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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40635/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per più fatti di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 603 cod.proc.pen., mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione— non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con cui si richiede in subordine, previa derubricazione del contestato reato di cui all'art. 494 cod.pen. in quello di cui all'art. 485 cod.pen., l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato — è manifestamente infondato in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce una condotta diversa — anche se in questo caso strumentale — rispetto a quella che integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen., che consiste nell'ingannare circa la propria identità, attribuendosene un'altra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40635/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per più fatti di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 603 cod.proc.pen., mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione— non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con cui si richiede in subordine, previa derubricazione del contestato reato di cui all'art. 494 cod.pen. in quello di cui all'art. 485 cod.pen., l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato — è manifestamente infondato in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce una condotta diversa — anche se in questo caso strumentale — rispetto a quella che integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen., che consiste nell'ingannare circa la propria identità, attribuendosene un'altra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris