CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine al profilo riguardante il corretto funzionamento dell'etilometro, ponendo in evidenza che l'apparecchiatura, sottoposta ai regolari controlli previsti dalla legge, alla stregua di quanto dichiarato dal teste qualificato, era stata utilizzata quella sera stessa in altre occasioni producendo esiti che non avevano suscitato dubbi sulla sua perfetta efficienza. Ha anche evidenziato come il teste di polizia giudiziaria abbia riferito che l'imputato appariva in evidente stato di ebbrezza, presentando occhi lucidi e alito vinoso. Pertanto, il dato della identità del tasso alcolemico rilevato nelle due misurazioni, evenienza non impossibile a verificarsi , non è idoneo a disarticolare il ragionamento espresso in sentenza, del tutto congruo e conducente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Destituita di fondamento è la censura riguardate l'asserito travisamento della prova. Secondo consolidato orientamento di questa Corte che in caso di "doppia conforme", il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ipotesi questa non dedotta (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). La esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è stata giustificata in ragione della gravità del fatto, desunta dall'elevato tasso alcolemico. Il ricorrente, nel contestare la decisione, non si confronta con l'argomentazione sostenuta nella sentenza impugnata. Pertanto, il motivo risulta essere aspecifico. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] é ;e o IL / yki 2 f