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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 18958/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26450 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Fabris ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arcione, n. 71, presso lo studio dell'avvocato professor Alberto 3orio.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula, n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RESISTENTE avverso il provvedimento assunto in data 6.10.2021 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 1376/2021 r.g., 9, i udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. in data 24.2.2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Asti.

Esponeva che aveva sia in sede giudiziale civile sia in sede stragiudiziale rappresentato ed assistito la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; che i suoi compensi, per l'ammontare di euro 101.635,00, oltre accessori, come da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, erano rimasti insoluti.

Chiedeva ingiungersene alla s.r.l. il pagamento, oltre accessori e spese.

2. Con decreto n. 368/2021 il Tribunale di Asti ingiungeva alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. il pagamento della complessiva somma di euro 102.085,00, oltre interessi e spese di procedura.

3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva opposizione.

Chiedeva annullarsi o revocarsi l'ingiunzione.

4. Si costituiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Instava, previa conversione del rito da sommario ordinario in sommario collegiale ex art. 14 dec.

Igs. n. 150/2011, per il rigetto dell'opposizione.

5. Con provvedimento in data 6.10.2021 il giudice unico del Tribunale di Asti disponeva ai sensi dell'art. 4 del dec.

Igs. n. 150/2011 il mutamento del rito da sommario monocratico in sommario collegiale nonché la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore.

6. Avverso tale provvedimento la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto, in riforma dell'impugnato provvedimento, dichiararsi la competenza del Tribunale di Asti in composizione monocratica a conoscere secondo il rito ordinario di cognizione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2021, con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

7. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

8. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del dec.

Igs. n. 150/2011.

Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che l'opposizione all'ingiunzione sia da trattare secondo il rito sommario collegiale di cui all'art. 14 cit.

Deduce che non si applica il rito sommario collegiale ex art. 14 cit., siccome l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha adito il foro - il Tribunale di Torino - presso il quale ha prestato la sua opera professionale e siccome l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il pagamento pur di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali.

9. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

10. Invero, non è esperibile ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento, quale quello di specie, con il quale è disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4 del dec.

Igs. n. 150/2011, da sommario monocratico in sommario collegiale ex art. 14 del dec.

Igs. n. 150/2011 ed è disposta altresì, in dipendenza del mutato rito, la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore.Difatti, si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio, che non reca, neppure in forma implicita, una pronuncia affermativa o negativa sulla competenza, in ogni caso di un provvedimento inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr. Cass. sez. lav. 18.9.2007, n. 19345, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice de/lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa promossa con il rito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria, non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario; Cass. (ord.) 26.5.2006, n. 12620, secondo cui il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza; non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale; cfr. Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651).

11. Del resto, questa Corte spiega ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, tecnicamente intesa, e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019).

Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod. proc. civ., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo cui la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale).

12. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare a controparte le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.I. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26450 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Fabris ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Arcione, n. 71, presso lo studio dell'avvocato professor Alberto 3orio. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula, n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RESISTENTE avverso il provvedimento assunto in data 6.10.2021 dal Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 1376/2021 r.g., 9, i udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. in data 24.2.2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Asti. Esponeva che aveva sia in sede giudiziale civile sia in sede stragiudiziale rappresentato ed assistito la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; che i suoi compensi, per l'ammontare di euro 101.635,00, oltre accessori, come da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, erano rimasti insoluti. Chiedeva ingiungersene alla s.r.l. il pagamento, oltre accessori e spese. 2. Con decreto n. 368/2021 il Tribunale di Asti ingiungeva alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. il pagamento della complessiva somma di euro 102.085,00, oltre interessi e spese di procedura. 3. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva opposizione. Chiedeva annullarsi o revocarsi l'ingiunzione. 4. Si costituiva l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Instava, previa conversione del rito da sommario ordinario in sommario collegiale ex art. 14 dec. Igs. n. 150/2011, per il rigetto dell'opposizione. 5. Con provvedimento in data 6.10.2021 il giudice unico del Tribunale di Asti disponeva ai sensi dell'art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011 il mutamento del rito da sommario monocratico in sommario collegiale nonché la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore. 6. Avverso tale provvedimento la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ha chiesto, in riforma dell'impugnato provvedimento, dichiararsi la competenza del Tribunale di Asti in composizione monocratica a conoscere secondo il rito ordinario di cognizione l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1376/2021, con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. 7. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del dec. Igs. n. 150/2011. Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che l'opposizione all'ingiunzione sia da trattare secondo il rito sommario collegiale di cui all'art. 14 cit. Deduce che non si applica il rito sommario collegiale ex art. 14 cit., siccome l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ha adito il foro - il Tribunale di Torino - presso il quale ha prestato la sua opera professionale e siccome l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il pagamento pur di compensi relativi a prestazioni stragiudiziali. 9. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. 10. Invero, non è esperibile ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento, quale quello di specie, con il quale è disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4 del dec. Igs. n. 150/2011, da sommario monocratico in sommario collegiale ex art. 14 del dec. Igs. n. 150/2011 ed è disposta altresì, in dipendenza del mutato rito, la trasmissione degli atti al presidente della sezione civile ai fini della designazione del giudice relatore.Difatti, si tratta di un provvedimento meramente ordinatorio, che non reca, neppure in forma implicita, una pronuncia affermativa o negativa sulla competenza, in ogni caso di un provvedimento inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (cfr. Cass. sez. lav. 18.9.2007, n. 19345, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice de/lavoro dispone il mutamento del rito e rimette la causa promossa con il rito speciale al capo dell'ufficio per l'assegnazione ad una sezione ordinaria, non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto operato dal remittente; ne consegue la non impugnabilità dell'ordinanza in Cassazione né con regolamento di competenza né con ricorso ordinario; Cass. (ord.) 26.5.2006, n. 12620, secondo cui il ricorso per regolamento di cui agli artt. 42 segg. cod. proc. è ammissibile soltanto se il provvedimento impugnato abbia ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza; non è, pertanto, ravvisabile la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale; cfr. Cass. (ord.) 5.9.2002, n. 12949; Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1651). 11. Del resto, questa Corte spiega ulteriormente quanto segue. Per un verso, che con il regolamento di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, tecnicamente intesa, e non già la violazione delle norme sul procedimento (cfr. Cass. (ord.) 6.6.2008, n. 15019). Per altro verso, che è inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis cod. proc. civ., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2018, n. 11716; Cass. 9.6.2005, n. 12174, secondo cui la norma dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale). 12. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare a controparte le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.I. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbra
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