Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28775/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A sul ricorso iscritto al n. 23339/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- e con la partecipazione di AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , nella qualità di successore «ex lege» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS), domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 916/24/16 depositata il 10 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio di Canicattì (AG) dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di ginecologo, l’avviso di accertamento n.

RJ1010100423/2008, con il quale rettificava induttivamente il reddito di lavoro autonomo e il valore della produzione netta dallo stesso dichiarati in relazione all’anno 2005, recuperando a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, l’imponibile ritenuto evaso, quantificato in 48.362 euro, e irrogando nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge.

Con successivo provvedimento n. 28009 del 12 dicembre 2008, adottato nell’esercizio del potere di autotutela, il medesimo Ufficio annullava parzialmente l’atto impositivo, rideterminando in 25.566 euro il reddito di lavoro autonomo ai fini dell’IRPEF e in 20.902 euro il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, con conseguente riduzione dell’ammontare della sanzione pecuniaria applicata al contribuente. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento e il provvedimento di autotutela anzidetti davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo, pur compensando interamente le spese processuali fra le parti.

La decisione veniva appellata da ambo le parti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia: in via principale dall’[OSCURATO:PERSONA], che ribadiva la piena legittimità dell’avviso di accertamento; in via incidentale dal contribuente, che contestava la regolamentazione delle spese processuali adottata dai primi giudici. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 916/24/16 del 10 marzo 2016, accoglieva l’appello erariale e respingeva quello della parte privata; per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inammissibile l’originario ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento del «decisum» il collegio regionale osservava che: - risultava fondata l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio sollevata in prime cure dall’Agenzia delle Entrate e non esaminata dalla CTP; - detta notificazione era stata, infatti, eseguita mediante l’operatore di posta privata [OSCURATO:PERSONA] , anziché a mezzo del servizio postale universale, in violazione della normativa vigente in materia; - il vizio era insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo questa consentita nei soli casi di nullità della notificazione.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato, oltre che all’Agenzia delle Entrate, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimaste entrambe intimate.

All’esperito gravame di legittimità ha invece resistito, mediante la notifica di apposito controricorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’allegata qualità di successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente rilevato d’ufficio che sia la controricorrente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’allegata qualità di successore «ex lege» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, sia l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. difettano di legittimazione a partecipare al presente giudizio di cassazione. 1.1 Né l’una, nè l’altra, infatti, per quel che è dato ricavare dall’impugnata sentenza della CTR della Sicilia n. 916/24/16 del 13 gennaio 2016, risultano aver preso parte ai pregressi gradi di merito, svoltisi unicamente fra il contribuente [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. 1.2 Giova, al riguardo, rammentare che la legittimazione a proporrel’impugnazione o a resistere ad essa spetta esclusivamente a chi abbia assunto la veste di parte nelgiudizio di merito, secondo quanto emerge dalla decisione gravata (cfr. Cass.n. 15356/2020, Cass. n. 17765/2016, Cass. n. 20789/2014). 1.3 D’altro canto, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno competenze nettamente distinte e separate, come chiaramente si ricava dalle previsioni contenute negli artt. 62, commi 1 e 2, e 63, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999.

Alla prima sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi: in particolare, essa è competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o creditori.

La seconda, invece, è competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati; ad essa spettano, inoltre, tutte le funzioni in precedenza svolte dal Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione Europea o ad altri atti e convenzioni internazionali, nonché le funzioni già di competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. 1.4 Alla luce di ciò, atteso che nell’odierna controversia si discute unicamente di tributi erariali diretti, non può dubitarsi del fatto che la «legitimatio ad causam»spetti alla sola Agenzia delle Entrate. 1.5 A tal proposito, è bene precisare che nei confronti della suddetta agenzia fiscale la notificazione del ricorso per cassazione è stata regolarmente eseguita presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in conformità all’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alle sentenze nn. 3316-3318/2006, con le quali è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria regionale può essere proposto tanto nei confronti dell’agenzia fiscale, in persona del direttore generale, presso la sua sede centrale in Roma, quanto nei confronti dell’ufficio periferico dell’agenzia stessa e ad esso notificato». 1.6 Ancora «in limine litis» va, infine, rilevato che il giudizio di cui ci si occupa -sempre per quanto può evincersi dalla pronuncia sottoposta al vaglio di questa Corte- ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

RJ1010100423/2008 e del successivo provvedimento di annullamento parziale in autotutela n. 28009 del 12 dicembre 2008, emanati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dall’Ufficio di Canicattì dell’Agenzia delle Entrate, ma non anche quella della cartella di pagamento n. 291 2009 0007789277 in sèguito notificata al contribuente dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base dell’atto impositivo innanzi indicato. 1.7 Vanno, pertanto, reputate estranee alla materia del contendere le deduzioni e le richieste formulate dal ricorrente con riferimento alla menzionata cartella. 1.8 Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, può ora procedersi allo scrutinio dei quattro motivi di ricorso. 1.9 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.. 1.10 Si assume che avrebbe errato la CTR siciliana nel dichiarare l’inesistenza della notificazione del libello introduttivo della lite, sebbene la relativa eccezione fosse stata per la prima volta sollevata dall’Agenzia delle Entrate soltanto in grado d’appello, quando ormai sulla validità della detta notificazione era disceso il giudicato interno. 1.11 Viene, altresì, obiettato che: - la notificazione dell’atto doveva essere considerata valida, in quanto eseguita a mezzo di un operatore di posta privata munito di regolare concessione ministeriale; - in ogni caso, il vizio rilevato dal collegio regionale avrebbe tutt’al più potuto comportare la nullità della notificazione, da reputare sanata per raggiungimento dello scopo a sèguito della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo, anch’esso formulato a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono fatte valere la violazione e la falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, nonché degli artt. 3 e 10 della L. n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente). 2.1 Si sostiene che l’accertamento tributario per cui è causa, fondato sulle risultanze delle indagini condotte dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario intestato al contribuente, andava ritenuto illegittimo per inosservanza del disposto dell’art. 2, comma 14-ter, del D.L. n. 203 del 2005, convertito in L. n. 248 del 2005, in virtù del quale «per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti concernenti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e dei relativi provvedimenti di attuazione». 2.2 In proposito, si obietta che: - con riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2006, le richieste dell’Ufficio d(oveva)no essere limitate alle sole operazioni fuori conto espressamente monitorate nell’[OSCURATO:PERSONA] ; - di tanto l’Ufficio non si e(ra) dato carico, dal momento che le sue contestazioni a(veva)no riguardato, indistintamente, tutte le movimentazioni intervenute sul conto, quale che fosse l’importo delle stesse ; - la applicazione retroattiva di una norma avente carattere tributario confligge con il perentorio disposto dell’art. 23 della Carta costituzionale , oltre che con gli artt. 3 e 10 dello statuto del contribuente.

3. Con il terzo mezzo, parimenti introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 3.1 Si deduce che l’impugnato avviso di accertamento era da considerare nullo per difetto di motivazione, con conseguente invalidità derivata della cartella di pagamento successivamente notificata al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Segnatamente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe omesso di enunciare sia il criterio astratto in base al quale e(ra) stato determinato il presunto maggior reddito, sia le specificazioni che si (era)no rese concretamente necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo, trascurando, altresì, l’indicazione del ricorso ad eventuali criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge .

4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973. 4.1 Viene lamentata l’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento -e, a cascata, quella della successiva cartella di pagamento- per avere l’Ufficio ricostruito il presunto maggior reddito di lavoro autonomo prodotto dal contribuente nell’anno d’imposta in verifica applicando il medesimo criterio sia per le somme che risultano ”versate“ (dunque accreditate sul conto corrente intestato...) al contribuente che per quelle che risultano ”prelevate“ (addebitate) nei... conti bancari personali . 4.2 A sostegno della sollevata censura si argomenta che: - i prelevamenti possono, tutt’al più, essere posti a base di un accertamento diretto ad individuare ricavi non dichiarati, ma non essere tout court considerati ricavi omessi ; - ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva abbondantemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, indicando analiticamente il percettore degli importi prelevati o indicando il soggetto pagatore per i versamenti ; - la pretesa erariale e la conseguente iscrizione a ruolo della stessa non si fonda(vano) su prove, ma su semplici presunzioni, peraltro puntualmente e documentalmente smentite ; - appariva infondata anche la ripresa a tassazione ai fini dell’IRAP, difettando, nel caso di specie, il necessario presupposto impositivo costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale svolta dal contribuente.

