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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04495/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il computo della custodia cautelare (sofferta dall'Il luglio 1980 al 18 giugno 1981 e dal 12 dicembre 1983 al 24 dicembre 1984, per complessivi anni uno, mesi undici e giorni undici) ai sensi dell'art.657 cod. proc. pen. 1.1.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il condannato si doleva del mancato computo, nella pena concretamente eseguibile, dei due periodi di carcerazione preventiva sofferti prima della sua estradizione dal [OSCURATO:PERSONA], considerati nel provvedimento di cumulo emessi nei suoi confronti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in data 1 febbraio 2018 e nel provvedimento di rettifica del 28 marzo 2018.

Inoltre, tenuto conto che la medesima Corte di assise di appello, con provvedimento del 30 novembre 2017, aveva commutato la originaria pena dell'ergastolo (inflitta per due volte allo Scotti) in trenta anni di reclusione a seguito della estradizione del condannato dal [OSCURATO:PERSONA] (che non ammette la pena perpetua), lo stesso giudice dell'esecuzione ha osservato che iuna volta disposto il cumulo tra la pena dell'ergastolo e le pene detentive temporanee, si instaura un unico rapporto esecutivo che impedisce di attribuire rilievo alla continuazione e nell'ambito del quale le singole pene temporanee (ricomprese nel cumulo con i reati per i quali è stato irrogato l'ergastolo), restano assorbile e neutralizzate nella pena perpetua.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.675 e 720 del codice di rito ed osserva che non vi sarebbe alcun ostacolo all'applicazione, nel caso di specie, dell'art.657 cod. proc. pen. essendovi stata la commutazione della pena dell'ergastolo nella pena di trenta anni di reclusione a seguito della estradizione concessa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come detto, non ammette la pena detentiva perpetua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto deve ricordarsi che la condizione posta nello svolgimento dei rapporti di cooperazione tra Stati deve essere rispettata avendo riguardo al contenuto sostanziale che essa esprime.

Questo è il senso anche della disposizione codicistica di cui all'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. che obbliga espressamente l'autorità giudiziaria italiana al rispetto delle condizioni accettate nella procedura di estradizione.

Pertanto, nel caso in esame, le plurime condanne all'ergastolo hanno avuto ad oggetto fatti anteriori alla consegna dello Scotti disposta con il provvedimento originario di estradizione dal [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi titoli, siccome tutti afferenti a reati commessi prima dell'inizio della detenzione, iniziata con la consegna, sono confluiti in un unico provvedimento di cumulo.

Infatti la condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, posta nell'ambito della procedura estradizionale, va applicata all'esito della determinazione della pena complessiva risultante dall'unificazione dei titoli per condanne relative fatti anteriori alla consegna (Sez.1, Sentenza n.12655 del 24/01/2019, Rv. 276174 - 01 ). 3.In questa situazione deve quindi evitarsi che, in applicazione di un altro principio di garanzia quale è quello dell'unitarietà del rapporto esecutivo e quindi della necessaria unificazione dei plurimi titoli, la condizione produca i suoi effetti soltanto virtualmente.

Orbene, ciò non è accaduto nel caso in esame poiché - una volta formato il cumulo - è stato correttamente stabilito che la pena che lo Scotti deve concretamente espiare è pari a trenta anni (come stabilito in sede di estradizione) e che la stessa decorra dal giorno 26 maggio 2015 (data del suo arresto in [OSCURATO:PERSONA]).

In sostanza, nella fattispecie tutte le condanne (perpetue e non) inflitte allo Scotti sono state sostituite - in forza della estradizione - dalla pena temporanea di trenta anni di reclusione.

Ciò che rileva, quindi, ai fini del rispetto della condizione dell'estradizione tè che il condannato non debba espiare più di trenta anni di reclusione a partire dalla data del suo arresto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA].

4. I periodi di carcerazione dei quali il condannato ha chiesto il computo non possono, invece, essere considerati come presofferto e quindi venire detratti dalla pena espianda, trattandosi di carcerazione antecedente all'arresto dell'odierno ricorrente in [OSCURATO:PERSONA].

4.1. La pena perpetua deve, infatti, ritenersi ancora producente i propri tipici effetti - ai fini diversi dalla entità della pena espianda, che è la sola ad essere stata modificata dalle condizioni dell'estradizione - tenuto conto che i periodi di custodia cautelare sofferti per altri titoli di reato non possono essere detratti dalla pena dell'ergastolo attesa la natura perpetua della stessa.

Il principio in esame è, invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ad esempio per l'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce (Sez. 1, n. 5396 del 13/01/2010, Finocchiaro, Rv. 246826; Sez. 1, n. 3123 del 29/09/2011, dep. 2012, Donatiello, Rv. 251818).

4.2. La ratio del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, del resto, va individuata nel rilievo che il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dall'art. 73 cod. pen., pur con il criterio moderatore dell'art. 78, riguarda soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee.

In caso di ergastolo il sistema è, invece, delineato dall'art. 72 cod. pen. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il computo della custodia cautelare (sofferta dall'Il luglio 1980 al 18 giugno 1981 e dal 12 dicembre 1983 al 24 dicembre 1984, per complessivi anni uno, mesi undici e giorni undici) ai sensi dell'art.657 cod. proc. pen. 1.1. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il condannato si doleva del mancato computo, nella pena concretamente eseguibile, dei due periodi di carcerazione preventiva sofferti prima della sua estradizione dal [OSCURATO:PERSONA], considerati nel provvedimento di cumulo emessi nei suoi confronti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in data 1 febbraio 2018 e nel provvedimento di rettifica del 28 marzo 2018. Inoltre, tenuto conto che la medesima Corte di assise di appello, con provvedimento del 30 novembre 2017, aveva commutato la originaria pena dell'ergastolo (inflitta per due volte allo Scotti) in trenta anni di reclusione a seguito della estradizione del condannato dal [OSCURATO:PERSONA] (che non ammette la pena perpetua), lo stesso giudice dell'esecuzione ha osservato che iuna volta disposto il cumulo tra la pena dell'ergastolo e le pene detentive temporanee, si instaura un unico rapporto esecutivo che impedisce di attribuire rilievo alla continuazione e nell'ambito del quale le singole pene temporanee (ricomprese nel cumulo con i reati per i quali è stato irrogato l'ergastolo), restano assorbile e neutralizzate nella pena perpetua. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.675 e 720 del codice di rito ed osserva che non vi sarebbe alcun ostacolo all'applicazione, nel caso di specie, dell'art.657 cod. proc. pen. essendovi stata la commutazione della pena dell'ergastolo nella pena di trenta anni di reclusione a seguito della estradizione concessa dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come detto, non ammette la pena detentiva perpetua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto deve ricordarsi che la condizione posta nello svolgimento dei rapporti di cooperazione tra Stati deve essere rispettata avendo riguardo al contenuto sostanziale che essa esprime. Questo è il senso anche della disposizione codicistica di cui all'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. che obbliga espressamente l'autorità giudiziaria italiana al rispetto delle condizioni accettate nella procedura di estradizione. Pertanto, nel caso in esame, le plurime condanne all'ergastolo hanno avuto ad oggetto fatti anteriori alla consegna dello Scotti disposta con il provvedimento originario di estradizione dal [OSCURATO:PERSONA] e i rispettivi titoli, siccome tutti afferenti a reati commessi prima dell'inizio della detenzione, iniziata con la consegna, sono confluiti in un unico provvedimento di cumulo. Infatti la condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, posta nell'ambito della procedura estradizionale, va applicata all'esito della determinazione della pena complessiva risultante dall'unificazione dei titoli per condanne relative fatti anteriori alla consegna (Sez.1, Sentenza n.12655 del 24/01/2019, Rv. 276174 - 01 ). 3.In questa situazione deve quindi evitarsi che, in applicazione di un altro principio di garanzia quale è quello dell'unitarietà del rapporto esecutivo e quindi della necessaria unificazione dei plurimi titoli, la condizione produca i suoi effetti soltanto virtualmente. Orbene, ciò non è accaduto nel caso in esame poiché - una volta formato il cumulo - è stato correttamente stabilito che la pena che lo Scotti deve concretamente espiare è pari a trenta anni (come stabilito in sede di estradizione) e che la stessa decorra dal giorno 26 maggio 2015 (data del suo arresto in [OSCURATO:PERSONA]). In sostanza, nella fattispecie tutte le condanne (perpetue e non) inflitte allo Scotti sono state sostituite - in forza della estradizione - dalla pena temporanea di trenta anni di reclusione. Ciò che rileva, quindi, ai fini del rispetto della condizione dell'estradizione tè che il condannato non debba espiare più di trenta anni di reclusione a partire dalla data del suo arresto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA]. 4. I periodi di carcerazione dei quali il condannato ha chiesto il computo non possono, invece, essere considerati come presofferto e quindi venire detratti dalla pena espianda, trattandosi di carcerazione antecedente all'arresto dell'odierno ricorrente in [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. La pena perpetua deve, infatti, ritenersi ancora producente i propri tipici effetti - ai fini diversi dalla entità della pena espianda, che è la sola ad essere stata modificata dalle condizioni dell'estradizione - tenuto conto che i periodi di custodia cautelare sofferti per altri titoli di reato non possono essere detratti dalla pena dell'ergastolo attesa la natura perpetua della stessa. Il principio in esame è, invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la decorrenza della pena dell'ergastolo, a cui occorre avere riguardo ad esempio per l'accesso del condannato alla liberazione condizionale o alla semilibertà, si computa, nel caso di cumulo con pene detentive temporanee, dalla data di inizio della carcerazione per il reato a cui si riferisce (Sez. 1, n. 5396 del 13/01/2010, Finocchiaro, Rv. 246826; Sez. 1, n. 3123 del 29/09/2011, dep. 2012, Donatiello, Rv. 251818). 4.2. La ratio del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, del resto, va individuata nel rilievo che il sistema del cumulo materiale delle pene adottato in linea generale dall'art. 73 cod. pen., pur con il criterio moderatore dell'art. 78, riguarda soltanto l'ipotesi di concorso materiale di reati puniti con pene temporanee. In caso di ergastolo il sistema è, invece, delineato dall'art. 72 cod. pen. e prescinde totalmente dal concorso materiale o giuridico tra i reati, prevedendo la sostituzione o assorbimento delle pene temporanee, a causa dell'evidente pratica impossibilità di aggiungere una frazione di pena temporanea ad una pena già perpetua.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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