CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a unitamente all’avvocatoMartina [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate E Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Toscanan.1420/2024 depositata il 29/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 12845/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 8876/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro