CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49191/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza la Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, che li aveva riconosciuti responsabili del reato di lesioni personali; - che, avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati ricorrono a mezzo del difensore di fiducia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale viene contestata la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e il mancato riconoscimento della legittima difesa, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessímone, Rv. 207944); che il motivo, peraltro, è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha argomentato in maniera esauriente e giuridicamente corretta sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, esponendo i motivi che l'inducevano a ritenere le generiche prevalenti sulle aggravanti, senza, però, ridurre la pena per le generiche nel massimo astrattamente possibile (cfr. pagina 6 della sentenza); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore