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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 23421/2023

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13049/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] n. 101 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 202/2019 depositata il 01/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] MATTEISche ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio dinanzi i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accertare la sua chiamat a all’eredità di Maria D i Paolo con conseguente scioglimento della comunione relitta, nonché per accertare che era comproprietario per la quota di un mezzo dell’appartamento del locale sito in [OSCURATO:PERSONA], via Castello n. 1 e per l’effetto sciogliere la comunione dei predetti beni mediante assegnazione ad esso attore, per dichiarare la simulazione alla nullità del contratto di compravendita redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 agosto 2004 avente ad oggetto i predetti beni e in subordine per sentir condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 30.000 pagata quale prezzo dei predetti immobili e per sentir condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso della somma di euro 35.000 per migliorie apportate agli appartamenti in caso di mancato accertamento della simulazione eal rimborso della somma di euro 50.000 per lo stesso titolo.

2. I convenuti costituitosi in giudizio aveva chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’attore in relazione alla Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 domanda di divisione di ereditaria e di rigettare le altre domande e in via riconvenzionale di condannare l’attore al rilascio dell’immobile sopra indicato.

3. Il T ribunale di Sulmona rigettava la domanda di accertamento della comproprietà dell’appartamento dello locale uso fondaco e, conseguentemente, rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria rigettava la domanda di nullità di simulazione dell’atto pubblico redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 agosto 2004 repertorio 34101 ordinava alla parte attrice di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a parte attrice la somma di euro 30.000 con interessi legali dal 14 luglio 2004 sino al saldo, condannava i convenuti a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 4136,50 Il Tribunale per quel che ancora rileva, riteneva, fondata la domanda subordinata di restituzione della somma di euro 30.000 avanzata dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che a fronte della nullità del contratto di compravendita per scrittura privata doveva ritenersi indebito il pagamento del prezzo da parte del D i [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo sottolineava che dopo il testo contrattuale sottoscritto dalle quattro parti risultava la dicitura totale € 30000 versati dal solo [OSCURATO:PERSONA] con successiva sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] , non tempestivamente disconosciuta e comunque riconosciuta come propria dalla predetta Vennitti nell’ambito del separato giudizio penale numero 64/2010., ordinava la restituzione di tale somma con gli interessi dal giorno del pagamento essendo emersa la Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 malafede dei venditori che con il successivo atto pubblico avevano manifestato di essere a conoscenza della nullità del primo contratto.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello e proponevano appello incidentale autonomo.

6. Si costituivano in appello anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7. La Corte d’appello di L’Aquila in accoglimento dell’appello principale proposto da D onata Vennitti e [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell’impugnata sentenza,rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 30.000, oltre interessi, azionata da [OSCURATO:PERSONA].

Rigettava altresì l’appello incidentale proposto da quest’ultimo.

La Corte d’appello riteneva meritevole di accoglimento il primo motivo dell’appello principale atteso che alla luce della disamina diretta della scrittura privata del 10 giugno 2004 l’interpretazione fornita dal primo giudice, nel senso di riferire la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] a lla scritta totale € 30.000 dati da solo [OSCURATO:PERSONA],non risultava corretta.

Dall’esame dell’atto doveva escludersi che la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla scritta 30000 euri dati da solo [OSCURATO:PERSONA] la quale al pari dell’annotazione euri 30000 dati da [OSCURATO:PERSONA] assumeva il valore di mera annotazione apposta dai Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 coniugi Antonucci/[OSCURATO:PERSONA] per indicare quale era stata la suddivisione interna della spesa per l’acquisto dell’immobile.

La Corte d'appello precisava che la scrittura privata dopo l'intestazione del testo contrattuale sottoscri tta d a i quattro contraenti recava nello spazio sottostante delle aggiunte ed un'ulteriore sottoscrizione a nome [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, sul rigo 25 era presente la scritta 14 luglio 2004 dato a Donata in acconto su l rigo 27 era presente la scritta 20.000 euri in fede su l r i go 28 era presente la scritta sul medesimo rigo 28 era presente la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA], sul rigo 29 era presente la dicitura dati da solo [OSCURATO:PERSONA] , sul medesimo rigo 29 era presente la dicitura euri 30.000 dati , su l rigo 30 era presente la scritta da di [OSCURATO:PERSONA].

L’esame della complessiva scrittura in particolare con riferimento alle parti seguenti le sottoscrizioni dei contraenti consentiva di individuare la presenza di un’attestazione del seguente tenore 14 luglio 2004 data a D onata un acconto di 20.000 euri in fede e di due annotazioni la prima totali 30.000 € dati da solo [OSCURATO:PERSONA] e la seconda eu ri 30.000 dati da di [OSCURATO:PERSONA].

La collocazione della sottoscrizione Vennitti D onata sul ri go 28 sotto l’attestazione14 luglio 2004 dato a D onata un acconto di 20.000 € in fede e lo stesso contenuto dell’attestazione da ritenersi quale ricevuta, rendevano evidente la riferibilità della sottoscrizione a tale attestazione.

Al contrario non seguiva una sottoscrizione alla dicitura totale 30.000 € dati da solo [OSCURATO:PERSONA].

Dall’esame del documento, pertanto, poteva escludersi che la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla scritta totali 30.000 € da dati da solo [OSCURATO:PERSONA]. si trattava di una mera annotazione Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 apposta dai coniugi Antonucci/[OSCURATO:PERSONA] per indicare quale era stata la suddivisione interna della spesa per l’acquisto dell’immobile.

Per quanto sopra detto in difetto di prova della dazione direttada parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 30.000 in esecuzione della scrittura privata del 10 giugno 2004 doveva rigettarsi la sua domanda di ripetizione di indebito né poteva ignorarsi che nello stesso atto pubblico del 17 agosto 2004 i venditori avevano dato atto di aver interamente ricevuto il prezzo dall’acquirente D i Paolo mentre l’eve ntuale contributo dell’Antonucci al pagamento del prezzo di vendita del bene acquistato dalla moglie con l’atto pubblico del 17 agosto 2004 restava questione interna a i coniugi che non poteva riguardare i venditori.

8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

10. Fissato all’udienza pubblica del 21 giugno 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

11. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

12. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2033 c. c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; contraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione.

Il motivo investe tre distinti aspetti: il primo relativo alla restituzione della somma di euro 30.000 quale intero prezzo pagato dal ricorrente pari alla metà del totale della scrittura privata di compravendita.

I l secondo è relativo alla restituzione della somma di euro 15.000 pagata quale acconto sul prezzo della medesima compravendita pari alla metà del totale degli acconti.

I l terzo è di restituzione della somma di euro 5000 pari alla metà del primo conto pagato dal ricorrente sul prezzo della vendita giusta la medesima scrittura privata del 10 giugno 2004.

Quanto al primo aspetto,il ricorrente evidenzi a che a seguito della declaratoria di nullità dell'atto di compravendita di cui alla scrittura privata del 10 giugno 2004 doveva essere disposta la restituzione della somma di euro 30.000 quale prezzo pagato per l'acquisto dell'appartamento.

La Corte d'appello dell'Aquila avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata affrontando,peraltro, solo il punto rela tivo al pagamento da parte dell’Antonucci dell'importo di euro 30.000, dimenticandosi Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 completamente dell'acconto di euro 10.000 di cui si dava atto nella scrittura da parte dei venditori .

Inoltre , il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione ex articolo 2033codice civile pur avendo dato atto della prova del ricevimento da parte dei venditori della somma di euro 20.000 in acconto prezzo.

Infine , il ricorrente contesta l'interpretazione della scrittura privata sull a dazione di € 30.000 , nonostante la dichiarazione de i venditori di aver ricevuto, alla data del 14 luglio 2004 , la suddetta somma dagli acquirenti, somma pari alla metà del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile.

L'intero prezzo pari a euro 60.000 non può ritenersi versato unicamente dalla Maria D i Paolo .

L'interpretazione ad opera della Corte d'Appello, pertanto , si porrebbe in contrasto con la lettera della scrittura privata oltre che con la logica. 2.Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

In particolare, quanto alla censura proposta in via subordinata e ulteriormente subordinata di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli acconti di € 15.000,00 e di € 5.000,00il P.G. evidenzia che i ricorrenti si limitarono a chiedere “Rigettare le domande avanzate con l’appello principale dai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto confermare la statuizione con la quale il Tribunale: “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a parte attrice la somma di E. 30.000,00, coninteressi legali dal 14 luglio 2014 sin al saldo” (v. pag. 4 della sentenza).

E ciò conformemente alle richieste formulate con l’atto di citazione, lì dove si legge che l’allora attore aveva chiesto: “1.

Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 Accertare che esso attore era chiamato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente scioglimento della comunione relitta, nonché accertare che era comproprietario, per la quota di 1/2, dell’appartamento e del locale uso fondaco sito in [OSCURATO:PERSONA], via Castello n. 1 e, per l’effetto, sciogliere lacomunione dei predetti beni mediante assegnazione ad esso attore;

2. Dichiarare la simulazione o la nullità del contratto di compravendita redatto dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 34.101, avente ad oggetto i predetti beni;

3. In subordine condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 30.000,00 pagata quale prezzo dei predetti immobili;….” (v. pag. 5 della sentenza).

La questione della restituzione degli acconti è rimasta estranea al thema decidendum in secondo grado (e in primo grado), di tal che non è possibile introdurre il tema col ricorso per cassazione.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui censura la sentenza di secondo grado lì dove (pag. 15), riformando quella di primo grado, ha ritenuto il “difetto di prova (opponibile ai venditori) della dazione diretta da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 30.000,00 in esecuzione della scrittura privata del 10.06.2004”.

Tanto la Corte di merito ha ritenuto in base all’esame della complessiva struttura della scrittura (v. pag. 14 e 15 della sentenza).

Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l’interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ovvero, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell’omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell’onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto.

Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto alla trascrizione del contenuto del contratto, nella misura minima necessaria a consentirne la comprensione.

L’interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d.

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.).

Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016).

Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com’è accaduto nel caso di specie (v. pag. 18 del ricorso), un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017).

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, come quello in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).

In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017).

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P rocuratore Generale.

Il motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili di censura proposti.

La questione degli acconti non è mai stata sollevata nel corso del giudizio e deve considerarsi come questione nuova e, quindi, inammissibile.In proposito si richiama il seguente principio di diritto del tutto consolidato: «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ).

Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass.10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass.11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass.27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass.11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass.22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez.

U. 06/05/2016, n. 9138).

Come evidenziato dal Procuratore Generale la originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto , in via subordinata, solo la restituzione della somma di euro 30.000 pagata quale prezzo dell’acquisto dell’appartamento com e da annotazione in calce alla scrittura privata.

4. Quanto a tale domanda di restituzione de ll a somma di € 30000, la censura è inammissibile perché richiede una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori e, soprattutto, una diversa interpretazione della scrittura privata.

L'interpretazione di un atto negoziale, infatti, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d.

"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c..

Nella specie il ricorrente non indica alcun fatto decisivo per il giudizio che, pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti, è stato omesso dalla Corte d'Appello e, inoltre, non lamenta Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 alcuna violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. del codice civile.

Deve comunque ribadirsi che è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto rispetto a quelli esaminati dal giudice del merito (Cass. n. 2465 del 2015). 4.1 Infine deve ulteriormente evidenziarsi che l a Corte d'Appello ha ritenuto non provato il pagamento del prezzo di euro 30000 da parte del ricorrente anche perché, nel successivo atto pubblico del 17 agosto 2004 , i venditori hanno dato di aver ricevuto l’intero pagamento del prezzo dall’acquirente Mar ia [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale contributo nella indicata misura del 50% de l prezzo di vendita del bene acquistato dalla moglie è questione interna ai coniugi e non può riguardare i venditori.

Infatti , una volta rigettata la domanda di simulazione basata sull’assunto che le parti avevano creato le parvenze esteriori di un atto di compravendita per atto pubblico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali venditori, e [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, volendo in realtà un contratto diverso avente come venditori i medesimi Venniti e Rufo e come acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la questione dell’eventuale pagamento (non dimostrato) di parte del prezzo da parte d el coniuge [OSCURATO:PERSONA] non può riguardarei venditori.

Il ricorrente non censura questa ulteriore e autonoma ratio decidendi.

In proposito deve ribadirsi che o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a Ric. 2019n. 13049sez.

S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(ex plurimis Sez. 6 - 5, Ord . n.9752 del 18/04/2017 ). 5.Il ricorso è inammissibile.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13049/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] n. 101 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 202/2019 depositata il 01/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] MATTEISche ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio dinanzi i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accertare la sua chiamat a all’eredità di Maria D i Paolo con conseguente scioglimento della comunione relitta, nonché per accertare che era comproprietario per la quota di un mezzo dell’appartamento del locale sito in [OSCURATO:PERSONA], via Castello n. 1 e per l’effetto sciogliere la comunione dei predetti beni mediante assegnazione ad esso attore, per dichiarare la simulazione alla nullità del contratto di compravendita redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 agosto 2004 avente ad oggetto i predetti beni e in subordine per sentir condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 30.000 pagata quale prezzo dei predetti immobili e per sentir condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso della somma di euro 35.000 per migliorie apportate agli appartamenti in caso di mancato accertamento della simulazione eal rimborso della somma di euro 50.000 per lo stesso titolo. 2. I convenuti costituitosi in giudizio aveva chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’attore in relazione alla Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 domanda di divisione di ereditaria e di rigettare le altre domande e in via riconvenzionale di condannare l’attore al rilascio dell’immobile sopra indicato. 3. Il T ribunale di Sulmona rigettava la domanda di accertamento della comproprietà dell’appartamento dello locale uso fondaco e, conseguentemente, rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria rigettava la domanda di nullità di simulazione dell’atto pubblico redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 17 agosto 2004 repertorio 34101 ordinava alla parte attrice di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a parte attrice la somma di euro 30.000 con interessi legali dal 14 luglio 2004 sino al saldo, condannava i convenuti a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 4136,50 Il Tribunale per quel che ancora rileva, riteneva, fondata la domanda subordinata di restituzione della somma di euro 30.000 avanzata dall’attore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che a fronte della nullità del contratto di compravendita per scrittura privata doveva ritenersi indebito il pagamento del prezzo da parte del D i [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo sottolineava che dopo il testo contrattuale sottoscritto dalle quattro parti risultava la dicitura totale € 30000 versati dal solo [OSCURATO:PERSONA] con successiva sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] , non tempestivamente disconosciuta e comunque riconosciuta come propria dalla predetta Vennitti nell’ambito del separato giudizio penale numero 64/2010., ordinava la restituzione di tale somma con gli interessi dal giorno del pagamento essendo emersa la Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 malafede dei venditori che con il successivo atto pubblico avevano manifestato di essere a conoscenza della nullità del primo contratto. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistevano all’appello e proponevano appello incidentale autonomo. 6. Si costituivano in appello anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. La Corte d’appello di L’Aquila in accoglimento dell’appello principale proposto da D onata Vennitti e [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell’impugnata sentenza,rigettava la domanda di restituzione della somma di euro 30.000, oltre interessi, azionata da [OSCURATO:PERSONA]. Rigettava altresì l’appello incidentale proposto da quest’ultimo. La Corte d’appello riteneva meritevole di accoglimento il primo motivo dell’appello principale atteso che alla luce della disamina diretta della scrittura privata del 10 giugno 2004 l’interpretazione fornita dal primo giudice, nel senso di riferire la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] a lla scritta totale € 30.000 dati da solo [OSCURATO:PERSONA],non risultava corretta. Dall’esame dell’atto doveva escludersi che la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla scritta 30000 euri dati da solo [OSCURATO:PERSONA] la quale al pari dell’annotazione euri 30000 dati da [OSCURATO:PERSONA] assumeva il valore di mera annotazione apposta dai Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 coniugi Antonucci/[OSCURATO:PERSONA] per indicare quale era stata la suddivisione interna della spesa per l’acquisto dell’immobile. La Corte d'appello precisava che la scrittura privata dopo l'intestazione del testo contrattuale sottoscri tta d a i quattro contraenti recava nello spazio sottostante delle aggiunte ed un'ulteriore sottoscrizione a nome [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, sul rigo 25 era presente la scritta 14 luglio 2004 dato a Donata in acconto su l rigo 27 era presente la scritta 20.000 euri in fede su l r i go 28 era presente la scritta sul medesimo rigo 28 era presente la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA], sul rigo 29 era presente la dicitura dati da solo [OSCURATO:PERSONA] , sul medesimo