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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 16297/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza della medesima Corte in data 05/02/2016, nella parte in cui era stata omessa la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale in riferimento al capo c) dell'imputazione.

Osservava il G.E. che, pur essendo fondato il rilievo avanzato dall'istante, l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale avrebbe potuto essere emendato soltanto mediante ricorso per cassazione, che non era stato proposto.

2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, che censura, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione: il G.E., riconosciuto l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale nel giudizio di merito, avrebbe dovuto risolvere l'illegittimità del provvedimento facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata dei poteri a lui attribuiti dall'ordinamento.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

La Corte d'appello di Genova ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ove, per qualsiasi causa, un reato estinto per sopravvenuta prescrizione non sia dichiarato tale e dia luogo ad una pronuncia di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o perché questa sia dichiarata inammissibile, la !:;tatuizione emessa è intangibile in virtù del giudicato formatosi su di essa (Sez. 1, n. 3631 del 06/11/1986 Rv. 174689 - 01; sez. 3, n. 30017 del 20/05/2016, n.m.).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del t9 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q,.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza della medesima Corte in data 05/02/2016, nella parte in cui era stata omessa la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale in riferimento al capo c) dell'imputazione. Osservava il G.E. che, pur essendo fondato il rilievo avanzato dall'istante, l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale avrebbe potuto essere emendato soltanto mediante ricorso per cassazione, che non era stato proposto. 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, che censura, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione: il G.E., riconosciuto l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale nel giudizio di merito, avrebbe dovuto risolvere l'illegittimità del provvedimento facendo ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata dei poteri a lui attribuiti dall'ordinamento. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. La Corte d'appello di Genova ha fatto corretta applicazione del principio per cui, ove, per qualsiasi causa, un reato estinto per sopravvenuta prescrizione non sia dichiarato tale e dia luogo ad una pronuncia di condanna divenuta definitiva per difetto di impugnazione o perché questa sia dichiarata inammissibile, la !:;tatuizione emessa è intangibile in virtù del giudicato formatosi su di essa (Sez. 1, n. 3631 del 06/11/1986 Rv. 174689 - 01; sez. 3, n. 30017 del 20/05/2016, n.m.). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del t9 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q,.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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