CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pecorilla unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, n.318/2021 depositata il 24/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere Rita E. A. Russo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredidi [OSCURATO:PERSONA]), con citazione del 26 febbraio 2007, convenivano inNumero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il Co-mune nel 1996 aveva occupato un fondo agricolo di originaria proprietà diPiccione Cosimo, al fine di eseguire lavori di ampliamento del cimitero co-munale; nel 2001 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'espropria-zione del predetto fondo, utilizzato solo in parte per la realizzazione dell'o-pera pubblica, mentre una parte dell'area era stata utilizzata a scopi com-merciali, avendo il Comune concluso un contratto di locazione ultranoven-nale con alcune compagnie di telefonia, per l'installazione di SRB (stazioniradio base). Chiedevano pertanto la restituzione del bene non utilizzato eil risarcimento del danno.Il Tribunale, previa pronuncia di sentenza non definitiva sulla giuri-sdizione, in cui qualificava l'occupazione come usurpativa, ordinava la re-stituzione della parte del fondo non interessata dai lavori di ampliamentodel cimitero, dell'esatta estensione di mq. 438, concessa in locazione perl'installazione delle SBR, condannando il Comune alla riduzione in pristinoed al frazionamento della area; respingeva invece la domanda di risarci-mento del danno, ritenendolo indeterminato ed indeterminabile.I proprietari interponevano appello, chiedendo la riforma della sen-tenza, nella parte in cui non aveva disposto la restituzione anche dell'areadi 1054 mq. destinata a pertinenze, e nella parte in cui non aveva ricono-sciuto alcun indennizzo per il pregiudizio subito, sia con riferimento all'a-rea di mq. 1054, che con riferimento all'area di mq. 438, destinata ad in-stallazione dei ripetitori telefonici.La Corte d'appello ha respinto la domanda di restituzione della por-zione di area di mq. 1054, sul rilievo che essa è stata destinata alla realiz-zazione dell'ampliamento del cimitero comunale (strada e parcheggio), eha ritenuto che l'area indebitamente trattenuta dalla P.A. e destinata aduna finalità diversa da quella per cui il bene era stato espropriato è soloquella di mq. 438, destinata dal Comune all'ingombro di ripetitori telefoni-ci. Con riferimento alla illegittima detenzione di questa area ha liquidato ilNumero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026danno tenendo conto dei canoni esigibili per la locazione ad uso installa-zione dei ripetitori di telefonia, condannando quindi il Comune al paga-mento della somma euro 24.000,00 annui solo per le cinque annualitàprecedenti alla domanda (quindi da marzo 2002), in accoglimento dell'ec-cezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, e si-no al momento della restituzione dell'area da parte del Comune, avvenutanel giugno 2019.Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.Resistono i fratelli [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Comune ha depositato memo-ria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L'unico motivo di ricorso è articolato in plurime censure di viola-zione di legge e vizio di motivazione. Il Comune lamenta la violazione dilegge per omessa e/o erronea applicazione degli artt. 15 e 20 della L. n.865/1971, nonché degli artt. 40 e 50 del d.P.R. n. 327/2001, ovvero degliartt. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc.civ. Rileva che quando, col decreto n. 4454/1996 (doc. 4 del fascicolo di Igrado), esso Comune ricorrente dispose l'occupazione d'urgenza di partedel terreno del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva pacificamente destinazione agri-cola; per di più, essendo posto nelle adiacenze del cimitero comunale, lostesso era legalmente non edificabile, per la sussistenza del vincolo di ri-spetto cimiteriale ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934. Non a caso, l'occupa-zione era stata disposta in funzione dell'ampliamento del cimitero. Solodopo l'occupazione, in forza di perizia di variante ai lavori, parte dell'areaoccupata era stata destinata a servizi in genere. La variazione non ha ri-guardato la destinazione urbanistica dell'area, ma solo la destinazione diutilizzo della stessa nella realizzazione del cimitero. Il Comune sostieneche, al momento della delibera del 1999, l'area era già vincolata alla rea-Numero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026lizzazione di un servizio pubblico, e che la variante fu adottata per consen-tire usi molteplici, quali la realizzazione di chioschi per la vendita di fiori oarticoli religiosi, ma anche la possibile installazione di antenne di telefoniamobile, per la quale erano pervenute specifiche richieste da operatori delsettore. Il Comune ricorda la prassi, ormai diffusa, di collocare impianti ditelefonia su aree di proprietà pubblica, al fine di evitare conflitti con i pri-vati, proteste dei residenti e contenziosi amministrativi. Rileva che l'istal-lazione di una stazione radio base non richiede una specifica destinazioneurbanistica, posto che le antenne di telefonia possono essere istallate inqualsiasi parte del territorio (anche su edifici residenziali), senza alcunanecessità d'adeguamento della destinazione impressa dalla strumentazio-ne urbanistica vigente. Pertanto, a prescindere dalla variazione di lavoridisposta dal Comune ed erroneamente enfatizzata dalla Corte d'appello, ilterreno de quo, anche quando era nella disponibilità del precedente pro-prietario e aveva destinazione meramente agricola, avrebbe potuto essereconcesso in locazione per l'istallazione di impianti di telefonia. Tanto, però,non era mai successo, né la controparte ha mai sostenuto di essere stataanche solo contattata da un operatore telefonico che le avesse chiesto diavere in locazione il terreno. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto allacontroparte un abnorme vantaggio patrimoniale per un utilizzo del terrenoche i [OSCURATO:PERSONA], fin quando ne erano stati in possesso, non avevano maiconcretamente attuato. Il Comune richiama inoltre il principio secondo cuila stima del danno da occupazione acquisitiva deve avvenire applicando ladicotomia tra aree edificabili e aree non edificabili, criterio tipico della ma-teria espropriativa. Secondo il Comune, tale principio non opera solo nellaipotesi di espropriazione legittima o di occupazione appropriativa (quandoancora ammessa), ma deve ritenersi criterio generale anche nel caso –come quello in esame – in cui il fondo venga restituito al proprietario e sidebba comunque liquidare il pregiudizio derivante dalla sua temporaneaindisponibilità, osservando che, di contro, i terreni non legalmente edifica-Numero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026bili anche se suscettibili di un'utilizzazione differente da quella agricola de-vono essere pur sempre valutati secondo parametri omogenei a quelliadottati per i terreni agricoli.2.- Il motivo è inammissibile.Il Comune non si confronta infatti con la ragione decisoria, né con ilgiudicato interno sulla natura usurpativa dell'occupazione dell'area, e op-pone ragioni non pertinenti al decisum ed in qualche caso anche contrad-dittorie.In primo luogo, si osserva che è lo stesso Comune ad affermare chel'occupazione usurpativa (così qualificata dal primo Giudice con la senten-za parziale) non comporta l'acquisizione dell'area alla mano pubblica, manon ne trae le corrette conclusioni. Nel controricorso (pag. 7) la parte re-sistente chiarisce che il Giudice di primo grado, sia con la sentenza parzia-le n. 68/2010, sia con quella definitiva n. 3010/2017, aveva statuito che,relativamente all'area a cui era stata impressa una destinazione diversa ri-spetto a quella originariamente dichiarata (ampliamente del cimitero co-munale), si verteva in tema di occupazione usurpativa, a cui conseguiva ildiritto del privato proprietario alla restituzione. Questa statuizione non èstata oggetto di appello da parte del Comune, che con riferimento all'areadi 487 mq. non vanta né di avere proceduto ad un regolare e tempestivodecreto di esproprio, né di averla utilizzata per l'ampliamento del cimitero,che era la finalità per la quale erano stati occupati i terreni de quo (peral-tro in conformità alla destinazione urbanistica), o per i cd. servizi accessorial cimitero. Questi servizi, come lo stesso Comune afferma, riguardanoquelle attività connesse con la funzione cimiteriale, ad esempio i chioschiper la vendita di fiori o articoli religiosi, ma non certamente i ripetitori te-lefonici.Pertanto, si discute qui di un comune illecito, cui consegue, oltre chela restituzione del bene ai privati che ne hanno fatto richiesta, il risarci-mento del danno da mancato utilizzo, secondo i criteri generali, e non in-Numero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026vece il risarcimento del danno (o meglio pregiudizio) da espropriazione difatto. E, in ogni caso, anche in tema di espropriazione per pubblico inte-resse e quantificazione della relativa indennità, l'interessato può dimostra-re che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispet-to a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, eche, quindi, il cespite possiede una valutazione di mercato che rispecchiapossibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificato-ria (Cass n. 27960 del 4/10/2023). Non sono dunque pertinenti le argo-mentazioni del Comune riguardo alla natura agricola del terreno.Sulla liquidazione del danno, la Corte d'appello ha ritenuto che que-sta area potesse essere sfruttata dal privato esattamente come lo era sta-ta dal Comune, dal momento che era di interesse per le compagnie telefo-niche che volevano apporvi le antenne; né questa affermazione è conte-stata dal Comune, il quale anzi deduce che si tratta di una utilizzazionecommerciale possibile anche su terreni agricoli, limitandosi ad affermareche i proprietari non avevano mai fatto tale uso del terreno, e che in lineadi massima le compagnie telefoniche preferiscono installare i loro disposi-tivi su terreni di pertinenza pubblica.Gli argomenti sono fallaci, dal momento che il risarcimento del dan-no da occupazione illegittima deve compensare il pregiudizio subìto dalprivato per il mancato uso nel periodo della occupazione, ed è pertanto aquesto arco temporale che deve farsi riferimento per individuare quale sa-rebbe stato il corrispettivo che il proprietario avrebbe potuto ragionevol-mente ottenere, concedendo a terzi il godimento di cui invece è stato ille-citamente privato. I possibili usi di un terreno dipendono infatti anche dal-le continue trasformazioni del mercato, e pertanto una utilizzazione chenon era consueta o possibile in un certo periodo può diventare possibile econsueta in altro periodo, soprattutto se si tratta di uso collegato allo svi-luppo tecnologico, come nel caso di specie. Anche la dedotta circostanzache le compagnie telefoniche avrebbero manifestato interesse perché ilNumero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026terreno era nella disponibilità del Comune resta contraddetta dal fatto chesi trattava di un contratto commerciale di natura privata, e comunque dal-la circostanza che è lo stesso Comune ad attribuire l'interesse delle com-pagnie telefoniche all'oggettiva destinazione della zona (non residenziale).Nel liquidare il danno la Corte d'appello ha fatto applicazione delprincipio contenuto nell'articolo 1223 c.c. secondo il quale il risarcimentodeve comprendere oltre che il danno emergente anche il lucro cessante.Deve qui ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza di questaCorte, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di unbene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare,quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perdutae, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilodella perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a uncanone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica conte-stazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante pre-sunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperien-za (Cass. Sez. Un. - n. 33645 del 15/11/2022; Cass. n. 30791 del 2/12/2024; Cass. n. 26450 del 30/09/2025).Nella specie, la Corte d'appello ha fatto corretto uso delle presunzio-ni, muovendo dai fatti noti, e cioè che il bene era stato concretamente lo-cato per uso commerciale alle compagnie telefoniche e che tale uso erapossibile anche al privato, per giungere alla conclusione che la medesimaofferta sarebbe stata fatta dalle compagnie telefoniche al privato, ovequesti fosse rimasto nel possesso del bene.Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; le speseseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 12893/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 22145/2026Data pubblicazione 28/06/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 percompensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino