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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36459/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 17 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 12 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], Ugbo keuv Osarumwense e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condananti alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'Iredia, con cui si contesta un vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che anche il vizio di motivazione, dedotto con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di Ugbo e Obaretin, non appare ammissibile in questa sede, in quanto contiene censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, e dunque al merito della vicenda; Ritenuto che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha confermato la responsabilità degli imputati con argomentazioni esenti da vizi sindacabili in questa sede (cf. f 7 e 8 della sentenza impugnata); Rilevato, infine, che il secondo motivo dei ricorsi di Ugbo e Obaretin, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 17 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 12 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], Ugbo keuv Osarumwense e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condananti alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'Iredia, con cui si contesta un vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che anche il vizio di motivazione, dedotto con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di Ugbo e Obaretin, non appare ammissibile in questa sede, in quanto contiene censure inerenti alla ricostruzione dei fatti, e dunque al merito della vicenda; Ritenuto che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha confermato la responsabilità degli imputati con argomentazioni esenti da vizi sindacabili in questa sede (cf. f 7 e 8 della sentenza impugnata); Rilevato, infine, che il secondo motivo dei ricorsi di Ugbo e Obaretin, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 36459/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris