CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33340-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 1619/2014; Oggetto R.G.N. 33340/2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1544/2018 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale, ritenendo decaduto il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] dalla possibilità di impugnare i primi tre contratti di lavoro stipulati tra le parti, valutava invece illegittima la clausola appositiva del termine per l’ultimo contratto ( [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 30.11.2011). In particolare riteneva che la clausola inserita (implementazione di nuovi processi operativi in funzione della rinnovata logistica per le aree di smistamento bagagli in transito e del dispatching), fosse generica in quanto non conteneva lo specifico riferimento alle attività perle quali era stato assunto il lavoratore ed inoltre valutava che le ragioni invece addotte dalla società nel corso del giudizio anche attraverso la richiesta di attività istruttoria, fossero diverse rispetto alla causale inserita in contratto. La Corte territoriale, confermando tali statuizioni rilevava la diversità tra la causale contenuta nel contratto e le difese assunte in sede giudiziale. Valutava inoltre che restava indimostrata la connessione causale fra le ragioni del contratto e l’assunzione del lavoratore. Riteneva infine che la nullità della clausola non determinava la nullità del contratto di lavoro con conseguente obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il dipendente in ragione della prosecuzione del contratto con il pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'articolo 32 della legge n.183/2010. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a tre motivi anche coltivati con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] one s.p.a. rimaneva no intimat i . [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs n.368/01; artt. 2697 e 1362 c.c.; art.115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. La società ricorre lamenta l'erronea valutazione della corte di merito circa la genericità della clausola apposta al contratto. In particolare, rileva che il lavoratore si era limitato a contestare la ripetitività senza lamentare la genericità della stessa causale; il giudice, pertanto, valutando la non richiesta genericità, valicava il limite delle domande e delle allegazioni delle parti. Il motivo deve essere disatteso. Questa Corte ha in più occasioni precisato che il dovere imposto algiudice di non pronunciare oltre ilimiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazioneprospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici postia base delle lorodomande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta algiudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio diultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui ilgiudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto ( Cass.n. 16608/2021) Nel caso in esame l’analisi della causale apposta al contratto richiedeva l’attenta valutazione della sua rispondenza ai criteri legali legittimanti l’apposizione di un termine al contratto di lavoro; in tale contesto si è svolta la valutazione giudiziale, riguardante, in sostanza, l’interpretazione del contratto. Tale attività, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata algiudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 10745/2022).ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie. La mera attività interpretativa è dunque esclusa dal perimetro del vizio denunciato. Il motivo è pertanto da rigettare. 2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs n. 368/01; degli artt. 2697 e 1362 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c. La società lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta, finalizzata a dimostrare le ragioni dell’assunzione del lavoratore. Il motivo è inammissibile perché tenta di realizzare,attraverso la denunciata violazione di legge, il riesame del materiale probatorio. È infatti inammissibile ilricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- Cass.n.18721/2018). Deve infine evidenziarsi che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” ( Cass.n. 23194/2017). Non sussistendo nella censura proposta le condizioni evidenziate per correttamente dolersi di eventuali carenze delle precedenze fasi processuali, la stessa va dichiarata inammissibile. 3) L’ultima censura denuncia l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel mancato esame del materiale probatorio relativo alla causale della assunzione. Anche tale motivo presenta profili di inammissibilità, poiché il vizio denunciato presuppone l’omesso esame di un fatto specifico, e non dell’intero materiale probatorio. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, concertezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio (In fattispecie similare si veda Cass.n. 30686/2018). Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a tit