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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24076/2026

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rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., sono entrambi nonconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tanto più a fronte diuna motivazione che ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive conmotivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenzeprocessuali e conforme ai principi di diritto fissati nelle materie trattate;con specifico riguardo alla possibilità di qualificare il più grave reato di cuiall’art. 493-ter cod. pen., il ricorrente pone questa fattispecie in alternativa allatruffa, senza considerare che in realtà i due reati possono concorrere in ipotesicome quello in esame, per come già spiegato da questa Corte: «sussiste ilconcorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nelcaso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici eraggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione delprimo reato» (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv. 285125 – 01);considerata la manifesta infondatezza della paventata possibilità diindividuare come soggetto passivo l’albergatore, ossia il destinatario degli artificie raggiri e non il querelante titolare della carta indebitamente utilizzata per ilpagamento, con conseguente mancanza di querela.

A tale proposito, infatti,questa corte ha già avuto modo di spiegare che «Il delitto di truffa èconfigurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggettopassivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato,sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere perindurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimonialepatito dal truffato. (Fattispecie in cui il dipendente di una farmacia si eraimpadronito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta,inducendo i responsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato delritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro)» (Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01; Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025,Sabatini,) Rv. 288647 - 03).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., sono entrambi nonconsentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze inpunto di fatto e fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso, limitandosi a proporre una letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tanto più a fronte diuna motivazione che ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive conmotivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenzeprocessuali e conforme ai principi di diritto fissati nelle materie trattate;con specifico riguardo alla possibilità di qualificare il più grave reato di cuiall’art. 493-ter cod. pen., il ricorrente pone questa fattispecie in alternativa allatruffa, senza considerare che in realtà i due reati possono concorrere in ipotesicome quello in esame, per come già spiegato da questa Corte: «sussiste ilconcorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nelcaso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici eraggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione delprimo reato» (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv. 285125 – 01);considerata la manifesta infondatezza della paventata possibilità diindividuare come soggetto passivo l’albergatore, ossia il destinatario degli artificie raggiri e non il querelante titolare della carta indebitamente utilizzata per ilpagamento, con conseguente mancanza di querela. A tale proposito, infatti,questa corte ha già avuto modo di spiegare che «Il delitto di truffa èconfigurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggettopassivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato,sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere perindurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimonialepatito dal truffato. (Fattispecie in cui il dipendente di una farmacia si eraimpadronito di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di una ditta,inducendo i responsabili di quest'ultima a credere di essere stato incaricato delritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro)» (Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01; Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025,Sabatini,) Rv. 288647 - 03).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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