CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 27414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14167-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente 444114.4r,u.rt4.— nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1\42-XRTA; - incidentali - avverso la sentenza n. 4073/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte -) rilevato che il ricorso non è tardivo, in quanto la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 del dl. 18/20 ebbe durata di 64, e non di 63 giorni (al contrario di quanto ritenuto dalla proposta di definizione del ricorso ex art. 380 bis c.p.c.); -) che, di conseguenza, il termine per proporre il ricorso per cassazione è scaduto il 23 maggio 2020 (che cadeva di sabato), sicché è stato prorogato ope legis al 25 maggio 2020, giorno in cui è stato effettivamente proposto il ricorso; -) ritenuto che, una volta esclusa l'inammissibilità per tardività del ricorso, la complessità delle questioni da esso poste non sia compatibile con le forme del rito di cui al 380 bis c.p.c., P.q.m. rinvia la causa alla pubblica udienza. Roma, 28 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] i , e (Antonietta XPOS4 ATP', O ìditkil," 20 SET 2022 [OSCURATO:PERSONA]:JL-RE CANCrati