CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 49162/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del locale Tribunale del 19 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 5) cod. pen. (capo A); 110, 56, 624-bis, 625 n. 5) cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per non essere stata svolta nessuna valutazione dai giudici di merito in ordine alla presenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato, infatti, che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore