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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IL

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:37
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0055

CONCLUSIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 1O APRILE 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Dal 1959 il [OSCURATO:PERSONA] era direttore presso la Direzione generale Trasporti.

La fusione degli esecutivi ha dato la stura alle sue disavventure, poiché con la riorganizzazione della direzione il nuovo organigramma fu ridotto da quattro a tre direttori; il [OSCURATO:PERSONA] venne nominato consigliere principale in via provvisoria e, qualche mese dopo, venne licenziato alle condizioni stabilite dal regolamento n. 259/68, elaborato per risolvere le difficoltà di reimpiego del personale dopo la fusione degli esecutivi.

Con sentenza 6 maggio 1969 avete annullato la nomina del [OSCURATO:PERSONA] al posto provvisorio di consigliere e la decisione con cui venne poi licenziato.

In esecuzione della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] nominava il [OSCURATO:PERSONA] consigliere principale a tempo indeterminato.

Il ricorrente però non era soddisfatto dalla soluzione, perché nel frattempo la Direzione cui egli aspirava era stata attribuita al sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allora che fossero annullate sia la sua nomina che quella del [OSCURATO:PERSONA].

La domanda è stata respinta con la sentenza del 13 maggio 1970, ma solo nel punto in cui si chiedeva l'annullamento della nomina a consigliere del [OSCURATO:PERSONA].

Veniva invece annullata la nomina del [OSCURATO:PERSONA], che però riotteneva l'incarico grazie ad una nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Ora il [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia annullata quest'ultima decisione, invocando vari mezzi che si possono così riunire: A — Mezzi tratti da vizi di forma o di procedura. a) La decisione sarebbe insufficientemente motivata perché né si richiama né analizza le vostre sentenze.

I servizi giuridici della [OSCURATO:PERSONA] però sottolineano che la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di nomina o di promozione ( 2 ).

Indubbiamente la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto dei principi sanciti dalle precedenti sentenze, ma questo è un punto che rientra nel merito della controversia. b) Il ricorrente assume che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione tutti i candidati che aspiravano a quel posto.

Trattasi però solo di un malinteso, alla cui base sta un errore — imperdonabile — dell'amministrazione.

Dal processo verbale del 17 giugno 1970 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le sei candidature presentate.

Allorché l'elenco dei sei candidati è stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], è stato aggiunto per svista ad un altro elenco di quattro candidati aspiranti ad un posto diverso.

Dal processo verbale risulta però che l'errore, pur se amministrativamente riprovevole, non ha avuto ripercussioni sulle deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA], che ha esaminato tutte le sei candidature al posto di direttore.

Il ricorrente afferma che sono stati presi in considerazione solo i candidati di grado A 3 che aspiravano ad una promozione, ma non quelli di grado A 2 (come lui), che volevano essere trasferiti, comunque l'irregolarità non risulta dagli atti di causa.

Il ricorrente fa giustamente rilevare che nel processo verbale si menziona solo l'esame dei rapporti periodici riguardanti i dipendenti di grado A 3, ma dimentica che sarebbe stato impossibile esaminare i rapporti sui dipendenti di grado A 2, sui quali non si redige alcun rapporto.

Nel processo verbale si ricorda che tutti i fascicoli personali dei candidati — di grado A 2 o A 3 — sono stati messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice ed è stato effettuato un esame per merito comparativo di tutti i candidati.

I mezzi tratti dai vizi di forma mi paiono dunque tutti infondati.

B — Il secondo gruppo di mezzi si fonda sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, aveva dei «titoli di privilegio» per ottenere l'incarico cui aspirava. a) Il n. 1 dell'art. 8 del regolamento n. 259/68 consente ad un dipendente, in predicato per il licenziamento a seguito della riorganizzazione dei servizi, di rimanere in servizio se accetta un posto corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella del grado in cui egli è inquadrato.

Il n. 2 dispone che i dipendenti che volontariamente hanno accettato questa «diminutio capitis» conservano il loro grado e, a determinate condizioni, hanno la precedenza rispetto agli altri candidati qualora divenissero vacanti posti di grado superiore.

La vostra sentenza del lo maggio 1970 mette chiaramente in luce che la norma non è applicabile al [OSCURATO:PERSONA], giacché avete sancito che «i posti di direttore e di consigliere principale appartengono infatti allo stesso grado e la differenza tra le rispettive attribuzioni, benché possa giustificare una preferenza personale per l'uno o per l'altro posto, non viola tuttavia il principio dell'equivalenza tra grado e posto, principio di cui i dipendenti hanno il diritto di esigere l'osservanza».

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], accettando l'incarico di consigliere principale, non ha affatto dovuto svolgere compiti di una carriera inferiore al suo grado, poiché l'impiego corrisponde a questo grado e quindi non può invocare l'art. 8 del regolamento n. 259/68. b) [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe inoltre la precedenza nell'attribuzione del posto in quanto era già inquadrato in A 2 e quindi non doveva venir promosso, ma solo trasferito, al contrario del sig. [OSCURATO:PERSONA] che era solo inquadrato in A

3. Nella precedente sentenza Rittweger, del 3 febbraio 1971, avete sancito l'equivalenza tra promozione e trasferimento in virtù dello statuto e l'autorità competente non è tenuta a scegliere una via piuttosto che un'altra. c) Infine il [OSCURATO:PERSONA]. giustifica la presunta precedenza ad essere nominato direttore invocando un principio generale di buona amministrazione che impone ad un ente di decidere cercando nel contempo di rimediare agli eventuali errori od omissioni commessi in precedenza.

L'iter logico non mi è chiaro: l'annullamento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] nel 1970 non conferiva nessun diritto al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del posto rimasto vacante.

Egli poteva solo presentare la sua candidatura, ma senza vantare alcun privilegio rispetto agli altri candidati.

Sotto questo aspetto non è stato vittima di alcun pregiudizio.

C — Il terzo gruppo di mezzi pone sul tappeto problemi più delicati.

Il ricorrente prospetta l'ipotesi che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] sia stata dettata dal desiderio della [OSCURATO:PERSONA] di affidare l'incarico ad un francese, prescindendo quindi da ogni considerazione dettata dall'interesse del servizio, al solo fine di mantenere l'equilibrio geografico tra i direttori della Direzione generale Trasporti.

Questo comportamento costituirebbe una violazione sia dei principi sanciti dalla vostra sentenza del 6 maggio 1969, sia degli artt. 7 e 27 dello statuto.

Nella fattispecie penso sia inutile invocare i principi desunti dalla sentenza del 6 maggio.

Nella vostra sentenza avete tenuto a sottolineare che i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti nell'ambito della fusione degli esecutivi, dovevano ispirarsi alla preoccupazione di attribuire agl'interessati un impiego corrispondente al loro grado piuttosto che «a considerazioni relative alla base ampiamente geografica della composizione del personale delle Comunità».

Era una soluzione dettata dal buon senso, che intendeva impedire licenziamenti motivati dall'esigenza di meglio ripartire tra le varie nazionalità i posti vacanti.

La situazione però ora è diversa da quella esaminata nel 1969, giacché non si tratta di scegliere i dipendenti da licenziare, bensì di stabilire chi, tra i vari dipendenti di ruolo, occuperà un certo posto.

Data la differenza di situazione, è impossibile applicare i principi sanciti dalla sentenza del 1969.

Resta da vedere se la decisione non è stata presa in funzione di considerazioni geografiche.

Nella vostra sentenza Lassalle del 4 marzo 1964, avete stabilito che la nazionalità può rappresentare per l'amministrazione un criterio preferenziale, ma solo se i candidati sono a pari merito, comunque non può costituire il criterio principale od unico.

Qual è stato il criterio nella fattispecie? Non si sa bene. [OSCURATO:PERSONA] nega che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] sia da porre in relazione con la sua nazionalità. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa nel fascicolo elementi che lo inducono ad affermare il contrario.

Particolarmente importante sarebbe una frase della vostra sentenza del 1969, in cui si rilevava che il predecessore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato mantenuto in servizio «nonostante fosse ormai prossimo all'età della pensione, soprattutto per rendere ancor più agevole la sua sostituzione con un dipendente della stessa nazionalità».

Il fatto è imbarazzante, ma non implica affatto — come pare pensi il ricorrente — che la nomina di un francese a questo posto fosse solo conseguenza della sua nazionalità.

La vostra frase si riferisce alla situazione esistente nel 1968, ma non può valere anche per quanto è successo in seguito.

Se si vuol ravvisare una presunzione in questo fatto, si dovrebbe allegarne altre concordanti.

L'unica menzionata dal ricorrente è che egli poteva venir destinato a quel posto mediante trasferimento, mentre per il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata necessaria una promozione.

Ho già illustrato per quali motivi non si può condividere questo punto di vista.

In definitiva propongo di disattendere anche questo mezzo.

Risulta quindi che nessuno dei mezzi invocati è fondato e quindi — il ricorso va respinto, — le spese vanno poste a carico delle rispettive parti che le hanno sostenute. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) 19 marzo 1964, Raponi, Racc. 1964, pag. 267; recentemente, 6 maggio 1969, Huybrechts, Racc. 1969, pag. 97.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0055 CONCLUSIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 1O APRILE 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Dal 1959 il [OSCURATO:PERSONA] era direttore presso la Direzione generale Trasporti. La fusione degli esecutivi ha dato la stura alle sue disavventure, poiché con la riorganizzazione della direzione il nuovo organigramma fu ridotto da quattro a tre direttori; il [OSCURATO:PERSONA] venne nominato consigliere principale in via provvisoria e, qualche mese dopo, venne licenziato alle condizioni stabilite dal regolamento n. 259/68, elaborato per risolvere le difficoltà di reimpiego del personale dopo la fusione degli esecutivi. Con sentenza 6 maggio 1969 avete annullato la nomina del [OSCURATO:PERSONA] al posto provvisorio di consigliere e la decisione con cui venne poi licenziato. In esecuzione della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] nominava il [OSCURATO:PERSONA] consigliere principale a tempo indeterminato. Il ricorrente però non era soddisfatto dalla soluzione, perché nel frattempo la Direzione cui egli aspirava era stata attribuita al sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva allora che fossero annullate sia la sua nomina che quella del [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è stata respinta con la sentenza del 13 maggio 1970, ma solo nel punto in cui si chiedeva l'annullamento della nomina a consigliere del [OSCURATO:PERSONA]. Veniva invece annullata la nomina del [OSCURATO:PERSONA], che però riotteneva l'incarico grazie ad una nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Ora il [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia annullata quest'ultima decisione, invocando vari mezzi che si possono così riunire: A — Mezzi tratti da vizi di forma o di procedura. a) La decisione sarebbe insufficientemente motivata perché né si richiama né analizza le vostre sentenze. I servizi giuridici della [OSCURATO:PERSONA] però sottolineano che la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di nomina o di promozione ( 2 ). Indubbiamente la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto dei principi sanciti dalle precedenti sentenze, ma questo è un punto che rientra nel merito della controversia. b) Il ricorrente assume che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione tutti i candidati che aspiravano a quel posto. Trattasi però solo di un malinteso, alla cui base sta un errore — imperdonabile — dell'amministrazione. Dal processo verbale del 17 giugno 1970 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le sei candidature presentate. Allorché l'elenco dei sei candidati è stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], è stato aggiunto per svista ad un altro elenco di quattro candidati aspiranti ad un posto diverso. Dal processo verbale risulta però che l'errore, pur se amministrativamente riprovevole, non ha avuto ripercussioni sulle deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA], che ha esaminato tutte le sei candidature al posto di direttore. Il ricorrente afferma che sono stati presi in considerazione solo i candidati di grado A 3 che aspiravano ad una promozione, ma non quelli di grado A 2 (come lui), che volevano essere trasferiti, comunque l'irregolarità non risulta dagli atti di causa. Il ricorrente fa giustamente rilevare che nel processo verbale si menziona solo l'esame dei rapporti periodici riguardanti i dipendenti di grado A 3, ma dimentica che sarebbe stato impossibile esaminare i rapporti sui dipendenti di grado A 2, sui quali non si redige alcun rapporto. Nel processo verbale si ricorda che tutti i fascicoli personali dei candidati — di grado A 2 o A 3 — sono stati messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice ed è stato effettuato un esame per merito comparativo di tutti i candidati. I mezzi tratti dai vizi di forma mi paiono dunque tutti infondati. B — Il secondo gruppo di mezzi si fonda sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, aveva dei «titoli di privilegio» per ottenere l'incarico cui aspirava. a) Il n. 1 dell'art. 8 del regolamento n. 259/68 consente ad un dipendente, in predicato per il licenziamento a seguito della riorganizzazione dei servizi, di rimanere in servizio se accetta un posto corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella del grado in cui egli è inquadrato. Il n. 2 dispone che i dipendenti che volontariamente hanno accettato questa «diminutio capitis» conservano il loro grado e, a determinate condizioni, hanno la precedenza rispetto agli altri candidati qualora divenissero vacanti posti di grado superiore. La vostra sentenza del lo maggio 1970 mette chiaramente in luce che la norma non è applicabile al [OSCURATO:PERSONA], giacché avete sancito che «i posti di direttore e di consigliere principale appartengono infatti allo stesso grado e la differenza tra le rispettive attribuzioni, benché possa giustificare una preferenza personale per l'uno o per l'altro posto, non viola tuttavia il principio dell'equivalenza tra grado e posto, principio di cui i dipendenti hanno il diritto di esigere l'osservanza». Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA], accettando l'incarico di consigliere principale, non ha affatto dovuto svolgere compiti di una carriera inferiore al suo grado, poiché l'impiego corrisponde a questo grado e quindi non può invocare l'art. 8 del regolamento n. 259/68. b) [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe inoltre la precedenza nell'attribuzione del posto in quanto era già inquadrato in A 2 e quindi non doveva venir promosso, ma solo trasferito, al contrario del sig. [OSCURATO:PERSONA] che era solo inquadrato in A 3. Nella precedente sentenza Rittweger, del 3 febbraio 1971, avete sancito l'equivalenza tra promozione e trasferimento in virtù dello statuto e l'autorità competente non è tenuta a scegliere una via piuttosto che un'altra. c) Infine il [OSCURATO:PERSONA]. giustifica la presunta precedenza ad essere nominato direttore invocando un principio generale di buona amministrazione che impone ad un ente di decidere cercando nel contempo di rimediare agli eventuali errori od omissioni commessi in precedenza. L'iter logico non mi è chiaro: l'annullamento della nomina del [OSCURATO:PERSONA] nel 1970 non conferiva nessun diritto al [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del posto rimasto vacante. Egli poteva solo presentare la sua candidatura, ma senza vantare alcun privilegio rispetto agli altri candidati. Sotto questo aspetto non è stato vittima di alcun pregiudizio. C — Il terzo gruppo di mezzi pone sul tappeto problemi più delicati. Il ricorrente prospetta l'ipotesi che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] sia stata dettata dal desiderio della [OSCURATO:PERSONA] di affidare l'incarico ad un francese, prescindendo quindi da ogni considerazione dettata dall'interesse del servizio, al solo fine di mantenere l'equilibrio geografico tra i direttori della Direzione generale Trasporti. Questo comportamento costituirebbe una violazione sia dei principi sanciti dalla vostra sentenza del 6 maggio 1969, sia degli artt. 7 e 27 dello statuto. Nella fattispecie penso sia inutile invocare i principi desunti dalla sentenza del 6 maggio. Nella vostra sentenza avete tenuto a sottolineare che i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti nell'ambito della fusione degli esecutivi, dovevano ispirarsi alla preoccupazione di attribuire agl'interessati un impiego corrispondente al loro grado piuttosto che «a considerazioni relative alla base ampiamente geografica della composizione del personale delle Comunità». Era una soluzione dettata dal buon senso, che intendeva impedire licenziamenti motivati dall'esigenza di meglio ripartire tra le varie nazionalità i posti vacanti. La situazione però ora è diversa da quella esaminata nel 1969, giacché non si tratta di scegliere i dipendenti da licenziare, bensì di stabilire chi, tra i vari dipendenti di ruolo, occuperà un certo posto. Data la differenza di situazione, è impossibile applicare i principi sanciti dalla sentenza del 1969. Resta da vedere se la decisione non è stata presa in funzione di considerazioni geografiche. Nella vostra sentenza Lassalle del 4 marzo 1964, avete stabilito che la nazionalità può rappresentare per l'amministrazione un criterio preferenziale, ma solo se i candidati sono a pari merito, comunque non può costituire il criterio principale od unico. Qual è stato il criterio nella fattispecie? Non si sa bene. [OSCURATO:PERSONA] nega che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] sia da porre in relazione con la sua nazionalità. [OSCURATO:PERSONA] ravvisa nel fascicolo elementi che lo inducono ad affermare il contrario. Particolarmente importante sarebbe una frase della vostra sentenza del 1969, in cui si rilevava che il predecessore del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato mantenuto in servizio «nonostante fosse ormai prossimo all'età della pensione, soprattutto per rendere ancor più agevole la sua sostituzione con un dipendente della stessa nazionalità». Il fatto è imbarazzante, ma non implica affatto — come pare pensi il ricorrente — che la nomina di un francese a questo posto fosse solo conseguenza della sua nazionalità. La vostra frase si riferisce alla situazione esistente nel 1968, ma non può valere anche per quanto è successo in seguito. Se si vuol ravvisare una presunzione in questo fatto, si dovrebbe allegarne altre concordanti. L'unica menzionata dal ricorrente è che egli poteva venir destinato a quel posto mediante trasferimento, mentre per il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata necessaria una promozione. Ho già illustrato per quali motivi non si può condividere questo punto di vista. In definitiva propongo di disattendere anche questo mezzo. Risulta quindi che nessuno dei mezzi invocati è fondato e quindi — il ricorso va respinto, — le spese vanno poste a carico delle rispettive parti che le hanno sostenute. ( 1 ) Traduzione dal francese. ( 2 ) 19 marzo 1964, Raponi, Racc. 1964, pag. 267; recentemente, 6 maggio 1969, Huybrechts, Racc. 1969, pag. 97.
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