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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42867/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO dì TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24286/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 10 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Pordenone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 367 cod. pen.1 che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui mancano le prove e per avere erroneamente disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputata ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sull'accertata consapevole presentazione di una denuncia falsa, essendo irrilevante che la stessa fosse stata presentata un mese dopo i fatti; quanto al secondo motivo, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292); le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa sono state già giudicate dalla Consulta manifestamente infondate con la sentenza n. 290 del 2011; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO dì TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24286/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado del 10 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Pordenone aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 367 cod. pen.1 che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna per un reato di cui mancano le prove e per avere erroneamente disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputata ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sull'accertata consapevole presentazione di una denuncia falsa, essendo irrilevante che la stessa fosse stata presentata un mese dopo i fatti; quanto al secondo motivo, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292); le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa sono state già giudicate dalla Consulta manifestamente infondate con la sentenza n. 290 del 2011; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021
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