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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 16684/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n. 374/2020 depositata i l 24/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 luglio 2020, n. 374, il Tribunale di Novara ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il convenuto al rilascio di porzioni immobiliari, in quanto detenuti dal medesimo sine titulo, oltre alla condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.

A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, per quanto rileva, ha accertato che: a) il convenuto aveva la detenzione dei beni in forza di contratti preliminari; b) che il curatore si era avvalso della facoltà di sciogliersi da tali contratti, non essendo tale facoltà preclusa né dalla immissione in possesso, né dal già avvenuto pagamento del prezzo; c) che l’indennità di occupazione era dovutaal fallimento dalla data di scioglimento del contratto, essendo fino ad allora la disponibilità del bene giustificata inforza del titolo costituito dal preliminare.

Contro la sentenza ha proposto appello il Frosi, che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 25 marzo 2021, n. 350 , ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.

La Corte ha rilevato che le previsioni negoziali richiamate dall’appellante, nel contesto complessivo delle scritture, in quanto caratterizzate da una terminologia usuale del contratto preliminare, non bastavano a incrinare l'iter logico della deci sione, sicché ha concluso che l’impugnazione non avesse una ragionevol e probabilità di essere accolta.

Avverso entrambi i provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia erronea applicazione e violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, c.c.

Il secondo motivo omessa applicazione e violazione dell’art. 1366 c.c.

Il primo ed il secondo motivo mirano nel loro complesso a censurare l’interpretazione delle scritture fatta propria dai giudici di merio.

Il ricorrente sostiene che il tribunale ha violato innanzitutto il criteri o legale della interpretazione letterale del testo negoziale; nell’esegesi del testo, inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento complessivo dei contraenti, finendo per dare una interpretazione del contratto contraria a buona fede, tenuto conto dell’avvenuto e integrale pagamento del prezzo.

Il ricorso è inammissibile.

Va, in generale, ricordato che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore del novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

Con particolare riferimento al vizio di violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. c.c., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili, e plausibili, due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra» (cfr. tra le molte: Cass.Sez.1, 27/06/2018 n.16987; Sez.3, 28/11/2017 n.28319; Sez.3, 20/11/2009 n.24539; Sez.1, 22/02/2007 n.4178).

Quindi, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità «non può investire il risultato interpretativo in sé», ma solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (oltre all'omesso esame di fatti discussi e decisivi), «con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati» (Cass.10/02/2015 n.2465).

L'illustrazione del motivo di ricorso in esame non rispetta tali principi.

Le doglianze del ricorrente si sostanziano nel prospettare una valutazione alternativa degli stessi elementi esaminati dal giudice di merito, che si è rettamente avvalso, innanzitutto, del criterio della interpretazione letterale delle scritture, pervenendo con motivazione congrua e coerente ad una conclusione che appare plausibile.

Il fatto chele scritture contenessero, insieme a clausole tipiche del contratto preliminare, clausole che attribuivano al promissario ampie facoltà di utilizzo, individuate dalle parti tramite il riferimento al diritto di proprietà (clausola sez. 2.06 e sez. 2.07, trascritte nel ricorso), non rende l’interpretazione data dai giudici di merito impossibile o implausibile.

Lo stesso dicasi per il riferimento , operato nei preliminari, a “tut ti gli effetti traslativi della proprietà” congiunto all’immissione in possesso, che non inficia neanch’esso la plausibilità dell’interpretazione, trattandosi di espressioni pur sempre inserite nell’ambito di una scrittura che prevedeva il reciproco impegn o, dal lato del promittente, di cedere e vendere e, dal lato del promissario, di acquistare .

Non è pertanto irragionevole o implausibile ravvisare nelle espressioni di cui sopra la manifestazione del l’inten t o dei contraenti di anticipare, sul piano dell’utilizzazione, gli effetti della futura vendita, rimanendo questa comunque necessaria per il trasferimento del diritto.

La stessa interpretazione non è poi resa implausibile dalla considerazione che le scritture prevedevano che il pagamento integrale del prezzo avrebbe dovuto precedere il rogito.

Una tale previsione, infatti, oltre a essere pienamente compatibile con la natura preliminare dell’impegno, risulta nella specie coerente con l’intenzione dei contraenti di riconoscere medio tempore al promissario le più ampie facoltà di utilizzo del bene.

A questo riguardo si osserva che le facoltà concesse al promissario, riportate in via esemplificativa alle lettere a, b e c della clausola sez.

2. 07, alludono a facoltà di utilizzazione nient’affatto incompatibili con la conservazione della proprietà della cosa in capo al promittente.

In conclusione,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ilricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14777/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOVARA n. 374/2020 depositata i l 24/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 24 luglio 2020, n. 374, il Tribunale di Novara ha accolto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando il convenuto al rilascio di porzioni immobiliari, in quanto detenuti dal medesimo sine titulo, oltre alla condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione. A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, per quanto rileva, ha accertato che: a) il convenuto aveva la detenzione dei beni in forza di contratti preliminari; b) che il curatore si era avvalso della facoltà di sciogliersi da tali contratti, non essendo tale facoltà preclusa né dalla immissione in possesso, né dal già avvenuto pagamento del prezzo; c) che l’indennità di occupazione era dovutaal fallimento dalla data di scioglimento del contratto, essendo fino ad allora la disponibilità del bene giustificata inforza del titolo costituito dal preliminare. Contro la sentenza ha proposto appello il Frosi, che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 25 marzo 2021, n. 350 , ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La Corte ha rilevato che le previsioni negoziali richiamate dall’appellante, nel contesto complessivo delle scritture, in quanto caratterizzate da una terminologia usuale del contratto preliminare, non bastavano a incrinare l'iter logico della deci sione, sicché ha concluso che l’impugnazione non avesse una ragionevol e probabilità di essere accolta. Avverso entrambi i provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia erronea applicazione e violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, c.c. Il secondo motivo omessa applicazione e violazione dell’art. 1366 c.c. Il primo ed il secondo motivo mirano nel loro complesso a censurare l’interpretazione delle scritture fatta propria dai giudici di merio. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha violato innanzitutto il criteri o legale della interpretazione letterale del testo negoziale; nell’esegesi del testo, inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto del comportamento complessivo dei contraenti, finendo per dare una interpretazione del contratto contraria a buona fede, tenuto conto dell’avvenuto e integrale pagamento del prezzo. Il ricorso è inammissibile. Va, in generale, ricordato che «l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore del novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Con particolare riferimento al vizio di violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt.1362 e ss. c.c., è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili, e plausibili, due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra» (cfr. tra le molte: Cass.Sez.1, 27/06/2018 n.16987; Sez.3, 28/11/2017 n.28319; Sez.3, 20/11/2009 n.24539; Sez.1, 22/02/2007 n.4178). Quindi, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità «non può investire il risultato interpretativo in sé», ma solo la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (oltre all'omesso esame di fatti discussi e decisivi), «con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati» (Cass.10/02/2015 n.2465). L'illustrazione del motivo di ricorso in esame non rispetta tali principi. Le doglianze del ricorrente si sostanziano nel prospettare una valutazione alternativa degli stessi elementi esaminati dal giudice di merito, che si è rettamente avvalso, innanzitutto, del criterio della interpretazione letterale delle scritture, pervenendo con motivazione congrua e coerente ad una conclusione che appare plausibile. Il fatto chele scritture contenessero, insieme a clausole tipiche del contratto preliminare, clausole che attribuivano al promissario ampie facoltà di utilizzo, individuate dalle parti tramite il riferimento al diritto di proprietà (clausola sez. 2.06 e sez. 2.07, trascritte nel ricorso), non rende l’interpretazione data dai giudici di merito impossibile o implausibile. Lo stesso dicasi per il riferimento , operato nei preliminari, a “tut ti gli effetti traslativi della proprietà” congiunto all’immissione in possesso, che non inficia neanch’esso la plausibilità dell’interpretazione, trattandosi di espressioni pur sempre inserite nell’ambito di una scrittura che prevedeva il reciproco impegn o, dal lato del promittente, di cedere e vendere e, dal lato del promissario, di acquistare . Non è pertanto irragionevole o implausibile ravvisare nelle espressioni di cui sopra la manifestazione del l’inten t o dei contraenti di anticipare, sul piano dell’utilizzazione, gli effetti della futura vendita, rimanendo questa comunque necessaria per il trasferimento del diritto. La stessa interpretazione non è poi resa implausibile dalla considerazione che le scritture prevedevano che il pagamento integrale del prezzo avrebbe dovuto precedere il rogito. Una tale previsione, infatti, oltre a essere pienamente compatibile con la natura preliminare dell’impegno, risulta nella specie coerente con l’intenzione dei contraenti di riconoscere medio tempore al promissario le più ampie facoltà di utilizzo del bene. A questo riguardo si osserva che le facoltà concesse al promissario, riportate in via esemplificativa alle lettere a, b e c della clausola sez. 2. 07, alludono a facoltà di utilizzazione nient’affatto incompatibili con la conservazione della proprietà della cosa in capo al promittente. In conclusione,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così de
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