Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34309/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado del 20 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Massa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 per essersi, in Pontremoli il 26 luglio 2021, allontanato senza l'autorizzazione dell'autorità dall'abitazione dove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicatagli il 15 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 192 cod. proc. pen., 56 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, trascurando gli elementi di prova che avrebbero dovuto portare all'assoluzione dell'imputato, per avere egli agito in stato di necessità (essendosi allontanato da casa solo per acquistare l'acqua potabile) e, comunque, per la sua condotta di desistenza, essendo stato lo stesso fermato dalle forze dell'ordine mentre stava facendo rientro in casa.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 54 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di esclusione della colpevolezza per difetto di dolo, benché le carte del processo avessero comprovato che il Mugnai si era allontanato da casa, dove viveva solo, esclusivamente per acquistare l'acqua potabile di cui era privo, dunque per fare fronte ad una sua imprescindibile esigenza di vita legata anche alle sue condizioni di salute.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte di merito rigettato la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante i risalenti precedenti avessero escluso una abitualità nel delinquere e il fatto fosse obiettivamente di scarsa offensività.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 n. 4, 62-bis, 69 e 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte genovese ingiustificatamente negato all'imputato, in considerazione della globale tenuità del fatto, il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e la concessione della circostanza del ravvedimento operoso.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Rappresenta un pacifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a pedissequamente replicare le medesime ragioni e gli stessi argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle ragioni e argomenti abbia puntualmente disatteso, motivazione con la quale il ricorrente ometta del tutto dal confrontarsi (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, P.G. in proc.

R., Rv. 247741; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc.

Candita, Rv. 244181; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

In applicazione di tale regula iuris bisogna constatare come, nella fattispecie, il ricorrente abbia riproposto gli stessi identici motivi che erano stati formulati con l'atto di appello, copiando le medesime parole, senza in alcun modo considerare ovvero senza confrontarsi con le ragioni che la Corte di merito aveva esposto per ritenere quei motivi infondati.

Motivazione della sentenza gravata nella quale non è ravvisabile alcuna violazione di legge e con la quale, con argomentazioni complete e logicamente ineccepibili, i Giudici a quibus avevano spiegato come il reato commesso dal Mugnai dovesse ritenersi consumato perché lo stesso era stato visto nel mentre rientrava in casa, dopo essersene allontanato in apparenza per fare la spesa; come tali dati escludessero fondatamente tanto la configurabilità di un tentativo, quanto la concedibilità della attenuante del ravvedimento operoso; che l'asserita esigenza di acquistate acqua minerale non potesse integrare i presupposti di un pericolo attuale di un danno grave e inevitabile alla persona, tanto più che il prevenuto era stato autorizzato ad allontanarsi da casa in un giorno e orario specifico per poter acquistare cibo e bevande; che i plurimi e anche specifici precedenti penali, dimostrando la non occasionalità della iniziativa, fossero di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di lieve entità; e che non vi fosse alcuna valida ragione per modificare le valutazioni già espresse in ordine al bilanciamento tra circostanze di segno contrario e al trattamento sanzionatorio (v. pagg. 1-3 sent. impugn.).3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado del 20 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Massa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 per essersi, in Pontremoli il 26 luglio 2021, allontanato senza l'autorizzazione dell'autorità dall'abitazione dove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, applicatagli il 15 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 192 cod. proc. pen., 56 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, trascurando gli elementi di prova che avrebbero dovuto portare all'assoluzione dell'imputato, per avere egli agito in stato di necessità (essendosi allontanato da casa solo per acquistare l'acqua potabile) e, comunque, per la sua condotta di desistenza, essendo stato lo stesso fermato dalle forze dell'ordine mentre stava facendo rientro in casa. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 54 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di esclusione della colpevolezza per difetto di dolo, benché le carte del processo avessero comprovato che il Mugnai si era allontanato da casa, dove viveva solo, esclusivamente per acquistare l'acqua potabile di cui era privo, dunque per fare fronte ad una sua imprescindibile esigenza di vita legata anche alle sue condizioni di salute. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte di merito rigettato la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante i risalenti precedenti avessero escluso una abitualità nel delinquere e il fatto fosse obiettivamente di scarsa offensività. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 n. 4, 62-bis, 69 e 99 cod. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte genovese ingiustificatamente negato all'imputato, in considerazione della globale tenuità del fatto, il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e la concessione della circostanza del ravvedimento operoso. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Rappresenta un pacifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a pedissequamente replicare le medesime ragioni e gli stessi argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle ragioni e argomenti abbia puntualmente disatteso, motivazione con la quale il ricorrente ometta del tutto dal confrontarsi (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, P.G. in proc. R., Rv. 247741; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). In applicazione di tale regula iuris bisogna constatare come, nella fattispecie, il ricorrente abbia riproposto gli stessi identici motivi che erano stati formulati con l'atto di appello, copiando le medesime parole, senza in alcun modo considerare ovvero senza confrontarsi con le ragioni che la Corte di merito aveva esposto per ritenere quei motivi infondati. Motivazione della sentenza gravata nella quale non è ravvisabile alcuna violazione di legge e con la quale, con argomentazioni complete e logicamente ineccepibili, i Giudici a quibus avevano spiegato come il reato commesso dal Mugnai dovesse ritenersi consumato perché lo stesso era stato visto nel mentre rientrava in casa, dopo essersene allontanato in apparenza per fare la spesa; come tali dati escludessero fondatamente tanto la configurabilità di un tentativo, quanto la concedibilità della attenuante del ravvedimento operoso; che l'asserita esigenza di acquistate acqua minerale non potesse integrare i presupposti di un pericolo attuale di un danno grave e inevitabile alla persona, tanto più che il prevenuto era stato autorizzato ad allontanarsi da casa in un giorno e orario specifico per poter acquistare cibo e bevande; che i plurimi e anche specifici precedenti penali, dimostrando la non occasionalità della iniziativa, fossero di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di lieve entità; e che non vi fosse alcuna valida ragione per modificare le valutazioni già espresse in ordine al bilanciamento tra circostanze di segno contrario e al trattamento sanzionatorio (v. pagg. 1-3 sent. impugn.).3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu