Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46327/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che censurano l'apprezzato ruolo di amministratore di fatto della società che si era appropriata delle somme di denaro competenza erariale e la stessa qualifica soggettiva risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui non confutano le precise argomentazioni rese in ordine all'esercizio dei poteri di fatto del ricorrente, enunciando i plurimi testi e la significativa documentazione acquisita da cui emergeva che la gestione della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (società che gestiva apparecchi per le scommesse) ricadesse in capo al Rotunno (in tal senso pagg. 5, 6 e 7); che le deduzioni si rivelano, altresì, riproduttive di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha smentito che il ricorrente ricoprisse, all'interno di detta società, un ruolo meramente esecutivo, essendo invece il soggetto deputato a intervenire allorché i soggetti esterni necessitavano di contattare colui che avrebbe potuto decidere per la società essendosi costoro espressi in detti termini; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che censurano l'apprezzato ruolo di amministratore di fatto della società che si era appropriata delle somme di denaro competenza erariale e la stessa qualifica soggettiva risultano generici e declinati in fatto nella parte in cui non confutano le precise argomentazioni rese in ordine all'esercizio dei poteri di fatto del ricorrente, enunciando i plurimi testi e la significativa documentazione acquisita da cui emergeva che la gestione della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (società che gestiva apparecchi per le scommesse) ricadesse in capo al Rotunno (in tal senso pagg. 5, 6 e 7); che le deduzioni si rivelano, altresì, riproduttive di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha smentito che il ricorrente ricoprisse, all'interno di detta società, un ruolo meramente esecutivo, essendo invece il soggetto deputato a intervenire allorché i soggetti esterni necessitavano di contattare colui che avrebbe potuto decidere per la società essendosi costoro espressi in detti termini; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris