Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38256/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 29682-2020 tra [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA O'f [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente nell'originario proc. rg. n. 17108/2014.- contro [OSCURATO:PERSONA] 80213330584; - controricorrente nell'originario proc. rg. n. 17108/2014- avverso l'ordinanza n. 27345/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29682 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 29682/2020 RILEVATO che è stata formulata proposta per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 27345/2019; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati rinnovati a seguito della Ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18159/2021; LETTA l'ordinanza n. 27345/2019 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. [OSCURATO:PERSONA], mentre dallo statino-dispositivo redatto nella Adunanza camerale del 19.9.2019, il nome del suddetto consigliere era stato interlineato perché incompatibile, in quanto aveva fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale Presidente estensore, di talchè la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. [OSCURATO:PERSONA]; Consiglieri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rel. e [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio all'esito della precisazione svolta in sede di deliberazione, come risultante dallo statino-dispositivo; che, pertanto, si è proposto di eliminare il suddetto errore modificando la intestazione dell'ordinanza nei sensi sopra indicati; che le perplessità e i dubbi manifestati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non rilevano ai fini della presente procedura di natura esclusivamente amministrativa (ex plurimis Cass. n. 8060/2007); che nulla va disposto in ordine alle spese (cfr. Cass. 12184/2020); VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del di. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 12 ottobre 2021;RG 29682/2020 PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza n. 27345/2019 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA]", con rispetto dell'ordine di anzianità dei componenti del collegio.

Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della ordinanza.

Roma 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 29682-2020 tra [OSCURATO:PERSONA]', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA O'f [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente nell'originario proc. rg. n. 17108/2014.- contro [OSCURATO:PERSONA] 80213330584; - controricorrente nell'originario proc. rg. n. 17108/2014- avverso l'ordinanza n. 27345/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29682 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 29682/2020 RILEVATO che è stata formulata proposta per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 27345/2019; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati rinnovati a seguito della Ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18159/2021; LETTA l'ordinanza n. 27345/2019 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. [OSCURATO:PERSONA], mentre dallo statino-dispositivo redatto nella Adunanza camerale del 19.9.2019, il nome del suddetto consigliere era stato interlineato perché incompatibile, in quanto aveva fatto parte del collegio giudicante della sentenza impugnata quale Presidente estensore, di talchè la composizione esatta del collegio di questa Corte era la seguente: Pres. [OSCURATO:PERSONA]; Consiglieri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rel. e [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio all'esito della precisazione svolta in sede di deliberazione, come risultante dallo statino-dispositivo; che, pertanto, si è proposto di eliminare il suddetto errore modificando la intestazione dell'ordinanza nei sensi sopra indicati; che le perplessità e i dubbi manifestati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non rilevano ai fini della presente procedura di natura esclusivamente amministrativa (ex plurimis Cass. n. 8060/2007); che nulla va disposto in ordine alle spese (cfr. Cass. 12184/2020); VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., come novellati dall'art. 1 bis del di. 31 agosto 2016 n. 168, aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 12 ottobre 2021;RG 29682/2020 PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza n. 27345/2019 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]" si legga "[OSCURATO:PERSONA]", con rispetto dell'ordine di anzianità dei componenti del collegio. Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della ordinanza. Roma 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 38256/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris