Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 10998/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24858/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma in via Rovereto n. 7; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 33/ 18/ 2020 depositata i n data 08/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, emise nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento attraverso il quale accertò, per l’anno di imposta 2013, una minore IVA ammessa in detrazione pari ad Euro 597.700,00.

L’agenzia delle Entrate ritenne che [OSCURATO:PERSONA] srl non potesse utilizzare il credito IVA acquisito nell’ambito di una cessione di azienda potendone usufruire solo il soggetto che li aveva maturati e non colui che li aveva acquisiti nell’ambito della cessione d’azienda.

L’operazione era la seguente.

Il 27 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] stipulò con l’immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di vendita avente ad oggetto un capannone industriale con annessa palazzina con l’obbligo di trasferire i beni entro il 31 luglio 2013 con fattura dalla quale emerse il conteggio IVA al 21%, evidenziando inoltre che dalla promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. tale credito era stato inserito nella dichiarazione IVA 2012.

Al contempo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] altro preliminare di vendita avente ad oggetto i mede simi beni con l’obbligo di trasferirne la proprietà il 31 luglio 2015.

Successivamente, in data 19 settembre 2013, la società contribuente stipulò in qualità di cessionaria un contratto di cessione di azienda con l’immobiliare Alfa nel quale era compreso il credito IVA succitato.

L’Agenzia delle Entrate ritenne che tutta l’operazione avesse l’unico scopo di creare credito IVA per il successivo utilizzo di pagamento di imposta in compensazione, di qui l’accertamento oggetto dell’impugnazione.

L’atto di accertamento venne impugnato, in particolare, per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ossia per difetto di valida sottoscrizione) nonché per nullità dell’avviso per carenza di motivazione.

Il ricorso venne respinto e la decisione impugnata.

Anche il giudice di seconde cure respinse il ricorso confermando l’iter motivazionale del giudice di prime cure sia in punto di validità della delega sia di non carenza di motivazione.

Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] srl con cinque motivi, resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge.

P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24858/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma in via Rovereto n. 7; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 33/ 18/ 2020 depositata i n data 08/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, emise nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento attraverso il quale accertò, per l’anno di imposta 2013, una minore IVA ammessa in detrazione pari ad Euro 597.700,00. L’agenzia delle Entrate ritenne che [OSCURATO:PERSONA] srl non potesse utilizzare il credito IVA acquisito nell’ambito di una cessione di azienda potendone usufruire solo il soggetto che li aveva maturati e non colui che li aveva acquisiti nell’ambito della cessione d’azienda. L’operazione era la seguente. Il 27 dicembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] stipulò con l’immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di vendita avente ad oggetto un capannone industriale con annessa palazzina con l’obbligo di trasferire i beni entro il 31 luglio 2013 con fattura dalla quale emerse il conteggio IVA al 21%, evidenziando inoltre che dalla promissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. tale credito era stato inserito nella dichiarazione IVA 2012. Al contempo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] altro preliminare di vendita avente ad oggetto i mede simi beni con l’obbligo di trasferirne la proprietà il 31 luglio 2015. Successivamente, in data 19 settembre 2013, la società contribuente stipulò in qualità di cessionaria un contratto di cessione di azienda con l’immobiliare Alfa nel quale era compreso il credito IVA succitato. L’Agenzia delle Entrate ritenne che tutta l’operazione avesse l’unico scopo di creare credito IVA per il successivo utilizzo di pagamento di imposta in compensazione, di qui l’accertamento oggetto dell’impugnazione. L’atto di accertamento venne impugnato, in particolare, per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ossia per difetto di valida sottoscrizione) nonché per nullità dell’avviso per carenza di motivazione. Il ricorso venne respinto e la decisione impugnata. Anche il giudice di seconde cure respinse il ricorso confermando l’iter motivazionale del giudice di prime cure sia in punto di validità della delega sia di non carenza di motivazione. Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] srl con cinque motivi, resiste l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, della medesima legge. P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, d
Sentenza Cassazione n. 10998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris