CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 00089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026controCONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA] Lg_1PROCURATORE [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3/25 del [OSCURATO:PERSONA] presso ilMinistero della Giustizia depositata in data 29/01/2025 e notificata amezzo pec in data 06/02/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal Pubblico ministero, nella persona delSostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestorigettarsi il ricorso.1. L’avvocatessa ricorrente è stata sottoposta a procedimentodisciplinare a seguito di un esposto presentato da una sua cliente, A.F.,che la incolpava di aver conseguito il pagamento dell’onorario per leprestazioni professionali rese in favore della stessa e di alcuni suoicongiunti, in un procedimento civile di risarcimento danni promosso neiconfronti di un sanitario e dell’impresa assicuratrice del medesimo, inmisura doppia rispetto a quello inizialmente concordato del venti percento delle somme liquidate a titolo risarcitorio. Nell’esposto siprecisava che la professionista aveva preteso ed ottenuto il pagamentodell’importo di 40.000,00 euro da parte della cliente sostenendo chenella liquidazione del danno da parte dell’impresa assicuratrice,effettuato a seguito di accordo conciliativo per un importo complessivodi 230.000,00 euro, erano ricompresi gli onorari riconosciutiall’avvocato per 30.000,00 euro, mentre invece tali onorari erano statipagati direttamente all’avvocato dall’impresa assicuratrice. Siprecisava, altresì, nell’esposto che l’importo di 40.000,00 euro,corrispondente al venti per cento della somma ottenuta a titoloOscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026risarcitorio, era stato corrisposto, quanto a 30.000,00 euro a mezzo diassegno bancario e quanto a 10.000,00 euro in contanti.2. A seguito dell’istruttoria svolta, il Consiglio Distrettuale diDisciplina (CDD) di Lg_1 formulava nei confronti della professionistadue capi di incolpazione:1) per avere, in violazione degli obblighi lealtà, correttezza, probità,dignità, decoro e correttezza nell’esercizio dell’attività forense di cuiagli artt. 2 comma 1, 4, comma 1, 9 comma 1, e 29 codice deontologicoforense, «richiesto il pagamento di somme superiori a quelleconcordate, e comunque sproporzionate rispetto al valore della causa»;2) per avere, in violazione degli artt. 2 comma 1, 4 comma 1 e 11comma 2 del codice deontologico forense, «con la propria condottacompromesso il rapporto fiduciario con il cliente omettendo di averericevuto il pagamento degli onorari direttamente dalla compagniaassicurativa Allianz, e richiedendo il pagamento degli stessi anche allaparte assistita, con ciò realizzando un indebito arricchimento in dannodella stessa. Fatti commessi in Lg_1 il 27.12.2012 e fino al20.01.2015, data dell’effettiva conoscenza della condotta».2.1 Quindi, accertata la responsabilità dell’incolpata, il CDD diLg_1 applicava all’avvocatessa la sanzione della sospensionedall’esercizio della professione forense di mesi sei.3. Il Consiglio nazionale forense (CNF) con la sentenza in epigrafeindicata ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta avverso ladecisione del CDD di Lg_1 , dichiarando l’intervenuta prescrizionedel secondo capo di incolpazione e, ritenuto fondato il fatto contestatoal primo capo di incolpazione ed esclusa la maturazione del termineprescrizionale, ha rideterminato la sanzione in quella della censura.3.1. L’incolpata propone ricorso per cassazione affidato a quattromotivi, cui non v’è replica.Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/20264. In prossimità della camera di consiglio il Pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e laricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933 per «erratavalutazione di circostanza decisiva rispetto all’esito del procedimentoin riferimento al capo A) di incolpazione per avere la sentenza del CNFerroneamente deciso in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione».1.1. La ricorrente, premesso che la data di commissione del fattoin caso di illecito istantaneo, quale quello contestatole, si identifica conla richiesta del compenso, sostiene che il giudice disciplinare avevarigettato l’eccezione di prescrizione con riferimento ai fatti contestati alcapo A dell’incolpazione erroneamente individuando la data dicompimento dell’illecito in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «per la evidentemancata valutazione della prova documentale», in particolaredell’esposto della cliente che aveva dichiarato di averle conferitol’incarico nel primo semestre del 2008 ed in quella occasione di averpattuito i compensi.1.2. Sostiene, inoltre, che nella specie non vi era prova delmomento in cui aveva richiesto il pagamento dei compensi a suo tempopattuiti; della datio da parte della cliente dell’importo di euro 10.000,00in contanti, non essendovi coincidenza e corrispondenza di causale tragli importi prelevati in contanti in data 27/12/2012 e le somme che lacliente aveva dichiarato di avere consegnato alla ricorrente; dellaconsegna dell’assegno di 30.000,00 euro nella stessa giornata diemissione del titolo, ovvero il 27/12/2012; della riconducibilità delpagamento a mezzo assegno bancario alla transazione conclusa conl’impresa assicuratrice.Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/20262. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsaapplicazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. e agli artt. 2.1, 4.1,9.1, 29 codice deontologico forense per omesso esame di circostanzadecisiva, oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenzaimpugnata erroneamente deciso in ordine alla prova dei fatti contestatidi cui al capo di incolpazione a) e alla obiettiva insussistenza dell’illecitodeontologico».2.1. Sostiene la ricorrente che «il mancato esame di un documentopuò essere denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari osecondari, che siano stati oggetto della controversia come decisa dalgiudice e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado dideterminare un diverso esito della vertenza. (cfr. Cassazione, sez. I,sentenza 8 aprile 2024, n. 9211) in quanto l’errore di percezione su unfatto controverso (il travisamento del fatto) presuppone l’esistenza diprove chiare o che esista un fatto distinto dal giudizio di fatto. (cfr.Cassazione, Sez. lav., sentenza 3 novembre 2020 n. 24395)».2.2. Precisa che nel caso di specie il giudice disciplinare avevaomesso di considerare una serie di fatti emergenti dai documentiprodotti, quali la quietanza della compagnia assicuratrice sottoscrittadalla cliente e le fatture emesse per i compensi ricevuti e riferiti anchead altre attività professionali svolte in favore della cliente e dei parentidella stessa, decisivi, ove valutati, per escludere la sussistenzadell’illecito disciplinare contestatole.2.3. Con riferimento alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,richiamando il principio affermato da Cass. n. 4699/2018 e da Cass. n.20382/2016, secondo cui la violazione della predetta disposizione siconcretizza come vizio di legittimità non in riferimentoall'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice dimerito ma soltanto qualora il medesimo, esercitando il suo potereOscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, omettadi valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto ladecisività, salvo escluderne in concreto la rilevanza, motivando sulpunto, sostiene che nel caso di specie «appare evidente come il CNFabbia commesso la denunciata violazione in quanto se avesse assuntoe correttamente valutato i fatti emersi dalla documentazione allegatadall’Avv. M.C. – nello specifico la piena conoscenza ed accettazioneda parte della famiglia R.O. , ivi compresa l’esponente, dellaliquidazione separata dei compensi da parte dell’Allianz, il pagamentodei compensi dovuti per le ulteriori attività prestate nonché la assenzadi prova in ordine alla dazione di somme in contanti – avrebbeinevitabilmente dovuto concludere per l’assoluta insussistenza dellecondotte ascritte alla incolpata riformando la decisione del CDD diLg_1 con esclusione di qualsivoglia addebito».3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione di leggein relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa motivazione qualeconseguenza della omessa valutazione di circostanze decisive in ordinealle doglianze promosse avverso la decisione del CDD».3.1. Con il motivo la ricorrente denuncia, in particolare, il «vizio dimotivazione della sentenza emessa dal CNF», sostenendo che lasentenza impugnata «si limita de relato a mutuare una ingiustificataassunzione di perfezione dell’attività istruttoria compiuta in primogrado senza null’altro motivare, omettendo peraltro di motivare inalcun modo lo svolgimento del proprio iter logico giuridico sulla basedel quale avrebbe ritenuto fondarsi la sua decisione».4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazionedell’art. 21, comma 3, e 22, comma 3, CDF per avere la sentenzaimpugnata, ove ritenuto sussistente l’addebito deontologico,erroneamente deciso in ordine all’applicazione della sanzione dellaOscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026censura in presenza, altresì, dei presupposti per l’applicazione delminimo edittale dell’avvertimento».5. È infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contesta lastatuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’illecitodisciplinare contestato al capo a) dell’incolpazione, per avere ilprofessionista «richiesto il pagamento di somme superiori a quelleconcordate, e comunque sproporzionate rispetto al valore della causa».5.1. Pare opportuno precisare che:- la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi osproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma edesaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso nondovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesionedell’interesse protetto dalla norma deontologica (cfr. Cass., Sez. U, n.33554/2024);- alla fattispecie concreta, comunque conclusasi nell’anno 2012, equindi in epoca precedente alla legge n. 247 del 2012, concernente la«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», entratain vigore in data 2 febbraio 2013, si applica «il previgente regimenormativo, ovvero quello di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,art. 51, il quale sancisce che l’azione disciplinare si prescrive in cinqueanni, senza alcuna determinazione di un termine massimo comunquenon oltrepassabile per effetto di sopravvenute interruzioni (comeprevisto con il nuovo art. 56 della legge n. 247/2012, citata, nonapplicabile retroattivamente), ma con l’applicazione della disciplinagenerale dell’interruzione di cui all’art. 2943 c.c. e, quindi, di quellarelativa ai suoi effetti e durata come prevista dal primo comma delsuccessivo art. 2945 c.c. (in virtù del quale “per effetto dell’interruziones’inizia un nuovo periodo di prescrizione”)» (Cass., Sez. U, n.17480/2023);- è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di queste SezioniUnite secondo cui la fonte dell'istituto della prescrizione è legale e nonOscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026deontologica, cosicché resta operante il criterio generaledell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, conla conseguenza che la disposizione dell'art. 56 legge n. 247/2012 èinapplicabile a fatti antecedenti rispetto alla sua entrata in vigore(Cass., Sez. U., n. 1609/2020, n. 12447 del 2022, n. 8558/2023).5.2. Ciò precisato in diritto, nel merito deve osservarsi che laricorrente nel primo motivo di ricorso sostiene due tesi:- la prima, che il giudice disciplinare aveva omesso di valutarel’esposto della cliente che aveva dichiarato di averle conferito l’incariconel primo semestre del 2008 ed in quella occasione di aver pattuito icompensi;- la seconda, che nella specie non vi era prova né del momento incui aveva richiesto il pagamento dei compensi a suo tempo pattuiti, nédella datio da parte della cliente dell’importo di euro 10.000,00 incontanti (non essendovi coincidenza e corrispondenza di causale tra gliimporti prelevati in contanti in data 27/12/2012 e le somme che lacliente aveva dichiarato di avere consegnato al professionista), né dellaconsegna dell’assegno di 30.000,00 euro nella stessa giornata diemissione del titolo, ovvero il 27/12/2012, né, infine, dellariconducibilità del pagamento a mezzo assegno bancario allatransazione conclusa con l’impresa assicuratrice.5.3. Entrambe le tesi sono infondate.5.4. La prima, perché all’evidenza calibrata sulla data di legittimapattuizione del compenso (concordato nella misura del 20 per centodel risarcimento eventualmente liquidato dall’impresa assicuratrice) enon, invece, su quello della richiesta di pagamento di un ulteriorecompenso, superiore a quello originariamente concordato e,comunque, sproporzionato rispetto al valore della causa, che, perquanto detto sopra in ordine alla natura istantanea dell’illecitodisciplinare contestato alla professionista, è il momento da cui deve,invece, farsi decorrere il termine prescrizionale.Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/20265.5. La seconda, perché, da un lato, non assume alcuna rilevanzala data della dazione di un ulteriore e non dovuto compensoprofessionale, ma la richiesta di pagamento dello stesso e, dall’altro,tale data non poteva essere successiva a quella del 27/12/2012, in cuila cliente ha effettuato il prelievo di euro 10.000,00 ed emessol’assegno di 30.000,00 euro utilizzati per il pagamento degli ulterioricompensi alla professionista, in mancanza, peraltro, di diversa esuccessiva collocazione temporale di detta richiesta che la ricorrente,che ha eccepito la prescrizione, non ha provato, nonostante ne fosseonerata.5.6. Pertanto, considerato che il termine di prescrizionequinquennale non si è compiuto ed anzi si è rinnovato per effetto deidiversi atti interruttivi intervenuti medio tempore, il motivo di ricorsoin esame va rigettato.6. Il terzo motivo, deducendo un vizio di nullità della sentenzaimpugnata per difetto assoluto di motivazione, assume priorità logicae, quindi, va esaminato in via preliminare rispetto al secondo e quartomotivo di ricorso, incentrati sulle questioni più strettamente di merito.6.1. Al riguardo è necessario precisare che nella rubrica del motivosi fa espresso riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. e, contemporaneamente, alla «violazionee falsa applicazione» della norma processuale di cui all’art. 112 cod.proc. civ., deducendosi, però, non la mancata corrispondenza trachiesto e pronunciato, che è vizio presidiato da tale ultima disposizione,bensì l’«omessa motivazione, quale conseguenza della omessavalutazione di circostanze decisive in ordine alle doglianze promosseavverso la decisione del CDD».6.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo sia ammissibile alla stregua delconsolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l’erroneaintitolazione del motivo di ricorso per cassazione non impedisce diriqualificarne la sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360,Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026comma 1, c.p.c., né determina l’inammissibilità del mezzo, qualoradalla sua articolazione sia chiaramente individuabile il tipo di vizioprospettato (cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. n. 17842/2024,Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024).6.3. Va ribadito che «l'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n.4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede lacassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano",non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esattaindicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, neicasi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanzialio processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi,comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambitodel motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata edel tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano algiudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante estabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione,abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, mainequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cuiall'art. 360 citato» (Cass., Sez. U, n. 17931/2013, in motivazione).6.4. Nel motivo in esame la ricorrente non si limita soltanto adedurre «l’errato e/o omessa valutazione delle risultanze documentali»ma deduce anche l’omessa motivazione, sub specie di motivazioneapparente, sostenendo che il CNF nella sentenza impugnata «si limitade relato a mutuare una ingiustificata assunzione di perfezionedell’attività istruttoria compiuta in primo grado senza null’altromotivare, omettendo peraltro di motivare in alcun modo lo svolgimentodel proprio iter logico giuridico sulla base del quale avrebbe ritenutofondarsi la sua decisione».6.5. Il motivo sotto tale profilo è fondato.Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/20266.6. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto(art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenirealla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenutoalla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare seabbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione dinullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto privedi motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "unamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.U, n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengonouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza diuna giustificazione della decisione assunta, la motivazione nonconsente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesie l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che,partendo da determinate premesse pervenga con un certoprocedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n.22232/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, lamotivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n.22232/2016, cit.; conf. Cass. n. 14927/2017; n. 13977/2019; n.Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/202629124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta,tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ognicontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, equindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass. n.13248/2020, n. 8400/2021, n. 9288/2021, n. 28829/2021).6.7. Con riferimento alla sentenza che, come quella in esame, percome si dirà in seguito, è motivata per relationem alla decisioneadottata dal Consiglio distrettuale di disciplina, di cui dichiara dicondividere le argomentazioni logico - giuridiche, il giudice del gravameadempie all'obbligo di motivazione purché dia conto di aver valutatocriticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte(Cass., Sez. U, n. 5612/1998). In buona sostanza, pur dovendosiammettere la possibilità che una sentenza d'appello sia motivataper relationem alla pronuncia di primo grado, perché sia rispettato ilminimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., ilgiudice del gravame deve dare conto nella motivazione, «sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate inappello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dallalettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi unpercorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata ladecisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire allapronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame» (Cass. n. 28139/2018; conf. Cass.n. 9830/2024, n. 2397/2021, n. 21443/2022).Oscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/20266.8. A tanto il giudice dell’appello disciplinare non ha provveduto.6.9. La motivazione della sentenza impugnata con riferimento alcapo a) dell’incolpazione si sviluppa nelle seguenti affermazioni:«il CDD di Palermo ha verificato in modo approfondito lasussistenza dell’illecito deontologico. L’attività istruttoria espletata èstata completa ed il CDD di Palermo ha correttamente valutato ladocumentazione acquisita. La decisione impugnata è correttamentemotivata atteso che la valutazione disciplinare è avvenuta non già, soloesclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, o di altrosoggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresìdall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, cherappresentano certamente il criterio logico-giuridicoinequivocabilmente a favore della completezza e definitività dellaistruttoria. [OSCURATO:PERSONA] della deontologia ha ampio potere discrezionalenel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù delprincipio del libero convincimento. Nella fattispecie in esame il Giudicedella disciplina ha emesso una decisione coerente con le emergenzeprobatorie ed esente da vizi o contraddizioni logiche o motivazionaliper quanto riguarda la condotta contestata».6.10. E’ di immediata evidenza come nel caso di specie lamotivazione della sentenza impugnata si riduca ad una meradistrettuale di disciplina, senza far alcun riferimento, neppure perimplicito, ai motivi di impugnazione che la ricorrente aveva dedotto nelricorso impugnatorio (allegato al ricorso in esame), in particolare aquanto emergeva dagli atti del procedimento disciplinare, ovvero «lapiena conoscenza ed accettazione da parte della famiglia R.O. , ivicompresa l’esponente, della liquidazione separata dei compensi daparte dell’Allianz, il pagamento dei compensi dovuti per le ulterioriOscuramento disposto Numero registro generale 5620/2025Numero sezionale 331/2025Numero di raccolta generale 89/2026Data pubblicazione 02/01/2026somme in denaro» (ricorso, pag. 15).6.11. Il che rende la sentenza non conforme ai sopra enunciatiprincipi, con conseguente nullità della stessa per grave difettomotivazionale.7. L’accoglimento della censura in esame comporta l’assorbimentodel secondo e del quarto motivo di ricorso.8. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, che provvederà a riesaminare la vicenda processualefornendo adeguata e congrua motivazione.9. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendogli intimati svolto attività difensiva.10. Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle persone ivi nominate, a norma dell'art. 52 del d.lgs.n. 196 del 2003. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia al Consiglio nazionale forense, in diversa composizione.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento,siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle persone ivinominate.Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2025.Il PresidentePasquale D’ASCOLA