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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41490/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOto avviso alle parti;_) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 6/5/2021 dal Tribunale di Milano che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

C) e 2-sexies cod. strada, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti.

Nel ricorso si deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla valutazione di congruità della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'impugnazione proposta è inammissibile.

Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sia proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 .7 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , Ma iarosaria Bruno E Ma tyjcig vo L't V VI » ti)—(-17 P-0 S i tts!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOto avviso alle parti;_) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 6/5/2021 dal Tribunale di Milano che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. C) e 2-sexies cod. strada, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti. Nel ricorso si deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla valutazione di congruità della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sia proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione. 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 .7 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , Ma iarosaria Bruno E Ma tyjcig vo L't V VI » ti)—(-17 P-0 S i tts!
Sentenza Cassazione n. 41490/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris