CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 33824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11944/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 3799 /202 2, depositata i l 29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato attività professionale in un processo amministrativo a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Per l’attività difensiva prestata il TAR aveva poi liquidato le spese processuali, in misura contestata da [OSCURATO:PERSONA], perché al di sotto del minimo normativamente previsto, con proposizione di opposizione avanti alla Corte d’Appello d’Ancona, per la quale il contraddittore era stato individuato nel Ministero della Giustizia; il Ministero si era costituito sollevando contestazioni sulla sua legittimazione passiva, perché la domanda avrebbe dovuto essere rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’opposizione era stata accolta nel merito, senza esame della questione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero: il Tribunale di Ancona aveva liquidato le spese dovute, dimezzate ex art.130 DPR n.115/2002, con il riconoscimento di un ulteriore importo a favore del richiedente di € 1.458,00, oltre accessori di legge; le spese del giudizio di opposizione erano state liquidate in base alla soccombenza, con il riconoscimento a favore dell’opponente di € 600,00 oltre accessori di legge. Propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia fondandolo su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso, rimanendo intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo articolato il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., per non essere stata esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente proposta. Il motivo è fondato. Si richiama la pronuncia di questa Corte n.34602/2021, che ha evidenziato, con puntuale motivazione, come effettivamente l’art.185 DPR n.115/2002 pone una questione di legittimazione passiva tra il Ministero della Giustizia -destinatario delle richieste di pagamento degli onorari per i professionisti che hanno assistito soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato avanti al Giudice ordinario- e il Ministero dell’Economia e delle Finanze -destinatario delle analoghe richieste di pagamento relative a prestazioni effettuate avanti alla giurisdizione amministrativa-; la questione deve essere affrontata nel giudizio introdotto per la liquidazione dei compensi, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, se, in applicazione del disposto dell’art.4 l. n.260/58, il Ministero convenuto che non si ritiene il reale destinatario della richiesta di pagamento, l’abbia eccepita tempestivamente. Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, poiché il Ministero della Giustizia, concretamente convenuto nonostante le prestazioni rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si siano svolte nell’ambito di un processo amministrativo, ha immediatamente eccepito, con la costituzione in giudizio, che il Ministero competente alla liquidazione richiesta è in realtà il MEF (l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ex art.185 DPR n.115/2002, sollevata tempestivamente dal Ministero erroneamente citato, ex art.4 l. n.260/58, non vanifica il giudizio instaurato ma rende possibile l’integrazione del contraddittorio, ad opera del Giudice, nei confronti del Ministero realmente destinatario della domanda: si rinvia alla motivazione del provvedimento di legittimità n.34602/2021, cit.). Sulla questione prospettata, a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata dal Ministero convenuto il Tribunale di Ancona non svolge alcuna considerazione, omettendo di pronunciare - e quindi omettendo di procedere alla corretta identificazione del legittimato passivo, ai sensi delle norme richiamate, rispetto alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.185 co 1 DPR n.115/2002, per essere stato il Ministero condannato a pagare spese per il difensore di un soggetto ammesso al patrocinio nell’ambito di un giudizio amministrativo. Questo motivo rimane assorbito, perché presuppone risolta a favore del Ministero della Giustizia la questione di legittimazione passiva sollevata dallo stesso ma non esaminata dal Giudice di merito. In conclusione, il ricorso per cassazione proposto deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. L’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, dovrà esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittim