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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24994/2023

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la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Tristanio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E Pii) S 1T A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Tristanio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo D E Pii) S 1T A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris