CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 05536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3299/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX settembre 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 57 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX settembre 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - co ntroricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Straordinaria in Liquidazione in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCaveri Alberto; - - controricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX settembre 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente incident ale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 57 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Straordinaria in Liquidazione in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.A. - intimato - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] Straordinaria in Liquidazione in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), gestore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Casa da Gioco) fino al 29 giugno 1994 su concessione regionale, aveva concluso in data 29 giugno 1994 con [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (GS) - istituita con legge regionale n. 88 del 1993 per l’esercizio della Casa da Gioco limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della medesima Casa da Gioco -, al fine del subentro senza soluzione di continuità di GS nella gestione, il seguente accordo, sulla base della premessa che la [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta aveva dichiarato l’intenzione di acquistare i beni di [OSCURATO:PERSONA] strumentali rispetto all’attività della Casa da Gioco e che per tale acquisizione era indispensabile per la formulazione dell’offerta una complessiva valutazione di tali beni richiedente un periodo di sei mesi, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mettere a disposizione i suoi beni per consentire la continuazione dell’attività della Casa da Gioco: 1) [OSCURATO:PERSONA] metteva a disposizione di GS per il periodo 1°luglio 1994 –31 dicembre 1994 logo, hardware e software, compresa la banca dati, relativi alla Casa da Gioco in licenza d’uso non esclusiva con obbligo di GS a far sì che l’utilizzo di tali beni, previo gradimento di [OSCURATO:PERSONA], fosse trasferito al nuovo concessionario; 2) [OSCURATO:PERSONA] metteva inoltre a disposizione di GS per il medesimo periodo, salvo proroga mensile per un massimo di sei mesi, dei beni immobili, ed in particolare parcheggi e tunnel di collegamento con il [OSCURATO:PERSONA], il parcheggio clienti edipendenti adiacente la Casa da Gioco e un capannone per manutenzione e deposito, dandosi reciprocamente atto le parti della transitorietà del rapporto attinente i beni immobili, stipulato solo in funzione della necessità temporale per la valutazione di tali beni e di altri di interesse regionale, sicché la durata del rapporto non poteva essere superiore a quanto previsto, salvo la proroga di cui sopra, ai sensi dell’art. 27, comma 5, legge n. 392 del 1978, con previsione inoltre per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di corresponsione di Lire 100 milioni e divieto di trasferimento a terzi del rapporto e dei singoli diritti d’uso; 3) il corrispettivo per quanto sopra previsto era di Lire 6 miliardi per il periodo 1° luglio 1994 – 31 dicembre 1994 (con pagamento di rate mensili) ed in caso di proroga il corrispettivo era di Lire 1 miliardo al mese. Prorogata di sei mesi la durata del contratto, e prorogata successivamente ulteriormente la durata fino al 30 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito il rilascio dei beni immobili a seguito di intimazione di sfratto per morosità e finita locazione, con riconsegna in data 1° dicembre 1996 del parcheggio, in data 2 dicembre 1996 del capannone ed in data 27 gennaio 1997 del tunnel di collegamento e degli altri beni immobili. Con atto di cessione di ramo di azienda di data 1° gennaio 2003 GS aveva ceduto l’azienda Casa da gioco a [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]). Infine era intervenuto giudicato della Corte d’appello di Torino n. 663 del 2007 con cui, in relazione all’inadempimento dell’obbligazione di restituzione dei beni di cui al punto 1) dell’accordo, GS era stata condannata al risarcimento nella misura di Euro 3.615.200,00. Mentre si svolgeva il giudizio sfociato poi nel giudicato, vennero instaurati innanzi al Tribunale di Aosta sei giudizi e riunite le cause il giudice adito rigettò le domande reputando la sussistenza della preclusione derivante dal detto giudicato. Gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.), cessionaria dei diritti di [OSCURATO:SOCIETA]., previa riunione, vennero rigettati. Con sentenza n. 1261 del 2018 la Corte di Cassazione cassò la sentenza di appello. In particolare, dopo avere disatteso gli altri motivi di ricorso, osservò il Collegio quanto segue: «discorso diverso deve farsi in relazione ai canoni e alle penali previsti per l'utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997; va infatti considerato -per un verso- che la sentenza n. 663/2007 dichiarò (a pag. 41) l'inammissibilità della relativa domanda, ex art. 345 cod. proc. civ., e - per altro verso - che non si rinvengono, in tale sentenza, statuizioni incompatibili con la possibilità di avanzare successive pretese per canoni o ritardi in relazione agli immobili, giacché -per quanto sopra evidenziato- la liquidazione effettuata nel 2007 ha avuto ad oggetto esclusivamente la banca dati ed è stata parametrata al valore della stessa e delle informazioni trasferite nel nuovo sistema informatico, senza prendere in considerazione i beni immobili e la loro ritardata restituzione; va escluso, pertanto, che sussista una preclusione ex iudicato in relazione alle domande riproposte nel presente giudizio, per la parte in cui si riferiscono a beni diversi dalla banca dati: in tali termini, il terzo motivo risulta dunque fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza -nei limiti anzidetti- e rinvio alla Corte di merito per l'esame delle domande concernenti i beni immobili». Riassunto il giudizio, in sede di rinvio la Corte d’appello di Torino con sentenza di data 16 novembre 2020 condannò [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. della somma di Euro 215.500,00 oltre interessi, disattendendo per il resto le altre domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e condannò [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese per i gradi di merito ed il giudizio di Cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A. sulla base del valore riconosciuto di Euro 215.500,00, nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in solido fra di loro al rimborso delle spese per i gradi di merito ed il giudizio di Cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del valore delle domande non accolte (Euro 43.606.102,99). Osservò la corte territoriale che, come risultava dagli atti dei precedenti gradi nei quali la domanda di pagamento del compenso e della penale era riferita alla complessità dei beni oggetto dell’accordo ed il pregiudizio economico era stato collegato in modo preminente alla banca dati, mentre solo nell’atto di riassunzione vi erano le nuove allegazioni sulla centralità della restituzione degli immobili, il ritardo nella restituzione di questi ultimi beni era assolutamente marginale, mentre l’interesse economico si concentrava sulla banca dati, come risultava peraltro nell’unico atto in cui il corrispettivo mensile (pattuito in modo unitario) era stato imputato alle diverse componenti (la delibera regionale n. 6249 del 1995 autorizzativa della stipula del nuovo contratto da parte di G.S. – poi non concluso, n.d.r.) e la redditività dei beni immobili era stata riferita al solo parcheggio clienti, incidendo in modo minimale rispetto al canone complessivo (Lire 20 milioni rispetto al canone di Lire 880 milioni, ossia per poco più del 2%). Aggiunse che non poteva sostenersi che l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli immobili fosse finalizzato alla loro cessione alla Regione, perché non solo la compravendita era stata stipulata circa dieci anni dopo la restituzione dei beni, ma era anche impossibile solo ipotizzare che la mancata tempestiva riconsegna di parcheggi e tunnel fosse stata causa del ritardo nella vendita dell’intero complesso immobiliare. Aggiunse ancora che, a parte il reddito derivante dallo sfruttamento del parcheggio clienti, per gli altri beni immobili (concessi in uso solo perché strumentali all’esercizio dell’attività della sala da gioco) non era neppure allegato l’interesse che sarebbe stato frustrato dalla tardiva restituzione. Osservò quindi con riferimento ai parcheggi, per i quali vi era il concreto interesse del creditore a ritornare in possesso al fine di trarne un reddito almeno fino al definitivo trasferimento del complesso della Casa da Gioco, che - una volta considerato che il tunnel di passaggio e il capannone non avevano alcuna concreta rilevanza autonoma per [OSCURATO:PERSONA] e che l’interesse alla riconsegna tempestiva del parcheggio clienti (unico bene immobile produttivo di reddito) era assolutamente marginale rispetto al complesso degli accordi e quindi alla penale prevista dall’accordo del 1994 -, la penale doveva essere liquidata nella misura di Euro 500,00 al giorno (pari all’1% circa della penale giornaliera, pattuita in Lire 100 milioni corrispondenti ad Euro 51.645,69, ossia in misura di oltre il triplo del corrispettivo mensile), importo che moltiplicato per 425 giorni conduceva alla somma di Euro 212.500,00. Osservò ancora, avuto riguardo alla domanda di cumulo di penale e canone per il godimento degli immobili, secondo la quale il maggior danno di cui all’art. 1591 cod. civ. corrisponderebbe alla penale, che, una volta riconosciuto il risarcimento del danno da ritardata consegna, doveva essere esclusa ogni ulteriore condanna a titolo di corrispettivo, anche tenendo conto che la penale era determinata in misura superiore al triplo del canone mensile, né poteva invocarsi l’art. 1591 perché il presente giudizio non aveva per oggetto la tardiva restituzione di un immobile oggetto di un contratto di locazione con previsione di penale per il tardivo adempimento, ma un più ampio accordo nell’ambito del quale sia il termine di restituzione che la penale erano riferiti ad un complesso di beni nell’ambito del quale il parcheggio clienti e gli altri immobili avevano una rilevanza assolutamente marginale rispetto alla banca dati ed al sistema informatico. Aggiunse infine quanto all’evocazione di [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. quale legittimato passivo, grazie alla prospettazione attorea che l’accordo del 1994 non aveva mai cessato di produrre effetti continuando ad essere utilizzato il programma della banca dati, riconsegnata solo parzialmente il 31 agosto 1996, sulla base quindi del subentro nel rapporto negoziale non esaurito ai sensi dell’art.2558 cod. civ., che in relazione ai beni oggetto del giudizio di rinvio la permanente vigenza dell’accordo del 1994 non poteva essere predicata, essendo stati essi restituiti tardivamente ma nella loro completezza entro gennaio 1997 e quindi senza che fosse ipotizzabile in relazione agli stessi alcun subentro ai sensi dell’art. 2558. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi [OSCURATO:PERSONA] S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.), cessionaria dei diritti di [OSCURATO:SOCIETA]. e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi, proposti sia nei confronti del ricorso principale che del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, e [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1571, 1575, 1587 e 1591, 1383 cod. civ., 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..Osserva la parte ricorrente in via principale che manca la motivazione circa le ragioni per le quali il riconoscimento della penale da ritardata consegna non sia cumulabile con la spettanza del corrispettivo, trattandosi fra l’altro di penale per il ritardo pacificamente cumulabile ai sensi dell’art. 1383 con la prestazione principale, mentre contraddittoria, ed inidonea a fondare una ratio decidendi, è la motivazione secondo cui la penale sarebbe determinata in misura superiore al triplo del canone mensile, perché da una parte viene ridotta la penale ai sensi dell’art. 1384 all’1% di quella giornaliera, che corrisponderebbe al 3% del canone mensile ed al triplo del canone arbitrariamente stimato dal giudice del rinvio (per l’esattezza 2,27% per il canone del parcheggio, cui aggiungere il canone per gli altri immobili), dall’altra si afferma che il cumulo di corrispettivo e penale non sarebbe dovuto perché la penale giornaliera contrattualmente pattuita era pari al triplo del canone mensile, con ciò ammettendo l’attribuzione negoziale al ritardo di un significato molto rilevante nell’economia contrattuale. Aggiunge che nei contratti di durata il divieto di cumulo fra canoni e penale opera solo per le prestazioni già maturate, mentre sussiste il diritto di parte locatrice ad ottenere il pagamento sia dei canoni che delle indennità dovute ai sensi dell’art. 1591 (Cass. n. 6015 del 2018 e n. 24910 del 2015). Osserva ancora che la volontà delle parti era nel senso della natura di locazione del rapporto, come riconosciuto dal provvedimento di rilascio degli immobili che aveva ricondotto il rapporto all’affitto, e che la sentenza non solo non ha considerato la comune intenzione delle parti, ma anche quanto affermato da Cass. n. 1216 del 2018 che, parlando di «restituzione degli altri beni locati» e di «canoni» previsti per l’utilizzo, aveva inequivocabilmente definito come locazione il contratto. Aggiunge che il giudice del rinvio non ha considerato che nel caso di specie ricorre un collegamento negoziale fra il contratto di licenza d’uso di beni materiali e immateriali (logo, hardware e software, compresa la banca dati) e la locazione dei beni immobili, come confermato dall’espresso richiamo alla legge n. 392 del 1978 e dal ricollegamento della transitorietà del rapporto e della penale al rapporto di locazione dei beni immobili (peraltro anche la stessa licenza d’uso del software è qualificabile come locazione ed inoltre in primo grado i giudizi erano stati instaurati con il rito locatizio). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1383 e 1384 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che illegittima è la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 alla misuradell’1%, per la rilevanza assolutamente marginale che avrebbe il ritardo nella restituzione, in quanto alla luce della comune intenzione delle parti e del tenore letterale del contratto la penale è collegata in via prioritaria al ritardo nella riconsegna degli immobili, come si evince dal collegamento dell’elemento causale della transitorietà del rapporto proprio ai beni immobili (con il richiamo all’art. 27, comma 5, l. n. 392 del 1978), in funzione del tempo necessario per la Regione per la valutazione degli immobili al fine della loro acquisizione, e dall’espressa connessione della penale al ritardo nella restituzione di tali beni. Aggiunge che nell’esercizio del potere discrezionale di riduzione della penale il giudice deve avere riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento al momento della conclusione del contratto e che ai fini dell’apprezzamento di tale interesse non può farsi riferimento alla delibera regionale n. 6249 del 1995, la quale era funzionale alla stipulazione di un nuovo contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e GS mai più concluso. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 cod. civ. e 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva della società subentrante [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. avendo il Tribunale, disattendendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla carenza di legittimazione passiva, affermato, senza che poi fosse proposto appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell’art. 2558 cod. civ. sul subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica aicontratti in relazione a posizioni contrattuali non ancora definite «anche se in fase contenziosa al tempo della cessione di azienda». Aggiunge che in ogni caso ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 la successione nei contratti può intervenire in qualsiasi fase del rapporto contrattuale, purché non del tutto esaurito, e quindi anche nella fase contenziosa conseguente ad una domanda di esatto adempimento. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 5 D.M. n. 55 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha illegittimamente adottato ai fini della liquidazione delle spese processuali un criterio disomogeneo, avendo adottato il criterio del decisum quanto alla condanna del soccombente GS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre riguardo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rigetto della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il criterio del petitum. Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1591, 2909 cod. civ., 384, 394, 132 n. 4 cod. proc. civ., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che la marginalità ritenuta dal giudice di appello è smentita dal godimento dei beni da parte del conduttore e dalla consegna dopo oltre un anno a seguito di esecuzione per rilascio e che il giudice non può “annullare” il canone locativo, laddove invece fra le obbligazioni del conduttore vi è quella di versare il corrispettivo. Aggiunge che la motivazione non rispetta il minimo costituzionale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382, 1384, 2909, 1362 e 1363 cod. civ., 384 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, alla luce del criterio ermeneutico del senso letterale delle parole e della comune intenzione delle parti, la clausola penale riguarda esclusivamente i beni immobili e che vi fosse l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] anche per gli immobili lo dimostra l’intimazione di sfratto per finita locazione e per morosità e l’intrapresa esecuzione forzata. Aggiunge che la manifesta eccessività della penale risulta ricondotta ad un solo bene immobile, reputando che gli altri avrebbero potuto essere goduti senza alcun corrispettivo, laddove invece, alla luce di Cass. n. 18128 del 2005, la penale deve essere valutata in modo conforme alla volontà delle parti, e che le ragioni per decidere della eccessività della penale devono essere allegate e provate dal debitore e non essere ricercate d’ufficio dal giudice. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2409 e 2558 cod. civ., 91 e 336 comma 1 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non poteva negare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:SOCIETA]. così come non poteva condannare [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], che era la parte soccombente. Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] risulta sostanzialmente vittoriosa in quanto in base all’esito complessivo della lite le controparti sono soccombenti in relazione alla maggioranza delle questioni sollevate. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono fondati per quanto di ragione. Il giudice di appello ha escluso la cumulabilità di penale e canone per il godimento degli immobili perché, una volta riconosciuto il risarcimento del danno da ritardata consegna, sarebbe da escludere ogni ulteriore condanna a titolo di corrispettivo, anche tenendo conto che la penale era stata determinata in misura superiore al triplo del canone mensile. Rispetto alla ragione della determinazione della penale in misura superiore al triplo del canone mensile non si coglie quale sia l’ulteriore ragione di esclusione cui rinvia l’inciso «anche tenendo conto che». Più precisamente, trattandosi di penale stipulata per il semplice ritardo, non si comprende quale sia la ragione, ulteriore rispetto a quella della misura superiore al triplo del canone mensile, che impedirebbe al creditore di domandare, in base all’art. 1383 cod. civ., insieme la prestazione principale e la penale. Premessa la generale cumulabilità di penale e pagamento del canone locatizio con riferimento alle prestazioni non ancora maturate (Cass. n. 6015 del 2018 e n. 24910 del 2015), con riferimento più in specifico alla penale per il semplice ritardo è stata ritenuta dalla giurisprudenza la configurabilità del cumulo, richiamando il principio di cui all’art. 1591 cod. civ.,dell’obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto e di corrispondere la penale (Cass. n. 7491 del 2008). Alla luce di tale principio di diritto non si comprende quindi la ratio decidendi della ritenuta esclusione, non potendo la stessa fondarsi sul solo elemento della determinazione della penale in misura superiore al triplo del canone mensile, sia perché nel concreto della motivazione questo elemento risulta introdotto da un «anche tenendo conto che», per cui non si comprende quale sia la ragione che precede quella introdotta da tale inciso, sia perché comunque, in astratto, la mera affermazione che la determinazione della penale in misura superiore al triplo del canone mensile di per sé esclude il cumulo di prestazione principale e penale sarebbe in violazione dell’art. 1383 in presenza di una penale stipulata per il semplice ritardo. Il giudice di appello ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 1591, che avrebbe potuto suffragare il cumulo di penale e pagamento del corrispettivo, perché il rapporto contrattuale, con riferimento ai beni immobili, non avrebbe natura di locazione. In tal modo però non ha considerato che l’esistenza del giudicato esterno è stata esclusa dalla Corte di Cassazione «in relazione ai canoni e alle penali previsti per l'utilizzo e la restituzione degli altri beni locati, ossia degli spazi destinati a parcheggi, del capannone contenente gli attrezzi per la manutenzione e del tunnel di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ossia per i beni immobili che la sentenza del 2007 ha accertato restituiti il 27.1.1997», sul presupposto dunque della qualificazione giuridica del rapporto in termini di locazione, come risulta in modo espresso dalla motivazione appena richiamata, in cui si parla di «canoni» e «beni locati». Nel giudizio di rinvio è precluso al giudice del merito procedere ad una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita dalla sentenza di legittimità (Cass. n. 5381 del 2011, n. 9398 del 1997). Il giudice in sede di rinvio è pertanto vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo (Cass. n. 7091 del 2022; n. 11716 del 2014). Escludendo la qualificazione del rapporto in termini di locazione, il giudice del merito ha violato il vincolo derivante dalla sentenza di legittimità. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono fondati per quanto di ragione. Va subito evidenziata l’inammissibilità delle censure nella parte in cui si riferiscono ad una asserita riduzione della penale, che il giudice del merito avrebbe operato, in quanto estranee alla ratio decidendi. Il giudice di appello non ha fatto alcuna applicazione dell’art. 1384 cod. civ. (il che non esclude che possa essere fatta applicazione di tale norma in sede di rinvio a seguito del presente annullamento), ha piuttosto ritenuto di delimitare in via interpretativa nell’ambito della penale prevista la porzione che corrisponderebbe al ritardo per la consegna dei beni immobili. Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. merita accoglimento in realtà sotto il profilo dell’apparenza di motivazione. Alla stregua della rubrica del motivo e del tenore dello stesso, deve ritenersi che sia stata denunciata la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione ai criteri normativi di ermeneutica contrattuale. La censura è fondata perché non si comprende quale sia la ragione giuridica che abbia presieduto al risultato interpretativo cui la corte territoriale è pervenuta. Quanto al ricorso proposto da proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., risulta invece la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale che sono state ritualmente denunciate, ed in particolare quella della comune intenzione delle parti e del senso letterale delle parole. Come risulta dalla clausola negoziale trascritta (pag. 23 del ricorso principale), la penale è stata stipulata in relazione alla previsione del ritardo nella riconsegna dei beni immobili. L’identificazione della penale per il ritardo nella riconsegna di tali beni nella misura pari all’1% circa della penale giornaliera risulta non comprensibile alla luce del precetto ermeneutico di cui all’art. 1362, comma 1, cod. civ.. Dovrà pertanto il giudice del merito procedere ad una nuova interpretazione della clausola relativa alla penale per il ritardo dando conto dell’applicazione della regola ermeneutica violata, impregiudicata ovviamente, nella nuova interpretazione che il giudice del merito dovrà svolgere, l’applicazione delle ulteriori regole di ermeneutica contrattuale. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono infondati. Va premesso che l’accertamento del Tribunale relativo alla cessionaria del ramo d’azienda, sul punto non oggetto di impugnazione in sede di appello, è stato svolto, come risulta dall’accesso del Collegio al relativo documento (sentenza del Tribunale di Aosta n. 119/2021 documento sub 8 degli allegati al ricorso principale, pagine 33 e 34), sulla base dell’allegazione di [OSCURATO:SOCIETA] della perdurante vigenza del rapporto contrattuale con riferimento alla banca dati solo parzialmente restituita senza corresponsione dei relativi canoni. Con riferimento a tale allegazione il Tribunale ha affermato che nel caso di trasferimento di azienda la regola dell’art. 2558 cod. civ. sul subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica ai contratti in relazione a posizioni contrattuali non ancora definite «anche se in fase contenziosa al tempo della cessione di azienda». La portata del giudicato interno è dunque relativa al non esaurimento del rapporto contrattuale quanto alla banca dati e all’applicabilità della norma di cui all’art. 2558 in relazione ad un rapporto contrattuale (quello relativo alla banca dati) non ancora (integralmente) eseguito anche se al momento della cessione in ordine a tale rapporto fosse insorta controversia giudiziaria. Non vi è dunque alcun vincolo di giudicato rispetto al rapporto relativo ai beni immobili rispetto al quale la stessa ricorrente principale assume, nel primo motivo di ricorso, l’esistenza di un collegamento negoziale fra il contratto di licenza d’uso di beni materiali e immateriali (logo, hardware e software, compresa la banca dati) e la locazione dei beni immobili, il che significa un grado di relativa reciproca autonomia dei due rapporti contrattuali, tale che l’uno può avere avuto esecuzione e l’altro essere ancora in tutto o in parte ineseguito. Il giudice del merito ha accertato che in relazione alla locazione immobiliare il rapporto contrattuale, con l’ultima riconsegna nel gennaio 1997, si era già esaurito al tempo della cessione (2003) per cui non era configurabile alcuna successione nel contratto. Alla stregua del giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, conforme a diritto è la conclusione che ne ha tratto il giudice del merito. Esclusa l’applicabilità dell’art. 2558 avrebbe potuto venire eventualmente in rilievo il secondo comma dell’art. 2560 cod. civ. (opponibilità dei debiti al cessionario se risultanti dai libri contabili obbligatori), ma trattasi di fattispecie estranea all’accertamento del giudice di appello, né risulta altrimenti una ragione di censura in tal senso. Il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A sulle spese processuali va dichiarato assorbito per effetto della caducazione della statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.. Il parziale accoglimento dei precedenti ricorsi determina l’assorbimento anche del motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Accoglieper quanto di ragione il pr