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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31538/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato.

Considerato il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tal senso va osservato come la sentenza ha riconosciuto che quella proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sia una mera denuncia e non l'ha dunque considerata ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità.

Correttamente invece la Corte ha ritenuto irrilevante la proposizione della querela alla luce dell'avvenuta costituzione come parte civile della persona offesa.

Affermazione che corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela per reati che all'epoca della loro consumazione erano procedibili invece d'ufficio, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, l'integrazione della condizione di procedibilità, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (ex multis Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432).

Considerato che il secondo motivo contiene mere censure in fatto, tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione della Corte territoriale, che peraltro ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale della pena irrogata in concreto, motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato.

Considerato che egualmente generiche e versate in fatto sono anche le censure proposte con il terzo motivo di ricorso, nel quale in maniera assertiva si nega valore alle dichiarazioni della persona offesa, che i giudici del merito hanno peraltro valorizzato ai fini della sussistenza della configurabilità del danno e non della sua quantificazione, effettuata in via equitativa, e valorizzando altresì le oggettive circostanze del fatto per come accertate, ritenendole logicamente impliciti riscontri alle suddette dichiarazioni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tal senso va osservato come la sentenza ha riconosciuto che quella proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sia una mera denuncia e non l'ha dunque considerata ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità. Correttamente invece la Corte ha ritenuto irrilevante la proposizione della querela alla luce dell'avvenuta costituzione come parte civile della persona offesa. Affermazione che corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela per reati che all'epoca della loro consumazione erano procedibili invece d'ufficio, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, l'integrazione della condizione di procedibilità, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (ex multis Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432). Considerato che il secondo motivo contiene mere censure in fatto, tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione della Corte territoriale, che peraltro ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale della pena irrogata in concreto, motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Considerato che egualmente generiche e versate in fatto sono anche le censure proposte con il terzo motivo di ricorso, nel quale in maniera assertiva si nega valore alle dichiarazioni della persona offesa, che i giudici del merito hanno peraltro valorizzato ai fini della sussistenza della configurabilità del danno e non della sua quantificazione, effettuata in via equitativa, e valorizzando altresì le oggettive circostanze del fatto per come accertate, ritenendole logicamente impliciti riscontri alle suddette dichiarazioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell
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