CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla penale responsabilità dell'imputato, il giudice del gravame fa corretta applicazione dei principi di diritto richiamati da questa Corte; anche in merito all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale osserva con motivazione logica ed immune da vizi che, rispettivamente, la spregiudicatezza della condotta ed i precedenti penali ostino all'accoglimento dei motivi d'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 sette re 2022 Il Consigliere e tensore Il