CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo l'inammissibilital del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27/10/2021, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, e condannato alla pena di giustizia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva: la difesa lamenta che la motivazione è carente dei necessari passaggi argomentativi per sostenere il decisum. II) Motivazione apparente nel passaggio argomentativo riguardante la ritenuta recidiva: pur sussistendo formalmente l'aspetto grafico dedicato al tema della recidiva, la sentenza risulta del tutto avulsa dalle risultanze processuali e si avvale di argomentazioni di puro genere, del tutto prive di efficacia dimostrativa per sostenere l'applicazione dell'aggravante. III) Inosservanza dell'art. 99, commi 1 e 2, n. 1) cod. pen. e dell'art. 133 cod. pen.: la sentenza gravata non ha fatto buon governo dell'art. 133 cod. pen.; il ricorrente annovera un solo precedente specifico risalente all'anno 2006. La ricaduta nel reato è avvenuta a distanza di 14 anni dalla precedente condanna. Questo rivelerebbe una carenza d'inclinazione a delinquere. IV) Vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento espresso ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche confligge con le risultanze in atti. La lettura della informativa di reato rivela la sussistenza di plurimi, incontrovertibili elementi in ordine al corretto comportamento serbato dal ricorrente, il quale si è reso immediatamente disponibile a collaborare con la polizia per il ritrovamento dello stupefacente e del danaro nella sua disponibilità . V) Inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 133, comma 2, n. 3) cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è illegittimo. La sentenza della Corte territoriale non ha valutato la condotta susseguente al reato posta in essere dal ricorrente, che evidenzia plurimi elementi positivi afferenti alla condotta collaborativa dell'imputato, già in sede di perquisizione personale e locale. Invero, il Matza, così come risulta dal verbale dell'atto della [OSCURATO:PERSONA], ha spontaneamente indicato i luoghi ove era nascosta la droga leggera, gli involucri ove veniva confezionata la sostanza stupefacente ed ha cooperato per individuare il denaro contante in suo possesso. Deve dunque ritenersi integrato il vizio motivazionale del travisamento delle risultanze probatorie e processuali. VI) Inosservanza dell'art. 99, commi 1 e 2, n. 1 cod. pen. in combinato disposto con l'art. 133 cod. pen. Ai fini del diniego della esclusione della recidiva, i giudici hanno erroneamente valorizzato la circostanza che il fatto è stato commesso mentre il ricorrente era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai sevizi sociali. Alle pagine da 11 a 24 del ricorso i motivi fin qui riassunti sono nuovamente richiamati ed ulteriormente precisati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza devono ritenersi infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte di merito, dopo avere descritto le caratteristiche del fatto (in ordine al quale esprime un giudizio di gravità della condotta), sottolinea che il precedente penale specifico annoverato dall'imputato, sebbene risalente, sia indicativo della persistenza della sua attitudine a delinquere, anche in considerazione del fatto che il nuovo reato è stato commesso durante il periodo di affidamento in prova (pag. 7 della motivazione); ha poi aggiunto, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, che tale ultimo aspetto denota "l'insensibilità del ricorrente ad ogni progetto di recupero" (così a pag. 5 della motivazione). Si ricava da tali argomenti un adeguato apprezzamento circa l'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare un'accresciuta capacità a delinquere del reo, conformemente ai principi stabiliti in questa sede [cfr. Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012 - Marciano', che, in motivazione, richiamata la pronuncia della Corte Cost. n. 192/2017, ha precisato che il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede, essendo tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo"; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, PG e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 01:"In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale"). La difesa, nella pur dettagliata disamina degli elementi fattuali dai quali il giudice ha ricavato il proprio convincimento, non riesce a cogliere aspetti di reale criticità nel ragionamento portato dai giudici in sentenza. Deve in proposito rilevarsi come la spiegazione fornita dalla Corte di merito circa la valutazione di maggiore pericolosità dell'imputato, ancorata ad argomenti logici e non contraddittori, non sia suscettibile di essere rivisitata in questa sede, riguardando aspetti di merito sottratti al sindacato di legittimità. Del tutto corretta è, inoltre, la valorizzazione dell'aspetto riguardante la commissione del fatto reato durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali del ricorrente. La valutazione da esprimersi in tema di riconoscimento o esclusione della recidiva, focalizzata sugli aspetti della personalità dell'imputato, suscettibili di rivelare un'accresciuta pericolosità sociale, deve effettuarsi, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avuto riguardo "alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (così Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè e altro, Rv. 247838 - 01). Quindi, è consentito avvalersi, ai fini del giudizio da compiersi in materia, della considerazione "di ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo", formula nella quale è agevole ricomprendere il profilo evidenziato dalla Corte di merito, la quale, nel sottolineare la circostanza della commissione del fatto durante il periodo di affidamento in prova, ha tratto la logica conseguenza che l'imputato fosse animato da persistenti "stimoli criminogeni" capaci d'incidere sulla determinazione alla commissione del nuovo reato. 2. Del pari infondate sono le doglianze riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione è sostenuta da conferente apparato argomentativo, non censurabile in questa sede ("Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il contesto emerso in esito all'attività di indagine, quale delineato in sentenza, non ha evidenziato alcun elemento positivamente valutabile ai fini indicati, e ciò anche a prescindere dal rinvenimento dei tubi artigianali il cui peso, peraltro, nella complessiva valutazione non può essere sottovalutato avuto riguardo ai precedenti specifici, l'ultimo dei quali risalente al 2011. Dunque, a fronte degli elementi a sfavore sottolineati dal Tribunale in termini oggettivi e privi di enfatizzazione, le argomentazioni difensive a sostegno della censura in esame devono reputarsi soccombenti. Il comportamento collaborativo tenuto in sede di perquisizione è stato, del resto, tenuto in debito conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, si dimostra adeguato ai dati ricavabili in ordine alla personalità dell'imputato sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, nonchè alla condotta illecita della stessa natura dal medesimo posta in essere mentre era in corso di svolgimento l'affidamento in prova ai servizi sociali, dati - questi - indicativi della non occasionalità dell'agire illecito e dell'insussistenza di un reale abbandono del predetto stile di vita"). Si tratta di argomentazioni del tutto congrue e conformi agli orientamenti di questa Corte (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 2 - , Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Anche in relazione all'aspetto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi rilevante la circostanza riguardante il fatto che il reato sia stato commesso nel periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Si tratta, invero, di elemento rilevante ai fini dell'art. 133 cod. pen., attinente alla personalità dell'imputato e utilizzabile ai diversi fini valutativi che vengono qui in rilievo [cfr. Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425 - 01:"Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva)]. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna