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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34649/2024

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 8369-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ruffini n. 2/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5728/14/2016della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 3.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla società ricorrente,esercente attività di gestione di stabilimenti balneari, un avviso di accertamento con cui, Accertamento –Indagini bancarie -Prova RGN 8369/2017 Consigliere rel.

Federici relativamente all’anno 2008, fu rideterminatol’imponibile ai fini Iva, Irpef, addizionaliregionali e comunali.

L’atto impositivo trovava genesi nella verifica eseguita da militari della GdF sui conti correnti bancari intestati ai soci, alla legale rappresentante, al procuratore speciale, e ad altra società con riferimento agli anni 2007/2009.

All’esito del procedimento, per quanto qui di interesse,l’ufficio contestò alla società un maggiore imponibile, sottoponendo a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, pari ad € 715.763,27,ed irrogò le sanzioni.

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 16982/22/2015dichiarò infondate le ragioni dell’impugnazione.

Il giudizio d’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, esitò nella sentenza n. 5728/14/2016, che confermò le statuizioni di primo grado.

Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto la validità della motivazione, per la quale si era denunciato il merorinvio per relationem ai dati ed elementi illustrati nell’atto impositivo, ha riconosciuto la valenza probatoria degli esiti delle indagini bancarie, correttamente eseguiteai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; di contro il giudice d’appello ha constatato la mancata allegazione di specifiche prove contrarie, cui pur la contribuente sarebbe stata tenuta per contrastare le presunzioni conseguenti alle indagini bancarie.

La ricorrente ha censurato la sentenza,affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

In prossimità della adunanza camerale fissata per la trattazione della controversia la società ha chiesto la declaratoria di estinzione della causa per intervenuta adesione alla definizione agevolata, disciplinata dalla l. n. 197del 2022 (cd. rottamazione quater).

Considerato che il ricorrente ha ritenuto di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, con dichiarazione ex actis del 31.01.2023 e rateizzazione del pagamento in diciotto rate mensili, con scadenza 30.11.2027. dalla documentazione allegata non si ricava che la procedura di definizione sia riconducibile all’avviso di accertamento per cui è causa;RGN 8369/2017 Consigliere rel.

Federici in ogni caso, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della l. 197 cit., «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; per la corretta definizione della procedura è necessario che risultino adempiuti gli oneri dettati dalla disciplina, compreso l’impegno alla rinuncia del o dei giudizi pendenti; P.Q.M. invita la contribuente ad allegare tutta la documentazione relativa alla domanda di accesso alla definizione agevolata, al fine della verifica d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 8369-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ruffini n. 2/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5728/14/2016della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 3.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla società ricorrente,esercente attività di gestione di stabilimenti balneari, un avviso di accertamento con cui, Accertamento –Indagini bancarie -Prova RGN 8369/2017 Consigliere rel. Federici relativamente all’anno 2008, fu rideterminatol’imponibile ai fini Iva, Irpef, addizionaliregionali e comunali. L’atto impositivo trovava genesi nella verifica eseguita da militari della GdF sui conti correnti bancari intestati ai soci, alla legale rappresentante, al procuratore speciale, e ad altra società con riferimento agli anni 2007/2009. All’esito del procedimento, per quanto qui di interesse,l’ufficio contestò alla società un maggiore imponibile, sottoponendo a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, pari ad € 715.763,27,ed irrogò le sanzioni. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 16982/22/2015dichiarò infondate le ragioni dell’impugnazione. Il giudizio d’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, esitò nella sentenza n. 5728/14/2016, che confermò le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto la validità della motivazione, per la quale si era denunciato il merorinvio per relationem ai dati ed elementi illustrati nell’atto impositivo, ha riconosciuto la valenza probatoria degli esiti delle indagini bancarie, correttamente eseguiteai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; di contro il giudice d’appello ha constatato la mancata allegazione di specifiche prove contrarie, cui pur la contribuente sarebbe stata tenuta per contrastare le presunzioni conseguenti alle indagini bancarie. La ricorrente ha censurato la sentenza,affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. In prossimità della adunanza camerale fissata per la trattazione della controversia la società ha chiesto la declaratoria di estinzione della causa per intervenuta adesione alla definizione agevolata, disciplinata dalla l. n. 197del 2022 (cd. rottamazione quater). Considerato che il ricorrente ha ritenuto di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, con dichiarazione ex actis del 31.01.2023 e rateizzazione del pagamento in diciotto rate mensili, con scadenza 30.11.2027. dalla documentazione allegata non si ricava che la procedura di definizione sia riconducibile all’avviso di accertamento per cui è causa;RGN 8369/2017 Consigliere rel. Federici in ogni caso, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della l. 197 cit., «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; per la corretta definizione della procedura è necessario che risultino adempiuti gli oneri dettati dalla disciplina, compreso l’impegno alla rinuncia del o dei giudizi pendenti; P.Q.M. invita la contribuente ad allegare tutta la documentazione relativa alla domanda di accesso alla definizione agevolata, al fine della verifica d
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