto di tal genere attribuiscono normalmente ad un socio un’influenza di fatto considerevole sulla politica societaria, pur non consentendogli, da un punto di vista meramente giuridico, di partecipare alle decisioni concernenti la gestione quotidiana degli affari. 91. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di accomandante, deteneva l’80% delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ne ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse economico significativo ad esercitare un’influenza sulla [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ). 92. In terzo luogo, il Tribunale ha richiamato l’accordo di distribuzione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva portato in pratica la [OSCURATO:PERSONA] a divenire la fornitrice esclusiva di banane della [OSCURATO:PERSONA], e a fare di quest’ultima, in cambio, la distributrice esclusiva di banane della [OSCURATO:PERSONA] nell’Europa del Nord ( 37 ). 93. Un rapporto di esclusiva di tal genere, soprattutto se accompagnato dallo status di azionista di gran lunga di maggioranza del distributore di cui trattasi, può risultare, di regola, senz’altro idoneo a generare una situazione di dipendenza economica ed organizzativa e a consentire l’esercizio di un’influenza determinante sulla politica societaria. 94. La questione dell’effettiva sussistenza, nel caso in esame, di una dipendenza di tal genere fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], riveste natura meramente fattuale, e la sua valutazione incombe, pertanto, unicamente al Tribunale. In ogni caso, nulla ostava, sotto il profilo giuridico, alla tesi del Tribunale secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del complesso dei propri legami economici e societari con la [OSCURATO:PERSONA], accertati nel procedimento di primo grado, era in condizioni, nonostante la sua posizione di accomandante, di esercitare un’influenza determinante su tale società. 95. Tuttavia, resta in ultima analisi irrilevante la questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse, sotto il profilo giuridico, di possibilità sufficienti per esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], e se la [OSCURATO:PERSONA] aveva de iure il controllo esclusivo sulla [OSCURATO:PERSONA] o se, invece, doveva spartirsi tale controllo con la famiglia W., fintantoché è semplicemente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato de facto un’influenza determinante ( 38 ). 96. Orbene, per quanto attiene a tale effettivo esercizio di un’influenza determinante , la [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato dal Tribunale, si faceva informare in maniera continuata e dettagliata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gestione quotidiana degli affari della medesima sul mercato delle banane; tali informazioni eccedevano ampiamente i limiti corrispondenti ai diritti della [OSCURATO:PERSONA] in base all’accordo di associazione, nonché all’accordo di distribuzione ( 39 ). Ma soprattutto, stando agli accertamenti del Tribunale ( 40 ), la [OSCURATO:PERSONA], in varie situazioni, ha impartito esplicitamente e direttamente istruzioni in relazione alla commercializzazione e alla tariffazione delle banane vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto il marchio [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ). 97. Il Tribunale disponeva pertanto di vari elementi probatori, sulla base dei quali poteva desumere, senza incorrere in errori di diritto, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica societaria della [OSCURATO:PERSONA], immischiandosi persino in maniera diretta nel comportamento sul mercato della medesima. Al riguardo, il Tribunale poteva considerare l’esistenza di istruzioni concrete della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commercializzazione delle sue banane e alla tariffazione ad essa connessa quale indizio particolarmente evidente della sussistenza di un’influenza determinante di tale società sulla [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ). 98. È senz’altro vero che le prove avrebbero potuto eventualmente essere anche interpretate in maniera diversa da come ha fatto il Tribunale. Non spetta tuttavia alla Corte, quale giudice dell’impugnazione, sostituire le proprie valutazioni a quelle sovrane e giuridicamente ineccepibili del Tribunale. – Sull’asserita inosservanza delle istruzioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (primo capo del primo motivo) 99. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la sua influenza sulla [OSCURATO:PERSONA] sia stata efficace. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA], nella pratica, non ha seguito tutte le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] e che è persino stata coinvolta in controversie giuridiche – giudiziarie ed extragiudiziali – con la medesima. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto muovere dal presupposto dell’esistenza di un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] né avrebbe potuto ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA]. 100. Come rilevato in precedenza, si può ritenere sussistente un’unità economica fra due società solo qualora l’una non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dall’altra ( 43 ). 101. Tale criterio non può tuttavia essere frainteso nel senso che una delle società debba osservare senza eccezioni tutte le istruzioni dell’altra, e che fra le stesse non possa sussistere alcuna divergenza di opinioni; piuttosto, dette istruzioni devono essere osservate soltanto essenzialmente . Né tantomeno una delle società deve soffocare sul nascere qualsiasi obiezione mossa dall’altra nei confronti della sua influenza né ogni contestazione giuridica della medesima, al fine di dimostrare la propria influenza e, pertanto, l’unità economica. 102. Persino nelle strutture di gruppo classiche, le divergenze interne di opinioni non sono rare. Avviene talvolta che istruzioni delle società controllanti nei confronti delle loro controllate al 100% o quasi al 100% non vengano osservate o, addirittura, che istruzioni estremamente importanti vengano disattese. È pratica corrente che, nell’ambito di programmi di messa in conformità, le società controllanti impartiscano a tutte le loro controllate cosiddette istruzioni di messa in conformità, con le quali esse esortano tali controllate a non adottare pratiche commerciali anticoncorrenziali. L’eventuale inosservanza di tali istruzioni di messa in conformità – la cui importanza è incontestabile per il commercio, ma anche per il diritto della concorrenza – non vieta affatto, secondo la giurisprudenza, l’imputazione ad una società della responsabilità per infrazioni al diritto antitrust commesse dall’altra ( 44 ). 103. Di conseguenza, nel caso in esame, nulla impediva al Tribunale, sotto il profilo giuridico, di ritenere sussistente un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non osservasse tutte le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] e si fosse opposta giuridicamente alla [OSCURATO:PERSONA] in merito ad alcuni punti. 104. Tuttavia, non si può più parlare di un’influenza determinante e di un’unità economica qualora sussistano indizi seri nel senso che l’inosservanza delle istruzioni di una delle società da parte dell’altra costituisse la regola sino al punto di adottare un comportamento autonomo sul mercato. 105. Il Tribunale ha pertanto giustamente esaminato, nel caso in oggetto, il materiale probatorio a sua disposizione per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] non avesse seguito, in maniera generale , le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA], e avesse tenuto un comportamento autonomo sul mercato ( 45 ). In tale contesto, ha esaminato in maniera particolarmente dettagliata l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], orientandosi al livello dei prezzi della Dole, avrebbe seguito una politica tariffaria diversa da quella auspicata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe attuato il nuovo concetto di marketing della [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultima intendeva asseritamente piazzare le proprie banane in un segmento di mercato di alta qualità, al fine di praticare prezzi vicini a quelli della Chiquita. 106. Circostanze del genere, se dimostrate, costituirebbero effettivamente un indizio serio che depone contro l’esercizio (efficace) di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, contro l’esistenza di un’unita economica fra le due società. 107. In tal senso, nelle sue osservazioni scritte e orali formulate nel presente procedimento di impugnazione, anche la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque costantemente cercato di dare l’impressione che l’asserita inosservanza delle sue istruzioni in materia di prezzi e del suo nuovo concetto di marketing da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dell’infrazione, compreso fra il 2000 e il 2002, fosse un fatto accertato. 108. Tuttavia, qualora si consideri non solo il punto citato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 46 ), bensì l’intero passo della sentenza impugnata dedicato a tale tematica ( 47 ), emerge che il Tribunale non ha affatto ritenuto dimostrate le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce «la prova di una chiara manifestazione delle sue aspettative nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]» ( 48 ). Inoltre, il Tribunale rileva che le dichiarazioni di altri importatori, sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] tentava di fondarsi, contraddicevano in realtà le sue stesse affermazioni ( 49 ). 109. Stando a tali accertamenti di fatto del Tribunale, i quali – fatto salvo un eventuale snaturamento ( 50 ) – sono gli unici rilevanti ai fini dell’esame del primo motivo, le osservazioni formulate dalla ricorrente in relazione ad un’asserita politica tariffaria autonoma della [OSCURATO:PERSONA] e all’inosservanza del nuovo concetto di marketing della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] costituivano pertanto mere affermazioni ( 51 ) che, per il Tribunale, alla luce di altri mezzi di prova, non si sono affatto rivelate convincenti. 110. Ciò considerato, al Tribunale non può essere contestata, sotto tale profilo, una qualificazione giuridica inesatta dei fatti. Alla luce degli accertamenti di fatto operati nel procedimento di primo grado, il Tribunale non era in alcun modo tenuto, sotto il profilo giuridico, a muovere dal presupposto dell’assenza di un’unità economica. b) Terzo e quarto motivo di impugnazione: onere della prova e presunzione di innocenza 111. Con il terzo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un’inversione dell’onere della prova, mentre il quarto motivo è fondato sulla presunzione di innocenza (principio in dubio pro reo). Questi due motivi hanno in comune l’affermazione che le prove esaminate nel presente procedimento giudiziario non consentono di ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA], cosicché non si può partire dal presupposto di una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. 112. Mi sembra che tale argomento, schermandosi dietro censure di diritto, miri a indurre la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, il che fuoriesce dalla sua competenza nel procedimento di impugnazione. Questi due motivi dovrebbero pertanto essere dichiarati irricevibili ( 52 ). 113. Solo per ragioni di completezza, aggiungo che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non convince neanche nel merito. i) Terzo motivo: onere della prova 114. Nell’ambito del terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, avendo ritenuto che determinate prove prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonee a dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto in maniera giuridicamente erronea ad un’inversione dell’onere della prova. 115. Si tratta, in particolare, dei diritti di veto in seno alla società [OSCURATO:PERSONA] ( 53 ), della formazione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] ( 54 ), della posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] in una controversia dinanzi ad un giudice nazionale ( 55 ) e del mancato consolidamento dei risultati della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ). 116. È vero che il Tribunale non ha riconosciuto alcun valore probatorio all’argomento dedotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. Tuttavia, diversamente da quanto pensa la [OSCURATO:PERSONA], ciò non configura un’inversione dell’onere della prova. Piuttosto, il Tribunale parte del tutto correttamente dal presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] sopporta l’onere della prova in relazione alla corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’infrazione ( 57 ). 117. Sulla base di tale ripartizione dell’onere della prova, il Tribunale ha esaminato l’efficacia probatoria di tutte le prove che gli sono state sottoposte. Esso è pervenuto alla conclusione, da un lato, che sussistessero prove sufficienti di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che l’argomento contrario della [OSCURATO:PERSONA] non fosse idoneo a confutare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. Tale modus procedendi non è censurabile sotto il profilo giuridico ( 58 ). Esso non comporta alcuna inversione dell’onere della prova, bensì si basa sul normale meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione, che viene anteposto alla questione dell’onere della prova obiettivo ( 59 ). ii) Quarto motivo: presunzione di innocenza 118. Nell’ambito del quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale, muovendo dal presupposto di una corresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni al diritto antitrust commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza di una situazione indiziaria dubbia, è incorso in una violazione della presunzione di innocenza (principio in dubio pro reo) ( 60 ). 119. La risposta a questo quarto motivo di impugnazione non può essere diversa, sotto il profilo sostanziale, da quella data al primo motivo. Come ho avuto modo di esporre in precedenza ( 61 ), il Tribunale, senza commettere errori di diritto, ha potuto desumere, dal complesso del materiale probatorio a sua disposizione, che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava, nel periodo dell’infrazione, un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA], e che entrambe formavano pertanto, all’epoca, un’unità economica. 120. In presenza di prove sufficienti ai fini dell’accertamento della corresponsabilità, non si può parlare di una violazione della presunzione di innocenza. iii) Conclusione intermedia 121. Di conseguenza, il terzo motivo, al pari del quarto, è destituito di fondamento. 2. Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni mezzi di prova 122. Poiché il primo motivo di impugnazione, come esposto supra, è inoperante, al pari del terzo e del quarto, esaminerò nel prosieguo il secondo, che viene fatto valere solo in subordine. Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver snaturato sotto molteplici aspetti taluni mezzi di prova che sono, a loro volta, tutti connessi alle possibilità di influenza della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA]. a) Sulle singole censure di snaturamento 123. Secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento di uno snaturamento di fatti o prove è subordinato a rigorosi requisiti. Tale snaturamento sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 62 ). Preciso subito che nessuna delle censure di snaturamento sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] soddisfa neanche lontanamente tali elevati requisiti. 124. Al pari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], nutro anch’io l’impressione che la [OSCURATO:PERSONA] sia semplicemente insoddisfatta della valutazione delle prove effettuata dal Tribunale, e intenda adesso suggerire alla Corte una lettura alternativa del materiale probatorio, la quale non è, tuttavia, affatto necessaria. i) Sulla censura dello snaturamento dell’accordo di associazione 125. [OSCURATO:PERSONA] solleva, anzitutto, una serie di censure di snaturamento in relazione all’accordo di associazione, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si è data la forma giuridica di una società in accomandita di diritto tedesco. – Sui diritti di veto dell’accomandante 126. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] richiama l’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, il quale prevede che gli accomandatari devono chiedere il previo consenso scritto di tutti i soci per un certo numero di atti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia snaturato tale clausola allorché ha ritenuto, al punto 101 della sentenza impugnata, che «senza il consenso del socio accomandante, non [fosse] possibile adottare un insieme di atti importanti, aventi necessariamente un impatto, anche indiretto, sulla gestione della [OSCURATO:PERSONA]». 127. Tale censura è infondata. 128. Gli atti che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, esigevano il consenso di tutti i soci, erano costituiti dall’acquisto e dalla vendita di tutti i beni immobili e di qualsiasi quota del capitale o altra partecipazione in altre imprese, dagli investimenti superiori a 100000 marchi tedeschi (DEM), dai prestiti ai dipendenti di importo superiore a DEM 10000, dai prestiti a favore della [OSCURATO:PERSONA] non rientranti nell’ordinaria amministrazione, dall’emissione di garanzie da parte di quest’ultima società, dai compensi di ogni genere spettanti al socio amministratore e da qualsiasi accordo concluso dal socio amministratore o dai soci amministratori che istituiva obbligazioni periodiche di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per un importo mensile superiore a DEM 10000, ad eccezione dei contratti di lavoro, almeno quando questi ultimi prevedevano una retribuzione annua inferiore a DEM 60000. 129. È certamente sostenibile – e in ogni caso non manifestamente errato –, considerare tali operazioni «un insieme di atti importanti» e assumere che il relativo diritto di veto della [OSCURATO:PERSONA] aveva «necessariamente un impatto, anche indiretto, sulla gestione della [OSCURATO:PERSONA]» ( 63 ). Diversamente da quanto supposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel menzionato passo della sentenza non viene fatta alcuna menzione degli effetti esplicati specificamente sul comportamento sul mercato della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza, l’accertamento di tali effetti non sarebbe del resto stato neanche necessario ( 64 ). – Sui diritti di veto dell’accomandatario 130. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] censura il punto 114 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale afferma che «non emerge dalle clausole dell’accordo di associazione» che «l’accomandatario detenesse (…) un diritto di veto su “tutte” le decisioni della società». [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al contrario, che non esista alcuna decisione che essa avrebbe potuto imporre alla società contro il veto dell’accomandatario. 131. Le contestate affermazioni del Tribunale devono essere esaminate in relazione ai punti immediatamente precedenti della sentenza impugnata e costituiscono la risposta ad un argomento della [OSCURATO:PERSONA] concernente l’articolo 9, paragrafo 2, secondo periodo, dell’accordo di associazione ( 65 ). Tale clausola riguarda unicamente determinate decisioni dell’ assemblea dei soci , definite all’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo accordo. Solo per le decisioni ivi menzionate era prescritta imperativamente, secondo detta clausola, l’approvazione dell’accomandatario. 132. Ciò premesso, la conclusione del Tribunale secondo la quale dalle clausole dell’accordo di associazione non emerge un diritto di veto dell’accomandatario «su “tutte” le decisioni della società» è senz’altro sostenibile e non può in ogni caso essere considerata manifestamente errata. 133. A titolo integrativo, occorre ricordare che un eventuale snaturamento delle prove comporta l’annullamento della sentenza impugnata solo se esso può aver inciso sul suo dispositivo ( 66 ). In tale contesto, si deve precisare che persino un diritto generale di veto dell’accomandatario «su “tutte” le decisioni della società» non fornirebbe di per sé alcuna indicazione sulle possibilità di influenza, giuridiche e di fatto, che l’accomandante aveva, da parte sua, all’interno della società. [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto alcuna affermazione che avrebbe costretto il Tribunale a concludere nel senso che l’accomandatario potesse agire ad libitum da solo nella società, anche contro la volontà dell’accomandante. 134. La corresponsabilità dell’accomandante per le infrazioni al diritto antitrust della società non presuppone comunque necessariamente – come menzionato in precedenza – che l’accomandante abbia esercitato il controllo esclusivo; piuttosto, anche una situazione di controllo congiunto unitamente all’accomandatario o agli accomandatari può comportare un’imputazione della responsabilità in forza del diritto antitrust ( 67 ). – Sulla nomina e la sostituzione degli amministratori 135. In terzo luogo, la ricorrente contesta il punto 117 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa non deteneva i poteri necessari per nominare, sostituire o anche opporre il proprio veto alla nomina degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il rigetto del proprio argomento da parte del Tribunale configuri uno «snaturamento delle prove». 136. Occorre osservare, al riguardo, che il ricorrente che alleghi uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale è tenuto ad di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento ( 68 ). 137. Indicazioni di tal genere difettano del tutto nel caso in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di citare un atto concreto del fascicolo e di esporre in maniera circostanziata in qual misura il Tribunale avrebbe snaturato tale atto. Questo capo del secondo motivo è pertanto irricevibile. 138. Per il resto, si può soltanto presumere che la [OSCURATO:PERSONA] intenda uno snaturamento dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo di associazione; a tale disposizione si riferisce, infatti, il passo della sentenza contestato. Tuttavia, tale clausola dell’accordo riproduce ad litteram quanto riportato dal Tribunale al punto 117 della sentenza impugnata e, segnatamente, che la modifica dell’accordo di associazione esigeva l’unanimità dei soci. 139. Poiché la posizione del socio personalmente responsabile quale amministratore era espressamente sancita all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, essa poteva essere fondata o modificata solo tramite una modifica di tale accordo, e quindi non senza il consenso della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale essa non disponeva neanche di un diritto di veto in relazione alla nomina o alla sostituzione degli amministratori, non è corretto, in ogni caso in questi termini generali. 140. Non si può pertanto parlare di uno snaturamento delle prove. Piuttosto, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] tenti qui di indurre semplicemente la Corte, con il pretesto di una censura di snaturamento, a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, il che, nel procedimento di impugnazione, è inammissibile ( 69 ). – Sul meccanismo di arbitrato 141. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione, il quale prevedeva, al fine di risolvere situazioni di stallo nell’assemblea dei soci, l’istituzione di un consiglio di arbitrato ( 70 ). 142. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] censura le due affermazioni seguenti del Tribunale, contenute al punto 116 della sentenza impugnata: — da un lato, il Tribunale ritiene in tale passo che «l’asserzione relativa ad un’adozione delle decisioni a maggioranza semplice in seno al suddetto consiglio, e quindi di decisioni necessariamente favorevoli alla (…) famiglia [W.], non [sia] supportata da prove»; — dall’altro, il Tribunale ivi afferma che «in ogni caso la portata del vantaggio in parola dev’essere relativizzata alla luce delle competenze specifiche dell’assemblea dei soci». 143. Nessuna di queste due affermazioni del Tribunale mi sembra, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione, manifestamente errata. Al contrario: — in relazione alla prima affermazione, occorre osservare che l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione non contiene alcuna indicazione sulle regole di maggioranza applicabili all’adozione delle decisioni del consiglio arbitrale. È possibile che il requisito della maggioranza semplice per l’adozione delle decisioni fosse desumibile da altre clausole dell’accordo di associazione. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia censurato, nella specie, il loro snaturamento. Del resto, l’affermazione del Tribunale si riferisce alle maggioranze con le quali le decisioni del consiglio arbitrale sono state effettivamente adottate . È pacifico che una mera clausola contenuta nell’accordo di associazione non può fornire di per sé alcuna informazione sulla sua applicazione pratica nella vita della società; — per quanto attiene alla seconda affermazione, da essa si evince unicamente che il Tribunale ha valutato e relativizzato l’importanza dei vantaggi risultanti per la famiglia W. dal meccanismo di arbitrato nel contesto generale dell’accordo di associazione. Non è dato vedere, e la ricorrente non deduce alcun argomento al riguardo, in qual misura una siffatta valutazione del contesto generale nel quale si collocano le prove sarebbe stata manifestamente errata. 144. Aggiungo che la mera esistenza di un meccanismo di arbitrato sotto forma di un consiglio arbitrale non supporta affatto l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale «la famiglia [W.] decideva, in definitiva, da sola come dovevano essere condotti gli affari della [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] afferma correttamente che la famiglia W. disponeva di tre voti su sei in tale consiglio arbitrale, essa non aveva dunque appunto la maggioranza, neanche semplice. ii) Sulla censura dello snaturamento di taluni altri documenti 145. A prescindere dall’accordo di associazione, il Tribunale ha snaturato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche il significato di taluni altri documenti che si trovano nel fascicolo del procedimento. Esaminerò brevemente nel prosieguo tali documenti. – Sull’«equilibrio dei poteri» 146. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta un «manifesto snaturamento» delle sue stesse dichiarazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ( 71 ), in cui essa aveva parlato di un «equilibrio dei poteri» tra accomandanti e accomandatari. Secondo la ricorrente, il Tribunale, al punto 118 della sentenza impugnata, a torto ha dedotto dalle sue dichiarazioni relative all’«equilibrio dei poteri» che la famiglia W. e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano un controllo congiunto sulla [OSCURATO:PERSONA] e, a torto, lo ha considerato un indizio della capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. 147. Si deve assumere uno snaturamento da parte del Tribunale degli argomenti fatti valere dalle parti in primo grado – conformemente alla giurisprudenza elaborata in relazione allo snaturamento di fatti e mezzi di prova – quando tali argomenti sono stati dal Tribunale evidentemente fraintesi o riprodotti travisandone il significato ( 72 ). 148. Una situazione del genere non ricorre nel caso in oggetto. È vero che il Tribunale, al punto 118 della sentenza impugnata, ha ripreso la nozione dell’«equilibrio dei poteri» coniata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sotto il profilo del contenuto, tuttavia, esso non ha affatto riprodotto, in detto passo della sentenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, il Tribunale ha rinviato alle sue stesse osservazioni, immediatamente precedenti, formulate in relazione a determinate clausole dell’accordo di associazione ( 73 ), e ne ha desunto la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA]. – Sulle dichiarazioni di altri importatori in relazione alla formazione dei prezzi 149. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver ritenuto, ai punti da 211 a 215 della sentenza impugnata, sulla base delle risposte di altri importatori (la Chiquita e la Dole) a domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], che l’allineamento dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a quelli della Dole fosse anche «all’altezza di quelli attesi dalla [OSCURATO:PERSONA]». Così facendo, il Tribunale ha snaturato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di tali importatori. 150. Tale censura poggia su una lettura della sentenza impugnata che la fraintende o addirittura ne travisa il significato. In detto passo della sentenza, infatti, non viene mai rilevato o anche solo accennato il fatto che l’allineamento dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] a quelli della Dole era anche «all’altezza di quelli attesi dalla [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] attribuisce dunque al Tribunale un’affermazione che questi non ha affatto effettuato in tale forma, e la collega con la pesante censura dello snaturamento delle prove. 151. In realtà, in detto passo della sentenza, il Tribunale esamina le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] che indicavano che la [OSCURATO:PERSONA] era completamente autonoma, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa voleva ottenere prezzi di riferimento vicini a quelli della Chiquita e che le relative aspettative della [OSCURATO:PERSONA] erano state manifestate chiaramente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ). Il Tribunale perviene in tal sede unicamente alla conclusione intermedia che le dichiarazioni della Chiquita e della Dole citate dalla [OSCURATO:PERSONA] contraddicono le sue stesse asserzioni ( 75 ). Nei controversi punti da 211 a 215 della sentenza impugnata, il Tribunale non trae una conclusione definitiva in relazione all’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. 152. Occorre inoltre osservare che le dichiarazioni di cui trattasi della Chiquita e della Dole non erano assolutamente così univoche come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, esse erano senz’altro suscettibili di interpretazione. Ciò vale, in particolare, per la dichiarazione della Dole, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non era «rimasta soddisfatta dei risultati di marketing della [OSCURATO:PERSONA]» e «ha interrotto, a quanto pare, i suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] per applicare la propria strategia di marketing aggressiva» ( 76 ). 153. Anzitutto, da tali dichiarazioni – come già accennato in precedenza ( 77 ) – non si evince in maniera chiara se la Dole non fosse soddisfatta della [OSCURATO:PERSONA] solo sotto il profilo finanziario oppure anche in relazione alla strategia di marketing. Né tantomeno si può desumere da detto materiale probatorio, poi, se e quando gli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] siano stati incaricati di attuare questa nuova strategia di marketing della [OSCURATO:PERSONA]. Infine, non risulta neanche se tale strategia di marketing fosse all’epoca effettivamente fallita a causa dell’opposizione degli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA] o, invece, semplicemente, essa non potesse essere imposta sul mercato, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dal materiale probatorio che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe snaturato, non risulta in maniera univoca neanche il momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha in generale sviluppato la propria «strategia di marketing aggressiva» tentando, poi, di metterla in pratica: se ancora durante il periodo dell’infrazione, negli anni dal 2000 al 2002, oppure solo nel 2003, ossia dopo la cessazione dell’infrazione. 154. Se gli elementi di prova fanno apparire giustificabili valutazioni diverse, e il Tribunale ha optato per una di esse, allo stesso non può seriamente essere addebitato lo snaturamento delle prove. È questo il caso dei mezzi di prova menzionati ai punti da 211 a 215 della sentenza impugnata. – Su una lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno 155. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce uno snaturamento delle prove in relazione alla lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] da un avvocato esterno, risalente al 1997. Mentre il Tribunale, al punto 236 della sentenza impugnata, darebbe l’impressione che tale lettera sia stata inviata per conto di uno dei soci della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata in realtà la società stessa a dare l’incarico di inviare la lettera. 156. Al riguardo, occorre osservare, in limine, che il Tribunale, in tale punto della sentenza impugnata, non esamina affatto l’origine di detta lettera, bensì svolge unicamente considerazioni di ordine generale in relazione alla questione se la circostanza che uno dei soci si rivolga ad un consulente legale consenta di trarre conclusioni in relazione al controllo dell’altro socio sulla società. La censura di snaturamento della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra pertanto piuttosto forzata. 157. Inoltre, una lettura più attenta di detta lettera mostra chiaramente che essa – contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] – è redatta in maniera senz’altro ambigua e dalla stessa non emerge affatto in maniera chiara in nome e per conto di chi essa formula affermazioni in relazione a determinati oggetti. È vero che dall’introduzione emerge che la lettera emette un parere per la società ( 78 ). Le ulteriori affermazioni vengono tuttavia effettuate, perlomeno in parte, anche in nome del sig. W. e, in parte, persino in maniera esplicita, congiuntamente in nome del sig. W. e della società ( 79 ). 158. Si tratta dunque, di nuovo, di un elemento probatorio che offre ampio spazio a diverse interpretazioni. In tali circostanze, al Tribunale non può essere contestato uno snaturamento allorché esso parla, al punto 236 della sentenza impugnata, del fatto che «un socio si rivolga ad un consulente legale per conoscere i propri diritti e per difendersi da un soggetto, di cui ha il sospetto che non osservi tali diritti». 159. A titolo integrativo, occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto precisato in qual misura l’asserito snaturamento del significato di detta lettera avrebbe influito sulla sentenza del Tribunale. Un eventuale snaturamento può tuttavia comportare l’annullamento della sentenza impugnata solo se esso può avere avuto ripercussioni sul suo dispositivo ( 80 ). Nella specie, non sussiste alcun indizio concreto che deponga in tal senso. – Su una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale 160. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, con riferimento ai punti 237 e 238 della sentenza impugnata, che il Tribunale abbia snaturato il valore probatorio di una memoria proveniente da un procedimento giudiziario nazionale. In tale memoria, la [OSCURATO:PERSONA] replica ad un ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in cui si afferma che l’intero valore aggiunto economico della [OSCURATO:PERSONA], ossia gli acquisti, il marketing e la logistica, sarebbe stato esclusivamente imputabile agli accomandatari e che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] all’interno della società era limitato ad una partecipazione finanziaria. 161. Il Tribunale ha osservato al riguardo – in maniera del tutto fondata – che il ricorso era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], e non dalla [OSCURATO:PERSONA], che si inseriva nel contesto di una risoluzione dell’accordo di distribuzione e che l’instaurazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un procedimento giurisdizionale relativo al valore economico dell’impresa, non esclude l’esercizio di un’influenza determinante nella persona della [OSCURATO:PERSONA] ( 81 ). 162. Non vedo come il Tribunale, con tali affermazioni, abbia potuto snaturare detta memoria. Il Tribunale si è limitato a collocare la memoria nel suo contesto procedurale ed economico e a trarne conclusioni del tutto plausibili – e in nessun caso manifestamente errate – quanto alla sua efficacia probatoria nel presente procedimento antitrust. – Sul mancato consolidamento dei risultati finanziari 163. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione al punto 259 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha erroneamente considerato «del tutto irrilevant[e]» il mancato consolidamento dei risultati della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa in tale affermazione uno snaturamento delle prove. 164. Quest’argomentazione è errata. Beninteso, la [OSCURATO:PERSONA] può ritenere che il Tribunale abbia tratto conclusioni errate in diritto dalla circostanza dell’omesso consolidamento, non tenendo conto della giurisprudenza elaborata al riguardo. Un siffatto comportamento non ha tuttavia nulla a che vedere con uno snaturamento delle prove. iii) Conclusione intermedia 165. In sintesi, si deve pertanto rilevare che nessuna delle singole censure di snaturamento delle prove sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolta, neanche parzialmente. b) Sull’obbligo del Tribunale di valutare le prove in maniera esaustiva 166. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, nell’ambito di questo secondo motivo di impugnazione, che il Tribunale ha omesso di valutare in maniera esaustiva le prove in suo possesso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, avendo esaminato ciascun elemento di prova singolarmente, senza valutare invece se il materiale probatorio deponesse nel suo complesso contro la possibilità di ritenere sussistente un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] oppure – in subordine – se le relative prove non fossero chiare (non liquet), ha snaturato gli elementi probatori. 167. Anche tale censura mi sembra poggiare su una lettura estremamente selettiva della sentenza impugnata. Uno sguardo al punto 266 di tale sentenza è sufficiente per rilevare che il Tribunale ha ritenuto che le prove documentali fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonee, «singolarmente o collettivamente considerate», a mettere in discussione l’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] della violazione del diritto antitrust commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non ha pertanto omesso affatto di procedere ad una valutazione complessiva del materiale probatorio. 168. In realtà, dunque, anche la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] – benché qualificata come censura attinente allo snaturamento – si rivela piuttosto una censura attinente alla qualificazione giuridicamente erronea dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia tratto dal materiale probatorio a sua disposizione, considerato nel suo complesso, conclusioni erronee in diritto con riferimento all’esistenza di un’unità economica fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, quest’ultima censura sollevata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione si sovrappone al primo motivo di impugnazione e deve pertanto essere respinta per i motivi già illustrati ( 82 ) in tale contesto. 3. Quinto motivo di impugnazione: infrazione unica e continuata 169. Con il quinto ed ultimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa, in quanto in essa viene rilevata un’infrazione unica e continuata fra la Dole, la Chiquita e la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sebbene sia certo che la [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza di uno scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita. 170. [OSCURATO:PERSONA] contesta adesso al Tribunale di aver valutato unicamente come circostanza attenuante, in maniera giuridicamente erronea, la mancata conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dello scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita, travisando in tal modo la pertinente giurisprudenza della Corte. 171. Mi sembra che tale motivo si fondi su una lettura inesatta della sentenza impugnata, come anche della giurisprudenza della Corte. 172. La nozione di infrazione unica e continuata consente di imputare a tutte le partecipanti all’intesa i comportamenti di ogni altra partecipante – alla stessa stregua dei coautori –, benché esse non abbiano partecipato attivamente ad ogni singolo elemento costitutivo dell’intesa globale medesima ( 83 ). 173. Presupposto di detta imputazione è, notoriamente, la prova che l’impresa interessata fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne i rischi ( 84 ). 174. In altre parole, è possibile una reciproca imputazione delle condotte qualora ciascuna partecipante all’intesa fosse al corrente o dovesse essere al corrente del fatto di essersi inserita, con la propria azione, in un’intesa globale e di aver contribuito con il proprio comportamento a realizzare gli obiettivi anticoncorrenziali perseguiti congiuntamente da tutte le partecipanti ( 85 ). 175. Per contro, se non è dimostrato che una partecipante all’intesa era al corrente di determinati aspetti di un’infrazione unica e continuata, o che avrebbe dovuto esserlo, essa non può essere ritenuta responsabile di tali aspetti ( 86 ). 176. È evidente che la circostanza che una partecipante all’intesa non fosse o non dovesse essere al corrente di tutti gli aspetti non incide sull’ esistenza oggettiva dell’infrazione unica e continuata. A maggior ragione, tale circostanza non può portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte e per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile ( 87 ). Le differenze sono, infatti, di natura esclusivamente quantitativa e non incidono sul fatto che l’impresa di cui trattasi ha violato l’articolo 81 CE, anche qualora non possano esserle imputate tutte le componenti dell’infrazione unica e continuata ( 88 ). 177. In definitiva, dunque, la portata e il peso di ciascuna implicazione in rapporto all’intesa globale devono essere presi in considerazione singolarmente per ciascun partecipante all’intesa nell’ambito della determinazione dell’ammenda ( 89 ). 178. Nel caso in esame, il Tribunale ha applicato tali regole senza incorrere in errori di diritto. 179. Il Tribunale ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era al corrente dello scambio di informazioni fra la Dole e la Chiquita né avrebbe dovuto esserlo. Del tutto correttamente il Tribunale non si è servito di tale circostanza per mettere in discussione l’esistenza di un’infrazione unica e continuata in quanto tale. Piuttosto, la sentenza impugnata si è giustamente concentrata unicamente sulle conseguenze giuridiche per la [OSCURATO:PERSONA], e ha rilevato che alla [OSCURATO:PERSONA] – a differenza della Dole e della Chiquita – non poteva essere imputata la responsabilità dell’infrazione nel suo complesso, e che pertanto doveva esserle inflitta un’ammenda inferiore ( 90 ). 180. È vero che stupisce un po’ che il Tribunale, in tale contesto – probabilmente in conformità della scelta di parole della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa – parli di «circostanze attenuanti» per la [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, è infatti semplicemente l’implicazione minore della [OSCURATO:PERSONA] che giustifica una sanzione inferiore. Esattamente da ciò prende le mosse, in definitiva, anche il Tribunale, allorché afferma che l’importo di base dell’ammenda applicato alla [OSCURATO:PERSONA] era inferiore in quanto essa non era al corrente delle comunicazioni di pretariffazione tra la Chiquita e la Dole ovvero non avrebbe potuto ragionevolmente prevederle. 181. Ciò premesso, il quinto motivo dev’essere respinto. C – Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P 182. L’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑293/13 P è, come esposto supra ( 91 ), irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti dell’articolo 56, paragrafo 2, secondo periodo, dello Statuto della Corte. In relazione alla sua fondatezza, prendo pertanto posizione nel prosieguo solo in subordine. 1. Primo motivo di impugnazione: sussistenza di una pratica concordata 183. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, con la propria impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P, gli accertamenti effettuati dal Tribunale in relazione alla sussistenza di una pratica concordata fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si potrebbe parlare di una pratica concordata fra queste due imprese, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto un ruolo meramente emulativo, essendosi sempre orientata in maniera unilaterale ai prezzi di riferimento della Dole. 184. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] solleva, complessivamente, tre censure avverso la sentenza impugnata, che esaminerò in prosieguo separatamente. a) Sulla censura attinente alla motivazione contraddittoria della sentenza 185. Sotto un primo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza impugnata sia motivata in maniera contraddittoria, in quanto, da un lato, al punto 580, il Tribunale nega l’esistenza di segni di un suo comportamento emulativo e dall’altro, al punto 847, ritiene possibile proprio tale comportamento emulativo. 186. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che, come tale, può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione ( 92 ). 187. Nel caso in oggetto, il Tribunale rileva, nell’ultimo periodo del punto 580 della sentenza impugnata, che una determinata dichiarazione della Chiquita – ivi illustrata in dettaglio – resa nel procedimento amministrativo non è sufficiente a fondare l’asserzione secondo la quale la «[OSCURATO:PERSONA] aspettava ogni settimana di conoscere il prezzo della Dole prima di fissare il proprio prezzo di riferimento allo stesso livello». 188. Per contro, il Tribunale, al punto 847 della sentenza impugnata, afferma che la medesima dichiarazione fornita dalla Chiquita «poteva anche indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla politica tariffaria della Dole». 189. Anche se fra questi due punti della sentenza impugnata sussiste, prima facie, una certa conflittualità, da un esame circostanziato emerge che essi non sono intrinsecamente contraddittori. In entrambi i passi della sentenza, infatti, il Tribunale – pur se ogni volta in un contesto completamente diverso – esamina l’efficacia probatoria di una stessa dichiarazione della Chiquita formulata nel procedimento amministrativo. E in entrambi i casi il Tribunale muove, in definitiva, dal presupposto che tale dichiarazione abbia un valore probatorio intrinseco relativamente modesto. 190. Proprio a causa del suo valore probatorio modesto, il Tribunale non ha attribuito nel complesso alla dichiarazione di cui trattasi della Chiquita un particolare valore probatorio in relazione all’esistenza o meno di una pratica concordata fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA]: in tal senso, il Tribunale, da un lato, ai punti 580 e 581 della sentenza impugnata, ha escluso che la dichiarazione della Chiquita costituisse una prova a discarico atta a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla Dole. Né tantomeno, tuttavia, dall’altro lato, il Tribunale, ai punti da 847 a 853 della sentenza impugnata, è partito dal presupposto che detta dichiarazione fungesse da prova a carico in relazione al carattere anticoncorrenziale dei contatti bilaterali fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole. 191. Non è pertanto dato ravvisare una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte. 192. In ogni caso, si deve rilevare, in generale, che il Tribunale è tenuto a motivare non tanto la sua analisi dei singoli mezzi di prova quanto piuttosto la sua sentenza . Anche qualora si volesse ritenere – contrariamente alle considerazioni da me effettuate in precedenza – che la formulazione dei punti 580 e 847 della sentenza impugnata non è del tutto coerente, la decisione vera e propria resa dal Tribunale sul ricorso pendente dinanzi al medesimo è tuttavia chiara e scevra da contraddizioni, e segnatamente nel senso che ricorre una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale e che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha preso parte ( 93 ). 193. Di conseguenza, la censura attinente al difetto di motivazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. b) Sulla censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova 194. Sotto un secondo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale uno snaturamento di taluni mezzi di prova. L’accertamento contenuto al punto 580 della sentenza impugnata, secondo il quale la dichiarazione della Chiquita non sarebbe sufficiente a dimostrare un mero comportamento emulativo della [OSCURATO:PERSONA], snaturerebbe una situazione probatoria chiara. È questo che la [OSCURATO:PERSONA] intende desumere dal combinato con il punto 847 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale – come menzionato in precedenza – afferma che detta dichiarazione della Chiquita «poteva anche indurre a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata ad adottare un comportamento emulativo rispetto alla politica tariffaria della Dole». 195. Come rilevato supra, il riconoscimento di uno snaturamento di fatti o prove è collegato a requisiti rigorosi. Un siffatto snaturamento sussiste solo quando, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 94 ). Per contro, non sussiste uno snaturamento quando gli elementi di fatto e di prova fanno apparire plausibili valutazioni diverse, e il Tribunale ha optato per una di esse. 196. Ciò è quanto ricorre nel caso in esame. Dalla dichiarazione de qua formulata dalla Chiquita nel procedimento amministrativo non era dato desumere in maniera chiara se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a riprendere unilateralmente, adottando un comportamento emulativo, i prezzi di riferimento della Dole, o se fosse invece coinvolta insieme alla Dole in una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione che la dichiarazione della Chiquita non poteva suffragare l’asserzione relativa al comportamento emulativo ( 95 ). Tale conclusione era ben sostenibile, alla luce del modesto valore probatorio di quella dichiarazione sul rapporto fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Dole; in nessun caso tale conclusione del Tribunale era manifestamente inesatta . 197. La censura attinente allo snaturamento di taluni mezzi di prova è pertanto infondata. c) Sulla censura attinente alla mancanza di uno scambio di informazioni proiettato verso il futuro 198. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, nel caso in esame, non è mai stato accertato uno scambio di informazioni fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA] in merito al loro proprio comportamento futuro sul mercato. Anche per questo motivo – in tal senso la [OSCURATO:PERSONA] – non si può ritenere sussistente una pratica concordata anticoncorrenziale fra le due imprese. 199. Al riguardo, occorre rammentare che la valutazione dei fatti e delle prove incombe unicamente al Tribunale, e che la Corte, quale giudice dell’impugnazione, non è al riguardo competente, fatta salva un’eventuale censura di snaturamento ( 96 ). L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] equivale ad indurre la Corte a procedere ad una nuova valutazione dei fatti, e deve pertanto essere dichiarato irricevibile. 200. A mero titolo di completezza, sottolineo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in diversi passi della sentenza impugnata è stato invero constatato uno scambio di informazioni fra la Dole e la [OSCURATO:PERSONA] in ordine al loro futuro comportamento sul mercato ( 97 ). 201. Del resto, è parimenti irrilevante se solo un’impresa informi unilateralmente i propri concorrenti in merito al comportamento che intende adottare sul mercato oppure se tutte le imprese coinvolte si scambino informazioni in ordine alle rispettive considerazioni e intenzioni. Infatti, basta una sola impresa che esce allo scoperto e fornisce ai suoi concorrenti informazioni riservate concernenti la propria politica commerciale futura per ridurre per tutti i soggetti coinvolti l’incertezza sul futuro funzionamento del mercato e per generare il pericolo di una diminuzione della concorrenza e di un comportamento collusivo fra tali soggetti ( 98 ). 202. Non è pertanto necessario pronunciarsi sulla questione se la Dole e la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle loro comunicazioni di pretariffazione, si siano scambiate informazioni in ordine al loro rispettivo comportamento futuro sul mercato, o se solo la Dole abbia fornito unilateralmente informazioni di tal genere alla [OSCURATO:PERSONA], senza reciprocità da parte di quest’ultima. Ciò non inciderebbe sulla sussistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE). d) Conclusione intermedia 203. Nel complesso, il primo motivo sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P è infondato. 2. Secondo motivo di impugnazione: la restrizione della concorrenza per oggetto 204. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, con la propria impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P, di aver erroneamente ritenuto sussistente una restrizione della concorrenza per oggetto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è limitato «ad affermare» che le comunicazioni di pretariffazione erano già per la loro stessa natura nocive per la concorrenza, e ha omesso di esaminare la loro concreta idoneità a limitare la concorrenza nello specifico contesto giuridico ed economico. 205. Prima facie, si potrebbe ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], con questo argomento, intenda inammissibilmente indurre la Corte a sostituire, quale giudice dell’impugnazione, le proprie valutazioni a quelle dei fatti e delle prove operata dal Tribunale. In realtà, la Corte è tuttavia chiamata a verificare, nella specie, se il Tribunale, nel valutare gli elementi di fatto e di prova, si sia attenuto a criteri e parametri corretti. Si tratta, pertanto, di una questione di diritto che può essere esaminata dalla Corte quale giudice dell’impugnazione ( 99 ) e che riveste particolare interesse alla luce della sentenza CB/[OSCURATO:PERSONA] ( 100 ), emessa recentemente. 206. Anticipo che, nella specie, il Tribunale ha esaminato in maniera estremamente approfondita i dati di mercato e gli argomenti fatti valere al riguardo, spiegando in maniera estremamente plausibile perché lo scambio di informazioni fra le imprese interessate dev’essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Sotto tale profilo, il caso in oggetto si distingue in maniera fondamentale dalla summenzionata causa CB/[OSCURATO:PERSONA]. a) I criteri giuridici rilevanti 207. Nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE (adesso articolo 101 TFUE), il carattere anticoncorrenziale di un comportamento di imprese può risultare non solo dai suoi effetti, bensì anche dal suo obiettivo. Ciò vale in egual misura per accordi, decisioni e per pratiche concordate ( 101 ). 208. Non ogni scambio di informazioni fra concorrenti mira necessariamente ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE ( 102 ). 209. La questione se un siffatto scambio di informazioni riveli, per la sua stessa natura, un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità per essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dev’essere valutata con riferimento al suo oggetto, agli scopi perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si inserisce tale scambio ( 103 ). Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni e dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione ( 104 ). Le intenzioni delle parti possono parimenti essere prese in considerazione, anche se non rappresentano un elemento necessario ( 105 ). 210. Qualora, sulla scorta dei summenzionati criteri, si evinca che uno scambio di informazioni fra concorrenti può essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza – ossia, in altre parole, che esso presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza –, i suoi effetti concreti sulla concorrenza non devono essere esaminati né presi in considerazione ( 106 ). In tal caso, è unicamente necessario che lo scambio di informazioni sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ( 107 ). 211. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, si deve presumere, salvo prova contraria che spetta alle imprese interessate fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato ( 108 ). b) L’applicazione dei criteri giuridici rilevanti al singolo caso concreto 212. Contrariamente a quanto ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non ravviso alcun elemento che deponga nel senso che il Tribunale abbia potuto applicare in maniera erronea ovvero esaminato in maniera eccessivamente superficiale, nel caso in oggetto, i criteri giuridici illustrati supra. 213. In via del tutto generale, la [OSCURATO:PERSONA] mi sembra confondere i requisiti attinenti all’accertamento di un obiettivo anticoncorrenziale e di un effetto anticoncorrenziale, allorché – come già in primo grado – afferma che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione «l’impatto economico del comportamento addebitato sul mercato della banana in Europa». Infatti, ciò è necessario, nell’ambito dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) non ai fini della valutazione dell’obiettivo di un comportamento, bensì unicamente ai fini della valutazione del suo o dei suoi effetti ( 109 ). – Sulla natura dello scambio di informazioni e sul suo oggetto 214. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che uno scambio di informazioni sui prezzi di riferimento non può, per sua natura, essere considerato anticoncorrenziale. 215. Al riguardo, occorre osservare che uno scambio di informazioni è caratterizzato da un obiettivo anticoncorrenziale non solo se esso riguarda direttamente i prezzi praticati dalle imprese interessate sul mercato. Come già deciso dalla Corte, infatti, l’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE) tutela la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale ( 110 ). Conseguentemente, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto fra quest’ultima e i prezzi al dettaglio ( 111 ). Né tantomeno deve sussistere un nesso diretto fra le informazioni scambiate e i prezzi all’ingrosso. Per ritenere sussistente un obiettivo anticoncorrenziale è sufficiente, piuttosto, che fra i concorrenti vengano scambiate informazioni su fattori rilevanti per la loro rispettiva politica dei prezzi oppure – più in generale – per il loro comportamento sul mercato ( 112 ). 216. Ciò è esattamente quanto si è verificato nella specie. 217. Stando agli accertamenti estremamente dettagliati del Tribunale, nei confronti dei quali la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcuna censura di snaturamento, nel caso in esame hanno avuto luogo fra le imprese interessate comunicazioni bilaterali di pretariffazione, nell’ambito delle quali sono stati dibattuti i rispettivi prezzi di riferimento e determinate tendenze di prezzo ( 113 ). L’affermazione assolutamente non suffragata della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale lo scambio di informazioni avrebbe avuto ad oggetto unicamente le condizioni generali che governavano il mercato, e non invece sulle previsioni individuali in materia di prezzi delle imprese interessate, non corrisponde ai fatti accertati dal Tribunale e, in assenza di una censura di snaturamento, è pertanto irrilevante nel presente giudizio di impugnazione. 218. Sempre stando agli accertamenti del Tribunale, peraltro riconducibili in gran parte a dichiarazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA], i prezzi di riferimento erano rilevanti per il mercato di cui trattasi ( 114 ). In particolare, da detti prezzi di riferimento degli importatori di banane erano ricavabili, nel caso in esame, quantomeno segnali, tendenze e/o indicazioni per il mercato sull’evoluzione prevista dei prezzi della banana; inoltre, in talune transazioni, i prezzi erano direttamente connessi, in forza di formule di tariffazione pattuite contrattualmente, ai prezzi di riferimento ( 115 ). 219. Aggiungo che, sotto il profilo imprenditoriale, non avrebbe molto senso fissare prezzi di riferimento e scambiare informazioni sul loro sviluppo con i concorrenti, qualora i propri prezzi di riferimento e le informazioni ottenute sui prezzi di riferimento dei concorrenti non debbano incidere sul futuro comportamento sul mercato delle rispettive imprese e sui prezzi da esse effettivamente praticati. 220. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso – dopo avere discusso ampiamente i concreti dati di mercato e gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] – che lo scambio di informazioni praticato fra le imprese interessate era caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale ( 116 ). 221. Uno scambio di informazioni di tal genere fra concorrenti su fattori rilevanti per i prezzi contraddice, infatti, in maniera eclatante l’esigenza di autonomia che caratterizza il comportamento sul mercato delle imprese in un sistema di concorrenza efficace ( 117 ). Esso fa pertanto trasparire già di per sé – senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni – un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza e può essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza ( 118 ). 222. È sotto tale profilo che il caso in oggetto si distingue in maniera sostanziale dalla causa Asnef-Equifax ( 119 ), la quale verteva sul sistema spagnolo di scambio di informazioni sul credito. Infatti, uno scambio di informazioni sulla solvibilità dei debitori, come nel caso Asnef-Equifax, serve principalmente a migliorare il funzionamento del mercato e a creare le stesse condizioni di concorrenza per tutti i fornitori di credito, senza che un operatore del mercato comunichi in un qualsivoglia modo ai suoi concorrenti, tramite tale scambio, le condizioni che egli intende riservare alla sua clientela. Uno scambio di informazioni come quello controverso nella specie, avente essenzialmente ad oggetto i fattori relativi ai prezzi di riferimento indicativi e alle tendenze di prezzo, produce esattamente l’effetto contrario: mediante tale scambio, le imprese interessate rivelano ai loro rispettivi concorrenti – perlomeno in parte – il comportamento che esse intendono adottare sul mercato e informazioni sensibili in relazione alle loro previsioni in materia di prezzi. Ciò è manifestamente idoneo ad eliminare le incertezze quanto al comportamento che le imprese interessate intendono adottare e fa sorgere condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali di tale mercato. 223. Ciò premesso, la critica della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura e all’oggetto dello scambio di informazioni dev’essere respinta. – Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni 224. Un’ulteriore obiezione della [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni con la Dole. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le comunicazioni bilaterali di pretariffazione hanno avuto luogo «solo» circa 20‑25 volte all’anno, mentre i prezzi di riferimento venivano fissati settimanalmente. Inoltre, «solo raramente» si sarebbe parlato del «possibile sviluppo dei prezzi di riferimento in generale». 225. Anche se mi sembra difficilmente contestabile che uno scambio di informazioni che abbia luogo dalle 20 alle 25 volte l’anno presenti una regolarità e una frequenza impressionanti, il presente procedimento di impugnazione, il quale verte unicamente su questioni di diritto, ben difficilmente potrebbe costituire il contesto adatto per giochi di cifre, i quali sfocerebbero, in definitiva, in una nuova valutazione dei fatti. 226. Non coglie nel segno, in tale contesto, neanche l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale ogni settimana venivano effettivamente fissati prezzi di riferimento, ma non ogni settimana aveva luogo uno scambio di informazioni su fattori rilevanti per i prezzi. Infatti, anche qualora fosse corretta l’affermazione secondo la quale il ritmo della fissazione di prezzi di riferimento e il ritmo dello scambio di informazioni non erano perfettamente sincronizzati, ciò non rimette in discussione la sussistenza di uno scambio di informazioni avente un obiettivo anticoncorrenziale. 227. Diversamente a quanto sembra infatti supporre la Dole, la constatazione di uno scambio di informazioni caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di uno scambio frequente o regolare – o persino settimanale – di informazioni fra le imprese interessate. Già un unico scambio di informazioni può costituire, secondo la giurisprudenza, la base per l’accertamento di un’infrazione e l’applicazione di un’ammenda, qualora le imprese interessate, dopo tale scambio di informazioni, abbiano continuato ad operare sul mercato ( 120 ). 228. La critica mossa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del preteso carente accertamento, da parte del Tribunale, in merito alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni con la Dole è pertanto inoperante. c) Conclusione intermedia 229. Per tutte le suesposte ragioni, dunque, l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a confutare la qualificazione giuridica dello scambio di informazioni controverso effettuata dal Tribunale quale pratica concordata avente scopo anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’articolo 81 CE. Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P non può essere accolto. 3. Sintesi concernente l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P 230. Poiché nessuno dei motivi di impugnazione dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] può essere accolto, la sua impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P dev’essere respinta. D – Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P 231. Anche la [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente insoddisfatta della sentenza impugnata. La sua impugnazione nella causa C‑294/13 P verte sulla questione dell’individuazione dei requisiti in presenza dei quali sia giuridicamente necessario prendere in considerazione, quale circostanza attenuante in sede di calcolo dell’ammontare dell’ammenda, la cooperazione di un’impresa con la [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento amministrativo. 1. Primo motivo di impugnazione: sulla risposta alle domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] quale fondamento per una riduzione dell’ammenda 232. Con il suo primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura i punti da 840 a 853 della sentenza impugnata. In questo passo della sentenza, il Tribunale, fondandosi, inter alia, sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002, ritiene necessaria una riduzione dell’ammenda inflitta in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quale riconoscimento per le informazioni fornite volontariamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo ( 121 ). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale approccio sia giuridicamente errato e afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente ottemperato all’obbligo, ad essa incombente, di rispondere a richieste di informazioni. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] replicano che un siffatto obbligo non esisteva, e che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] erano state rese volontariamente. 233. Mi sembra che una parte dell’aspra disputa fra le parti nell’ambito di questo primo motivo sia dovuta ad una certa confusione terminologica intorno alle nozioni di carattere volontario , di cooperazione e della tutela a fronte del diritto di non incriminarsi in relazione al rilascio di informazioni nel procedimento amministrativo. Tale confusione terminologica inizia, in parte, già nella sentenza impugnata, e prosegue ora con l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA]. 234. È anzitutto chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a chiedere ad imprese e ad associazioni di imprese il rilascio di tutte le informazioni necessarie al fine di chiarire una presunta infrazione al diritto antitrust. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere, a sua discrezione, tramite una semplice domanda di informazioni oppure tramite una decisione formale (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003). 235. Solo il rilascio di informazioni richieste tramite una decisione formale riveste carattere obbligatorio, mentre la risposta a semplici domande di informazioni è volontaria ( 122 ). Tale constatazione trova conferma alla luce delle sanzioni inflitte in caso di mancato rilascio di informazioni: esse sono previste unicamente per le informazioni richieste tramite decisione formale, e non invece per semplici domande di informazioni ( 123 ); solo il rilascio di informazioni inesatte o fuorvianti è passibile di ammenda in entrambi in casi ( 124 ). In tal modo, il regolamento n. 1/2003 assicura il delicato equilibrio fra efficienza nelle indagini della [OSCURATO:PERSONA] e adeguata tutela per le imprese e le associazioni di imprese di cui trattasi. 236. È assolutamente pacifico che, nel caso in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata obbligata al rilascio di informazioni tramite decisione formale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, bensì vi è stata unicamente invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] in maniera informale, tramite una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento ( 125 ). Diversamente da quanto sembra ritenere la [OSCURATO:PERSONA], è pertanto certo che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda di informazioni, non ha adempiuto, nel procedimento amministrativo, ad un qualsivoglia obbligo giuridico, bensì che tutte le informazioni da essa fornite erano volontarie . 237. Peraltro, in nessun modo, da tale carattere volontario, consegue necessariamente ed automaticamente l’applicabilità, nel caso in esame, della comunicazione sulla cooperazione. 238. Infatti, anche muovendo dal presupposto che le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dal Tribunale, non solo rivestissero carattere volontario, bensì avessero inoltre particolare rilevanza per il procedimento amministrativo ( 126 ) e consentissero alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare più agevolmente la sussistenza di un’infrazione ( 127 ), tutto ciò non fornisce ancora alcuna indicazione sulla questione della sussistenza o meno di un vero e proprio atto di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA], per il quale la [OSCURATO:PERSONA], secondo la comunicazione sulla cooperazione, avrebbe dovuto essere ricompensata con una riduzione della sua ammenda. 239. Piuttosto, occorre ricordare che la riduzione di un’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati una prova di un’effettiva cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]. In altre parole, dunque, il comportamento dell’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo deve attestare un vero spirito di cooperazione ( 128 ). 240. Sarebbe erroneo parlare di un tale spirito di cooperazione ogniqualvolta un’impresa risponda debitamente a tutte le domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, rispondendo meramente a concrete domande della [OSCURATO:PERSONA], anche se poste sotto forma di semplici domande di informazioni, e quindi non vincolanti sotto il profilo giuridico, l’impresa si limita a fare quello che ci si aspetta comunque dalla medesima nel procedimento di impugnazione, e che corrisponde al normale comportamento di una parte ragionevole del procedimento ( 129 ). 241. La circostanza che un’impresa non faccia ostruzionismo nel procedimento amministrativo non merita alcuna ricompensa. In tal modo, infatti, l’impresa si limita ad evitare l’applicazione di circostanze aggravanti, le quali potrebbero eventualmente giustificare l’aumento dell’ammenda che deve esserle inflitta ( 130 ). L’assenza di siffatte circostanze aggravanti non significa affatto che ricorrono circostanze attenuanti. Chi vuole beneficiare di queste ultime deve fare di più che non tenere un comportamento normale ragionevolmente attendibile da qualsiasi parte nel procedimento, scoprendo le proprie carte integralmente di propria iniziativa. 242. Come sottolineato inoltre giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], non è affatto conforme all’obiettivo e alla ratio del regime del trattamento favorevole, quale sancito nella comunicazione sulla cooperazione, far beneficiare a priori tutti i partecipanti all’intesa di una riduzione dell’ammenda, non appena essi abbiano fornito alla [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di quest’ultima, materiale probatorio o informazioni altrimenti utili in relazione all’accertamento di un’infrazione. 243. In caso contrario, l’applicazione del regime del trattamento favorevole, il quale, secondo la giurisprudenza, deve espressamente restare un’eccezione ( 131 ), diverrebbe esattamente la regola, e le riduzioni dell’ammenda che devono essere accordate aumenterebbero in maniera inflazionistica. 244. Qualora un’impresa potesse ricorrere ai vantaggi della riduzione dell’ammenda anche laddove essa si astenga dal comunicare informazioni e mezzi di prova fino ad una concreta domanda di informazioni in tal senso da parte della [OSCURATO:PERSONA], verrebbe inoltre sensibilmente ridotto l’effetto incentivante del regime del trattamento favorevole. Ad un’impresa converrebbe allora, sotto il profilo della tattica processuale e soprattutto economico, adottare un comportamento di attesa e persino passivo, invece di rientrare immediatamente nella legalità e fornire di propria iniziativa alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sui fatti e mezzi di prova nella maniera più ampia e rapida possibile. Ciò renderebbe un cattivo servizio all’efficace attuazione delle regole europee di concorrenza, la quale costituisce uno degli obiettivi fondamentali dei Trattati ( 132 ). 245. Anche un paragone con gli orientamenti del 2006, che esigono una cooperazione attiva con la [OSCURATO:PERSONA], mostra che un comportamento di mera attesa e passivo non deve procurare ad un’impresa, nel procedimento amministrativo, circostanze attenuanti ( 133 ). Non sussistono elementi che depongano nel senso che i requisiti attinenti alla qualità della cooperazione di imprese con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di applicazione di un regime del trattamento favorevole, quale sancito nella comunicazione sulla cooperazione, debbano essere meno rigorosi che nell’ambito di applicazione delle norme generali sul calcolo delle ammende, quali formulate negli orientamenti del 2006. 246. Ciò premesso, una riduzione dell’ammenda, nei termini previsti nella comunicazione sulla cooperazione, è giustificata solo qualora un’impresa fornisca informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] senza esservi stata invitata. In altre parole, la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] dev’essere non solo volontaria, ma anche spontanea ( 134 ). 247. Di conseguenza, il Tribunale, nel ritenere, ai punti da 840 a 853 della sentenza impugnata, che già la risposta volontaria a semplici domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 giustifichi una riduzione dell’ammenda ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, è incorso in un errore di diritto. 248. La circostanza che, nel caso in esame, non regnasse esattamente uno spirito di cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], si evince, del resto, non solo dall’assenza di informazioni fornite spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA], bensì anche dall’accertamento del Tribunale secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una persistente posizione di diniego di qualsiasi infrazione nel corso del procedimento amministrativo ( 135 ). Ciascuno di questi due singoli aspetti – l’assenza di spontanee informazioni, da un lato, e la persistente negazione dell’infrazione, dall’altro – esclude categoricamente l’applicazione dei punti da 20 a 23 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 249. Si deve riconoscere che la mera circostanza che il Tribunale, per motivare la riduzione da esso applicata dell’ammenda per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], si sia fondato su un’interpretazione giuridicamente erronea della comunicazione sulla cooperazione, non comporta necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata ( 136 ). Occorre, infatti, rammentare che tale comunicazione si limita ad attestare la prassi amministrativa all’epoca in vigore della [OSCURATO:PERSONA] quale autorità garante della concorrenza, con la cui pubblicazione la [OSCURATO:PERSONA] si è autovincolata, senza che la comunicazione abbia in tal modo acquisito natura di norma giuridica ( 137 ). Nulla impedisce al Tribunale, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003) di fissare altri parametri e, se del caso, concedere riduzioni più generose ( 138 ). 250. La Corte limita il controllo dell’esercizio di tale competenza da parte del Tribunale, quale prevista dall’articolo 261 TFUE, agli errori manifesti ( 139 ). Errori di tal genere devono essere ritenuti sussistenti, in primo luogo, quando il Tribunale ha travisato l’ampiezza delle sue competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE ( 140 ); in secondo luogo, quando non ha esaminato in maniera minuziosa tutti gli aspetti rilevanti ( 141 ) e, in terzo luogo, quando ha applicato criteri giuridici erronei ( 142 ), non da ultimo alla luce dei principi della parità di trattamento ( 143 ) e di proporzionalità ( 144 ). 251. Il caso in esame rientra nella seconda di queste categorie: il Tribunale non ha esaminato in maniera minuziosa, nell’esercizio della sua competenza ai sensi dell’articolo 261 TFUE, tutti gli aspetti rilevanti. Da un lato, esso, come già osservato, ha travisato la differenza fra mera cooperazione volontaria e cooperazione spontanea ( 145 ). Dall’altro, lo stesso non ha esaminato le conseguenze negative che una prassi consolidata del giudice dell’Unione di riduzione delle ammende in caso di cooperazione volontaria, ma non spontanea, può avere sul funzionamento del regime del trattamento favorevole e – in generale – sull’efficace attuazione delle regole di concorrenza ( 146 ). 252. Ne consegue che il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolto. 2. Secondo motivo di impugnazione: unità economica quale presupposto per l’estensione alla società controllante delle circostanze attenuanti di cui beneficia la controllata 253. [OSCURATO:PERSONA] deduce il secondo motivo di impugnazione solo in subordine, per il caso in cui il primo motivo non venga accolto. Sebbene suggerisca supra di accogliere il primo motivo ( 147 ), mi dedicherò brevemente di seguito, per ragioni di completezza, anche al secondo. 254. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale un errore di diritto e un difetto di motivazione, per aver consentito anche alla [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare della riduzione dell’ammenda accordata alla [OSCURATO:PERSONA] per la sua cooperazione nel procedimento amministrativo, senza verificare se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fossero ancora parte di una stessa impresa. a) Ricevibilità 255. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questo secondo motivo sia irricevibile, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] mai affermato, né nella decisione controversa né nel procedimento di primo grado, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere giudicate separatamente per quanto riguarda l’importo dell’ammenda. 256. Tale eccezione dev’essere accolta. 257. È vero che la mancanza di osservazioni, nella decisione controversa, sulla questione che riveste interesse nel caso in esame, non può andare a detrimento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stessa, infatti, in tale decisione, si è limitata a procedere a riduzioni di ammende relative ad eventi risalenti al periodo dal 2000 al 2002. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] considerava ancora la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], per tale periodo di tempo, quale unica impresa, il problema oggetto di discussione nella specie, relativo alla diversità dell’ammontare delle ammende per l’una e per l’altra società, non si poneva. 258. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto far valere il suo argomento al più tardi nel procedimento di primo grado. In tal sede, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto una riduzione dell’ammenda a titolo di ricompensa per la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo. Nella risposta a tale motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] era libera di affermare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non costituivano più un’impresa unica dopo il 2002 e, in particolare, nel corso del procedimento amministrativo, e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pertanto essere ricompensata per un’eventuale cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA]. 259. Ciò premesso, si può difficilmente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] deduca, nel caso in esame, un motivo di impugnazione direttamente risultante dalla sentenza impugnata stessa e che debba essere pertanto necessariamente ricevibile ( 148 ). Ciò vale a fortiori in quanto il Tribunale, secondo consolidata giurisprudenza ( 149 ), non era in particolare tenuto, nell’esercizio della propria giurisdizione anche di merito (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003) ad esaminare nuovamente d’ufficio l’intera pratica e ad affrontare problemi come quello tematizzato nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA]. 260. Consentire ora alla [OSCURATO:PERSONA] di sollevare tale problema per la prima volta nella fase del procedimento di impugnazione, si risolverebbe nel consentirle di sottoporre, in definitiva, alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Ciò è irricevibile nel giudizio di impugnazione ( 150 ). b) Fondatezza 261. Per il caso in cui la Corte dovesse tuttavia ritenere ricevibile il secondo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], aggiungo, a titolo integrativo, che la censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata nel merito. 262. Come ha statuito recentemente la Corte, la riduzione di un’ammenda, con la quale viene ricompensata la cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo di un partecipante all’intesa, non può essere estesa ad una società che, per una parte o per tutta la durata dell’infrazione, aveva fatto parte dell’entità economica costituita da un’impresa, ma che ne era uscita quando tale impresa ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] ( 151 ). 263. Diversamente da quanto sembrano ritenere la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità solidale della società controllante per le infrazioni al diritto antitrust commesse da una controllata soggetta alla sua influenza determinante, non è riducibile ad un rapporto meramente accessorio, come, ad esempio, nel caso della fideiussione. È vero che la Corte ha qualificato, al riguardo, la responsabilità della società controllante come «derivata ed accessoria», nella misura in cui si tratta dell’esistenza di un’infrazione e della sua durata ( 152 ). A prescindere da tale rilievo, non esiste tuttavia, nel diritto dell’Unione, un principio generale secondo cui la società controllante non potrebbe mai essere condannata al pagamento di un’ammenda superiore a quella inflitta alla controllata ( 153 ). 3. Sintesi concernente l’impugnazione principale nella causa C‑294/13 P 264. In conclusione, l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P è dunque fondata in forza del primo motivo e comporta l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata (articolo 61, paragrafo 1, primo periodo, dello Statuto della Corte). Ciò premesso, non occorre statuire più sul secondo motivo, il quale, pur contenendo affermazioni corrette nel merito, non soddisfa tuttavia i requisiti attinenti alla ricevibilità. E – Sulle due impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P: portata della tutela dall’autoincriminazione 265. Le impugnazioni incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P sono dirette avverso il punto 839 della sentenza impugnata e sollevano entrambe il medesimo problema giuridico: il Tribunale, non avendo esaminato la questione se le domande di informazioni rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] fossero conformi alla tutela dall’autoincriminazione (nemo tenetur se ipsum accusare) ( 154 ), sarebbe incorso in un errore di diritto. 266. Tale censura viene sollevata da entrambe le ricorrenti nelle impugnazioni incidentali solo per il caso in cui la Corte dovesse seguire la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’impugnazione principale, e ritenere sussistente un obbligo giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a semplici domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. 267. Come ho affermato in precedenza ( 155 ), è vero che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo non era sufficiente per essere valutato come circostanza attenuante e per giustificare una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Tuttavia, a prescindere da tale rilievo, le risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle semplici richieste di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano volontarie ; in assenza di una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 la [OSCURATO:PERSONA] non , era obbligata a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni richieste. Per lo stesso motivo, le semplici domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee, a priori, a obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad autoincriminarsi ( 156 ). 268. Di conseguenza, entrambe le impugnazioni incidentali nella causa C‑294/13 P sono prive di oggetto e su di esse non occorre statuire. V – Rideterminazione dell’ammenda 269. Dalle suesposte considerazioni si evince che solo l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P può essere accolta. L’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, da me suggerito sulla base di tale impugnazione ( 157 ), comporta la necessità di rideterminare l’importo dell’ammenda inflitta in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa. 270. Le parti hanno avuto, al riguardo, l’occasione, sia nel procedimento di primo grado sia nel presente procedimento di impugnazione, di scambiare i loro punti di vista in relazione a tutti i punti rilevanti. Neanche la situazione di fatto necessita di ulteriori chiarimenti. Lo stato degli atti consente, pertanto, di decidere sulla controversia (articolo 61, paragrafo 1, secondo periodo, dello Statuto della Corte). 271. Nell’ambito del suo diritto di avocazione, la Corte gode di una competenza estesa al merito, prevista all’articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. La Corte può quindi procedere alla rideterminazione dell’ammenda in piena autonomia ( 158 ). 272. Per correggere l’errore di diritto accertato nella sentenza impugnata, occorre rivedere la riduzione del 10% dell’ammenda accordata dal Tribunale per la cooperazione della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo ( 159 ). 273. Sarebbe inoltre ipotizzabile procedere ad un aumento dell’ammenda a causa del persistente diniego dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo ( 160 ). In linea di principio, la competenza giurisdizionale anche di merito offre anche tale possibilità ( 161 ) e, in particolare, non sussiste un divieto di reformatio in peius né nel procedimento di primo grado né nel procedimento di impugnazione; per quanto riguarda l’ammontare dell’ammenda, i giudici dell’Unione non sono neppure vincolati alle conclusioni delle parti, fintantoché essi restano nell’ambito dell’oggetto della controversia definito nel ricorso di annullamento e nella o nelle impugnazioni. 274. Cionondimeno, suggerirei, nel presente procedimento, di non prendere in considerazione un aumento. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha negato in maniera persistente l’infrazione, essa ha comunque sempre risposto debitamente a tutte le domande di informazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il mero diniego dell’illegittimità del comportamento addebitato ad un’impresa, consentito a ciascuna parte nel procedimento alla luce della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, non giustifica un inasprimento particolare della sanzione che dev’essere inflitta. 275. All’udienza dinanzi alla Corte, anche le parti nel procedimento, con le quali sono stati dibattuti tutti i summenzionati aspetti, si sono espresse unanimemente in tal senso. In particolare, la Corte si è pronunciata contro la possibilità di considerare già il diniego dell’infrazione in sé quale circostanza aggravante. 276. A prescindere dalle questioni appena discusse, concernenti l’adeguata valutazione del comportamento di imprese nel procedimento amministrativo, non ravviso, nel caso in esame, alcun indizio che riveli un errore di calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], il suo carattere sproporzionato o semplicemente la sua inadeguatezza. 277. Tenuto conto nuovamente di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della natura, della gravità e della durata dell’infrazione, un’ammenda pari a EUR 9,8 milioni appare adeguata ai fatti ed alla responsabilità accertati; la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] viene mantenuta. VI – Sulle spese 278. Quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese (articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura). 279. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti nelle loro rispettive conclusioni – a prescindere dalla forma da esse assunta di impugnazioni autonome, impugnazioni incidentali o di risposta alle impugnazioni di altre parti – esse sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P, nonché anche tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le cause, e segnatamente queste ultime in solido ( 162 ). VII – Conclusione 280. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑587/08, EU:T:2013:129 ) è annullato. 2) L’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea il 15 ottobre 2008 all’articolo 2, lettera c) della decisione C(2008) 5955 definitivo viene fissato in EUR 9800000. 3) L’impugnazione e l’impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P sono respinte. 4) Non occorre statuire sulle due impugnazioni incidentali nella causa C‑294/13 P. 5) [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P. Tali società sopporteranno, inoltre, in solido tutte le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea in entrambe le cause. ( 1 )   Lingua originale: il tedesco. ( 2 )   Decisione C(2008) 5955 definitivo della [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.188 – Banane, sintesi in GU 2009, C 189, pag. 12 ); in prosieguo: la «decisione controversa». ( 3 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑587/08, EU:T:2013:129 ); in prosieguo: la «sentenza impugnata» o la «sentenza del Tribunale». ( 4 )   In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». ( 5 )   In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». ( 6 )   Qui di seguito, per motivi di semplicità, parlerò di [OSCURATO:PERSONA], anche quando si intende una delle menzionate controllate. ( 7 )   Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). ( 8 )   Articolo 1 della decisione controversa. ( 9 )   Articolo 1, lettere g) e h), della decisione controversa. ( 10 )   Articolo 2, lettera c), della decisione controversa. ( 11 )   Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione controversa solo nella parte riguardante la ricorrente. ( 12 )   Il ricorso di annullamento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato manifestamente irricevibile in via definitiva dal Tribunale per tardività (v. ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑2/09, EU:T:2009:478 , e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑73/10 P, EU:C:2010:684 ). ( 13 )   Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407 , punti da 52 a 57). A riguardo, il caso in oggetto si distingue in maniera fondamentale dalla causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29 ), nella quale sia la società controllante sia la controllata avevano ciascuna presentato ricorsi di annullamento separati avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. ( 14 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑19/93 P, EU:C:1995:339 , punto 13); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑550/07 P, EU:C:2010:512 , punto 23), nonché Francia/[OSCURATO:PERSONA] of Iran (C‑27/09 P, EU:C:2011:853 , punto 43). ( 15 )   V., nello stesso senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524 , punto 55). ( 16 )   V. articolo 183 del regolamento di procedura della Corte. ( 17 )   Punto 46 della sentenza impugnata. ( 18 )   [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524 , punti da 55 a 58), e [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534 , punti da 51 a 53). ( 19 )   V. supra, paragrafo 47. ( 20 )   Regolamento (CE) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). ( 21 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211 , punto 49); Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑337/09 P, EU:C:2012:471 , punto 55), nonché Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punto 74). ( 22 )   [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52 , punto 40); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392 , punto 117); Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (C‑109/10 P, EU:C:2011:686 , punto 51), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , punto 59). ( 23 )   Fondamentali, a tal proposito, le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (48/69, EU:C:1972:70 , punti da 132 a 135); Geigy/[OSCURATO:PERSONA] (52/69, EU:C:1972:73 , punto 44), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (6/72, EU:C:1973:22 , punto 15); in tempi recenti v., ex multis, le sentenze ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775 , punto 39 in combinato disposto con il punto 49); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punto 58); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punto 43), nonché Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257 , punto 30). ( 24 )   V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 60 e 61); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑521/09 P, EU:C:2011:620 , punti 56, 63 e 95); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , in particolare punti 40 e 41), nonché Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257 , punti 32 e 33). ( 25 )   Punto 72 della sentenza impugnata, nonché punti 382 e 383 della decisione controversa. ( 26 )   V., in particolare, punti da 50 a 56, nonché punti 87 e 88 della sentenza impugnata. ( 27 )   Sulla presunzione relativa dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante, v., ad es., la giurisprudenza citata alla nota 24. ( 28 )   V. al riguardo, in particolare, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punti 102, 104 e 105); analogamente, seppure in un altro contesto, la sentenza AceaElectrabel Produzione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑480/09 P, EU:C:2010:787 , punti 46 e segg.). ( 29 )   Punto 276 della sentenza impugnata. ( 30 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/08 P, EU:C:2010:389 , punto 65). ( 31 )   V., al riguardo, la recente sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , in particolare punti da 66 a 68), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2012:763 , paragrafi 71 e 72). ( 32 )   V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479 , punti da 102 a 105), e sentenza Sasol e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑541/08, EU:T:2014:628 , punti 53 e 54). ( 33 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑179/12 P, EU:C:2013:605 ); EI du Pont de Nemours/[OSCURATO:PERSONA] (C‑172/12 P, EU:C:2013:601 ), nonché sentenza Avebe/[OSCURATO:PERSONA] (T‑314/01, EU:T:2006:266 ). ( 34 )   V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 73 e 74), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2009:262 , paragrafi da 89 a 93) e, inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 112). ( 35 )   Punto 99 della sentenza impugnata e punto 387 della decisione controversa. ( 36 )   Punti 122, 125 e 130 della sentenza impugnata, nonché punti 387 e 404 della decisione controversa. ( 37 )   Punto 135 della sentenza impugnata e punto 383 della decisione controversa. ( 38 )   V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11 , paragrafi 144, 145 e 154). ( 39 )   Punti da 156 a 158 della sentenza impugnata, nonché punti 388 e 393 della decisione controversa. ( 40 )   Punti 204, 220 e, a titolo integrativo, punti 171, 175, 176 e 185 della sentenza impugnata, nonché punti 389 e 390 della decisione controversa. ( 41 )   La questione se tali istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] siano state seguite in misura sufficiente e siano pertanto risultate «efficaci», è oggetto di un capo distinto del primo motivo, al quale mi dedicherò nel prosieguo (v. infra, paragrafi da 99 a 110). ( 42 )   V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:262 , paragrafo 89). ( 43 )   V. di nuovo, al riguardo, la giurisprudenza citata supra alla nota 23. ( 44 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 144). ( 45 )   Punto 208 della sentenza impugnata. ( 46 )   [OSCURATO:PERSONA] rinvia più volte al punto 208 della sentenza impugnata. ( 47 )   V., in particolare, punti da 208 a 215 della sentenza impugnata. ( 48 )   Punto 210 della sentenza impugnata. ( 49 )   Punto 211 della sentenza impugnata. ( 50 )   Sulla censura dello snaturamento di mezzi di prova sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], v. le mie osservazioni nell’ambito del secondo motivo, ai paragrafi da 122 a 165 infra. ( 51 )   Malgrado una mia esplicita richiesta in tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di indicare, nell’udienza dinanzi alla Corte, il passaggio, nella sentenza impugnata, in cui si dovrebbe trovare un accertamento di fatto che avvalori la sua affermazione né i mezzi di prova che il Tribunale avrebbe al riguardo ignorato. ( 52 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 23); Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punti 75 e 76), nonché FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 31). ( 53 )   Punto 113 della sentenza impugnata. ( 54 )   Punto 208 della sentenza impugnata. ( 55 )   Punti 237 e 238 della sentenza impugnata. ( 56 )   Punti 259 e 260 della sentenza impugnata. ( 57 )   Punti 104 e 221 della sentenza impugnata. ( 58 )   V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/08 P, EU:C:2010:389 , punto 80). ( 59 )   V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 79 e 132), nonché, nel settore disciplinato dall’articolo 86 del Trattato CEE, sentenza Lucazeau e a. (110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326 , punto 25). Sul meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione nei contesti più diversi, v. inoltre le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/04 P, EU:C:2005:751 , paragrafo 73); T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 89); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:262 , paragrafo 74), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11 , paragrafo 170). ( 60 )   [OSCURATO:PERSONA] richiama, in tale contesto, l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, e l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. ( 61 )   V., al riguardo, paragrafi da 82 a 110 supra. ( 62 )   [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32 , punto 37); Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (C‑260/05 P, EU:C:2007:700 , punto 37), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 17). ( 63 )   Punto 101 della sentenza impugnata (il corsivo è mio). ( 64 )   V. di nuovo, al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punti 73 e 74), nonché le mie conclusioni in tale causa ( EU:C:2009:262 , paragrafi da 89 a 93) e, inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , in particolare punto 112). ( 65 )   V. punti da 111 a 114 della sentenza impugnata. ( 66 )   [OSCURATO:PERSONA] P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356 , punti da 67 a 69); Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75 , punti da 70 a 72), e [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 112). ( 67 )   V., al riguardo, paragrafo 88 supra. ( 68 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 50 e 159); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 16), nonché Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368 , punto 152). ( 69 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 23); Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punti 75 e 76), nonché FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 31). ( 70 )   La modalità di funzionamento di tale meccanismo di arbitrato è sintetizzata al punto 115 della sentenza impugnata. ( 71 )   Si tratta, in concreto, del punto 63 dell’atto di ricorso di primo grado. ( 72 )   V., al riguardo, le mie conclusioni nelle cause Solvay/[OSCURATO:PERSONA] (C‑110/10 P, EU:C:2011:257 , paragrafi 126 e 131), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:21 , paragrafo 134). ( 73 )   V. le parole introduttive del punto 118 della sentenza impugnata: «Dalle suesposte considerazioni risulta che l’accordo di associazione riflette (…)». ( 74 )   V. punti 209 e 210 della sentenza impugnata. ( 75 )   Punto 211 della sentenza impugnata. ( 76 )   Punto 214 della sentenza impugnata. ( 77 )   V. paragrafi da 107 a 109 supra. ( 78 )   Il capoverso introduttivo della lettera così recita: «We were retained by Interfrucht as legal counsel (…) Interfrucht wishes to stress the following (…)»; «Interfrucht» viene impiegata come abbreviazione della denominazione sociale della [OSCURATO:PERSONA]. ( 79 )   V. formulazioni come «Mr. [W.] instructed us», «Mr. [W.] never consented», «Mr. [W.] further wishes to remind you», nonché «Mr. [W.] and Interfrucht» ovvero «he and Interfrucht». ( 80 )   [OSCURATO:PERSONA] P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356 , punti da 67 a 69); Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75 , punti da 70 a 72), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625 , punto 112). ( 81 )   Punto 238 della sentenza impugnata. ( 82 )   V. di nuovo supra, paragrafi da 82 a 110. ( 83 )   V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 34). ( 84 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punti 83, 87 e 203); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 83), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punti 43 e 44); analogamente anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punto 143), dove si parla del «fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita», il che comporterebbe una «complicità» e una «modalità passiva di partecipazione all’infrazione». ( 85 )   V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 36); nello stesso senso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 87). ( 86 )   V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 44). ( 87 )   Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 45). ( 88 )   V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:317 , paragrafo 33). ( 89 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 90); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 86), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 45). ( 90 )   Punti 646 e 649 della sentenza impugnata; v. anche punti 258 e 476 della decisione controversa. ( 91 )   V. supra, paragrafi da 50 a 65. ( 92 )   [OSCURATO:PERSONA] FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476 , punto 90); Masdar (UK)/[OSCURATO:PERSONA] (C‑47/07 P, EU:C:2008:726 , punto 76), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑380/09 P, EU:C:2012:137 , punto 41); nello stesso senso già la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punti 190 e 202). ( 93 )   V., in particolare, punti da 583 a 585 e 788 della sentenza impugnata. ( 94 )   [OSCURATO:PERSONA] PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32 , punto 37); Sniace/[OSCURATO:PERSONA] (C‑260/05 P, EU:C:2007:700 , punto 37), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑413/08 P, EU:C:2010:346 , punto 17). ( 95 )   Punti 850 e 851 della sentenza impugnata. ( 96 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑19/95 P, EU:C:1996:331 , punti 39 e 40), e sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/07 P, EU:C:2009:459 , punto 103), nonché Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 84); analogamente la sentenza MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201 , punto 60). ( 97 )   V., in particolare, punti da 583 a 585, nonché punto 362 della sentenza impugnata. ( 98 )   V. le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 54). ( 99 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 125); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392 , punto 117), nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑440/11 P, EU:C:2013:514 , punto 59). ( 100 )   C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 . ( 101 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 24). ( 102 )   V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 37). ( 103 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 27); nello stesso senso sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 37) e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 53). ( 104 )   [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 36), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 53). ( 105 )   [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 27); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 37), nonché CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punto 54). ( 106 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 29 e 30); v., nello stesso senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631 , punto 135); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 34), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punti da 49 a 52 e 57 in fine). ( 107 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 31 e 43); v., nello stesso senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 38). ( 108 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punti 121 e 126); Hüls/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/92 P, EU:C:1999:358 , punti 162 e 167), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 51), nonché le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafo 75). ( 109 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 29 e 30); v., nello stesso senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631 , punto 135); [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160 , punto 34), e CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , punti da 49 a 52 e 57 in fine). ( 110 )   [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 38), e GlaxoSmithKline Services/[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610 , punto 63). ( 111 )   [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti da 36 a 39). ( 112 )   V., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174 , punto 173); Deere/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/95 P, EU:C:1998:256 , punto 86), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punto 32). ( 113 )   V., in particolare, punti da 17 a 20, da 583 a 585 e 788 della sentenza impugnata, nonché punti da 51 a 57 della decisione controversa. ( 114 )   Punti da 450 a 562 della sentenza impugnata; v., inoltre, punti da 850 a 852 di tale sentenza, in cui viene fatto riferimento alle dichiarazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA]. ( 115 )   Punti 21, 553 e 583 della sentenza impugnata, nonché punto 115 della decisione controversa. ( 116 )   V., in particolare, punto 585 della sentenza impugnata. ( 117 )   Sull’esigenza di autonomia v., ex multis, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174 , punto 173); Deere/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/95 P, EU:C:1998:256 , punti 86 e 87), e T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 32 e 33). ( 118 )   V. di nuovo, in relazione a tali criteri, la recente sentenza CB/[OSCURATO:PERSONA] (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204 , in particolare punti 50 e 57). ( 119 )   Sentenza Asnef-Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734 ). ( 120 )   Sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343 , punti 58 e 59); v. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 121), e Hüls/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/92 P, EU:C:1999:358 , punto 162); v., a titolo integrativo, le mie conclusioni nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110 , paragrafi da 97 a 107). ( 121 )   V., in particolare, punto 853 della sentenza impugnata. ( 122 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582 , punto 279). ( 123 )   Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1/2003. ( 124 )   Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1/2003. ( 125 )   Punto 838 della sentenza impugnata e punto 46 della decisione controversa. ( 126 )   Punto 852 della sentenza impugnata. ( 127 )   Punto 855 della sentenza impugnata. ( 128 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 395 e 396), e Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 48). ( 129 )   V., in tal senso, anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑668/11 P, EU:C:2013:614 , punto 78), ove peraltro – a mio avviso erroneamente – si rimanda all’ obbligo giuridico di rispondere a semplici domande di informazioni ritenuto sussistente in primo grado (v. sentenza Agroexpansión/[OSCURATO:PERSONA], T‑38/05, EU:T:2011:585 , punto 268). ( 130 )   In relazione a tale circostanza aggravante v. punto 28, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). ( 131 )   V., in tal senso, sentenza Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 49), sebbene riferita all’immunità o alla non imposizione di un’ammenda. ( 132 )   Sull’importanza delle regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (C‑126/97, EU:C:1999:269 , punto 36) nonché – riferita alla situazione giuridica successiva all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – sentenze TeliaSonera Sverige (C‑52/09, EU:C:2011:83 , punto 20), e [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑496/09, EU:C:2011:740 , punto 60). La necessità di un’attuazione efficace degli articoli 81 CE e 82 CE (divenuti articoli 101 TFUE e 102 TFUE) è stata sottolineata recentemente, ad esempio, nelle sentenze X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359 , punti da 33 a 35); VEBIC (C‑439/08, EU:C:2010:739 , punto 59); Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389 , punto 19), e Schenker e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404 , punto 46). ( 133 )   Punto 29, quarto trattino, degli orientamenti del 2006. ( 134 )   Solo ad abundantiam, menziono che informazioni fornite spontaneamente possono figurare anche nella risposta ad una domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui esse eccedano l’oggetto delle questioni ivi sollevate ovvero dei documenti ivi richiesti. ( 135 )   Punto 855 della sentenza impugnata. ( 136 )   V., in tal senso, sentenze Lestelle/[OSCURATO:PERSONA] (C‑30/91 P, EU:C:1992:252 , punto 28); FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476 , punto 187), e MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201 , punto 170). ( 137 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti da 209 a 211); KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑272/09 P, EU:C:2011:810 , punto 100), e Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, EU:C:2013:513 , punto 60). ( 138 )   La sentenza ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA] (C‑65/02 P e C‑73/02 P, EU:C:2005:454 , punti 51 e 54) può essere intesa nel senso che la diminuzione di un’ammenda possa essere presa in considerazione già allorché l’impresa di cui trattasi si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto sulle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue censure. Peraltro, occorre sottolineare che la Corte ha preso posizione unicamente sull’interpretazione di un antecedente normativo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e non, invece, su cosa sembra adeguato nell’ambito dell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE. ( 139 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punto 365). ( 140 )   V., al riguardo, le mie conclusioni nelle cause [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑105/04 P, EU:C:2005:751 , paragrafo 137), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:248 , paragrafo 190); nello stesso senso sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punti 155 e 156), e Kone e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑510/11 P, EU:C:2013:696 , punti 40 e 42). ( 141 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑185/95 P, EU:C:1998:608 , punto 128); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 244 e 303), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500 , punto 125). ( 142 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑185/95 P, EU:C:1998:608 , punto 128); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punti 244 e 303), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500 , punto 125). ( 143 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑280/98 P, EU:C:2000:627 , punti 63 e 68), e Sarrió/[OSCURATO:PERSONA] (C‑291/98 P, EU:C:2000:631 , punti 97 e 99). ( 144 )   [OSCURATO:PERSONA] E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA] (C‑89/11 P, EU:C:2012:738 , punto 126), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punto 165). ( 145 )   V. supra, paragrafi da 237 a 241 e 246. ( 146 )   V. supra, paragrafi da 242 a 245. ( 147 )   V. supra, paragrafo 252. ( 148 )   V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA] & Distribution e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256 , punti da 100 a 102), e FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 48). ( 149 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑386/10 P, EU:C:2011:815 , punto 66); Kone e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑510/11 P, EU:C:2013:696 , punto 32), nonché Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 55). ( 150 )   [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408 , punto 165); Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541 , punto 126), e Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA] (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 99). ( 151 )   Sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 85); v., nello stesso senso, sentenza FLSmidth/[OSCURATO:PERSONA] (C‑238/12 P, EU:C:2014:284 , punto 85). ( 152 )   Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29 , punti 38 e 39). ( 153 )   Sentenza FLS Plast/[OSCURATO:PERSONA] (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006 , punto 107). ( 154 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (374/87, EU:C:1989:387 , punti da 28 a 35); [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti da 62 a 65), e [OSCURATO:PERSONA]/SGL Carbon (C‑301/04 P, EU:C:2006:432 , punti da 40 a 49). ( 155 )   V., al riguardo, le considerazioni da me svolte in relazione al primo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑294/13 P (paragrafi da 232 a 252 delle presenti conclusioni). ( 156 )   V., in tal senso, sentenze Dalmine/[OSCURATO:PERSONA] (C‑407/04 P, EU:C:2007:53 , punti 34 e 35), e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576 , punti 271 e 272). ( 157 )   V. supra, paragrafo 264. ( 158 )   V., al riguardo, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356 , punto 218), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 79). ( 159 )   Punto 856 della sentenza impugnata. ( 160 )   Punto 855 della sentenza impugnata. ( 161 )   [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑3/06 P, EU:C:2007:88 , punto 61). ( 162 )   V., in tal senso, sentenza D e Svezia/Consiglio (C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304 , punto 65); anche in quel caso D e il Regno di Svezia avevano presentato due impugnazioni separate e sono state condannate in solido a sopportare le spese.