CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5330-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore G [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente - per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO n. 688/2021, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la società [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di somme dovuta in forza di un contratto di agenzia; − si costituì nel giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicò quale giudice competente il Tribunale di Catania, in quanto foro del convenuto ex art. 19 c.p.c; − l’eccezione di incompetenza si fondava sulla inapplicabilità al caso di specie del forum creditoris ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., a causa dell’illiquidità del credito vantato; − il Tribunale di Palermo, al termine della prima udienza di trattazione, dichiarò l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza, perché [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitata a contestare l’operatività del criterio del forum destinatae solutionis e nulla aveva dedotto relativamente al forum contractus, alternativamente previsto dallo s tesso art. 20 c.p.c. per le obbligazioni; − ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; − ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; − il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso; − in prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoriaillustrativa;. Ritenuto che: − con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1182 c.c., degli artt. 19, 20, 38 e 187 c.p.c. nonchè del principio del giusto processo e del contraddittorio ex artt. 111 Cost. e 101 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto il Tribunale di Palermo avrebbe deciso sull’eccezione di incompetenza territoriale, senza invitare le parti alla precisazione delle conclusioni sul punto; sostiene, tuttavia che il provvedimento ha natura decisoria e che il provvedimento del TRibunale sarebbe errato in quanto parte attrice aveva indicato un determinato foro idoneo a determinare la scelta del giudice, indicandolo come unico ed esclusivo e, in relazione a tale criterio era stata formulate l’eccezione di incompetenza; − il motiv o è infondato; − va preliminarmente osservato che il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito -e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29.9.2014, n.20449, Cass. Civ., Sez, VI, 7.6.2017, n.14223); − nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Palermo ha contenuto decisorio in quanto, indipendentemente dalla forma del provvedimento, il giudice ha, in modo inequivoco, statuito sull’eccezione di incompetenza ritenendola inammissibile perchè dedotta con riferimento ad un solo criterio di collegamento (il luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione), senza eccepire l’incompetenza territorial e anche con riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione; − tale decisione implica una valutazione da parte del giudice nonpiù discutibile in sede di decisione nel merito; − la deci sione ha fatto corretta applicazione del principio espresso da codesta Corte secondo cui “nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (ex multis: Cass. Sent. n. 11152/1994, n. 4499/1995 e n. 24903/2005); − nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto contestare la competenza territoriale sotto tutti i profili e non solo in relazione al forum destinatae solutionis; − poiché la controversia ha ad oggetto diritti di obbligazione, l’eccezione di incompetenza territoriale andava determinata, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. anche con riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazionededotta in giudizio; − il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; − le spese vanno liquidate nel giudizio di merito; − d eve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (per il raddoppio del contributo unificato cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 2020 ; Cass.11331/14); P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigettail ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge. Spese al merito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore i mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello