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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40729/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. ed altro.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge, in quanto l'organo giudicante aveva erro- neamente rigettato una precedente istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. - con contestuale richiesta di disporre la continuazione con altro reato di cui ad una pronunzia di condanna definitiva di procedimento penale - ed aveva sol- lecitato la presentazione di una nuova richiesta di patteggiamento, in cui il reato fosse trattato separatamente dalla suddetta richiesta di continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Nella fattispecie, l'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento era so- stanzialmente travalicata dalla successiva iniziativa delle stesse parti, che presenta- vano una nuova richiesta - di contenuto diverso - la quale è stata poi accolta dall'or- gano giudicante.

Ne consegue che il precedente accordo tra le parti era stato posto nel nulla pro- prio per effetto della nuova pattuizione accettata dal Tribunale; esso, pertanto, non poteva più formare oggetto di censura.

Peraltro, la doglianza in esame non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cr, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti trtleu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. ed altro. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge, in quanto l'organo giudicante aveva erro- neamente rigettato una precedente istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. - con contestuale richiesta di disporre la continuazione con altro reato di cui ad una pronunzia di condanna definitiva di procedimento penale - ed aveva sol- lecitato la presentazione di una nuova richiesta di patteggiamento, in cui il reato fosse trattato separatamente dalla suddetta richiesta di continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Nella fattispecie, l'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento era so- stanzialmente travalicata dalla successiva iniziativa delle stesse parti, che presenta- vano una nuova richiesta - di contenuto diverso - la quale è stata poi accolta dall'or- gano giudicante. Ne consegue che il precedente accordo tra le parti era stato posto nel nulla pro- prio per effetto della nuova pattuizione accettata dal Tribunale; esso, pertanto, non poteva più formare oggetto di censura. Peraltro, la doglianza in esame non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cr, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti trtleu