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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19591/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M0R0S1:NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personale aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.) e violazione di domicilio (artt. 614 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la violazione della legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato— non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] M0R0S1:NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personale aggravate (artt. 582 e 585 cod. pen.) e violazione di domicilio (artt. 614 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia la violazione della legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato— non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 19591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris