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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24183/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata le ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 5 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, sul punto, hanno motivato in maniera logica ed adeguata le ragioni per le quali non hanno ritenuto possibile sostituire la pena detentiva (vd. p. 5 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/
Sentenza Cassazione n. 24183/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris