CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 11276/20proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari, Forestali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall ’ Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 19 dicembre 2019 n. 1743; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1988 l’Agenzia per la P romozione e lo S viluppo del Mezzogiorno (Agensud) erogò un finanziamento alla società cooperativa “ [OSCURATO:PERSONA]”(che in seguito muterà ragione sociale in “[OSCURATO:PERSONA] ”; d’ora innanzi, per brevità, anche solo “la MF”), destinato alla costruzione di un oleificio. Oggetto: revoca di contributi pubblici - opposizione ad ingiunzione fiscale - onere della prova -riparto - criteri.2. Nel 2013il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] (oggi Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste; d’ora innanzi, per brevità, “il Ministero”), nella veste di commissario per la gestione delle opere della disciolta Agensud, assumendo che il suddetto progetto non era stato realizzato, chiese alla MF la restituzione di euro 433.129,05 oltre accessori, nelle forme dell’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/10. La MF propose opposizione all’ingiunzione. 3. Con sentenza 7 m arzo 2016 n. 1052 il Tribunale di Salerno accolse l’opposizione. Il Tribunale ritenne inesistente (“ tamquam non esset ” ) l’ingiunzione fiscale, sul presupposto che per lo stesso credito era stata già emessa una cartella esattoriale. Ha poi aggiunto, con una seconda ratio decidendi, chel’opponente aveva dato prova documentale del “pieno utilizzo per i fini indicati in progetto del contributo erogato”. La sentenza fu appellata dal Ministero. 4. Con sentenza 19 dicembre 2019 n. 1743 la Corte d’appello di Salerno accolse il gravame e rigettò l’opposizione. La Corte d’appelloritenne che: -) l’ingiunzione fiscale non era affetta da alcun vizio di nullità, dal momento che la parallela procedura di riscossione mediante ruolo era stata annullata in autotutela dallo stesso Ministero; -) il parallelo giudizio di opposizione avverso lacartella esattoriale, poiché si era concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non spiegava alcun effetto sul presente giudizio; -) avendo il Tribunale dichiarato inammissibile il ricorso da parte del Ministero all ’ ingiunzione fiscale, si era con ciò spogliato della potestas iudicandi, sicché tutte le successive considerazioni circa la fondatezza dell’opposizione dovevano ritenersi tamquam non essent, e in ogni caso il Tribunale aveva motivato sul punto la propria decisione “ in assenza di qualsiasi riferimento a specifiche emergenze processuali”;-) mentre il Ministeroaveva dimostrato l’erogazione del finanziamento e lo scopo di esso, la MF non aveva dimostrato il corretto impiego del finanziamento; quanto, poi, all’eccezione con cui la MF sosteneva di aver comunque realizzato l’oleificio, sia pure nel territorio di un Comune diverso da quello originariamente indicato, la Corte d’appelloha osservato che di tale circostanza non vi era prova, e comunque realizzare il progetto in un sito diverso costituiva di per sé prova della legittimità della pretesa del Ministero. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla MF con ricorso fondato su quattro motivied illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] politiche agricole ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazionenel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo è formulata una censura così riassumibile: -) il giudice di primo grado dichiarò inammissibile la domanda del Ministero, e poi esaminò anche il merito; -) la Corte d’appelloha ritenuto che il Tribunale, una volta dichiarata inammissibile l’ingiunzione adottata dal Ministero, si era spogliato della potestas iudicandie non poteva esaminare il merito della contesa; -) da questa affermazione il Tribunale ha tratto la conclusione che andava esaminato solo il motivo d’appello proposto dal Ministero avverso la statuizione di inammissibilità della domanda; -) così giudicando,la Corte d’appello avrebbe violato ben sette diverse norme di legge (art. 2697 c.c.; artt. 112, 115, 116, 346 c.p.c.; artt. 2 e 3 r.d. 14.4.1910 n. 639); per non avere esaminato le eccezioni sollevate dalla MF in primo grado, rimaste assorbite per effetto della declaratoria di inammissibilità della domanda, e riproposte in appello (ovvero l’eccezione di difetto di prova della mancata realizzazione dell’opera finanziata e di “giudicato nascente dal procedimento penale” cui fu sottoposto l’amministratoredella cooperativa beneficiaria del finanzia mento).1.1. Il motivova qualificato come censura di omessa pronuncia. Esso è manifestamente infondato. Al foglio 7, § 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata la Corte d’appello,infatti, ha preso in esame le eccezion i sollevate dalla MF . Ivi si legge: “non possono trovare accoglimento le eccezioni formulate dalla MF nell’originario atto di opposizione e riproposte nel presente grado di giudizio, tese a contrastare la fondatezza della pretesa azionata dal Ministero ecc.” ). Segue la confutazione ed il rigetto delle suddette eccezioni (ff. 7-8). 2. Col secondo motivo la MF lamenta la violazione della regola sul riparto dell’onere della prova. Nella illustrazione del motivosono affastellate più censure, che questa Corte, nell’esercizio del potere-dovere di qualificare ed interpretare gli atti processuali in applicazione del principio di conservazione dei medesimi , ritiene debbano così riassumersi: a) era onere del Ministero provare che l’oleificio non fosse stato realizzato, mentre la Corte d’appello ha addossato tale onere all’opponente; b) il Ministero non aveva assolto il suddetto onere; c) la realizzazionedell’opera non era stata contestata dal Ministero. 2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Nella parte in cui lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché non investe una delle due rationes decidendi poste dalla Corte d ’ appello a fondamento della sentenza, e di persé idonea a sorreggerne il dispositivo. La Corte d’appello,infatti,ha accolto l ’ opposizione non solo perché ha ritenuto indimostrate le eccezioni sollevate dalla MF,ma anche perché ha ritenuto che l’avere costruito l’oleificio nel Comune di Vibonati invece che in quello di [OSCURATO:PERSONA] a Piro costituiva di per sé “ inade m pimento del beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione del contr i buto” (p. 7, penultimo capoverso).Dunque, il rigetto dell ’ opposizione non fu fondato (solo) sul mancato assolvimento da parte della MG dell’onere della prova, ma (anche) sulla ritenuta esistenza della provapositiva dell’inadempimento. 2.2. Il motivo,comunque, nella parte in cui lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, è infondato anche nel merito. Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 la parte opposta -e cioè la pubblica amministrazione - assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l’oggetto del processo non è soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante. In quanto attrice, la P.A. ha l’onere di provare i fatti costitutivi del credito richiesto col provvedimento d’ingiunzione(Sez. 3 - , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022, Rv. 665437 -01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021, Rv. 661074 -01). 2.3. Nel caso di specie, il credito richiesto con l ’ ingiunzione oggetto di opposizione scaturiva - nella prospettazione della P.A. - dall ’ inadempimento degli obblighi assunti in virtù di un (non meglio precisato dalla ricorrente ) “contributo in conto capitale” per la riconversione d ’ una “ struttura agricola/olearia”. Il credito della p.a. era dunque sorto non da un fatto illecito o da un indebito, ma dall’inadempimento di obblighi sorti da un rapporto evidentemente ricondotto dall’opponente ad una natura negoziale. In simili casi il riparto dell’onere della prova deve avvenire secondo i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di controversie contrattuali: e, dunque , spetterà all ’ attore l ’ onere di provare l ’ esistenza e l’efficacia del contratto, mentre spetta al convenuto dimostrare o di avere adempiuto le proprie obbligazioni, ovvero di non averle potute adempiere per causa non imputabile (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 -01). 2.4. Questi princìpi sono stati rispettati dalla Corte d ’ appello , la quale ha addossato al Ministerola prova del fatto costitutivo della pretesa (l’erogazione del finanziamento, maiin discussione) ed alla MF la prova del fatto impeditivo del credito restitutorio (la esatta realizzazione dell’opera), mentre haritenuto che vi fosse la prova positiva del primo, mentre la prova del secondo in parte mancasseed in parte fosse negativa. 2.5. Infine, nella parte in cui prospetta la violazione del principio di non contestazione il motivo è manifestamente inammissibileai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c.. La ricorrente infatti non riassume, né trascrive, i termini in cui nella comparsa di costituzione e risposta il Ministero avrebbe assolto (o non assolto) l’onere di contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. 3. Col terzo motivo laricorrente lamenta la violazione del giudicato esterno. Sostiene che nel presente giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale l’infondatezza della pretesa della pubblica amministrazione doveva ritenersi accertata, con effetto preclusivo evincolante, da due sentenze: -) la sentenza n. 969 del 27.2. 2015 del Tribunale civile di Salerno, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione allacartella esattoriale emessa dal Ministero per il recupero del medesimo credito oggetto del presentegiudizio; -) la sentenza n. 2004 del 28.10.2009 del Tribunale penale di Salerno, con cui i legali rappresentanti della MF erano stati assoltidalle imputazioni (non si dice quali) a loro carico. 3.1. La prima sentenza sarebbestata decisiva nel presente giudizio perché - secondo la invero originale tesi giuridica sostenuta dalla cooperativa ricorrente-, avendo la p.a. revocato in via di autotutela la cartella esattoriale emessa per il recupero del medesimo credito oggetto del presente giudizio, ed essendosi di conseguenza concluso il giudizio di opposizione a quella cartella esattoriale con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tanto basterebbe per ritenere che la Corte d’appello di Salerno era vincolataa ritenere dimostrata l’avvenuta realizzazione dell ’ opera.3.2. La seconda decisione -prosegue la ricorrente - sarebbe invece decisiva perché il Ministero aveva motivato la revoca del contributo richiamando la pendenza del procedimento penale carico degli amministratori della società beneficiaria. sicché, sopravvenuta la loro assoluzione, “appare rilevante la sentenzapenale di assoluzione per tali fatti presupposti e non dimostrati” (sic, p. 9 del ricorso). 