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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 05107/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 252-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. GRANATO giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 637/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 23 novembre 2005 i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la signora [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Catanzaro domandando che venisse dichiarata la simulazione della vendita effettuata dal de cuius in favore di quest’ultima (avente ad oggetto due immobili siti in Marcellinara, CZ) e per l’effetto dichiarare che i relativi beni fossero reintegrati nell’asse ereditario e computati nel calcolo della quota di legittima spettante agli attori.

Regolarmente costituitasi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda degli attori siccome infondata.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 519/2017, accoglieva le ragioni degli attori, dichiarando la simulazione assoluta della vendita e, consequenzialmente l’appartenenza degli immobili all’asse ereditario, computandoli nel calcolo della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori.

Inoltre, Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -3- condannava la convenuta al rilascio degli immobili in favore degli attori, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, denunciando plurimi vizi procedurali e di merito della sentenza gravata.

Regolarmente costituitisi, gli appellati contestavano le argomentazioni di controparte e domandavano la conferma della gravata sentenza.

La Corte d’Appello, con sentenza n. 637/2021, rigettava integralmente il gravame, confermando integralmente la gravata sentenza.

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione la Cubello, sulla base di sette motivi.

Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimate, non svolgendo alcuna difesa.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, a norma dell’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c.

Deduce la ricorrente che il giudice dell’appello non avrebbe applicato ai Rotella le limitazioni probatorie previste per le parti dall’art. 1417 c.c., errando nella misura in cui non avrebbe riconosciuto che costoro, agendo in qualità di eredi e dunque di successori in tutti i rapporti del de cuius, fossero quindi soggetti alle stesse Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -4- restrizioni in materia di prova imposte dalla legge a quest’ultimo, in quanto parte del negozio simulato.

Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza a norma dell’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 100 del Codice di procedura civile e 2697 del Codice civile.

La Corte, nella prospettiva della ricorrente, avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva – già dal primo grado – delle proprie controparti.

In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che l’accettazione espressa dell’eredità del de cuius «non costituiva un elemento probatorio della pretesa tale da potersi dare per ammesso dalla parte convenuta che non ne avesse contestato la veridicità» (cfr. ricorso, p. 17).

Irrilevanti sarebbero anche la produzione del certificato di morte del de cuius e la stessa proposizione dell’azione da parte dei Rotella.

Con un terzo e consequenziale motivo di ricorso, è denunziata la violazione dell’art. 183, comma 1°, c.p.c., in relazione agli artt. 102 e 182, comma 1° c.p.c., in quanto «la mancata produzione della documentazione inerente alla successione a titolo universale del defunto, non ha consentito al giudice di verificare la completezza del contraddittorio […]» (così ricorso, p. 18).

Il quarto motivo di ricorso denunzia invece la violazione ed errata applicazione dell’art. 1417 c.c. in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1 e 3 del Codice di procedura civile.

Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -5- La sentenza, infatti, avrebbe erroneamente negato che le controparti fossero vincolate dalla dichiarazione di versamento del corrispettivo contenuta nell’atto di vendita simulata.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 del Codice di rito, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1 e

3. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello sarebbe incorso nella violazione delle citate disposizioni attribuendo, a detta della ricorrente, rilievo probatorio assorbente alla sola perizia di parte attestante il presunto valore degli immobili, pur a fronte delle proprie contestazioni.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato nei confronti della ricorrente il principio di non contestazione.

Con il sesto motivo di ricorso, non rubricato, la ricorrente sostanzialmente denuncia che il Giudice, che pure non avrebbe potuto porre a fondamento della propria decisione la menzionata perizia di parte, non avrebbe dato comunque adeguata motivazione sulla valutazione di tale risultanza istruttoria.

Infine, l’ultimo motivo di ricorso denuncia innanzi alla Corte la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1°, nn. 1 e 3, c.p.c.

Il vizio denunziato risiederebbe nella circostanza che la Corte d’appello avrebbe confermato le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla rilevanza del fatto che il simulato alienante avesse continuato a risiedere in uno degli immobili anche dopo la vendita.

Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -6- Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c..

L’assunto per il quale l’erede che agisca in simulazione nei confronti del simulato acquirente subentri nella posizione del de cuius simulato alienante e sia pertanto soggetto alle medesime limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 del Codice appare invero confliggente con la giurisprudenza sul tema.

Infatti, «il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia stata fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.» (Cass., n. 12317/2019; cfr. anche Cass., ord. n. 15510/2018).

La ricorrente ha invero omesso di considerare – come invece correttamente rilevato dai controricorrenti – che i Rotella hanno sempre agito a tutela della quota di legittima, ed in via strumentale a tale tutela hanno proposto l’azione di simulazione di un’apparente vendita posta in essere dal de cuius.

Come evidenziato a p. 13 del controricorso, infatti, «gli Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -7- odierni controricorrenti hanno sempre ed espressamente agito anche iure proprio (e non solo iure hereditatis ) nella loro qualità di eredi “legittimari”, dichiarando reiteratamente di voler» tutelare proprio tale qualità (qualità la cui spendita è oggetto di ammissione anche nella memoria di parte ricorrente).

Anche il secondo motivo di ricorso merita di essere disatteso.

La qualità di erede, infatti, si acquista non tanto dal momento della delazione dell’eredità, quanto piuttosto, ed in maniera retroattiva, per effetto dell’accettazione della chiamata (cfr. Cass., ord. n. 16814/2018).

Ebbene, il fatto che i Rotella abbiano agito in giudizio in simulazione a tutela della propria qualità di legittimari può ben considerarsi forma di accettazione tacita della medesima a norma dell’art. 476 del Codice civile, costituendo un «atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».

Del resto, è stato recentemente affermato da questa Corte il principio per cui «l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità [i.e. i Rotella, i quali hanno prodotto e in tal modo dimostrato la loro qualità di chiamati mediante la produzione del certificato di morte del de cuius] e che si proclami erede, va considerato come atto di accettazione tacita dell’eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la qualità di erede (arg. da Cass., Sez. 3, n. 14081 del 01/07/2005» (Cass., ord n. 16418/2018), essendosi altresì specificato che è la stessa Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -8- proposizione dell’azione di riduzione che determina, in caso di vittorioso esperimento, l’acquisto della qualità di erede, per l’ipotesi di legittimario pretermesso.

L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso avvince nella medesima sorte anche il terzo, espressamente qualificato come da esso dipendente.

Anche il quarto motivo di ricorso è privo di pregio e dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

Come correttamente rilevato dai controricorrenti, infatti, trattasi di una mera replica del primo motivo di ricorso, con il quale condivide parte della rubrica e soprattutto la ratio.

Deve, pertanto, essere disatteso per le stesse ragioni esposte in precedenza.

Oltretutto, occorre ribadire come gli assunti della ricorrente siano contrari alla pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale «la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti – ovvero del legittimario, come nel caso di specie – che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti» (Cass. ord. n. 29450/2019).

Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

L’assunto della ricorrente per il quale il giudice dell’appello avrebbe erroneamente «ritenuto legittima la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita sulla base dell’unico elemento indiziario costituito da una perizia di parte attestante il presunto valore dell’immobile» è infatti contrario Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -9- all’effettivo contenuto della decisione gravata, quale ricavabile dalla sua piana lettura.

La Corte d’Appello ha infatti ritenuto provata la simulazione sulla scorta di plurimi elementi, analiticamente esposti a p. 5 della sentenza, quali: «la mancata prova del pagamento del prezzo», il «fatto che l’alienante, per pacifica ammissione dell’appellante, ha continuato a risiedere nell’immobile fino al decesso», la «irrisorietà del prezzo convenuto rapportato alla reale stima dei beni contenuta nella perizia […]».

A ben vedere, dunque, il giudice del gravame ha effettuato una compiuta e incensurabile disamina delle plurime risultanze istruttorie, prevalentemente di carattere indiziario, sulla quale ha fondato il proprio convincimento, insindacabile censurabile in questa sede.

Inoltre, la Corte ha anche dato conto della incapacità di altre risultanze istruttorie di demolire tale ricostruzione in fatto.

Il giudice, in sostanza, ha fatto corretta applicazione del principio per cui «in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (Cass., ord. 36478/2021).

Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -10- La critica della ricorrente si appunta su di uno solo dei molteplici elementi indiziari, pervenendo ad una lettura atomistica del quadro probatorio, ed in contrasto invece con la regola che vuole che il giudizio condotto ai sensi degli artt.2727 e 2729 c.c. debba essere unitario e complessivo, senza potersi invece addivenire ad una lettura che scorpori il singolo elemento indiziario dal quadro complessivo nel quale è stato collocato dal giudice di merito.

Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso.

Come appena ricordato, la Corte d’Appello ha dato una sintetica, ma compiuta e ineccepibile, motivazione quanto agli argomenti a sostegno della decisione, che nella sua complessità giustifica anche la valutazione, quanto meno implicita, di irrilevanza del diverso elemento addotto dalla ricorrente.

Anche il settimo e ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento.

La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -11- desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.

Ric. 2022 n. 00252sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -12- 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 252-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. GRANATO giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 637/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 23 novembre 2005 i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la signora [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Catanzaro domandando che venisse dichiarata la simulazione della vendita effettuata dal de cuius in favore di quest’ultima (avente ad oggetto due immobili siti in Marcellinara, CZ) e per l’effetto dichiarare che i relativi beni fossero reintegrati nell’asse ereditario e computati nel calcolo della quota di legittima spettante agli attori. Regolarmente costituitasi, la convenuta concludeva per il rigetto della domanda degli attori siccome infondata. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 519/2017, accoglieva le ragioni degli attori, dichiarando la simulazione assoluta della vendita e, consequenzialmente l’appartenenza degli immobili all’asse ereditario, computandoli nel calcolo della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori. Inoltre, Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- condannava la convenuta al rilascio degli immobili in favore degli attori, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, denunciando plurimi vizi procedurali e di merito della sentenza gravata. Regolarmente costituitisi, gli appellati contestavano le argomentazioni di controparte e domandavano la conferma della gravata sentenza. La Corte d’Appello, con sentenza n. 637/2021, rigettava integralmente il gravame, confermando integralmente la gravata sentenza. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione la Cubello, sulla base di sette motivi. Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimate, non svolgendo alcuna difesa. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, a norma dell’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. Deduce la ricorrente che il giudice dell’appello non avrebbe applicato ai Rotella le limitazioni probatorie previste per le parti dall’art. 1417 c.c., errando nella misura in cui non avrebbe riconosciuto che costoro, agendo in qualità di eredi e dunque di successori in tutti i rapporti del de cuius, fossero quindi soggetti alle stesse Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- restrizioni in materia di prova imposte dalla legge a quest’ultimo, in quanto parte del negozio simulato. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza a norma dell’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 100 del Codice di procedura civile e 2697 del Codice civile. La Corte, nella prospettiva della ricorrente, avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva – già dal primo grado – delle proprie controparti. In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che l’accettazione espressa dell’eredità del de cuius «non costituiva un elemento probatorio della pretesa tale da potersi dare per ammesso dalla parte convenuta che non ne avesse contestato la veridicità» (cfr. ricorso, p. 17). Irrilevanti sarebbero anche la produzione del certificato di morte del de cuius e la stessa proposizione dell’azione da parte dei Rotella. Con un terzo e consequenziale motivo di ricorso, è denunziata la violazione dell’art. 183, comma 1°, c.p.c., in relazione agli artt. 102 e 182, comma 1° c.p.c., in quanto «la mancata produzione della documentazione inerente alla successione a titolo universale del defunto, non ha consentito al giudice di verificare la completezza del contraddittorio […]» (così ricorso, p. 18). Il quarto motivo di ricorso denunzia invece la violazione ed errata applicazione dell’art. 1417 c.c. in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1 e 3 del Codice di procedura civile. Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- La sentenza, infatti, avrebbe erroneamente negato che le controparti fossero vincolate dalla dichiarazione di versamento del corrispettivo contenuta nell’atto di vendita simulata. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 del Codice di rito, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1 e 3. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello sarebbe incorso nella violazione delle citate disposizioni attribuendo, a detta della ricorrente, rilievo probatorio assorbente alla sola perizia di parte attestante il presunto valore degli immobili, pur a fronte delle proprie contestazioni. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato nei confronti della ricorrente il principio di non contestazione. Con il sesto motivo di ricorso, non rubricato, la ricorrente sostanzialmente denuncia che il Giudice, che pure non avrebbe potuto porre a fondamento della propria decisione la menzionata perizia di parte, non avrebbe dato comunque adeguata motivazione sulla valutazione di tale risultanza istruttoria. Infine, l’ultimo motivo di ricorso denuncia innanzi alla Corte la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1°, nn. 1 e 3, c.p.c. Il vizio denunziato risiederebbe nella circostanza che la Corte d’appello avrebbe confermato le valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla rilevanza del fatto che il simulato alienante avesse continuato a risiedere in uno degli immobili anche dopo la vendita. Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’assunto per il quale l’erede che agisca in simulazione nei confronti del simulato acquirente subentri nella posizione del de cuius simulato alienante e sia pertanto soggetto alle medesime limitazioni probatorie previste dall’art. 1417 del Codice appare invero confliggente con la giurisprudenza sul tema. Infatti, «il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia stata fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.» (Cass., n. 12317/2019; cfr. anche Cass., ord. n. 15510/2018). La ricorrente ha invero omesso di considerare – come invece correttamente rilevato dai controricorrenti – che i Rotella hanno sempre agito a tutela della quota di legittima, ed in via strumentale a tale tutela hanno proposto l’azione di simulazione di un’apparente vendita posta in essere dal de cuius. Come evidenziato a p. 13 del controricorso, infatti, «gli Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- odierni controricorrenti hanno sempre ed espressamente agito anche iure proprio (e non solo iure hereditatis ) nella loro qualità di eredi “legittimari”, dichiarando reiteratamente di voler» tutelare proprio tale qualità (qualità la cui spendita è oggetto di ammissione anche nella memoria di parte ricorrente). Anche il secondo motivo di ricorso merita di essere disatteso. La qualità di erede, infatti, si acquista non tanto dal momento della delazione dell’eredità, quanto piuttosto, ed in maniera retroattiva, per effetto dell’accettazione della chiamata (cfr. Cass., ord. n. 16814/2018). Ebbene, il fatto che i Rotella abbiano agito in giudizio in simulazione a tutela della propria qualità di legittimari può ben considerarsi forma di accettazione tacita della medesima a norma dell’art. 476 del Codice civile, costituendo un «atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Del resto, è stato recentemente affermato da questa Corte il principio per cui «l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità [i.e. i Rotella, i quali hanno prodotto e in tal modo dimostrato la loro qualità di chiamati mediante la produzione del certificato di morte del de cuius] e che si proclami erede, va considerato come atto di accettazione tacita dell’eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la qualità di erede (arg. da Cass., Sez. 3, n. 14081 del 01/07/2005» (Cass., ord n. 16418/2018), essendosi altresì specificato che è la stessa Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -8- proposizione dell’azione di riduzione che determina, in caso di vittorioso esperimento, l’acquisto della qualità di erede, per l’ipotesi di legittimario pretermesso. L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso avvince nella medesima sorte anche il terzo, espressamente qualificato come da esso dipendente. Anche il quarto motivo di ricorso è privo di pregio e dev’essere pertanto dichiarato inammissibile. Come correttamente rilevato dai controricorrenti, infatti, trattasi di una mera replica del primo motivo di ricorso, con il quale condivide parte della rubrica e soprattutto la ratio. Deve, pertanto, essere disatteso per le stesse ragioni esposte in precedenza. Oltretutto, occorre ribadire come gli assunti della ricorrente siano contrari alla pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale «la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti – ovvero del legittimario, come nel caso di specie – che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti» (Cass. ord. n. 29450/2019). Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile. L’assunto della ricorrente per il quale il giudice dell’appello avrebbe erroneamente «ritenuto legittima la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita sulla base dell’unico elemento indiziario costituito da una perizia di parte attestante il presunto valore dell’immobile» è infatti contrario Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -9- all’effettivo contenuto della decisione gravata, quale ricavabile dalla sua piana lettura. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto provata la simulazione sulla scorta di plurimi elementi, analiticamente esposti a p. 5 della sentenza, quali: «la mancata prova del pagamento del prezzo», il «fatto che l’alienante, per pacifica ammissione dell’appellante, ha continuato a risiedere nell’immobile fino al decesso», la «irrisorietà del prezzo convenuto rapportato alla reale stima dei beni contenuta nella perizia […]». A ben vedere, dunque, il giudice del gravame ha effettuato una compiuta e incensurabile disamina delle plurime risultanze istruttorie, prevalentemente di carattere indiziario, sulla quale ha fondato il proprio convincimento, insindacabile censurabile in questa sede. Inoltre, la Corte ha anche dato conto della incapacità di altre risultanze istruttorie di demolire tale ricostruzione in fatto. Il giudice, in sostanza, ha fatto corretta applicazione del principio per cui «in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (Cass., ord. 36478/2021). Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -10- La critica della ricorrente si appunta su di uno solo dei molteplici elementi indiziari, pervenendo ad una lettura atomistica del quadro probatorio, ed in contrasto invece con la regola che vuole che il giudizio condotto ai sensi degli artt.2727 e 2729 c.c. debba essere unitario e complessivo, senza potersi invece addivenire ad una lettura che scorpori il singolo elemento indiziario dal quadro complessivo nel quale è stato collocato dal giudice di merito. Per le medesime ragioni deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso. Come appena ricordato, la Corte d’Appello ha dato una sintetica, ma compiuta e ineccepibile, motivazione quanto agli argomenti a sostegno della decisione, che nella sua complessità giustifica anche la valutazione, quanto meno implicita, di irrilevanza del diverso elemento addotto dalla ricorrente. Anche il settimo e ultimo motivo di ricorso non merita accoglimento. La complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -11- desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. Ric. 2022 n. 00252sez. S2 -ud. 08-02-2023 -12- 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art
Sentenza Cassazione n. 05107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris