CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37078/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 16 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. (capo A), 582 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), per avere, in Ancona il 18 maggio 2015, minacciato e usato violenza nei confronti del vicebrigadiere [OSCURATO:PERSONA] e dell'appuntato scelto Arbore, che gli avevano chiesto i documenti dopo che egli era intervenuto con urla durante la identificazione della sua convivente, nella circostanza sospettata di aver commesso un furto all'interno di un supermercato; e per avere, alla scopo di commettere l'altro reato, cagionato ai due militari lesioni personali giudicate per entrambi guaribili in sette giorni salvo complicazione. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., e alle norme di diritto penale contestate nel capo d'imputazione B), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., con riferimento all'art. 576 cod. pen., che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, benché tale circostanza non risulti contestata all'imputato né con il formale capo di addebito, né in altra maniera nel corso del processo, e per avere così deciso in un caso di violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della decisione. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità, apparenza e travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, senza adeguatamente giustificare la sussistenza del richiesto elemento psicologico, benché fosse risultato che l'imputato aveva rivolto quelle frasi ai carabinieri solo per contestarne l'operato e non per incidere sull'attività dell'ufficio, così come le lesioni erano state provocate solo dalla volontà di divincolarsi. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 393-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e apparenza, per avere la Corte di merito ingiustificatamente disatteso la mancata applicazione della scriminante prevista dal predetto articolo, anche nella sua forma putativa, tenuto conto che l'imputato aveva agito al solo scopo di divincolarsi dalla presa che i militari avevano attuato mentre stava cercando di allontanarsi, iniziativa che al [OSCURATO:PERSONA] era apparsa come arbitraria e persecutoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (così, tra le tante, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335); non essendo a tal fine necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede ed essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793). Di tale inequivoca regula iurís la Corte di appello di Ancona ha fatto corretta applicazione, spiegando, con motivazione censurata dalla difesa in maniera sostanzialmente indeterminata, come con il capo d'imputazione B) fosse stato espressamente contestato all'imputato di aver commesso le lesioni personali ai danni dei due militari dell'arma dei carabinieri con l'aggravante dell'art. 61 n. 2 cod. pen., specificando che si trattava di fatto di reato commesso per eseguire quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo A): in tal modo esplicitando l'indicazione della circostanza aggravante richiamata dal combinato disposto degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 585 cod. pen., senza che fosse rilevante che tali articoli del codice penale non fossero stati espressamente menzionati nel capo d'imputazione. 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. L'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità. I giudici di merito avevano sottolineato come la sussistenza del dolo necessario per poter affermare la colpevolezza dell'imputato in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale fosse stato provato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse aggredito verbalmente e poi fisicamente i due carabinieri, dapprima minacciando e inveendo contro di loro per ostacolare l'identificazione e condurre con sé la convivente, che i militari avevano poco prima fermata assieme ad un'altra donna perché sospettata di essere autrice di un furto all'interno di un supermercato; e poi strattonandoli e offendendoli per opporsi all'iniziativa degli stessi pubblici ufficiali, che, visto il suo atteggiamento e il tentativo di allontanarsi, avevano cercato di bloccarlo per poterlo identificare. A fronte di tale congrua motivazione, nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, il ricorrente si è mosso nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze processuali, alla fine limitandosi a censurare in maniera molto confusa un percorso argomentativo nel quale vi era stata una puntuale risposta ai rilievi sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. 4. Anche il terzo e ultimo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio. La Corte di appello di Ancona ha spiegato - con motivazione perspicua, che resta esente da qualsivoglia censura - come la condotta riottosa e violenza dell'imputato fosse stata posta in essere in presenza di una iniziativa di polizia giudiziaria consona alle peculiarità della vicenda, senza che i militari avessero assunto atteggiamenti persecutori, ovvero altre iniziative che potessero anche solo far pensare al [OSCURATO:PERSONA] che stava in qualche modo reagendo ad un'azione eccedente i limiti delle attribuzioni spettanti ai due carabinieri. Le sollecitazioni difensive risultano, così, molto generiche, non essendovi nella motivazione traccia alcuna di elementi idonei a consentire il riconoscimento della richiamata scriminante, il cui necessario presupposto applicativo non è integrato da una condotta illegittima o sentita tale dal privato, bensì da un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, cioè realizzata del tutto al di fuori delle ordinarie modalità di esplicazione delle competenze di controllo spettanti ad appartenenti delle forze dell'ordine: condizioni la cui esistenza è stata giustificatamente esclusa in radice dalla sentenza impugnata. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore