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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 42254/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Terni con provvedimento in data 27/04/2023, notificato il 28/04/2023, ore 09.40, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Terni con provvedimento depositato in data 29/04/2023, ore 14.50, convalidava il provvedimento del Questore. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen.

Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata.

Con il terzo motivo deduce violazione del termine massimo di cui all'art. 6 I 401t1989 in relazione alla seconda ordinanza di convalida o conferma depositata dal Gip in data 02/05/2023, Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2,

I. 401/1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite "amichevoli".

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte.

2. Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni.

Ne consegue che, ;LP mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (ex plurímis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 3.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 09.40, la richiesta di convalida del PM è stata presentata in data 28.04.2023, alle ore 14.16 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 29.04.2023, alle ore 14.50, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato.

Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio _(cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Terni in data 27/04/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari di Terni visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Terni con provvedimento in data 27/04/2023, notificato il 28/04/2023, ore 09.40, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Terni con provvedimento depositato in data 29/04/2023, ore 14.50, convalidava il provvedimento del Questore. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata. Con il terzo motivo deduce violazione del termine massimo di cui all'art. 6 I 401t1989 in relazione alla seconda ordinanza di convalida o conferma depositata dal Gip in data 02/05/2023, Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I. 401/1989 e difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite "amichevoli". Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte. 2. Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, ;LP mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (ex plurímis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3, n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). 3.Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 09.40, la richiesta di convalida del PM è stata presentata in data 28.04.2023, alle ore 14.16 ed il provvedimento di convalida, infine, è stato emesso in data 29.04.2023, alle ore 14.50, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. 4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio _(cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Terni in data 27/04/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis
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