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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 13674/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con decreto in data 7.09.2021 emesso ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (in relazione all'art. 678), ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere formulate ex artt. 47 e 47 ter ord.pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione, rilevando la preclusione derivante ex art. 58 quater ord.pen. dalla revoca dell'affidamento in prova in casi particolari, disposta, per violazione delle prescrizioni, con ordinanza in data 25.03.2021 del medesimo Tribunale di sorveglianza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 51 ter e 58 quater ord.pen.; censura l'omessa considerazione delle ragioni giustificative delle violazioni ascritte, a fronte della precedente condotta regolare, e rileva l'inoperatività della preclusione triennale, prevista dall'art. 58 quater ord.pen., alla concessione di nuove misure alternative, con riguardo all'affidamento in prova terapeutico disciplinato dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato e che deve essere qui ribadito, che il divieto triennale ex art. 58-quater ord.pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 DPR n. 309 del 1990, in quanto il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui al comma 2 dell'art. 58-quater citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune (Sez. 1 n. 17821 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv, 281359; Sez. 1 n. 26010 del 6/07/2020, Rv. 279527; Sez. 1 n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 277736).

La conseguente esclusione di qualsiasi automatismo preclusivo tra la revoca della misura dell'affidamento terapeutico, conseguente alla violazione delle relative prescrizioni, e la possibilità di ammissione a una delle misure alternative cd. comuni previste dagli artt. 47 e seguenti ord,pen. (sia pure nel limitato ambito temporale di un triennio) non consentiva perciò la declaratoria di inammissibilità de plano delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare formulate dal ricorrente, ma imponeva al Tribunale di sorveglianza dip procedere a una concreta valutazione di idoneità delle misure richieste a contemperare le esigenze di rieducazione sociale del condannato con quelle di tutela della collettività, tenendo conto anche - in chiave prognostica - della natura e gravità delle violazioni delle prescrizioni della precedente misura commesse dal Savasta, da compiersi all'esito di un giudizio che desse spazio al contraddittorio delle parti.

3. In tali limiti e per tali ragioni il decreto impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per un nuovo giudizio sulle istanze ex artt. 47 e 47 ter ord.pen. al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con decreto in data 7.09.2021 emesso ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (in relazione all'art. 678), ha dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative alla detenzione in carcere formulate ex artt. 47 e 47 ter ord.pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena in espiazione, rilevando la preclusione derivante ex art. 58 quater ord.pen. dalla revoca dell'affidamento in prova in casi particolari, disposta, per violazione delle prescrizioni, con ordinanza in data 25.03.2021 del medesimo Tribunale di sorveglianza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 51 ter e 58 quater ord.pen.; censura l'omessa considerazione delle ragioni giustificative delle violazioni ascritte, a fronte della precedente condotta regolare, e rileva l'inoperatività della preclusione triennale, prevista dall'art. 58 quater ord.pen., alla concessione di nuove misure alternative, con riguardo all'affidamento in prova terapeutico disciplinato dall'art. 94 DPR n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato e che deve essere qui ribadito, che il divieto triennale ex art. 58-quater ord.pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 DPR n. 309 del 1990, in quanto il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui al comma 2 dell'art. 58-quater citato, in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune (Sez. 1 n. 17821 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv, 281359; Sez. 1 n. 26010 del 6/07/2020, Rv. 279527; Sez. 1 n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 277736). La conseguente esclusione di qualsiasi automatismo preclusivo tra la revoca della misura dell'affidamento terapeutico, conseguente alla violazione delle relative prescrizioni, e la possibilità di ammissione a una delle misure alternative cd. comuni previste dagli artt. 47 e seguenti ord,pen. (sia pure nel limitato ambito temporale di un triennio) non consentiva perciò la declaratoria di inammissibilità de plano delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare formulate dal ricorrente, ma imponeva al Tribunale di sorveglianza dip procedere a una concreta valutazione di idoneità delle misure richieste a contemperare le esigenze di rieducazione sociale del condannato con quelle di tutela della collettività, tenendo conto anche - in chiave prognostica - della natura e gravità delle violazioni delle prescrizioni della precedente misura commesse dal Savasta, da compiersi all'esito di un giudizio che desse spazio al contraddittorio delle parti. 3. In tali limiti e per tali ragioni il decreto impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per un nuovo giudizio sulle istanze ex artt. 47 e 47 ter ord.pen. al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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