5. Il primo motivo è privo di fondamento. 5.1 Va anzitutto notato che, sulla scorta di quanto accertato in fatto, dalla CTR, l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo della lite era stata sollevata fin dal primo grado dall’Agenzia delle Entrate, ma non era stata presa in esame dai giudici provinciali.

Tanto vale a smentire l’assunto del ricorrente secondo cui l’eccezione in parola sarebbe stata per la prima volta proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] soltanto nel giudizio d’appello. 5.2 Deve, poi, rilevarsi che sulla questione attinente alla validità della notificazione del ricorso non poteva, in tutta evidenza, ritenersi calato il giudicato interno, giacchè l’articolazione di uno specifico motivo di gravame ad opera della parte erariale aveva impedito il consolidamento della statuizione implicitamente resa sul punto dalla CTP. 5.3 Fatta questa premessa, si osserva che, con le sentenze nn. 299 e 300/2020, risolutive di una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione della presente controversia: «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalladirettiva n. 2008/6/CEdel Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dallalegge n. 124 del 2017.

La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo» (nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass. n. 2299/2020, Cass. n. 35393/2021, Cass. n. 37358/2022, Cass. n. 18405/2023, Cass. n. 20125/2024). 5.4 Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, «in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4del D. Lgs. n. 261 del 1999e succ. modif., se pure è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con ilD.

Lgs. n. 58 del 2011e quella portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017- tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla ”licenza di cui all’art. 5, comma 1, delD.

Lgs. n. 261 del 1999“, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima ”licenza individuale“ di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del ”servizio postale universale“ nel regime delD.

Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di ”licenza individuale speciale“ nel successivo regime dellalegge n. 124 del 2017» (cfr. Cass. n. 25521/2020, specificamente riguardante un’analoga fattispecie di notifica di ricorso tributario effettuata a mezzo dell’operatore di posta privata [OSCURATO:PERSONA] ; nello stesso senso si vedano, ex ceteris, Cass. nn. 6371 e 6375/2021, Cass. n. 18024/2022, Cass.n. 9580/2023, Cass. n. 18541/2024). 5.5 Secondo quanto chiarito dai citati arresti del massimo organo nomofilattico, la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, conseguente ex artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione. 5.6 In tal caso, tuttavia, non potendo riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto all’operatore di posta privata, in quanto carente di poteri certificativi, risulta inapplicabile il noto principio della scissione degli effetti della notifica fra notificante e destinatario e assume esclusivo rilievo la data di recapito del plico a quest’ultimo, quale asseverata dalla parte convenuta in sede di costituzione nel giudizio o risultante dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con cui l’atto è stato spedito (cfr. Cass. n. 19019/2021, Cass. n. 19235 e 19236/2021, Cass. n. 1211/2022, Cass. n. 7689/2022, Cass. n. 2212/2023, Cass. n. 1111/2024). 5.7 Al lume delle surriferite «regulae iuris», poichè il dispositivo finale adottato dalla CTR appare conforme a diritto, la censura in disamina non può trovare accoglimento, pur dovendosi correggere la motivazione della gravata sentenza, a norma dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso della nullità e non dell’inesistenza della notificazione dell’originario ricorso del contribuente. 5.8 Invero, posto che detta notifica risultava viziata da nullità per essere stata eseguita a mezzo di operatore postale privato nel regime normativo interno successivo allaDirettiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2017, il relativo vizio processuale doveva reputarsi sanato per raggiungimento dello scopo a sèguito della costituzione della parte pubblica nel giudizio di primo grado. 5.9 Sennonchè, tale sanatoria si era verificata in un momento successivo alla scadenza del termine d’impugnazione fissato dalla legge a pena di inammissibilità. 5.10 Dall’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio prospettato, emerge, infatti, che: - l’avviso di accertamento e il provvedimento di annullamento parziale in autotutela oggetto di causa erano stati notificati, rispettivamente, il 22 novembre e il 12 dicembre 2008; - il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato consegnato all’Agenzia delle Entrate il 26 gennaio 2009, come documentato dal timbro di ricezione apposto sul frontespizio dell’atto. 5.11 Da quanto precede si desume la tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, perchè proposta oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, scaduto il 21 gennaio 2009, e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di annullamento parziale in autotutela emanato dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale erano state rideterminate in diminuzione le imposte e le sanzioni dovute dal contribuente. 5.12 Soccorre, sul tema, il costante indirizzo di questa Corte secondo cui, qualora sia stato adottato un provvedimento in autotutela disponente la riduzione della pretesa impositiva fatta valere con un atto divenuto definitivo, esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi a causa della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, dovendo ammettersi l’autonoma impugnabilità del nuovo atto soltanto se di portata ampliativa dell’originaria pretesa (cfr. Cass. n. 7511/2016; negli stessi termini, ex ceteris, Cass. n. 29595/2018, Cass. n. 29874/2020; vedasi pure Cass. n. 39808/2021, in cui viene precisato, nella parte motiva, che tale regola vale «anche quando gli atti di annullamento parziale siano stati notificati prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica degli atti impositivi pregressi, le cui pretese fiscali siano state ridotte»). 5.13 Né, peraltro, dalle allegazioni svolte in questa sede dal [OSCURATO:PERSONA] si evince che con l’atto in discorso fossero stati introdotti elementi innovativi idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta. 5.14 Per quanto precede, deve essere confermata, con diversa motivazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado assunta dai giudici «a quibus».

6. Il rigetto del primo mezzo di gravame comporta l’assorbimento cd. improprio delle restanti doglianze, tutte concernenti pretesi vizi dell’avviso di accertamento, non esaminabili in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

8. Le speseprocessuali possono essere interamente compensate nei rapporti fra le parti costituite, attesa la loro reciproca soccombenza derivante dall’accertata infondatezza del ricorso e dal rilevato difetto di «legitimatio ad causam» dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

9. Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

10. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità fra le parti costituite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 23339/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- e con la partecipazione di AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , nella qualità di successore «ex lege» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS), domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 916/24/16 depositata il 10 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio di Canicattì (AG) dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di ginecologo, l’avviso di accertamento n. RJ1010100423/2008, con il quale rettificava induttivamente il reddito di lavoro autonomo e il valore della produzione netta dallo stesso dichiarati in relazione all’anno 2005, recuperando a tassazione, ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, l’imponibile ritenuto evaso, quantificato in 48.362 euro, e irrogando nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge. Con successivo provvedimento n. 28009 del 12 dicembre 2008, adottato nell’esercizio del potere di autotutela, il medesimo Ufficio annullava parzialmente l’atto impositivo, rideterminando in 25.566 euro il reddito di lavoro autonomo ai fini dell’IRPEF e in 20.902 euro il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, con conseguente riduzione dell’ammontare della sanzione pecuniaria applicata al contribuente. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento e il provvedimento di autotutela anzidetti davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo, pur compensando interamente le spese processuali fra le parti. La decisione veniva appellata da ambo le parti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia: in via principale dall’[OSCURATO:PERSONA], che ribadiva la piena legittimità dell’avviso di accertamento; in via incidentale dal contribuente, che contestava la regolamentazione delle spese processuali adottata dai primi giudici. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 916/24/16 del 10 marzo 2016, accoglieva l’appello erariale e respingeva quello della parte privata; per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inammissibile l’originario ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento del «decisum» il collegio regionale osservava che: - risultava fondata l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio sollevata in prime cure dall’Agenzia delle Entrate e non esaminata dalla CTP; - detta notificazione era stata, infatti, eseguita mediante l’operatore di posta privata [OSCURATO:PERSONA] , anziché a mezzo del servizio postale universale, in violazione della normativa vigente in materia; - il vizio era insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo questa consentita nei soli casi di nullità della notificazione. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato, oltre che all’Agenzia delle Entrate, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimaste entrambe intimate. All’esperito gravame di legittimità ha invece resistito, mediante la notifica di apposito controricorso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’allegata qualità di successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rilevato d’ufficio che sia la controricorrente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’allegata qualità di successore «ex lege» dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, sia l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. difettano di legittimazione a partecipare al presente giudizio di cassazione. 1.1 Né l’una, nè l’altra, infatti, per quel che è dato ricavare dall’impugnata sentenza della CTR della Sicilia n. 916/24/16 del 13 gennaio 2016, risultano aver preso parte ai pregressi gradi di merito, svoltisi unicamente fra il contribuente [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate. 1.2 Giova, al riguardo, rammentare che la legittimazione a proporrel’impugnazione o a resistere ad essa spetta esclusivamente a chi abbia assunto la veste di parte nelgiudizio di merito, secondo quanto emerge dalla decisione gravata (cfr. Cass.n. 15356/2020, Cass. n. 17765/2016, Cass. n. 20789/2014). 1.3 D’altro canto, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno competenze nettamente distinte e separate, come chiaramente si ricava dalle previsioni contenute negli artt. 62, commi 1 e 2, e 63, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999. Alla prima sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi: in particolare, essa è competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o creditori. La seconda, invece, è competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati; ad essa spettano, inoltre, tutte le funzioni in precedenza svolte dal Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione Europea o ad altri atti e convenzioni internazionali, nonché le funzioni già di competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. 1.4 Alla luce di ciò, atteso che nell’odierna controversia si discute unicamente di tributi erariali diretti, non può dubitarsi del fatto che la «legitimatio ad causam»spetti alla sola Agenzia delle Entrate. 1.5 A tal proposito, è bene precisare che nei confronti della suddetta agenzia fiscale la notificazione del ricorso per cassazione è stata regolarmente eseguita presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in conformità all’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alle sentenze nn. 3316-3318/2006, con le quali è stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria regionale può essere proposto tanto nei confronti dell’agenzia fiscale, in persona del direttore generale, presso la sua sede centrale in Roma, quanto nei confronti dell’ufficio periferico dell’agenzia stessa e ad esso notificato». 1.6 Ancora «in limine litis» va, infine, rilevato che il giudizio di cui ci si occupa -sempre per quanto può evincersi dalla pronuncia sottoposta al vaglio di questa Corte- ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. RJ1010100423/2008 e del successivo provvedimento di annullamento parziale in autotutela n. 28009 del 12 dicembre 2008, emanati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dall’Ufficio di Canicattì dell’Agenzia delle Entrate, ma non anche quella della cartella di pagamento n. 291 2009 0007789277 in sèguito notificata al contribuente dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base dell’atto impositivo innanzi indicato. 1.7 Vanno, pertanto, reputate estranee alla materia del contendere le deduzioni e le richieste formulate dal ricorrente con riferimento alla menzionata cartella. 1.8 Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, può ora procedersi allo scrutinio dei quattro motivi di ricorso. 1.9 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c.. 1.10 Si assume che avrebbe errato la CTR siciliana nel dichiarare l’inesistenza della notificazione del libello introduttivo della lite, sebbene la relativa eccezione fosse stata per la prima volta sollevata dall’Agenzia delle Entrate soltanto in grado d’appello, quando ormai sulla validità della detta notificazione era disceso il giudicato interno. 1.11 Viene, altresì, obiettato che: - la notificazione dell’atto doveva essere considerata valida, in quanto eseguita a mezzo di un operatore di posta privata munito di regolare concessione ministeriale; - in ogni caso, il vizio rilevato dal collegio regionale avrebbe tutt’al più potuto comportare la nullità della notificazione, da reputare sanata per raggiungimento dello scopo a sèguito della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. 2. Con il secondo motivo, anch’esso formulato a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono fatte valere la violazione e la falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, nonché degli artt. 3 e 10 della L. n. 212 del 2000 (cd. statuto del contribuente). 2.1 Si sostiene che l’accertamento tributario per cui è causa, fondato sulle risultanze delle indagini condotte dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario intestato al contribuente, andava ritenuto illegittimo per inosservanza del disposto dell’art. 2, comma 14-ter, del D.L. n. 203 del 2005, convertito in L. n. 248 del 2005, in virtù del quale «per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti concernenti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e dei relativi provvedimenti di attuazione». 2.2 In proposito, si obietta che: - con riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2006, le richieste dell’Ufficio d(oveva)no essere limitate alle sole operazioni fuori conto espressamente monitorate nell’[OSCURATO:PERSONA] ; - di tanto l’Ufficio non si e(ra) dato carico, dal momento che le sue contestazioni a(veva)no riguardato, indistintamente, tutte le movimentazioni intervenute sul conto, quale che fosse l’importo delle stesse ; - la applicazione retroattiva di una norma avente carattere tributario confligge con il perentorio disposto dell’art. 23 della Carta costituzionale , oltre che con gli artt. 3 e 10 dello statuto del contribuente. 3. Con il terzo mezzo, parimenti introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000. 3.1 Si deduce che l’impugnato avviso di accertamento era da considerare nullo per difetto di motivazione, con conseguente invalidità derivata della cartella di pagamento successivamente notificata al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Segnatamente, l’Agenzia delle Entrate avrebbe omesso di enunciare sia il criterio astratto in base al quale e(ra) stato determinato il presunto maggior reddito, sia le specificazioni che si (era)no rese concretamente necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo, trascurando, altresì, l’indicazione del ricorso ad eventuali criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge . 4. Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 600 del 1973. 4.1 Viene lamentata l’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento -e, a cascata, quella della successiva cartella di pagamento- per avere l’Ufficio ricostruito il presunto maggior reddito di lavoro autonomo prodotto dal contribuente nell’anno d’imposta in verifica applicando il medesimo criterio sia per le somme che risultano ”versate“ (dunque accreditate sul conto corrente intestato...) al contribuente che per quelle che risultano ”prelevate“ (addebitate) nei... conti bancari personali . 4.2 A sostegno della sollevata censura si argomenta che: - i prelevamenti possono, tutt’al più, essere posti a base di un accertamento diretto ad individuare ricavi non dichiarati, ma non essere tout court considerati ricavi omessi ; - ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva abbondantemente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, indicando analiticamente il percettore degli importi prelevati o indicando il soggetto pagatore per i versamenti ; - la pretesa erariale e la conseguente iscrizione a ruolo della stessa non si fonda(vano) su prove, ma su semplici presunzioni, peraltro puntualmente e documentalmente smentite ; - appariva infondata anche la ripresa a tassazione ai fini dell’IRAP, difettando, nel caso di specie, il necessario presupposto impositivo costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale svolta dal contribuente. 5. Il primo motivo è privo di fondamento. 5.1 Va anzitutto notato che, sulla scorta di quanto accertato in fatto, dalla CTR, l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo della lite era stata sollevata fin dal primo grado dall’Agenzia delle Entrate, ma non era stata presa in esame dai giudici provinciali. Tanto vale a smentire l’assunto del ricorrente secondo cui l’eccezione in parola sarebbe stata per la prima volta proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] soltanto nel giudizio d’appello. 5.2 Deve, poi, rilevarsi che sulla questione attinente alla validità della notificazione del ricorso non poteva, in tutta evidenza, ritenersi calato il giudicato interno, giacchè l’articolazione di uno specifico motivo di gravame ad opera della parte erariale aveva impedito il consolidamento della statuizione implicitamente resa sul punto dalla CTP. 5.3 Fatta questa premessa, si osserva che, con le sentenze nn. 299 e 300/2020, risolutive di una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto, rilevante ai fini della decisione della presente controversia: «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalladirettiva n. 2008/6/CEdel Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dallalegge n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private, per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo» (nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass. n. 2299/2020, Cass. n. 35393/2021, Cass. n. 37358/2022, Cass. n. 18405/2023, Cass. n. 20125/2024). 5.4 Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, «in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4del D. Lgs. n. 261 del 1999e succ. modif., se pure è fidefacente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con ilD. Lgs. n. 58 del 2011e quella portata a compimento dalla legge n. 124 del 2017- tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla ”licenza di cui all’art. 5, comma 1, delD. Lgs. n. 261 del 1999“, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima ”licenza individuale“ di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservato al solo gestore del ”servizio postale universale“ nel regime delD. Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di ”licenza individuale speciale“ nel successivo regime dellalegge n. 124 del 2017» (cfr. Cass. n. 25521/2020, specificamente riguardante un’analoga fattispecie di notifica di ricorso tributario effettuata a mezzo dell’operatore di posta privata [OSCURATO:PERSONA] ; nello stesso senso si vedano, ex ceteris, Cass. nn. 6371 e 6375/2021, Cass. n. 18024/2022, Cass.n. 9580/2023, Cass. n. 18541/2024). 5.5 Secondo quanto chiarito dai citati arresti del massimo organo nomofilattico, la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, conseguente ex artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione. 5.6 In tal caso, tuttavia, non potendo riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto all’operatore di posta privata, in quanto carente di poteri certificativi, risulta inapplicabile il noto principio della scissione degli effetti della notifica fra notificante e destinatario e assume esclusivo rilievo la data di recapito del plico a quest’ultimo, quale asseverata dalla parte convenuta in sede di costituzione nel giudizio o risultante dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con cui l’atto è stato spedito (cfr. Cass. n. 19019/2021, Cass. n. 19235 e 19236/2021, Cass. n. 1211/2022, Cass. n. 7689/2022, Cass. n. 2212/2023, Cass. n. 1111/2024). 5.7 Al lume delle surriferite «regulae iuris», poichè il dispositivo finale adottato dalla CTR appare conforme a diritto, la censura in disamina non può trovare accoglimento, pur dovendosi correggere la motivazione della gravata sentenza, a norma dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso della nullità e non dell’inesistenza della notificazione dell’originario ricorso del contribuente. 5.8 Invero, posto che detta notifica risultava viziata da nullità per essere stata eseguita a mezzo di operatore postale privato nel regime normativo interno successivo allaDirettiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2017, il relativo vizio processuale doveva reputarsi sanato per raggiungimento dello scopo a sèguito della costituzione della parte pubblica nel giudizio di primo grado. 5.9 Sennonchè, tale sanatoria si era verificata in un momento successivo alla scadenza del termine d’impugnazione fissato dalla legge a pena di inammissibilità. 5.10 Dall’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio prospettato, emerge, infatti, che: - l’avviso di accertamento e il provvedimento di annullamento parziale in autotutela oggetto di causa erano stati notificati, rispettivamente, il 22 novembre e il 12 dicembre 2008; - il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato consegnato all’Agenzia delle Entrate il 26 gennaio 2009, come documentato dal timbro di ricezione apposto sul frontespizio dell’atto. 5.11 Da quanto precede si desume la tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, perchè proposta oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, scaduto il 21 gennaio 2009, e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di annullamento parziale in autotutela emanato dall’[OSCURATO:PERSONA], con il quale erano state rideterminate in diminuzione le imposte e le sanzioni dovute dal contribuente. 5.12 Soccorre, sul tema, il costante indirizzo di questa Corte secondo cui, qualora sia stato adottato un provvedimento in autotutela disponente la riduzione della pretesa impositiva fatta valere con un atto divenuto definitivo, esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi a causa della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, dovendo ammettersi l’autonoma impugnabilità del nuovo atto soltanto se di portata ampliativa dell’originaria pretesa (cfr. Cass. n. 7511/2016; negli stessi termini, ex ceteris, Cass. n. 29595/2018, Cass. n. 29874/2020; vedasi pure Cass. n. 39808/2021, in cui viene precisato, nella parte motiva, che tale regola vale «anche quando gli atti di annullamento parziale siano stati notificati prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica degli atti impositivi pregressi, le cui pretese fiscali siano state ridotte»). 5.13 Né, peraltro, dalle allegazioni svolte in questa sede dal [OSCURATO:PERSONA] si evince che con l’atto in discorso fossero stati introdotti elementi innovativi idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta. 5.14 Per quanto precede, deve essere confermata, con diversa motivazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado assunta dai giudici «a quibus». 6. Il rigetto del primo mezzo di gravame comporta l’assorbimento cd. improprio delle restanti doglianze, tutte concernenti pretesi vizi dell’avviso di accertamento, non esaminabili in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. 7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 8. Le speseprocessuali possono essere interamente compensate nei rapporti fra le parti costituite, attesa la loro reciproca soccombenza derivante dall’accertata infondatezza del ricorso e dal rilevato difetto di «legitimatio ad causam» dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 9. Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 10. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità fra le parti costituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della su