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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28460/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Benevento riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, assolvendolo dal reato di cui all'art. 582, c.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni delle persone offese, da parte del giudice di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

E tali, vizi cioè relativi al percorso motivazionale seguito dal giudice di secondo grado, appaiono i vizi denunciati dall'imputato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Benevento riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, assolvendolo dal reato di cui all'art. 582, c.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni delle persone offese, da parte del giudice di appello. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. E tali, vizi cioè relativi al percorso motivazionale seguito dal giudice di secondo grado, appaiono i vizi denunciati dall'imputato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R
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