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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 39755/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 2018.

2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 26 giugno 2018 [OSCURATO:PERSONA] percorreva a bordo del proprio scooter la strada provinciale di [OSCURATO:PERSONA], quando un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] era sopraggiunta dall’opposta direzione di marcia e aveva occupato la corsia di sua pertinenza cagionando un violento impatto a seguito del quale il motociclista era stato scaraventato in avanti cadendo a terra circa 3 metrioltre l’impatto; l’incidente era stato, quindi, causato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato, conducente della [OSCURATO:PERSONA] che, pur marciando a una velocità rispettosa del limite di 30 km/h, non aveva mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA],per cui era stato costretto a sterzare verso sinistra al fine di schivarlo,così perdendo il controllo del mezzo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per c assazione censurando la sentenza, con unico motivo, per omessa motivazione sul secondo motivo di appello,con cui si era censurata la testimonianza del perito in quanto inattendibile e contraddittoria.

In particolare, la difesa aveva segnalato come non corrispondesse al vero l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale la dinamica del sinistro fosse stata oggetto di puntuale ricostruzione da parte del perito; ciò sul presupposto che il perito, pur avendo calcolato la velocità di marcia dell’imputato nei limiti di legge e pur avendo ritenuto impossibile ricostruire la manovra eseguita dall’autovettura [OSCURATO:PERSONA] negli istanti precedenti la perdita di controllo della [OSCURATO:PERSONA], aveva tuttavia escluso con assoluta certezza «un’eventuale manovra di uscita della [OSCURATO:PERSONA] in retromarcia…».

Secondo la difesa, tale passaggio della motivazione sarebbe contraddittorio rispetto all’affermata impossibilità di ricostruire la manovra eseguitadalla conducente della [OSCURATO:PERSONA] prima del sinistro.

Inoltre, la conducente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è stata considerata test e oculare di indubbia attendibilità, non si è valutata l’attendibilità del consulente tecnico della difesa e nessuna motivazione è stata fornita circa l’attendibilità, contestata dalla difesa, del perito.

4. Il P rocuratore generale, con requisito ria scritta, h a concluso per l’inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA], considerato che la causa estintiva della remissione di querela prevale sull’inammissibilità del ricorso (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), rileva l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della procedibilità a querela del delitto di lesioni colpose.

7. Con dichiarazione resa ai Carabinieri della [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2025 la persona offesa, ha, infatti, espressamente dichiarato di rimetterenei confronti del ricorrente la querela a suo tempo presentata , la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 –01).

E’, comunque, in atti, accettazione della remissione da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in pari data.

8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Le spese del procedimento sono a carico del querelatoex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 2018. 2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: il 26 giugno 2018 [OSCURATO:PERSONA] percorreva a bordo del proprio scooter la strada provinciale di [OSCURATO:PERSONA], quando un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] era sopraggiunta dall’opposta direzione di marcia e aveva occupato la corsia di sua pertinenza cagionando un violento impatto a seguito del quale il motociclista era stato scaraventato in avanti cadendo a terra circa 3 metrioltre l’impatto; l’incidente era stato, quindi, causato dall’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato, conducente della [OSCURATO:PERSONA] che, pur marciando a una velocità rispettosa del limite di 30 km/h, non aveva mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA],per cui era stato costretto a sterzare verso sinistra al fine di schivarlo,così perdendo il controllo del mezzo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per c assazione censurando la sentenza, con unico motivo, per omessa motivazione sul secondo motivo di appello,con cui si era censurata la testimonianza del perito in quanto inattendibile e contraddittoria. In particolare, la difesa aveva segnalato come non corrispondesse al vero l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale la dinamica del sinistro fosse stata oggetto di puntuale ricostruzione da parte del perito; ciò sul presupposto che il perito, pur avendo calcolato la velocità di marcia dell’imputato nei limiti di legge e pur avendo ritenuto impossibile ricostruire la manovra eseguita dall’autovettura [OSCURATO:PERSONA] negli istanti precedenti la perdita di controllo della [OSCURATO:PERSONA], aveva tuttavia escluso con assoluta certezza «un’eventuale manovra di uscita della [OSCURATO:PERSONA] in retromarcia…». Secondo la difesa, tale passaggio della motivazione sarebbe contraddittorio rispetto all’affermata impossibilità di ricostruire la manovra eseguitadalla conducente della [OSCURATO:PERSONA] prima del sinistro. Inoltre, la conducente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è stata considerata test e oculare di indubbia attendibilità, non si è valutata l’attendibilità del consulente tecnico della difesa e nessuna motivazione è stata fornita circa l’attendibilità, contestata dalla difesa, del perito. 4. Il P rocuratore generale, con requisito ria scritta, h a concluso per l’inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA], considerato che la causa estintiva della remissione di querela prevale sull’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), rileva l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della procedibilità a querela del delitto di lesioni colpose. 7. Con dichiarazione resa ai Carabinieri della [OSCURATO:PERSONA] in data 26 novembre 2025 la persona offesa, ha, infatti, espressamente dichiarato di rimetterenei confronti del ricorrente la querela a suo tempo presentata , la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 –01). E’, comunque, in atti, accettazione della remissione da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] in pari data. 8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelatoex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Cos
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