CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 12453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. con riferimento ai reati di cui all'art. 256 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, è manifestamente infondato. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art.. 131 bis cod.pen. richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si clesume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La corte territoriale ha escluso, sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod.pen. la particolare tenuità del fatto in ragione della quantità non modica di rifiuti a cui aveva appiccato il fuoco tra cui anche rifiuti di materie plastiche, da cui la combustione di materie tossiche. La motivazione è congrua e corretta in diritto,t. rtA 1-1 4,1 Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dePett ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jai?ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2024 Il consiglie ns