CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 22791/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5364/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elett.te domic presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefettop.t.; -intimata- avverso il provvedimento del Giudice di pace di Verona , n. 21/22, emesso il 29.12.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 29.12.2021 il G iudice di pace di Verona dichiaravainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto, osservando che: come rilevato dalla Prefettura, il ricorso era stato depositato il 2.12.21, mentre il provvedimento impugnato era stato (emesso e) notificato il 28.10.21, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all’art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, avverso il suddetto provvedimento, con unico motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; non svolge difese la Prefettura di Verona. Con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo del ricorrente per la prova della tempestività della notifica del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98,18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il G iudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 26.11.2021, poi pervenuta in cancelleria il 2.12.21, per cui alla data suddetta il termine di 30 gg. non era ancora decorso. Il ricorso ‒ alla luce della documentazione di primo grado acquisita ‒ è fondato. Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo, invero, alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente (Cass., 15981/2019; Cass. , 21863/2010). Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato notificato il 28/10/2021, e la spedizione del ricorso è stata effettuata il 26/11/2021, ossia nel termine di trenta giorni ex art. 18 d.lgs. 150/2011, richiamato dall’art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha , invece, erroneamente considerato la data di arrivo del ricorso al destinatario, ossia 2/12/2021. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace per l’esame del merito, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Verona, inpersona di diverso magistrato, anchein ordine alle spese del gra