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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01556/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 7633 /20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 902/2024 , depositata il 7 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva, in regime di patrocinio a spese dello Stato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte di un giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare svoltosi innanzi al Tribunale di Lecce.

In tale veste impugnò, con ricorso ex art. 702-bisc.p.c., il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale, dolendosi del fatto che –a fronte della richiesta di un importo pari ad € 6.246,23 per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, già operata la riduzione prevista dall’art. 130del D.p.r. n. 115 del 2002 ( t.u. spese di giustizia)– gli era stata riconosciuta la somma di € 1.950,00, oltre accessori e spese forfetarie, con una motivazione lacunosa e contraddittoria sullo scaglione valoriale di riferimento applicato e, più in generale, sui criteri utilizzati per la determinazione del compenso; lamentò, inoltre, la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria.

2. La sentenza indicata in epigrafe, resa all’esito di giudizio svoltosi nella contumacia del Ministero della Giustizia, ha respinto l’impugnazione.

Il Tribunale ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse viziato da alcun errore di valutazione, osservando che «del tutto correttamente il gip ha considerato il processo “semplice”, essendosi concluso in una sola udienza, senza alcuna escussione di testimoni, senza alcuna applicazione di misura cautelare, trattandosi, come detto, di richiesta di archiviazione non accolta, con udienza fissata d’ufficio dal GIP» e che, per il resto, risultavano rispettati i parametri tariffari, secondo i criteri applicativi adottati dal protocollo sottoscritto in ambito distrettuale.

3. Avverso tale decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo , illustrato da successiva memoria.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto ex art. 370 c.p.c., chiedendo di partecipare all’udienza di discussione.

Considerato che:

1. L’unico mezzo di ricorso deduce violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché «vizio di motivazione».

Il ricorrente osserva che il Tribunale ha fondato la decisione su argomentazioni completamente estranee al giudizio nel quale egli aveva prestato l’attività da remunerare; la decisione, infatti, è interamente supportata da considerazioni relative alla liquidazione di competenze effettuata da un giudice per le indagini preliminari in un processo penale.

Assume pertanto che la pronunzia impugnata sarebbe sorretta da una motivazione meramente apparente, idonea a cagionarne la nullità assoluta; essa, inoltre, sarebbe viziata dall’omesso esame di circostanze decisive, poiché il Tribunale non aveva valutato gli elementida lui espressamente indicati al fine di procedere alla corretta liquidazionedelle sue spettanze.

2. Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata è chiaramente riferita a una controversia del tutto diversa rispetto a quella oggetto del contendere, che il giudice a quo ha completamente omesso di esaminare.

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione» (così Cass. n. 4107/2020; nello stesso senso, fra le numerose altre, Cass. n. 9965/2024; Cass. n. 40883/2021; Cass. n. 2766/2020; Cass. n. 30067/2019; Cass. n. 15002/2015; Cass. n. 6162/2014).

3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, affinché provveda al riesame della vicenda , liquidando altresì le spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 7633 /20 2 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 902/2024 , depositata il 7 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] svolse attività difensiva, in regime di patrocinio a spese dello Stato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], parte di un giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare svoltosi innanzi al Tribunale di Lecce. In tale veste impugnò, con ricorso ex art. 702-bisc.p.c., il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale, dolendosi del fatto che –a fronte della richiesta di un importo pari ad € 6.246,23 per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, già operata la riduzione prevista dall’art. 130del D.p.r. n. 115 del 2002 ( t.u. spese di giustizia)– gli era stata riconosciuta la somma di € 1.950,00, oltre accessori e spese forfetarie, con una motivazione lacunosa e contraddittoria sullo scaglione valoriale di riferimento applicato e, più in generale, sui criteri utilizzati per la determinazione del compenso; lamentò, inoltre, la mancata liquidazione del compenso per la fase istruttoria. 2. La sentenza indicata in epigrafe, resa all’esito di giudizio svoltosi nella contumacia del Ministero della Giustizia, ha respinto l’impugnazione. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto impugnato non fosse viziato da alcun errore di valutazione, osservando che «del tutto correttamente il gip ha considerato il processo “semplice”, essendosi concluso in una sola udienza, senza alcuna escussione di testimoni, senza alcuna applicazione di misura cautelare, trattandosi, come detto, di richiesta di archiviazione non accolta, con udienza fissata d’ufficio dal GIP» e che, per il resto, risultavano rispettati i parametri tariffari, secondo i criteri applicativi adottati dal protocollo sottoscritto in ambito distrettuale. 3. Avverso tale decisione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo , illustrato da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto ex art. 370 c.p.c., chiedendo di partecipare all’udienza di discussione. Considerato che: 1. L’unico mezzo di ricorso deduce violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché «vizio di motivazione». Il ricorrente osserva che il Tribunale ha fondato la decisione su argomentazioni completamente estranee al giudizio nel quale egli aveva prestato l’attività da remunerare; la decisione, infatti, è interamente supportata da considerazioni relative alla liquidazione di competenze effettuata da un giudice per le indagini preliminari in un processo penale. Assume pertanto che la pronunzia impugnata sarebbe sorretta da una motivazione meramente apparente, idonea a cagionarne la nullità assoluta; essa, inoltre, sarebbe viziata dall’omesso esame di circostanze decisive, poiché il Tribunale non aveva valutato gli elementida lui espressamente indicati al fine di procedere alla corretta liquidazionedelle sue spettanze. 2. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è chiaramente riferita a una controversia del tutto diversa rispetto a quella oggetto del contendere, che il giudice a quo ha completamente omesso di esaminare. In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che «la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione» (così Cass. n. 4107/2020; nello stesso senso, fra le numerose altre, Cass. n. 9965/2024; Cass. n. 40883/2021; Cass. n. 2766/2020; Cass. n. 30067/2019; Cass. n. 15002/2015; Cass. n. 6162/2014). 3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in persona di diverso magistrato, affinché provveda al riesame della vicenda , liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato. Co
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