CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 24872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.6650/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6650-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres.p.t. ; -intimata - avverso la sentenza n. 1067/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere r elatore , d ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di L’Aquila, accogliendo l’eccezione di tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso, per euro 36.010,81, a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la dichiarò inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la decisione lamentando che il Tribunale non si era avveduto della tempestività dell’opposizione, notifica ta il 17.10.13 , mentre il decreto ingiuntivoera stato loro notificato il 25.7. 13. Con sentenza del 30.7.2020, la Corte d’appello respinse il gravame, osservando che: al momento dell’iscrizione a ruolo, gli appellanti si erano riservati di produrre il fascicolo di parte di primo grado che tuttavia non risultava essere stato mai depositato; non era stata riscontrata l’asserita spedizione per notifica dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo a sua volta notificato agli appellanti il 25.7.13, ex art. 641 cpc; la notifica dell’opposizione al domicilio eletto della parte opposta era avvenuta il 22.10.13, come emergeva dai documenti depositati nel fascicolo di parte appellata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con due motivi. Non si costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, non avendo la Corte d’appelloconsiderato che la prova della data della notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo era desumibile anche dal contenuto del fascicolo di Ric. 2021 n. 06650 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- parte avversa e, in particolare, dalla copia notificata dell’atto di citazione in opposizione. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 641, 645, cpc, per non aver la Corte d’appello ritenuto di applicare il principio, affermato in fattispecie analoga (afferente alla questione della produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo). Il collegio osserva che è necessario acquisire il fascicolo del secondo grado al fine di verificare l’effettivo deposito della copia notificata dell’atto d’opposizione al decreto ingiuntivo; al riguardo, va osservato che n ell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo , la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali(Cass., n. 24258/20). Pertanto, la causa va rimessa a nuovo ruolo per la suddetta acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di