3.3. Il motivo è manifestamente infondato. A prescindere da qualsiasi rilievo circa il rispetto, nella illustrazione del motivo, degli oneri di cui all’articolo 366nn. 3 e 6, c.p.c., è decisivo osservare che: -)una sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, non contenendo nessuna statuizione e nessun accertamento, non può perciò solo acquistare alcun valore di giudicato sostanziale. Questa Corte, infatti , ha ripetutamente affermato che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Pertanto, una simile pronuncia è “ a ssolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (ex multis, Sez. 6- 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307 -01; Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010 , Rv. 612583 - 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 04/06/2009; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, dalle cui motivazionie dai cui princìpi la ricorrente prescinde del tutto); -) la rinuncia alla domanda compiuta dal Ministero nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale ha estinto l’azione, non certo il diritto da essa sotteso (Sez. 3- , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019, Rv. 656508 - 01); -) la sentenza penale di assoluzione può vincolare il giudice civile solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 652 c.p.p. , sulla cui sussistenza la parte ricorrente nulla dice: in particolare non è dato sapere quale fu l’imputazione contestata ai rappresentanti della MF; se la MF in quel processo venne citata come responsabile civile; se il Ministerosi costituì parte civile. In ogni caso,è dirimente il rilievo che l ’ assoluzione dell’amministratore da una imputazione penale non comporta ipso facto l ’ esclusione della responsabilità civile della società da lui amministrata. 4. Col quarto motivo la ricorrenteprospetta plurime censure, così riassumibili: a) la Corte d’appello non ha tenuto conto di plurimi indizi dai quali risultava l’avvenuta esecuzione dell’opera finanziata; questi indizi sarebbero tre: (1) la già ricordata sentenza con cui il Tribunale di Salerno dichiarò cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale; (2) le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Vibonati per l’esecuzione dell’opera; (3) il provvedimento con cui nel 2001 la pubblica amministrazione aveva erogato una prima tranche del finan ziamento per l’importo di euro 436.919,19,ammettendo la regolare esecuzione parziale di essa; b) la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione nonostante il Ministero, sul quale gravava il relativo onere, non avesse fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa; c) la Corte d’appello aveva “del tutto omesso di fornire una giustificazione alla carenza di indicazione delle ragioni e di motivazione nella gravata decisione”. 4.1. La prima censura è,innanzitutto, inammissibile per più ragioni. In primo luogo, perché essa fa riferimento ad un decreto ministeriale del 2001 e ad una non meglio precisata “lettera 7 marzo 2006 n. 225”, senza indicare quando tali documenti sono stati prodotti; indicando in modo generico dove sono allegati, ma soprattutto trascurando di riassumerne o trascriverne il contenuto essenziale, ad eccezionedi brevi lacerti insufficienti a coglierne il senso generale, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dell’articolo 366, n. 6, c.p.c..In secondo luogo, la prima censura è inammissibile perché contesta la valutazione delle prove e degli indizi, riservata al giudice di merito e insindacabile insede di legittimità. In ogni caso, l a censura è anche infondata in diritto, dal momento che la revoca del provvedimento concessorio del finanziamento ha comportato di per sé la revoca dei provvedimenti amministrativi che lo avevano erogato e, con essie per quanto potesse essere necessario, delle dichiarazioni negoziali in essi contenute. 4.2. La seconda censura è la duplicazione di quella contenuta nelsecondo motivo diricorso, sicché vale per essa quanto già esposto nei §§ 2.1 e ss.. 4.3. La terza censura è manifestamente infondata, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è ben chiara: l’opposizione è stata rigettata sia per esservi prova che l’opera fu realizzata in un Comune diverso da quello previsto, sia per non esservi comunque prova dell’avvenuto completamentodi essa. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La manifesta infondatezza del ricorso costituisce presupposto di legge per l’aumento del 30% delle spese liquidate, in applicazione dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] società cooperativaalla rifusione in favore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano -compreso l’aumento indicato in motivazione - nella somma di euro 18.200, oltre spese eventualmente prenotate a debito; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.