CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1971; avverso la ordinanza n. 161/2022 SIGE del Tribunale di Piacenza del 30 settembre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.RITENUTO che, con ordinanza adottata in data 30 settembre 2022, il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione penale, ha rigettato l'stanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revoca delle confisca, con ordine di distruzione, delle infiorescenze di canapa sativa L a lei sequestrate nel corso di un procedimento penale svolto a suo carico, definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Piacenza in data 26 aprile 2022, stante la carenza di effetto drogante del predetto materiale, nel quale la concentrazione di THC era pari solamente allo 0,2%, ma con il quale era stata, altresì, disposta la "confisca e distruzione di quanto in sequestro"; che, nel respingere la predetta istanza, il Tribunale di Piacenza aveva rilevato che, al di là della bassa concentrazione di principio attivo, non poteva escludersi che il prodotto sopraindicato potesse avere in concreto un qualche effetto stupefacente, sicché non era da escludere la rilevanza penale della condotta attribuita alla Vallorani sulla sola base della bassa conc:entrazione di THC; che avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la originaria istante, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, il fatto che il Giudice della esecuzione avesse considerato illecita la detenzione delle predette infiorescenze, sebbene con il decreto di archiviazione ne fosse stata riconosciuta la assenza di efficacia drogante; che con un secondo motivo di ricorso la Vallorani aveva dedotto la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, avendo il Giudice della esecuzione fatto riferimento alla esistenza di "molteplici fattori influenti" sulla eventuale rilevanza penale della condotta attribuita alla Vallorani, evidentemente ulteriori rispetto alla presenta del THC nelle infiorescenze, circostanza caratterizzante che la presente fattispecie non presenta, senza assolutamente indicare quali essi potessero essere. CONSIDERATO che la presente impugnazione fa seguito alla adozione da parte del Giudice della esecuzione dell'ordinanza di rigetto di un ricorso per incidente di esecuzione; che, secondo la puntuale previsione contenuta nell'art. 676 cod. proc. pen. il Giudice della esecuzione è, fra l'altro, competente a decidere, come gli è stato richiesto in questo caso, sulle controversie aventi ad oggetto la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; che, secondo quanto previsto nell"ultimo periodo della disposizione or ora richiamata, in tali ipotesi il Giudice della esecuzione procede "a norma dell'art. 667, comma 4" del codice del rito penale; che siffatta disposizione prevede che il Giudice della esecuzione provveda sulle istanze a lui rivolte e riguardanti, fra l'altro, i temi connessi alla confisca delle cose sequestrate, con ordinanza pronunziata senza formalità e, quindi, portata alla conoscenza delle parti; che avverso tale provvedimento le parti possono proporre, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta sua comunicazione o notificazione, opposizione di fronte allo stesso giudice che ha adottato il primo provvedimento; che, pertanto, il ricorso proposto dalla Vallorani deve essere convertito, come anche la giurisprudenza di questa Corte ha, in molteplici casi analoghi, stabilito (si vedano, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 febbraio 2023, n. 8645, ord.; idem Sezione I penale, 16 dicembre 2022, n. 47750; idem Sezione II penale, 6 aprile 2022, n. 12899 Mem Sezione V penale,27 settembre 2018, n. 42623), in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. PQM Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023