rigo 29 era presente la dicitura euri 30.000 dati , su l rigo 30 era presente la scritta da di [OSCURATO:PERSONA]. L’esame della complessiva scrittura in particolare con riferimento alle parti seguenti le sottoscrizioni dei contraenti consentiva di individuare la presenza di un’attestazione del seguente tenore 14 luglio 2004 data a D onata un acconto di 20.000 euri in fede e di due annotazioni la prima totali 30.000 € dati da solo [OSCURATO:PERSONA] e la seconda eu ri 30.000 dati da di [OSCURATO:PERSONA]. La collocazione della sottoscrizione Vennitti D onata sul ri go 28 sotto l’attestazione14 luglio 2004 dato a D onata un acconto di 20.000 € in fede e lo stesso contenuto dell’attestazione da ritenersi quale ricevuta, rendevano evidente la riferibilità della sottoscrizione a tale attestazione. Al contrario non seguiva una sottoscrizione alla dicitura totale 30.000 € dati da solo [OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame del documento, pertanto, poteva escludersi che la sottoscrizione [OSCURATO:PERSONA] si riferisse alla scritta totali 30.000 € da dati da solo [OSCURATO:PERSONA]. si trattava di una mera annotazione Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 apposta dai coniugi Antonucci/[OSCURATO:PERSONA] per indicare quale era stata la suddivisione interna della spesa per l’acquisto dell’immobile. Per quanto sopra detto in difetto di prova della dazione direttada parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 30.000 in esecuzione della scrittura privata del 10 giugno 2004 doveva rigettarsi la sua domanda di ripetizione di indebito né poteva ignorarsi che nello stesso atto pubblico del 17 agosto 2004 i venditori avevano dato atto di aver interamente ricevuto il prezzo dall’acquirente D i Paolo mentre l’eve ntuale contributo dell’Antonucci al pagamento del prezzo di vendita del bene acquistato dalla moglie con l’atto pubblico del 17 agosto 2004 restava questione interna a i coniugi che non poteva riguardare i venditori. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 10. Fissato all’udienza pubblica del 21 giugno 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 11. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 12. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2033 c. c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; contraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione. Il motivo investe tre distinti aspetti: il primo relativo alla restituzione della somma di euro 30.000 quale intero prezzo pagato dal ricorrente pari alla metà del totale della scrittura privata di compravendita. I l secondo è relativo alla restituzione della somma di euro 15.000 pagata quale acconto sul prezzo della medesima compravendita pari alla metà del totale degli acconti. I l terzo è di restituzione della somma di euro 5000 pari alla metà del primo conto pagato dal ricorrente sul prezzo della vendita giusta la medesima scrittura privata del 10 giugno 2004. Quanto al primo aspetto,il ricorrente evidenzi a che a seguito della declaratoria di nullità dell'atto di compravendita di cui alla scrittura privata del 10 giugno 2004 doveva essere disposta la restituzione della somma di euro 30.000 quale prezzo pagato per l'acquisto dell'appartamento. La Corte d'appello dell'Aquila avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata affrontando,peraltro, solo il punto rela tivo al pagamento da parte dell’Antonucci dell'importo di euro 30.000, dimenticandosi Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 completamente dell'acconto di euro 10.000 di cui si dava atto nella scrittura da parte dei venditori . Inoltre , il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione ex articolo 2033codice civile pur avendo dato atto della prova del ricevimento da parte dei venditori della somma di euro 20.000 in acconto prezzo. Infine , il ricorrente contesta l'interpretazione della scrittura privata sull a dazione di € 30.000 , nonostante la dichiarazione de i venditori di aver ricevuto, alla data del 14 luglio 2004 , la suddetta somma dagli acquirenti, somma pari alla metà del prezzo pattuito per la vendita dell'immobile. L'intero prezzo pari a euro 60.000 non può ritenersi versato unicamente dalla Maria D i Paolo . L'interpretazione ad opera della Corte d'Appello, pertanto , si porrebbe in contrasto con la lettera della scrittura privata oltre che con la logica. 2.Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. In particolare, quanto alla censura proposta in via subordinata e ulteriormente subordinata di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione degli acconti di € 15.000,00 e di € 5.000,00il P.G. evidenzia che i ricorrenti si limitarono a chiedere “Rigettare le domande avanzate con l’appello principale dai Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto confermare la statuizione con la quale il Tribunale: “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a parte attrice la somma di E. 30.000,00, coninteressi legali dal 14 luglio 2014 sin al saldo” (v. pag. 4 della sentenza). E ciò conformemente alle richieste formulate con l’atto di citazione, lì dove si legge che l’allora attore aveva chiesto: “1. Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 Accertare che esso attore era chiamato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente scioglimento della comunione relitta, nonché accertare che era comproprietario, per la quota di 1/2, dell’appartamento e del locale uso fondaco sito in [OSCURATO:PERSONA], via Castello n. 1 e, per l’effetto, sciogliere lacomunione dei predetti beni mediante assegnazione ad esso attore; 2. Dichiarare la simulazione o la nullità del contratto di compravendita redatto dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 34.101, avente ad oggetto i predetti beni; 3. In subordine condannare i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 30.000,00 pagata quale prezzo dei predetti immobili;….” (v. pag. 5 della sentenza). La questione della restituzione degli acconti è rimasta estranea al thema decidendum in secondo grado (e in primo grado), di tal che non è possibile introdurre il tema col ricorso per cassazione. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui censura la sentenza di secondo grado lì dove (pag. 15), riformando quella di primo grado, ha ritenuto il “difetto di prova (opponibile ai venditori) della dazione diretta da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di Euro 30.000,00 in esecuzione della scrittura privata del 10.06.2004”. Tanto la Corte di merito ha ritenuto in base all’esame della complessiva struttura della scrittura (v. pag. 14 e 15 della sentenza). Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata l’interpretazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ovvero, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, del vizio di motivazione consistito nell’omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell’onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto alla trascrizione del contenuto del contratto, nella misura minima necessaria a consentirne la comprensione. L’interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato algiudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l’esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com’è accaduto nel caso di specie (v. pag. 18 del ricorso), un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che, come quello in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev’essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P rocuratore Generale. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili di censura proposti. La questione degli acconti non è mai stata sollevata nel corso del giudizio e deve considerarsi come questione nuova e, quindi, inammissibile.In proposito si richiama il seguente principio di diritto del tutto consolidato: «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ). Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004, n. 6542; Cass.10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599; Cass.11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass.27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass.11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass.22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138). Come evidenziato dal Procuratore Generale la originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto , in via subordinata, solo la restituzione della somma di euro 30.000 pagata quale prezzo dell’acquisto dell’appartamento com e da annotazione in calce alla scrittura privata. 4. Quanto a tale domanda di restituzione de ll a somma di € 30000, la censura è inammissibile perché richiede una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori e, soprattutto, una diversa interpretazione della scrittura privata. L'interpretazione di un atto negoziale, infatti, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c.. Nella specie il ricorrente non indica alcun fatto decisivo per il giudizio che, pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti, è stato omesso dalla Corte d'Appello e, inoltre, non lamenta Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 alcuna violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. del codice civile. Deve comunque ribadirsi che è inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto rispetto a quelli esaminati dal giudice del merito (Cass. n. 2465 del 2015). 4.1 Infine deve ulteriormente evidenziarsi che l a Corte d'Appello ha ritenuto non provato il pagamento del prezzo di euro 30000 da parte del ricorrente anche perché, nel successivo atto pubblico del 17 agosto 2004 , i venditori hanno dato di aver ricevuto l’intero pagamento del prezzo dall’acquirente Mar ia [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale contributo nella indicata misura del 50% de l prezzo di vendita del bene acquistato dalla moglie è questione interna ai coniugi e non può riguardare i venditori. Infatti , una volta rigettata la domanda di simulazione basata sull’assunto che le parti avevano creato le parvenze esteriori di un atto di compravendita per atto pubblico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali venditori, e [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente, volendo in realtà un contratto diverso avente come venditori i medesimi Venniti e Rufo e come acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la questione dell’eventuale pagamento (non dimostrato) di parte del prezzo da parte d el coniuge [OSCURATO:PERSONA] non può riguardarei venditori. Il ricorrente non censura questa ulteriore e autonoma ratio decidendi. In proposito deve ribadirsi che o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a Ric. 2019n. 13049sez. S2 - ud. 21 /0 6 /202 3 giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza(ex plurimis Sez. 6 - 5, Ord . n.9752 del 18/04/2017 ). 5.Il ricorso è inammissibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulterior
Sentenza Cassazione n. 23421/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris